Art. 13
Modifiche all'articolo 22 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n.
171
1. All'articolo 22 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettera a), dopo le parole: «licenza di
navigazione,» sono inserite le seguenti: «anche provvisoria,»;
b) al comma 2, lettera a), dopo le parole: «licenza di
navigazione» sono inserite le seguenti: «, anche provvisoria,» e le
parole: «rilasciata dal costruttore o da un suo mandatario stabilito
nel territorio dell'Unione europea, ovvero da attestazione di
idoneita' rilasciata da un organismo notificato ai sensi
dell'articolo 10 o autorizzato ai sensi del decreto legislativo 3
agosto 1998, n. 314» sono sostituite dalle seguenti: «UE, rilasciata,
ai sensi dell'allegato XIV del decreto legislativo 11 gennaio 2016,
n. 5, da uno dei soggetti indicati nell'articolo 14, comma 3, del
medesimo decreto ovvero da un'attestazione di idoneita' rilasciata da
un organismo tecnico notificato ai sensi del decreto legislativo 11
gennaio 2016, n. 5, ovvero autorizzato ai sensi del decreto
legislativo 14 giugno 2011, n. 104»;
c) ai commi 1 e 2, le parole: «dall'ufficio che detiene il
relativo registro» sono sostituite dalle seguenti: «dallo Sportello
telematico del diportista (STED)».
Note all'art. 13:
- Si riporta l'art. 22 del citato decreto legislativo
18 luglio 2005, n. 171, come modificato dal presente
decreto legislativo:
«Art. 22 (Documenti di navigazione e tipi di
navigazione). - 1. I documenti di navigazione per le navi
da diporto, rilasciati dallo Sportello telematico del
diportista (STED) all'atto dell'iscrizione, sono:
a) la licenza di navigazione, anche provvisoria, che
abilita alla navigazione nelle acque interne e in quelle
marittime senza alcun limite;
b) il certificato di sicurezza, che attesta lo stato
di navigabilita'.
2. I documenti di navigazione per le imbarcazioni da
diporto, rilasciati dallo Sportello telematico del
diportista (STED) all'atto dell'iscrizione, sono:
a) la licenza di navigazione, anche provvisoria, che
abilita al tipo di navigazione consentito dalle
caratteristiche di costruzione dell'unita', indicate nella
dichiarazione di conformita' UE, rilasciata, ai sensi
dell'allegato XIV del decreto legislativo 11 gennaio 2016,
n. 5, da uno dei soggetti indicati nell'art. 14, comma 3,
del medesimo decreto ovvero da un'attestazione di idoneita'
rilasciata da un organismo tecnico notificato ai sensi del
decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5, ovvero
autorizzato ai sensi del decreto legislativo 14 giugno
2011, n. 104;
b) il certificato di sicurezza, che attesta lo stato
di navigabilita'.
3. Le imbarcazioni da diporto possono essere abilitate
ai seguenti tipi di navigazione:
a) imbarcazioni senza marcatura CE:
1) senza alcun limite nelle acque marittime ed
interne;
2) fino a sei miglia dalla costa nelle acque
marittime e senza alcun limite nelle acque interne;
b) imbarcazioni con marcatura CE:
1) senza alcun limite, per la categoria di
progettazione A di cui all'allegato II;
2) con vento fino a forza 8 e onde di altezza
significativa fino a quattro metri, mare agitato, per la
categoria di progettazione B di cui all'allegato II;
3) con vento fino a forza 6 e onde di altezza
significativa fino a due metri, mare molto mosso, per la
categoria di progettazione C di cui all'allegato II;
4) per la navigazione in acque protette, con vento
fino a forza 4 e altezza significativa delle onde fino a
0,3 metri, per la categoria di progettazione D di cui
all'allegato II.».
- Si riporta, per opportuna conoscenza, il comma 3,
dell'art. 14, del decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5
(Attuazione della direttiva 2013/53/UE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, relativa
alle unita' da diporto e alle moto d'acqua e che abroga la
direttiva 94/25/CE):
«Art. 14 (Dichiarazione di conformita' UE e
dichiarazione conforme all'Allegato XV). - Omissis.
3. Redigendo la dichiarazione di conformita' UE, il
fabbricante, l'importatore privato o la persona che adatta
il motore di cui all'art. 5, comma 4, lettere b) e c), si
assume la responsabilita' della conformita' del prodotto.
Omissis.».
- Il decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104
(Attuazione della direttiva 2009/15/CE relativa alle
disposizioni ed alle norme comuni per gli organismi che
effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi
e per le pertinenti attivita' delle amministrazioni
marittime) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11 luglio
2011, n. 159.