Art. 17
Modifiche all'articolo 25 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n.
171
1. All'articolo 25 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nella rubrica, la parola: «sigle» e' sostituita dalla
seguente: «numeri» e dopo la parola: «individuazione» sono aggiunte
le seguenti: «dell'unita'»;
b) al comma 1, le parole: «nei registri» sono sostituite dalle
seguenti: «nell'Archivio telematico centrale delle unita' da diporto
(ATCN)» e le parole: «dalla sigla dell'ufficio presso cui sono
iscritte e dal numero di iscrizione» sono sostituite dalle seguenti:
«da un numero di individuazione composto da un codice alfanumerico
generato automaticamente dal Centro elaborazione dati su base
nazionale costituito in sequenza da quattro caratteri alfabetici e da
quattro caratteri numerici»; al secondo periodo la parola:
«iscrizione» e' sostituita con la seguente: «individuazione»;
c) dopo il comma 1, e' inserito il seguente: «1-bis. Le unita'
gia' immatricolate alla data di entrata in vigore del regolamento di
attuazione di cui all'articolo 1, comma 217 e seguenti, della legge
24 dicembre 2012, n. 228, possono conservare i numeri di iscrizione
gia' assegnati. Nel caso previsto al precedente periodo si applica la
lettera "X" di seguito ai predetti numeri di iscrizione.»;
d) al comma 2, le parole: «delle sigle» sono sostituite dalle
seguenti: «dei numeri»;
e) al comma 3, la parola: «anche» e' soppressa e le parole: «nome
che deve essere differente da ogni altro gia' registrato nel medesimo
ufficio di iscrizione» sono sostituite dalle seguenti: «numero di
iscrizione che puo' essere costituito, a richiesta, da una specifica
combinazione alfanumerica a condizione che la stessa non sia gia'
stata utilizzata per l'identificazione di altra unita' da diporto e
che non risulti contraria all'ordine pubblico, alla moralita'
pubblica e al buon costume.»;
f) il comma 4 e' abrogato.
Note all'art. 17:
- Si riporta l'art. 25 del citato decreto legislativo
18 luglio 2005, n. 171, come modificato dal presente
decreto legislativo:
«Art. 25 (Bandiera nazionale e numeri di individuazione
dell'unita'). - 1. Le imbarcazioni e le navi da diporto
iscritte nell'Archivio telematico centrale delle unita' da
diporto (ATCN) espongono la bandiera nazionale e sono
contraddistinte da un numero di individuazione composto da
un codice alfanumerico generato automaticamente dal Centro
elaborazione dati su base nazionale costituito in sequenza
da quattro caratteri alfabetici e da quattro caratteri
numerici. Dopo il numero di individuazione e' apposta la
lettera D nel caso di imbarcazioni da diporto ovvero il
gruppo ND nel caso di navi da diporto.
1-bis. Le unita' gia' immatricolate alla data di
entrata in vigore del regolamento di attuazione di cui
all'art. 1, comma 217 e seguenti, della legge 24 dicembre
2012, n. 228, possono conservare i numeri di iscrizione
gia' assegnati. Nel caso previsto al precedente periodo si
applica la lettera "X" di seguito ai predetti numeri di
iscrizione.
2. Le caratteristiche dei numeri di individuazione
delle unita' da diporto sono stabilite con decreto del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
3. Il proprietario ha facolta' di contraddistinguere
l'imbarcazione o la nave da diporto con un numero di
iscrizione che puo' essere costituito, a richiesta, da una
specifica combinazione alfanumerica a condizione che la
stessa non sia gia' stata utilizzata per l'identificazione
di altra unita' da diporto e che non risulti contraria
all'ordine pubblico, alla moralita' pubblica e al buon
costume.
4. (Abrogato).».