Art. 17 
 
Modifiche all'articolo 25 del decreto legislativo 18 luglio 2005,  n.
                                 171 
 
  1. All'articolo 25 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n.  171,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a)  nella  rubrica,  la  parola:  «sigle»  e'  sostituita   dalla
seguente: «numeri» e dopo la parola: «individuazione»  sono  aggiunte
le seguenti: «dell'unita'»; 
    b) al comma 1, le parole: «nei registri»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «nell'Archivio telematico centrale delle unita' da  diporto
(ATCN)» e le  parole:  «dalla  sigla  dell'ufficio  presso  cui  sono
iscritte e dal numero di iscrizione» sono sostituite dalle  seguenti:
«da un numero di individuazione composto da  un  codice  alfanumerico
generato  automaticamente  dal  Centro  elaborazione  dati  su   base
nazionale costituito in sequenza da quattro caratteri alfabetici e da
quattro  caratteri  numerici»;  al   secondo   periodo   la   parola:
«iscrizione» e' sostituita con la seguente: «individuazione»; 
    c) dopo il comma 1, e' inserito il seguente:  «1-bis.  Le  unita'
gia' immatricolate alla data di entrata in vigore del regolamento  di
attuazione di cui all'articolo 1, comma 217 e seguenti,  della  legge
24 dicembre 2012, n. 228, possono conservare i numeri  di  iscrizione
gia' assegnati. Nel caso previsto al precedente periodo si applica la
lettera "X" di seguito ai predetti numeri di iscrizione.»; 
    d) al comma 2, le parole: «delle  sigle»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «dei numeri»; 
    e) al comma 3, la parola: «anche» e' soppressa e le parole: «nome
che deve essere differente da ogni altro gia' registrato nel medesimo
ufficio di iscrizione» sono sostituite  dalle  seguenti:  «numero  di
iscrizione che puo' essere costituito, a richiesta, da una  specifica
combinazione alfanumerica a condizione che la  stessa  non  sia  gia'
stata utilizzata per l'identificazione di altra unita' da  diporto  e
che  non  risulti  contraria  all'ordine  pubblico,  alla   moralita'
pubblica e al buon costume.»; 
    f) il comma 4 e' abrogato. 
 
          Note all'art. 17: 
              - Si riporta l'art. 25 del citato  decreto  legislativo
          18 luglio  2005,  n.  171,  come  modificato  dal  presente
          decreto legislativo: 
              «Art. 25 (Bandiera nazionale e numeri di individuazione
          dell'unita'). - 1. Le imbarcazioni e  le  navi  da  diporto
          iscritte nell'Archivio telematico centrale delle unita'  da
          diporto (ATCN)  espongono  la  bandiera  nazionale  e  sono
          contraddistinte da un numero di individuazione composto  da
          un codice alfanumerico generato automaticamente dal  Centro
          elaborazione dati su base nazionale costituito in  sequenza
          da quattro caratteri  alfabetici  e  da  quattro  caratteri
          numerici. Dopo il numero di individuazione  e'  apposta  la
          lettera D nel caso di imbarcazioni  da  diporto  ovvero  il
          gruppo ND nel caso di navi da diporto. 
              1-bis.  Le  unita'  gia'  immatricolate  alla  data  di
          entrata in vigore del  regolamento  di  attuazione  di  cui
          all'art. 1, comma 217 e seguenti, della legge  24  dicembre
          2012, n. 228, possono conservare  i  numeri  di  iscrizione
          gia' assegnati. Nel caso previsto al precedente periodo  si
          applica la lettera "X" di seguito  ai  predetti  numeri  di
          iscrizione. 
              2. Le  caratteristiche  dei  numeri  di  individuazione
          delle unita' da diporto  sono  stabilite  con  decreto  del
          Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. 
              3. Il proprietario ha  facolta'  di  contraddistinguere
          l'imbarcazione o la  nave  da  diporto  con  un  numero  di
          iscrizione che puo' essere costituito, a richiesta, da  una
          specifica combinazione alfanumerica  a  condizione  che  la
          stessa non sia gia' stata utilizzata per  l'identificazione
          di altra unita' da diporto  e  che  non  risulti  contraria
          all'ordine pubblico, alla  moralita'  pubblica  e  al  buon
          costume. 
              4. (Abrogato).».