Art. 14
Modifiche all'articolo 23 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n.
171
1. All'articolo 23 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «unita' da diporto» sono sostituite
dalle seguenti: «navi e imbarcazioni da diporto, comprese le unita'
da diporto utilizzate a fini commerciali,»;
b) al comma 2, dopo le parole: «e la sigla di iscrizione» sono
inserite le seguenti: «ovvero il codice alfanumerico generato
automaticamente dal Centro elaborazione dati su base nazionale per le
unita' da diporto immatricolate alla data di entrata in vigore del
regolamento di attuazione di cui all'articolo 1, comma 217 e
seguenti, della legge 24 dicembre 2012, n. 228,» e le parole: «il
nome del proprietario» sono sostituite dalle seguenti: «il nome o la
denominazione sociale del soggetto proprietario» e le parole:
«l'ufficio di iscrizione e» sono soppresse;
c) al comma 5, le parole: «al competente ufficio» sono sostituite
dalle seguenti: «allo Sportello telematico del diportista (STED)»;
d) al comma 6, le parole: «dai rispettivi uffici di iscrizione»
sono sostituite dalle seguenti: «dallo Sportello telematico del
diportista (STED)».
Note all'art. 14:
- Si riporta l'art. 23 del citato decreto legislativo
18 luglio 2005, n. 171, come modificato dal presente
decreto legislativo:
«Art. 23 (Licenza di navigazione). - 1. La licenza di
navigazione per le navi e imbarcazioni da diporto, comprese
le unita' da diporto utilizzate a fini commerciali, e'
redatta su modulo conforme al modello approvato con decreto
del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
2. Sulla licenza di navigazione sono riportati il
numero e la sigla di iscrizione ovvero il codice
alfanumerico generato automaticamente dal Centro
elaborazione dati su base nazionale per le unita' da
diporto immatricolate alla data di entrata in vigore del
regolamento di attuazione di cui all'art. 1, comma 217 e
seguenti, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, il tipo e
le caratteristiche principali dello scafo e dell'apparato
motore, il nome o la denominazione sociale del soggetto
proprietario, il nome dell'unita' se richiesto, il tipo di
navigazione autorizzata, nonche' la stazza per le navi da
diporto. Sono annotati il numero massimo delle persone
trasportabili, gli eventuali atti costitutivi, traslativi
ed estintivi della proprieta' e degli altri diritti reali
di godimento e di garanzia sull'unita', nonche' l'eventuale
uso commerciale dell'unita' stessa.
3. La licenza di navigazione e gli altri documenti
prescritti sono mantenuti a bordo in originale o in copia
autentica, se la navigazione avviene tra porti dello Stato.
4. La denuncia di furto o di smarrimento o di
distruzione dei documenti prescritti, unitamente ad un
documento che attesti la vigenza della copertura
assicurativa, costituisce autorizzazione provvisoria alla
navigazione tra porti nazionali per la durata di trenta
giorni, a condizione che il certificato di sicurezza
dell'unita' sia in corso di validita'.
5. Per lo svolgimento delle procedure amministrative, i
documenti di bordo possono essere inviati allo Sportello
telematico del diportista (STED) su supporto informatico o
per via telematica.
6. Le navi da diporto per le quali il procedimento di
iscrizione non sia ancora concluso possono essere abilitate
alla navigazione dallo Sportello telematico del diportista
(STED) con licenza provvisoria la cui validita' non puo'
essere superiore a sei mesi.».
- Si riportano, per opportuna conoscenza, i commi 217 e
seguenti, dell'art. 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228
(Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato - Legge di stabilita' 2013):
«Art. 1. - Omissis.
217. E' istituito, entro sei mesi dall'entrata in
vigore della presente legge, nell'ambito del Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per i
trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e
statistici, il Sistema telematico centrale della nautica da
diporto. Il Sistema include l'ufficio di conservatoria
centrale delle unita' da diporto, l'archivio telematico
centrale contenente informazioni di carattere tecnico,
giuridico, amministrativo e di conservatoria riguardanti le
navi e le imbarcazioni da diporto di cui all'art. 3, comma
1, lettere b) e c) del decreto legislativo 18 luglio 2005,
n. 171 - Codice della nautica da diporto ed attuazione
della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'art. 6 della legge
8 luglio 2003, n. 172, nonche' lo sportello telematico del
diportista.
218. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
- Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi
informativi e statistici, e' titolare del sistema di cui al
comma 217 e del relativo trattamento dei dati.
219. Con regolamento da emanarsi ai sensi dell'art. 17,
comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, sono stabilite le modalita' per l'attuazione del
Sistema di cui al comma 217, comprensivamente del
trasferimento dei dati dai registri cartacei all'archivio
telematico a cura degli uffici marittimi e della
motorizzazione civile, della conservazione della
documentazione, dell'elaborazione e fornitura dei dati
delle unita' iscritte, delle modalita' per la pubblicita'
degli atti anche ai fini antifrode, dei tempi di attuazione
delle nuove procedure, nonche' delle necessarie modifiche
delle norme di cui all'art. 3, comma 1, lettere b) e c) e
agli articoli 2, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24,
25, 27, 29, 30, 31, 62, 63 e 65 del decreto legislativo 18
luglio 2005, n. 171, Codice della nautica da diporto ed
attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'art. 6
della legge 8 luglio 2003, n. 172, in materia di registri,
uffici e licenza di navigazione e delle correlate
disposizioni amministrative, anche nell'intento di adeguare
dette disposizioni al nuovo Sistema.
220. Nell'ambito del Sistema di cui al comma 217, e'
parimenti istituito lo sportello telematico del diportista,
allo scopo di semplificare il regime amministrativo
concernente l'iscrizione e l'abilitazione alla navigazione
delle imbarcazioni e delle navi da diporto. Il regolamento
di cui al comma 219 disciplina il funzionamento dello
sportello, con particolare riguardo alle modalita' di
iscrizione e cancellazione, al rilascio della licenza di
navigazione e alla attribuzione delle sigle di
individuazione, nonche' alle procedure di trasmissione dei
dati all'archivio telematico centrale. Il medesimo
regolamento stabilisce le modalita' di partecipazione alle
attivita' di servizio nei confronti dell'utenza da parte di
associazioni nazionali dei costruttori, importatori e
distributori di unita' da diporto le quali forniscono anche
i numeri identificativi degli scafi e i relativi dati
tecnici al fine dell'acquisizione dei dati utili al
funzionamento del sistema di cui al comma 217, nonche' dei
soggetti autorizzati all'attivita' di consulenza per la
circolazione dei mezzi di trasporto ai sensi della legge 8
agosto 1991, n. 264. Le tariffe a titolo di corrispettivo,
stabilite con decreto del Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti di concerto con il Ministero dell'economia e
delle finanze affluiscono su apposito capitolo di entrata
del bilancio dello Stato per essere riassegnate, su
specifico capitolo di spesa del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti.
221. Fino all'integrale attuazione delle nuove
procedure quali risultanti dal regolamento di cui al comma
219, continua ad applicarsi la normativa vigente.
222. Dall'attuazione dei commi da 217 a 221 non devono
derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le
amministrazioni interessate provvedono all'esecuzione di
compiti loro affidati con le risorse umane, strumentali e
finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Omissis.».