Art. 12 Modifiche all'articolo 21 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 1. All'articolo 21 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, sono apportate le seguenti modificazioni: a) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Cancellazione dall'Archivio telematico centrale delle unita' da diporto (ATCN)»; b) il primo comma e' abrogato; c) al comma 2, le parole: «dai registri di iscrizione» sono sostituite dalle seguenti: «dall'Archivio telematico centrale delle unita' da diporto (ATCN)» e all'alinea dopo le parole: «puo' avvenire» sono aggiunte le seguenti: «, secondo le modalita' stabilite nel regolamento di attuazione del presente codice:»; d) dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti: «2-bis. Il proprietario che intende vendere all'estero la nave o l'imbarcazione o che, mantenendone la proprieta', intende cancellarla dall'Archivio telematico centrale delle unita' da diporto (ATCN) per l'iscrizione nei registri di un Paese estero deve presentare la richiesta, tramite lo Sportello telematico del diportista (STED), al conservatore unico (UCON) e deve ricevere il nulla osta alla dismissione di bandiera da parte dello stesso. 2-ter. Il conservatore unico (UCON) rilascia il nulla osta alla dismissione di bandiera o alla demolizione di una unita' da diporto entro e non oltre trenta giorni dal ricevimento della richiesta. Ai fini del nulla osta alla dismissione di bandiera o alla demolizione di una nave o imbarcazione da diporto, si applica l'articolo 15 della legge 26 luglio 1984, n. 413. 2-quater. Ai fini dell'accertamento di cui all'articolo 15 della legge 26 luglio 1984, n. 413, decorso il termine di trenta giorni di cui al comma 2-ter, il nulla osta alla dismissione di bandiera o alla demolizione si intende comunque rilasciato.».
Note all'art. 12: - Si riporta l'art. 21 del citato decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, come modificato dal presente decreto legislativo: «Art. 21 (Cancellazione dall'Archivio telematico centrale delle unita' da diporto (ATCN)). - 1. (Abrogato). 2. La cancellazione delle unita' da diporto dall'Archivio telematico centrale delle unita' da diporto (ATCN) puo' avvenire, secondo le modalita' stabilite nel regolamento di attuazione del presente codice: a) per vendita o trasferimento all'estero; b) per demolizione; c) per passaggio dalla categoria delle imbarcazioni a quella dei natanti; d) per passaggio ad altro registro; e) per perdita effettiva o presunta. 2-bis. Il proprietario che intende vendere all'estero la nave o l'imbarcazione o che, mantenendone la proprieta', intende cancellarla dall'Archivio telematico centrale delle unita' da diporto (ATCN) per l'iscrizione nei registri di un Paese estero deve presentare la richiesta, tramite lo Sportello telematico del diportista (STED), al conservatore unico (UCON) e deve ricevere il nulla osta alla dismissione di bandiera da parte dello stesso. 2-ter. Il conservatore unico (UCON) rilascia il nulla osta alla dismissione di bandiera o alla demolizione di una unita' da diporto entro e non oltre trenta giorni dal ricevimento della richiesta. Ai fini del nulla osta alla dismissione di bandiera o alla demolizione di una nave o imbarcazione da diporto, si applica l'art. 15 della legge 26 luglio 1984, n. 413. 2-quater. Ai fini dell'accertamento di cui all'art. 15 della legge 26 luglio 1984, n. 413, decorso il termine di trenta giorni di cui al comma 2-ter, il nulla osta alla dismissione di bandiera o alla demolizione si intende comunque rilasciato.». - Si riporta, per opportuna conoscenza, l'art. 15 della legge 26 luglio 1984, n. 413 (Riordinamento pensionistico dei lavoratori marittimi): «Art. 15 (Dismissione di bandiera per vendita della nave a stranieri o per demolizione). - Non puo' essere accordata dalle autorita' marittime l'autorizzazione alla dismissione di bandiera per vendita della nave a stranieri o per demolizione della nave stessa, di cui agli articoli 156 e 160 del codice della navigazione, se non previo accertamento, presso l'Istituto, dell'avvenuto pagamento di tutti i crediti contributivi relativi agli equipaggi della nave interessata dalle procedure anzidette, assistiti dal privilegio di cui all'art. 552 del predetto codice, o dell'avvenuta costituzione a favore dell'Istituto stesso di un congruo deposito cauzionale o di idonea garanzia dei crediti stessi nella misura e con le modalita' determinate dall'Istituto.».