Art. 2
Modifiche all'articolo 2 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n.
171
1. All'articolo 2 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Unita' da diporto
utilizzata a fini commerciali»;
b) al comma 1, dopo la lettera c), sono aggiunte le seguenti:
«c-bis) e' utilizzata per assistenza all'ormeggio delle unita'
di cui all'articolo 3 nell'ambito delle strutture dedicate alla
nautica da diporto;
c-ter) e' utilizzata per l'attivita' di assistenza e di traino
delle unita' di cui all'articolo 3.»;
c) al comma 2, le parole: «nei relativi registri di iscrizione»
sono sostituite dalle seguenti: «nell'Archivio telematico centrale
delle unita' da diporto (ATCN)»;
d) dopo il comma 2, e' inserito il seguente: «2-bis. Nel caso di
natanti l'utilizzazione a fini commerciali e' annotata secondo le
modalita' indicate nel regolamento di attuazione del presente
codice.»;
e) al comma 3, dopo le parole: «siano svolte», sono inserite le
seguenti: «stabilmente in Italia» e le parole: «all'autorita'
marittima o della navigazione interna con giurisdizione sul luogo in
cui l'unita' abitualmente staziona» sono sostituite dalle seguenti:
«allo Sportello telematico del diportista (STED)» e le parole:
«timbrata e vistata dalla predetta autorita'» sono sostituite dalle
seguenti: «validata dall'Ufficio di conservatoria centrale delle
unita' da diporto (UCON) per il tramite dello Sportello telematico
del diportista (STED)».
Note all'art. 2:
- Si riporta l'art. 2 del citato decreto legislativo 18
luglio 2005, n. 171, come modificato dal presente decreto
legislativo:
«Art. 2 (Unita' da diporto utilizzata a fini
commerciali). - 1. L'unita' da diporto e' utilizzata a fini
commerciali quando:
a) e' oggetto di contratti di locazione e di
noleggio;
b) e' utilizzata per l'insegnamento professionale
della navigazione da diporto;
c) e' utilizzata da centri di immersione e di
addestramento subacqueo come unita' di appoggio per i
praticanti immersioni subacquee a scopo sportivo o
ricreativo.
c-bis) e' utilizzata per assistenza all'ormeggio delle
unita' di cui all'art. 3 nell'ambito delle strutture
dedicate alla nautica da diporto;
c-ter ) e' utilizzata per l'attivita' di assistenza e
di traino delle unita' di cui all'art. 3.
2. L'utilizzazione a fini commerciali delle
imbarcazioni e navi da diporto e' annotata nell'Archivio
telematico centrale delle unita' da diporto (ATCN), con
l'indicazione delle attivita' svolte e dei proprietari o
armatori delle unita', imprese individuali o societa',
esercenti le suddette attivita' commerciali e degli estremi
della loro iscrizione, nel registro delle imprese della
competente camera di commercio, industria, artigianato ed
agricoltura. Gli estremi dell'annotazione sono riportati
sulla licenza di navigazione.
2-bis. Nel caso di natanti l'utilizzazione a fini
commerciali e' annotata secondo le modalita' indicate nel
regolamento di attuazione del presente codice.
3. Qualora le attivita' di cui al comma 1 siano svolte
stabilmente in Italia con unita' da diporto battenti
bandiera di uno dei Paesi dell'Unione europea o
extraeuropei, l'esercente presenta allo Sportello
telematico del diportista (STED) una dichiarazione
contenente le caratteristiche dell'unita', il titolo che
attribuisce la disponibilita' della stessa, nonche' gli
estremi della polizza assicurativa a garanzia delle persone
imbarcate e di responsabilita' civile verso terzi e della
certificazione di sicurezza in possesso. Copia della
dichiarazione, validata dall'Ufficio di conservatoria
centrale delle unita' da diporto (UCON) per il tramite
dello Sportello telematico del diportista (STED), deve
essere mantenuta a bordo.
4. Le unita' da diporto di cui al comma 1, lettera a),
possono essere utilizzate esclusivamente per le attivita' a
cui sono adibite.».