Art. 19
Controlli di sicurezza della navigazione da diporto
1. Dopo l'articolo 26 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n.
171 e' inserito il seguente:
«Art. 26-bis.
Controlli di sicurezza della navigazione da diporto in mare
1. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con specifiche
direttive emanate entro il 31 marzo di ciascun anno, determina le
modalita' di svolgimento dei controlli in materia di sicurezza della
navigazione da diporto, anche a fini commerciali, al fine di evitare
duplicazioni di accertamenti a carico delle unita' da diporto, con
particolar riguardo alla stagione balneare. Il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti verifica annualmente l'attuazione
delle predette direttive.
2. Al fine del raggiungimento degli obiettivi delle direttive di
cui al comma 1, e' istituito un sistema di controlli di natura
preventiva che, a seguito di un accertamento favorevole sulla
regolarita' della documentazione di bordo, delle dotazioni di
sicurezza e dei titoli abilitativi al comando delle unita' da
diporto, consente di evitare durante la stagione balneare la
reiterazione di tali controlli, restando fermi quelli di diversa
natura rientranti nelle attribuzioni e nei compiti di istituto propri
di ciascuna Forza di polizia.
3. La pianificazione, la direzione e il coordinamento relativo ai
controlli in materia di sicurezza della navigazione da diporto sono
di competenza esclusiva del Corpo delle capitanerie di porto-guardia
costiera.
4. I controlli alle unita' da diporto sono svolti anche tramite
l'accesso all'anagrafe nazionale delle patenti nautiche di cui
all'articolo 39-bis del presente codice, all'Archivio telematico
centrale delle unita' da diporto (ATCN) e al Centro elaborazione dati
di cui all'articolo 9, comma 1, della legge 1º aprile 1981, n. 121,
da parte degli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria appartenenti
al Corpo delle Capitanerie di porto, nei limiti previsti
dall'articolo 8-bis, comma 1, del decreto legge 23 maggio 2008, n.
92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n.
125.
Note all'art. 19:
- Per i riferimenti normativi contenuti nell'art.
39-bis del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171
(Codice della nautica da diporto ed attuazione della
direttiva 2003/44/CE, a norma dell'art. 6 della legge 8
luglio 2003, n. 172), introdotto dall'art. 30 del presente
decreto legislativo, si vedano le note al medesimo
articolo.
- Si riporta, per opportuna conoscenza, il comma 1,
dell'art. 9, della legge 1º aprile 1981, n. 121 (Nuovo
ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza):
«Art. 9 (Accesso ai dati ed informazioni e loro uso). -
L'accesso ai dati e alle informazioni conservati negli
archivi automatizzati del Centro di cui all'articolo
precedente e la loro utilizzazione sono consentiti agli
ufficiali di polizia giudiziaria appartenenti alle forze di
polizia, agli ufficiali di pubblica sicurezza e ai
funzionari dei servizi di sicurezza, nonche' agli agenti di
polizia giudiziaria delle forze di polizia debitamente
autorizzati ai sensi del secondo comma del successivo art.
11.
Omissis.».
- Si riporta, per opportuna conoscenza, il comma 1,
dell'art. 8-bis, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92
(Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica),
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008,
n. 125:
«Art. 8-bis (Accesso degli ufficiali e agenti di
polizia giudiziaria appartenenti al Corpo delle capitanerie
di porto al Centro elaborazione dati del Ministero
dell'interno). - 1. Gli ufficiali e agenti di polizia
giudiziaria appartenenti al Corpo delle capitanerie di
porto, per finalita' di sicurezza portuale e dei trasporti
marittimi, possono accedere ai dati e alle informazioni del
Centro elaborazione dati di cui al primo comma dell'art. 9
della legge 1° aprile 1981, n. 121, in deroga a quanto
previsto dallo stesso articolo, limitatamente a quelli
correlati alle funzioni attribuite agli stessi ufficiali e
agenti di polizia giudiziaria. Detto personale puo' essere,
altresi', abilitato all'inserimento presso il medesimo
Centro dei corrispondenti dati autonomamente acquisiti.
Omissis.».