Art. 18 
 
Modifiche all'articolo 26 del decreto legislativo 18 luglio 2005,  n.
                                 171 
 
  1. All'articolo 26 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n.  171,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) nella rubrica, dopo la parola: «sicurezza», sono  inserite  le
seguenti: «e certificato di idoneita' al noleggio»; 
    b) al comma  1,  le  parole:  «con  decreto  del  Ministro  delle
infrastrutture e dei trasporti adottato ai  sensi  dell'articolo  17,
comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400»  sono  sostituite  dalla
seguenti: «dal regolamento di attuazione del presente codice»; 
    c)  dopo  il  comma  1,  e'  aggiunto  il  seguente:  «1-bis.  Il
certificato di idoneita' al noleggio attesta lo  stato  di  idoneita'
dell'unita' al noleggio ed e' rilasciato dagli  uffici  circondariali
marittimi e dagli uffici della motorizzazione civile. Il rilascio, il
rinnovo  e  la  convalida  sono  disciplinati  dal   regolamento   di
attuazione del presente codice.». 
 
          Note all'art. 18: 
              - Si riporta l'art. 26 del citato  decreto  legislativo
          18 luglio  2005,  n.  171,  come  modificato  dal  presente
          decreto legislativo: 
              «Art. 26 (Certificato di  sicurezza  e  certificato  di
          idoneita' al noleggio). - 1. Il  certificato  di  sicurezza
          per le navi e per le imbarcazioni  da  diporto  attesta  lo
          stato di navigabilita' dell'unita' e fa parte dei documenti
          di bordo. Il  rilascio,  il  rinnovo  e  la  convalida  del
          certificato di sicurezza sono disciplinati dal  regolamento
          di attuazione del presente codice. 
              1-bis. Il certificato di idoneita' al noleggio  attesta
          lo  stato  di  idoneita'  dell'unita'  al  noleggio  ed  e'
          rilasciato dagli uffici  circondariali  marittimi  e  dagli
          uffici della motorizzazione civile. Il rilascio, il rinnovo
          e  la  convalida  sono  disciplinati  dal  regolamento   di
          attuazione del presente codice.».