Art. 11
Modifiche all'articolo 20 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n.
171
1. All'articolo 20 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Iscrizione
provvisoria di navi e imbarcazioni da diporto»;
b) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Il proprietario di
un'imbarcazione o di una nave da diporto o l'utilizzatore del bene in
locazione finanziaria, in nome e per conto del proprietario, munito
di procura con sottoscrizione autenticata, puo' chiedere, ove si
tratti di prima immissione in servizio, l'assegnazione del numero di
immatricolazione, presentando domanda allo Sportello telematico del
diportista (STED). Alla domanda e' allegata:
a) copia della fattura o della ricevuta fiscale attestante
l'assolvimento dei pertinenti adempimenti fiscali e degli eventuali
adempimenti doganali e contenente le generalita', l'indirizzo e il
codice fiscale dell'interessato, nonche' la descrizione tecnica
dell'unita' stessa;
b) dichiarazione di conformita' UE per le unita' che ne sono
provviste;
c) dichiarazione di potenza del motore o dei motori di
propulsione sistemati a bordo;
d) dichiarazione di assunzione di responsabilita' da parte
dell'intestatario della fattura o della ricevuta fiscale per tutti
gli eventi derivanti dall'esercizio dell'imbarcazione o della nave
fino alla data di presentazione del titolo di proprieta' di cui al
comma 2.»;
c) dopo il comma 1, e' inserito il seguente: «1-bis. In caso di
domanda di iscrizione provvisoria di navi da diporto, il proprietario
o l'utilizzatore del bene in locazione finanziaria, in nome e per
conto del proprietario, munito di procura con sottoscrizione
autenticata, allega, oltre la documentazione prevista dal comma 1, il
certificato di stazza, anche provvisorio.»;
d) al comma 3, le parole: «all'ufficio che li ha rilasciati» sono
sostituite dalle seguenti: «a uno Sportello telematico del diportista
(STED)».
Note all'art. 11:
- Si riporta l'art. 20 del citato decreto legislativo
18 luglio 2005, n. 171, come modificato dal presente
decreto legislativo:
«Art. 20 (Iscrizione provvisoria di navi e imbarcazioni
da diporto). - 1. Il proprietario di un'imbarcazione o di
una nave da diporto o l'utilizzatore del bene in locazione
finanziaria, in nome e per conto del proprietario, munito
di procura con sottoscrizione autenticata, puo' chiedere,
ove si tratti di prima immissione in servizio,
l'assegnazione del numero di immatricolazione, presentando
domanda allo Sportello telematico del diportista (STED).
Alla domanda e' allegata:
a) copia della fattura o della ricevuta fiscale
attestante l'assolvimento dei pertinenti adempimenti
fiscali e degli eventuali adempimenti doganali e contenente
le generalita', l'indirizzo e il codice fiscale
dell'interessato, nonche' la descrizione tecnica
dell'unita' stessa;
b) dichiarazione di conformita' UE per le unita' che ne
sono provviste;
c) dichiarazione di potenza del motore o dei motori di
propulsione sistemati a bordo;
d) dichiarazione di assunzione di responsabilita' da
parte dell'intestatario della fattura o della ricevuta
fiscale per tutti gli eventi derivanti dall'esercizio
dell'imbarcazione o della nave fino alla data di
presentazione del titolo di proprieta' di cui al comma 2.
1-bis. In caso di domanda di iscrizione provvisoria di
navi da diporto, il proprietario o l'utilizzatore del bene
in locazione finanziaria, in nome e per conto del
proprietario, munito di procura con sottoscrizione
autenticata, allega, oltre la documentazione prevista dal
comma 1, il certificato di stazza, anche provvisorio.
2. L'assegnazione del numero di immatricolazione
determina l'iscrizione dell'unita' condizionata alla
successiva presentazione del titolo di proprieta', da
effettuare a cura dell'intestatario della fattura entro e
non oltre sei mesi dalla data dell'assegnazione stessa.
Contestualmente all'iscrizione sono rilasciati la licenza
provvisoria di navigazione e il certificato di sicurezza.
3. Decorsi sei mesi dall'assegnazione del numero di
immatricolazione senza che sia stato presentato il titolo
di proprieta', l'iscrizione si ha per non avvenuta, la
licenza provvisoria e il certificato di sicurezza sono
restituiti a uno Sportello telematico del diportista (STED)
e il proprietario dell'unita' deve presentare domanda di
iscrizione ai sensi dell'art. 19.».