Art. 10
Modifiche all'articolo 19 decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171
1. All'articolo 19 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Iscrizione di
imbarcazioni da diporto»;
b) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Per ottenere
l'iscrizione nell'Archivio telematico centrale delle unita' da
diporto (ATCN), il proprietario o l'utilizzatore dell'imbarcazione da
diporto in locazione finanziaria, in nome e per conto del
proprietario, munito di procura con sottoscrizione autenticata,
presenta allo Sportello telematico del diportista (STED) il titolo di
proprieta' e la dichiarazione di conformita' UE, rilasciata ai sensi
dell'allegato XIV del decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5, da
uno dei soggetti indicati nell'articolo 14, comma 3, del medesimo
decreto, nonche' la dichiarazione di potenza del motore o dei motori
installati a bordo. Per le unita' da diporto non munite di marcatura
CE la predetta documentazione tecnica e' sostituita da
un'attestazione di idoneita' rilasciata da un organismo tecnico
notificato ai sensi del decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5,
ovvero autorizzato ai sensi del decreto legislativo 14 giugno 2011,
n. 104.»;
c) al comma 2, le parole: «dell'articolo 10 o autorizzato ai
sensi del decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314, e successive
modificazioni» sono sostituite dalle seguenti: «del decreto
legislativo 11 gennaio 2016, n. 5, o autorizzato ai sensi del decreto
legislativo 14 giugno 2011, n. 104»;
d) il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. Qualora il
proprietario o l'utilizzatore in locazione finanziaria in nome o per
conto del proprietario, munito di procura con sottoscrizione
autenticata, di una imbarcazione da diporto iscritta in uno dei
registri pubblici di uno Stato membro dell'Unione europea o di un
altro Stato individuato con modalita' stabilite dal regolamento di
attuazione del presente codice chieda l'iscrizione nell'Archivio
telematico centrale delle unita' da diporto (ATCN), in luogo del
titolo di proprieta', e' sufficiente presentare il certificato di
cancellazione dal registro dello Stato di provenienza ovvero un
attestato dell'autorita' competente, con validita' massima di sei
mesi, dal quale risulti avviata la procedura di cancellazione. Dal
certificato di cancellazione o dall'attestato provvisorio devono
sempre risultare le generalita' del proprietario e gli elementi di
individuazione dell'unita'.»;
e) al comma 4, le parole: «dell'articolo 10 o autorizzato ai
sensi del decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314 e successive
modificazioni» sono sostituite dalle seguenti: «del decreto
legislativo 11 gennaio 2016, n. 5, o autorizzato ai sensi del decreto
legislativo 14 giugno 2011, n. 104»;
f) dopo il comma 4, e' aggiunto il seguente: «4-bis. Per
l'annotazione dell'utilizzo a fini commerciali nell'Archivio
telematico centrale delle unita' da diporto (ATCN), il proprietario o
l'utilizzatore dell'imbarcazione da diporto in locazione finanziaria
presenta all'ufficio di iscrizione, oltre quanto previsto dai commi
da 1 a 4 del presente articolo, il certificato di iscrizione nel
registro delle imprese o dichiarazione sostitutiva dalla quale
risultano l'indicazione delle imprese individuali o societa'
esercenti le attivita' di cui all'articolo 2 o, se si tratta di
impresa o societa' estera, un documento rilasciato dal Paese di
appartenenza che attesta la specifica attivita' di cui all'articolo
2, svolta dall'esercente. L'iscrizione nell'Archivio telematico
centrale delle unita' da diporto (ATCN) riporta la denominazione di
imbarcazione da diporto utilizzata a fini commerciali-commercial
yacht. La stessa denominazione e' riportata anche nella licenza di
navigazione. E' fatta salva la facolta' per il proprietario o
dell'utilizzatore del bene in locazione finanziaria di mutare sempre
la destinazione della imbarcazione da diporto in imbarcazione da
diporto utilizzata a fini commerciali e da imbarcazione da diporto
utilizzata a fini commerciali in imbarcazione da diporto.».
Note all'art. 10:
- Si riporta l'art. 19 del citato decreto legislativo
18 luglio 2005, n. 171, come modificato dal presente
decreto legislativo:
«Art. 19 (Iscrizione di imbarcazioni da diporto). - 1.
Per ottenere l'iscrizione nell'Archivio telematico centrale
delle unita' da diporto (ATCN), il proprietario o
l'utilizzatore dell'imbarcazione da diporto in locazione
finanziaria, in nome e per conto del proprietario, munito
di procura con sottoscrizione autenticata, presenta allo
Sportello telematico del diportista (STED) il titolo di
proprieta' e la dichiarazione di conformita' UE, rilasciata
ai sensi dell'allegato XIV del decreto legislativo 11
gennaio 2016, n. 5, da uno dei soggetti indicati nell'art.
14, comma 3, del medesimo decreto, nonche' la dichiarazione
di potenza del motore o dei motori installati a bordo. Per
le unita' da diporto non munite di marcatura CE la predetta
documentazione tecnica e' sostituita da un'attestazione di
idoneita' rilasciata da un organismo tecnico notificato ai
sensi del decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5, ovvero
autorizzato ai sensi del decreto legislativo 14 giugno
2011, n. 104.
2. Per le unita' provenienti da uno Stato membro
dell'Unione europea, munite di marcatura CE, ai documenti
indicati al comma 1 e' aggiunto il certificato di
cancellazione dal registro ove l'unita' era iscritta che,
se riportante i dati tecnici, sostituisce la documentazione
tecnica di cui al comma 1. Qualora la legislazione del
Paese di provenienza dell'unita' da diporto non preveda
l'iscrizione nei registri, il certificato di cancellazione
e' sostituito da apposita dichiarazione del proprietario
dell'unita' o del suo legale rappresentante. Per le unita'
provenienti da uno Stato membro non munite di marcatura CE
la documentazione tecnica di cui al comma 1 e' sostituita
da una attestazione di idoneita' rilasciata da un organismo
tecnico notificato ai sensi del decreto legislativo 11
gennaio 2016, n. 5, o autorizzato ai sensi del decreto
legislativo 14 giugno 2011, n. 104.
3. Qualora il proprietario o l'utilizzatore in
locazione finanziaria in nome o per conto del proprietario,
munito di procura con sottoscrizione autenticata, di una
imbarcazione da diporto iscritta in uno dei registri
pubblici di uno Stato membro dell'Unione europea o di un
altro Stato individuato con modalita' stabilite dal
regolamento di attuazione del presente codice chieda
l'iscrizione nell'Archivio telematico centrale delle unita'
da diporto (ATCN), in luogo del titolo di proprieta', e'
sufficiente presentare il certificato di cancellazione dal
registro dello Stato di provenienza ovvero un attestato
dell'autorita' competente, con validita' massima di sei
mesi, dal quale risulti avviata la procedura di
cancellazione. Dal certificato di cancellazione o
dall'attestato provvisorio devono sempre risultare le
generalita' del proprietario e gli elementi di
individuazione dell'unita'.
4. Per l'iscrizione di unita' da diporto provenienti da
Paesi terzi costruite, immesse in commercio o messe in
servizio in uno degli Stati membri dell'area economica
europea (AEE) prima del 16 giugno 1998, la documentazione
tecnica e' sostituita da un'attestazione di idoneita'
rilasciata da un organismo tecnico notificato ai sensi del
decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5, o autorizzato ai
sensi del decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104.
4-bis. Per l'annotazione dell'utilizzo a fini
commerciali nell'Archivio telematico centrale delle unita'
da diporto (ATCN), il proprietario o l'utilizzatore
dell'imbarcazione da diporto in locazione finanziaria
presenta all'ufficio di iscrizione, oltre quanto previsto
dai commi da 1 a 4 del presente articolo, il certificato di
iscrizione nel registro delle imprese o dichiarazione
sostitutiva dalla quale risultano l'indicazione delle
imprese individuali o societa' esercenti le attivita' di
cui all'art. 2 o, se si tratta di impresa o societa'
estera, un documento rilasciato dal Paese di appartenenza
che attesta la specifica attivita' di cui all'art. 2,
svolta dall'esercente. L'iscrizione nell'Archivio
telematico centrale delle unita' da diporto (ATCN) riporta
la denominazione di imbarcazione da diporto utilizzata a
fini commerciali-commercial yacht. La stessa denominazione
e' riportata anche nella licenza di navigazione. E' fatta
salva la facolta' per il proprietario o dell'utilizzatore
del bene in locazione finanziaria di mutare sempre la
destinazione della imbarcazione da diporto in imbarcazione
da diporto utilizzata a fini commerciali e da imbarcazione
da diporto utilizzata a fini commerciali in imbarcazione da
diporto.».