Art. 16
Dichiarazione di armatore
1. Dopo l'articolo 24 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n.
171, e' inserito il seguente:
«Art. 24-bis.
Dichiarazione di armatore
1. Chi assume l'esercizio di unita' da diporto deve fare
dichiarazione di armatore all'Ufficio di conservatoria centrale delle
unita' da diporto (UCON) tramite lo sportello telematico del
diportista (STED). Quando l'esercizio non e' assunto dal
proprietario, se l'armatore non vi provvede, la dichiarazione puo'
essere fatta dal proprietario. Quando l'esercizio e' assunto dai
comproprietari mediante costituzione di societa' di armamento, le
formalita' di cui agli articoli 279, 282, secondo comma, del codice
della navigazione, tengono luogo della dichiarazione di armatore.
2. La dichiarazione e la revoca di armatore sono fatte per atto
scritto con sottoscrizione autenticata, anche dai soggetti di cui
all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248,
ovvero verbalmente. In quest'ultimo caso la dichiarazione e la revoca
sono raccolte dallo sportello telematico del diportista (STED) con
processo verbale nelle forme stabilite nel regolamento di attuazione
del presente codice.
3. Quando l'esercizio non e' assunto dal proprietario, all'atto
della dichiarazione si deve consegnare copia autentica del titolo che
attribuisce l'uso dell'unita'.
4. La dichiarazione di armatore deve contenere:
a) i dati anagrafici, il domicilio o la residenza dell'armatore;
b) gli elementi di individuazione dell'unita'.
5. Quando l'esercizio e' assunto da persona diversa dal
proprietario, la dichiarazione di armatore, oltre quanto previsto al
comma 4, deve contenere:
a) i dati anagrafici, il domicilio o la residenza del
proprietario;
b) l'indicazione del titolo che attribuisce l'uso dell'unita'.
6. La dichiarazione di armatore deve essere trascritta
nell'Archivio telematico centrale delle unita' da diporto (ATCN) e
annotata sulla licenza di navigazione.
7. Nel caso di discordanza tra i dati contenuti nell'Archivio
telematico centrale delle unita' da diporto (ATCN) e le annotazioni
sulla licenza di navigazione, prevalgono le risultanze dell'Archivio
telematico centrale delle unita' da diporto (ATCN).
8. In mancanza della dichiarazione di armatore, armatore si presume
il proprietario fino a prova contraria. In caso di unita' da diporto
concesse in locazione finanziaria, armatore si presume l'utilizzatore
dell'unita' in locazione finanziaria, fino a prova contraria.
9. L'armatore e' responsabile delle obbligazioni contratte, per
quanto riguarda sia l'utilizzo che l'esercizio dell'unita' da
diporto. Per le obbligazioni contratte in occasione e per i bisogni
di un viaggio, e per le obbligazioni sorte da fatti o atti compiuti
durante lo stesso viaggio, a eccezione di quelle derivanti da proprio
dolo o colpa grave, l'armatore di una unita' da diporto di stazza
lorda inferiore alle 300 tonnellate puo' limitare il debito
complessivo a una somma pari al valore dell'unita' e all'ammontare
del nolo e di ogni altro provento del viaggio. Sulla somma alla quale
e' limitato il debito dell'armatore concorrono i creditori soggetti
alla limitazione secondo l'ordine delle rispettive cause di
prelazione e a esclusione di ogni altro creditore.
10. Per quanto non previsto espressamente nel presente articolo, si
applicano le disposizioni del titolo III, capo I e II, del codice
della navigazione e le relative norme attuative.».
Note all'art. 16:
- Si riportano, per opportuna conoscenza, gli articoli
279 e 282, del codice della navigazione:
«Art. 279 (Pubblicita' dell'atto di costituzione). -
L'atto di costituzione deve essere reso pubblico mediante
trascrizione nel registro di iscrizione della nave o del
galleggiante, nonche', per le navi maggiori, mediante
annotazione sull'atto di nazionalita'. Analogamente devono
essere pubblicate le successive variazioni e lo
scioglimento della societa'.
La pubblicita' deve essere richiesta all'ufficio di
iscrizione della nave o del galleggiante. Per l'annotazione
sull'atto di nazionalita', se la nave trovasi fuori del
porto d'iscrizione, si applica il disposto del secondo
comma dell'art. 255.
Nel caso di discordanza tra le trascrizioni nella
matricola e le annotazioni sull'atto di nazionalita'
prevalgono le risultanze della matricola.».
«Art. 282 (Pubblicita' a cura del gerente). - Quando la
nomina del gerente non sia stata resa pubblica a norma
degli articoli precedenti, il gerente medesimo deve
consegnare all'ufficio di iscrizione della nave o del
galleggiante copia in forma autentica dell'atto di nomina,
perche' gli estremi di questo, con l'indicazione dei poteri
conferitigli, siano trascritti nel registro di iscrizione
e, se trattasi di nave maggiore, annotati sull'atto di
nazionalita'.
In pari tempo il gerente deve richiedere la pubblicita'
dell'atto di costituzione, se questa non e' stata richiesta
a norma dell'art. 279.».
- Si riporta, per opportuna conoscenza, il comma 1,
dell'art. 7, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223
(Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale,
per il contenimento e la razionalizzazione della spesa
pubblica, nonche' interventi in materia di entrate e di
contrasto all'evasione fiscale), convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248:
«Art. 7 (Misure urgenti in materia di passaggi di
proprieta' di beni mobili registrati). - 1.
L'autenticazione della sottoscrizione degli atti e delle
dichiarazioni aventi ad oggetto l'alienazione di beni
mobili registrati e rimorchi o la costituzione di diritti
di garanzia sui medesimi puo' essere richiesta anche agli
uffici comunali ed ai titolari, o dipendenti da loro
delegati, degli sportelli telematici dell'automobilista di
cui all'art. 2 del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358, che
sono tenuti a rilasciarla gratuitamente, tranne i previsti
diritti di segreteria, nella stessa data della richiesta,
salvo motivato diniego.
Omissis.».
- Il Titolo III, Capo I e II, del codice della
navigazione, recano, rispettivamente: «Dell'impresa di
navigazione», «Dell'armatore», «Della societa' di armamento
tra comproprietari».