Art. 14 
 
Modifiche all'articolo 23 del decreto legislativo 18 luglio 2005,  n.
                                 171 
 
  1. All'articolo 23 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n.  171,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, le parole: «unita'  da  diporto»  sono  sostituite
dalle seguenti: «navi e imbarcazioni da diporto, comprese  le  unita'
da diporto utilizzate a fini commerciali,»; 
    b) al comma 2, dopo le parole: «e la sigla  di  iscrizione»  sono
inserite  le  seguenti:  «ovvero  il  codice  alfanumerico   generato
automaticamente dal Centro elaborazione dati su base nazionale per le
unita' da diporto immatricolate alla data di entrata  in  vigore  del
regolamento  di  attuazione  di  cui  all'articolo  1,  comma  217  e
seguenti, della legge 24 dicembre 2012, n. 228,»  e  le  parole:  «il
nome del proprietario» sono sostituite dalle seguenti: «il nome o  la
denominazione  sociale  del  soggetto  proprietario»  e  le   parole:
«l'ufficio di iscrizione e» sono soppresse; 
    c) al comma 5, le parole: «al competente ufficio» sono sostituite
dalle seguenti: «allo Sportello telematico del diportista (STED)»; 
    d) al comma 6, le parole: «dai rispettivi uffici  di  iscrizione»
sono sostituite  dalle  seguenti:  «dallo  Sportello  telematico  del
diportista (STED)». 
 
          Note all'art. 14: 
              - Si riporta l'art. 23 del citato  decreto  legislativo
          18 luglio  2005,  n.  171,  come  modificato  dal  presente
          decreto legislativo: 
              «Art. 23 (Licenza di navigazione). - 1. La  licenza  di
          navigazione per le navi e imbarcazioni da diporto, comprese
          le unita' da diporto  utilizzate  a  fini  commerciali,  e'
          redatta su modulo conforme al modello approvato con decreto
          del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. 
              2. Sulla  licenza  di  navigazione  sono  riportati  il
          numero  e  la  sigla  di  iscrizione   ovvero   il   codice
          alfanumerico   generato    automaticamente    dal    Centro
          elaborazione dati  su  base  nazionale  per  le  unita'  da
          diporto immatricolate alla data di entrata  in  vigore  del
          regolamento di attuazione di cui all'art. 1,  comma  217  e
          seguenti, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, il  tipo  e
          le caratteristiche principali dello scafo  e  dell'apparato
          motore, il nome o la  denominazione  sociale  del  soggetto
          proprietario, il nome dell'unita' se richiesto, il tipo  di
          navigazione autorizzata, nonche' la stazza per le  navi  da
          diporto. Sono annotati  il  numero  massimo  delle  persone
          trasportabili, gli eventuali atti  costitutivi,  traslativi
          ed estintivi della proprieta' e degli altri  diritti  reali
          di godimento e di garanzia sull'unita', nonche' l'eventuale
          uso commerciale dell'unita' stessa. 
              3. La licenza di  navigazione  e  gli  altri  documenti
          prescritti sono mantenuti a bordo in originale o  in  copia
          autentica, se la navigazione avviene tra porti dello Stato. 
              4.  La  denuncia  di  furto  o  di  smarrimento  o   di
          distruzione dei  documenti  prescritti,  unitamente  ad  un
          documento  che   attesti   la   vigenza   della   copertura
          assicurativa, costituisce autorizzazione  provvisoria  alla
          navigazione tra porti nazionali per  la  durata  di  trenta
          giorni,  a  condizione  che  il  certificato  di  sicurezza
          dell'unita' sia in corso di validita'. 
              5. Per lo svolgimento delle procedure amministrative, i
          documenti di bordo possono essere  inviati  allo  Sportello
          telematico del diportista (STED) su supporto informatico  o
          per via telematica. 
              6. Le navi da diporto per le quali il  procedimento  di
          iscrizione non sia ancora concluso possono essere abilitate
          alla navigazione dallo Sportello telematico del  diportista
          (STED) con licenza provvisoria la cui  validita'  non  puo'
          essere superiore a sei mesi.». 
              - Si riportano, per opportuna conoscenza, i commi 217 e
          seguenti, dell'art. 1 della legge 24 dicembre 2012, n.  228
          (Disposizioni per la  formazione  del  bilancio  annuale  e
          pluriennale dello Stato - Legge di stabilita' 2013): 
              «Art. 1. - Omissis. 
              217. E'  istituito,  entro  sei  mesi  dall'entrata  in
          vigore della  presente  legge,  nell'ambito  del  Ministero
          delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento  per  i
          trasporti,  la  navigazione  ed  i  sistemi  informativi  e
          statistici, il Sistema telematico centrale della nautica da
          diporto. Il  Sistema  include  l'ufficio  di  conservatoria
          centrale delle unita'  da  diporto,  l'archivio  telematico
          centrale  contenente  informazioni  di  carattere  tecnico,
          giuridico, amministrativo e di conservatoria riguardanti le
          navi e le imbarcazioni da diporto di cui all'art. 3,  comma
          1, lettere b) e c) del decreto legislativo 18 luglio  2005,
          n. 171 - Codice della  nautica  da  diporto  ed  attuazione
          della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'art. 6 della legge
          8 luglio 2003, n. 172, nonche' lo sportello telematico  del
          diportista. 
              218. Il Ministero delle infrastrutture e dei  trasporti
          - Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi
          informativi e statistici, e' titolare del sistema di cui al
          comma 217 e del relativo trattamento dei dati. 
              219. Con regolamento da emanarsi ai sensi dell'art. 17,
          comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sessanta
          giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  della  presente
          legge, sono stabilite le  modalita'  per  l'attuazione  del
          Sistema  di  cui  al  comma   217,   comprensivamente   del
          trasferimento dei dati dai registri  cartacei  all'archivio
          telematico  a  cura  degli   uffici   marittimi   e   della
          motorizzazione   civile,    della    conservazione    della
          documentazione,  dell'elaborazione  e  fornitura  dei  dati
          delle unita' iscritte, delle modalita' per  la  pubblicita'
          degli atti anche ai fini antifrode, dei tempi di attuazione
          delle nuove procedure, nonche' delle  necessarie  modifiche
          delle norme di cui all'art. 3, comma 1, lettere b) e  c)  e
          agli articoli 2, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21,  22,  23,  24,
          25, 27, 29, 30, 31, 62, 63 e 65 del decreto legislativo  18
          luglio 2005, n. 171, Codice della  nautica  da  diporto  ed
          attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'art.  6
          della legge 8 luglio 2003, n. 172, in materia di  registri,
          uffici  e  licenza  di  navigazione   e   delle   correlate
          disposizioni amministrative, anche nell'intento di adeguare
          dette disposizioni al nuovo Sistema. 
              220. Nell'ambito del Sistema di cui al  comma  217,  e'
          parimenti istituito lo sportello telematico del diportista,
          allo  scopo  di  semplificare  il   regime   amministrativo
          concernente l'iscrizione e l'abilitazione alla  navigazione
          delle imbarcazioni e delle navi da diporto. Il  regolamento
          di cui al  comma  219  disciplina  il  funzionamento  dello
          sportello,  con  particolare  riguardo  alle  modalita'  di
          iscrizione e cancellazione, al rilascio  della  licenza  di
          navigazione   e   alla   attribuzione   delle   sigle    di
          individuazione, nonche' alle procedure di trasmissione  dei
          dati  all'archivio   telematico   centrale.   Il   medesimo
          regolamento stabilisce le modalita' di partecipazione  alle
          attivita' di servizio nei confronti dell'utenza da parte di
          associazioni  nazionali  dei  costruttori,  importatori   e
          distributori di unita' da diporto le quali forniscono anche
          i numeri identificativi  degli  scafi  e  i  relativi  dati
          tecnici  al  fine  dell'acquisizione  dei  dati  utili   al
          funzionamento del sistema di cui al comma 217, nonche'  dei
          soggetti autorizzati all'attivita'  di  consulenza  per  la
          circolazione dei mezzi di trasporto ai sensi della legge  8
          agosto 1991, n. 264. Le tariffe a titolo di  corrispettivo,
          stabilite con decreto del Ministero delle infrastrutture  e
          dei trasporti di concerto con il Ministero dell'economia  e
          delle finanze affluiscono su apposito capitolo  di  entrata
          del  bilancio  dello  Stato  per  essere  riassegnate,   su
          specifico   capitolo   di   spesa   del   Ministero   delle
          infrastrutture e dei trasporti. 
              221.  Fino   all'integrale   attuazione   delle   nuove
          procedure quali risultanti dal regolamento di cui al  comma
          219, continua ad applicarsi la normativa vigente. 
              222. Dall'attuazione dei commi da 217 a 221 non  devono
          derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le
          amministrazioni interessate  provvedono  all'esecuzione  di
          compiti loro affidati con le risorse umane,  strumentali  e
          finanziarie disponibili a legislazione vigente. 
              Omissis.».