Art. 16 Dichiarazione di armatore 1. Dopo l'articolo 24 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, e' inserito il seguente: «Art. 24-bis. Dichiarazione di armatore 1. Chi assume l'esercizio di unita' da diporto deve fare dichiarazione di armatore all'Ufficio di conservatoria centrale delle unita' da diporto (UCON) tramite lo sportello telematico del diportista (STED). Quando l'esercizio non e' assunto dal proprietario, se l'armatore non vi provvede, la dichiarazione puo' essere fatta dal proprietario. Quando l'esercizio e' assunto dai comproprietari mediante costituzione di societa' di armamento, le formalita' di cui agli articoli 279, 282, secondo comma, del codice della navigazione, tengono luogo della dichiarazione di armatore. 2. La dichiarazione e la revoca di armatore sono fatte per atto scritto con sottoscrizione autenticata, anche dai soggetti di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, ovvero verbalmente. In quest'ultimo caso la dichiarazione e la revoca sono raccolte dallo sportello telematico del diportista (STED) con processo verbale nelle forme stabilite nel regolamento di attuazione del presente codice. 3. Quando l'esercizio non e' assunto dal proprietario, all'atto della dichiarazione si deve consegnare copia autentica del titolo che attribuisce l'uso dell'unita'. 4. La dichiarazione di armatore deve contenere: a) i dati anagrafici, il domicilio o la residenza dell'armatore; b) gli elementi di individuazione dell'unita'. 5. Quando l'esercizio e' assunto da persona diversa dal proprietario, la dichiarazione di armatore, oltre quanto previsto al comma 4, deve contenere: a) i dati anagrafici, il domicilio o la residenza del proprietario; b) l'indicazione del titolo che attribuisce l'uso dell'unita'. 6. La dichiarazione di armatore deve essere trascritta nell'Archivio telematico centrale delle unita' da diporto (ATCN) e annotata sulla licenza di navigazione. 7. Nel caso di discordanza tra i dati contenuti nell'Archivio telematico centrale delle unita' da diporto (ATCN) e le annotazioni sulla licenza di navigazione, prevalgono le risultanze dell'Archivio telematico centrale delle unita' da diporto (ATCN). 8. In mancanza della dichiarazione di armatore, armatore si presume il proprietario fino a prova contraria. In caso di unita' da diporto concesse in locazione finanziaria, armatore si presume l'utilizzatore dell'unita' in locazione finanziaria, fino a prova contraria. 9. L'armatore e' responsabile delle obbligazioni contratte, per quanto riguarda sia l'utilizzo che l'esercizio dell'unita' da diporto. Per le obbligazioni contratte in occasione e per i bisogni di un viaggio, e per le obbligazioni sorte da fatti o atti compiuti durante lo stesso viaggio, a eccezione di quelle derivanti da proprio dolo o colpa grave, l'armatore di una unita' da diporto di stazza lorda inferiore alle 300 tonnellate puo' limitare il debito complessivo a una somma pari al valore dell'unita' e all'ammontare del nolo e di ogni altro provento del viaggio. Sulla somma alla quale e' limitato il debito dell'armatore concorrono i creditori soggetti alla limitazione secondo l'ordine delle rispettive cause di prelazione e a esclusione di ogni altro creditore. 10. Per quanto non previsto espressamente nel presente articolo, si applicano le disposizioni del titolo III, capo I e II, del codice della navigazione e le relative norme attuative.».
Note all'art. 16: - Si riportano, per opportuna conoscenza, gli articoli 279 e 282, del codice della navigazione: «Art. 279 (Pubblicita' dell'atto di costituzione). - L'atto di costituzione deve essere reso pubblico mediante trascrizione nel registro di iscrizione della nave o del galleggiante, nonche', per le navi maggiori, mediante annotazione sull'atto di nazionalita'. Analogamente devono essere pubblicate le successive variazioni e lo scioglimento della societa'. La pubblicita' deve essere richiesta all'ufficio di iscrizione della nave o del galleggiante. Per l'annotazione sull'atto di nazionalita', se la nave trovasi fuori del porto d'iscrizione, si applica il disposto del secondo comma dell'art. 255. Nel caso di discordanza tra le trascrizioni nella matricola e le annotazioni sull'atto di nazionalita' prevalgono le risultanze della matricola.». «Art. 282 (Pubblicita' a cura del gerente). - Quando la nomina del gerente non sia stata resa pubblica a norma degli articoli precedenti, il gerente medesimo deve consegnare all'ufficio di iscrizione della nave o del galleggiante copia in forma autentica dell'atto di nomina, perche' gli estremi di questo, con l'indicazione dei poteri conferitigli, siano trascritti nel registro di iscrizione e, se trattasi di nave maggiore, annotati sull'atto di nazionalita'. In pari tempo il gerente deve richiedere la pubblicita' dell'atto di costituzione, se questa non e' stata richiesta a norma dell'art. 279.». - Si riporta, per opportuna conoscenza, il comma 1, dell'art. 7, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 (Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonche' interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale), convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248: «Art. 7 (Misure urgenti in materia di passaggi di proprieta' di beni mobili registrati). - 1. L'autenticazione della sottoscrizione degli atti e delle dichiarazioni aventi ad oggetto l'alienazione di beni mobili registrati e rimorchi o la costituzione di diritti di garanzia sui medesimi puo' essere richiesta anche agli uffici comunali ed ai titolari, o dipendenti da loro delegati, degli sportelli telematici dell'automobilista di cui all'art. 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358, che sono tenuti a rilasciarla gratuitamente, tranne i previsti diritti di segreteria, nella stessa data della richiesta, salvo motivato diniego. Omissis.». - Il Titolo III, Capo I e II, del codice della navigazione, recano, rispettivamente: «Dell'impresa di navigazione», «Dell'armatore», «Della societa' di armamento tra comproprietari».