Art. 12
Modifiche all'articolo 21 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n.
171
1. All'articolo 21 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Cancellazione
dall'Archivio telematico centrale delle unita' da diporto (ATCN)»;
b) il primo comma e' abrogato;
c) al comma 2, le parole: «dai registri di iscrizione» sono
sostituite dalle seguenti: «dall'Archivio telematico centrale delle
unita' da diporto (ATCN)» e all'alinea dopo le parole: «puo'
avvenire» sono aggiunte le seguenti: «, secondo le modalita'
stabilite nel regolamento di attuazione del presente codice:»;
d) dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti:
«2-bis. Il proprietario che intende vendere all'estero la nave o
l'imbarcazione o che, mantenendone la proprieta', intende cancellarla
dall'Archivio telematico centrale delle unita' da diporto (ATCN) per
l'iscrizione nei registri di un Paese estero deve presentare la
richiesta, tramite lo Sportello telematico del diportista (STED), al
conservatore unico (UCON) e deve ricevere il nulla osta alla
dismissione di bandiera da parte dello stesso.
2-ter. Il conservatore unico (UCON) rilascia il nulla osta alla
dismissione di bandiera o alla demolizione di una unita' da diporto
entro e non oltre trenta giorni dal ricevimento della richiesta. Ai
fini del nulla osta alla dismissione di bandiera o alla demolizione
di una nave o imbarcazione da diporto, si applica l'articolo 15 della
legge 26 luglio 1984, n. 413.
2-quater. Ai fini dell'accertamento di cui all'articolo 15 della
legge 26 luglio 1984, n. 413, decorso il termine di trenta giorni di
cui al comma 2-ter, il nulla osta alla dismissione di bandiera o alla
demolizione si intende comunque rilasciato.».
Note all'art. 12:
- Si riporta l'art. 21 del citato decreto legislativo
18 luglio 2005, n. 171, come modificato dal presente
decreto legislativo:
«Art. 21 (Cancellazione dall'Archivio telematico
centrale delle unita' da diporto (ATCN)). - 1. (Abrogato).
2. La cancellazione delle unita' da diporto
dall'Archivio telematico centrale delle unita' da diporto
(ATCN) puo' avvenire, secondo le modalita' stabilite nel
regolamento di attuazione del presente codice:
a) per vendita o trasferimento all'estero;
b) per demolizione;
c) per passaggio dalla categoria delle imbarcazioni a
quella dei natanti;
d) per passaggio ad altro registro;
e) per perdita effettiva o presunta.
2-bis. Il proprietario che intende vendere all'estero
la nave o l'imbarcazione o che, mantenendone la proprieta',
intende cancellarla dall'Archivio telematico centrale delle
unita' da diporto (ATCN) per l'iscrizione nei registri di
un Paese estero deve presentare la richiesta, tramite lo
Sportello telematico del diportista (STED), al conservatore
unico (UCON) e deve ricevere il nulla osta alla dismissione
di bandiera da parte dello stesso.
2-ter. Il conservatore unico (UCON) rilascia il nulla
osta alla dismissione di bandiera o alla demolizione di una
unita' da diporto entro e non oltre trenta giorni dal
ricevimento della richiesta. Ai fini del nulla osta alla
dismissione di bandiera o alla demolizione di una nave o
imbarcazione da diporto, si applica l'art. 15 della legge
26 luglio 1984, n. 413.
2-quater. Ai fini dell'accertamento di cui all'art. 15
della legge 26 luglio 1984, n. 413, decorso il termine di
trenta giorni di cui al comma 2-ter, il nulla osta alla
dismissione di bandiera o alla demolizione si intende
comunque rilasciato.».
- Si riporta, per opportuna conoscenza, l'art. 15 della
legge 26 luglio 1984, n. 413 (Riordinamento pensionistico
dei lavoratori marittimi):
«Art. 15 (Dismissione di bandiera per vendita della
nave a stranieri o per demolizione). - Non puo' essere
accordata dalle autorita' marittime l'autorizzazione alla
dismissione di bandiera per vendita della nave a stranieri
o per demolizione della nave stessa, di cui agli articoli
156 e 160 del codice della navigazione, se non previo
accertamento, presso l'Istituto, dell'avvenuto pagamento di
tutti i crediti contributivi relativi agli equipaggi della
nave interessata dalle procedure anzidette, assistiti dal
privilegio di cui all'art. 552 del predetto codice, o
dell'avvenuta costituzione a favore dell'Istituto stesso di
un congruo deposito cauzionale o di idonea garanzia dei
crediti stessi nella misura e con le modalita' determinate
dall'Istituto.».