Art. 18
Modifiche all'articolo 26 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n.
171
1. All'articolo 26 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nella rubrica, dopo la parola: «sicurezza», sono inserite le
seguenti: «e certificato di idoneita' al noleggio»;
b) al comma 1, le parole: «con decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti adottato ai sensi dell'articolo 17,
comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400» sono sostituite dalla
seguenti: «dal regolamento di attuazione del presente codice»;
c) dopo il comma 1, e' aggiunto il seguente: «1-bis. Il
certificato di idoneita' al noleggio attesta lo stato di idoneita'
dell'unita' al noleggio ed e' rilasciato dagli uffici circondariali
marittimi e dagli uffici della motorizzazione civile. Il rilascio, il
rinnovo e la convalida sono disciplinati dal regolamento di
attuazione del presente codice.».
Note all'art. 18:
- Si riporta l'art. 26 del citato decreto legislativo
18 luglio 2005, n. 171, come modificato dal presente
decreto legislativo:
«Art. 26 (Certificato di sicurezza e certificato di
idoneita' al noleggio). - 1. Il certificato di sicurezza
per le navi e per le imbarcazioni da diporto attesta lo
stato di navigabilita' dell'unita' e fa parte dei documenti
di bordo. Il rilascio, il rinnovo e la convalida del
certificato di sicurezza sono disciplinati dal regolamento
di attuazione del presente codice.
1-bis. Il certificato di idoneita' al noleggio attesta
lo stato di idoneita' dell'unita' al noleggio ed e'
rilasciato dagli uffici circondariali marittimi e dagli
uffici della motorizzazione civile. Il rilascio, il rinnovo
e la convalida sono disciplinati dal regolamento di
attuazione del presente codice.».