Art. 20 Modifiche all'articolo 27 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 1. All'articolo 27 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, le parole: «lettera d)» sono sostituite dalle seguenti: «lettera f)» e le parole: «nei registri di cui all'articolo 15» sono sostituite dalle seguenti: «nell'Archivio telematico centrale delle unita' da diporto (ATCN)»; b) al comma 2, le parole: «nei registri delle imbarcazioni da diporto» sono sostituite dalle seguenti: «nell'Archivio telematico centrale delle unita' da diporto (ATCN)»; c) al comma 3, lettera b), le parole: «dell'articolo 10 o autorizzato ai sensi del decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314» sono sostituite dalle seguenti: «del decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5, o autorizzato ai sensi del decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104» e, alla lettera c), le parole: «tavole a vela» sono sostituite dalle seguenti: «tavole autopropulse o non autopropulse» e dopo le parole: «metri quadrati,» sono inserite le seguenti: «canoe, kajak»; d) al comma 4, le parole: «allegato II» sono sostituite dalle seguenti: «allegato I del decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5, e, comunque, entro dodici miglia dalla costa»; e) al comma 6, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In caso di locazione di natanti da diporto a un soggetto privo della patente nautica, il locatore fornisce per iscritto al conduttore del natante le istruzioni essenziali per il comando dell'unita', redatte secondo lo schema-tipo stabilito dal regolamento di attuazione del presente codice.»; f) dopo il comma 6, sono aggiunti i seguenti: «6-bis. L'utilizzatore dei natanti da diporto utilizzati a fini commerciali di cui all'articolo 2, e' obbligato a: a) essere in possesso di patente nautica; b) imbarcare un numero di persone non superiore a quello che il natante e' abilitato a trasportare; c) imbarcare, in caso di noleggio, un numero di persone non superiore a dodici; d) dotare il natante dei mezzi di salvataggio e delle dotazioni di sicurezza richieste dal regolamento di attuazione del presente codice. 6-ter. Per l'utilizzatore di natanti da diporto oggetto di contratti di locazione, l'obbligo di cui al comma 6-bis, lettera a) ricorre nei soli casi previsti dall'articolo 39, commi 1, 3, 4 e 5.».
Note all'art. 20: - Si riporta l'art. 27 del citato decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, come modificato dal presente decreto legislativo: «Art. 27 (Natanti da diporto). - 1. I natanti di cui all'art. 3, comma 1, lettera f), sono esclusi dall'obbligo dell'iscrizione nell'Archivio telematico centrale delle unita' da diporto (ATCN), della licenza di navigazione di cui all'art. 23 e del certificato di sicurezza di cui all'art. 26. 2. I natanti da diporto, a richiesta, possono essere iscritti nell'Archivio telematico centrale delle unita' da diporto (ATCN) ed in tale caso ne assumono il regime giuridico. 3. I natanti senza marcatura CE possono navigare: a) entro sei miglia dalla costa; b) entro dodici miglia dalla costa, se omologati per la navigazione senza alcun limite o se riconosciuti idonei per tale navigazione da un organismo tecnico notificato ai sensi del decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5, o autorizzato ai sensi del decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104; in tale caso durante la navigazione deve essere tenuta a bordo copia del certificato di omologazione con relativa dichiarazione di conformita' ovvero l'attestazione di idoneita' rilasciata dal predetto organismo; c) entro un miglio dalla costa, i natanti denominati jole, pattini, sandolini, mosconi, pedalo', tavole autopropulse o non autopropulse e natanti a vela con superficie velica non superiore a 4 metri quadrati, canoe, kajak nonche' gli acquascooter o moto d'acqua e mezzi similari. 4. I natanti provvisti di marcatura CE possono navigare nei limiti stabiliti dalla categoria di progettazione di appartenenza di cui all'allegato I del decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5, e, comunque, entro dodici miglia dalla costa. 5. La navigazione e le modalita' di utilizzo dei natanti di cui al comma 3, lettera c), sono disciplinate dalla competente autorita' marittima e della navigazione interna. 6. L'utilizzazione dei natanti da diporto ai fini di locazione o di noleggio per finalita' ricreative o per usi turistici di carattere locale, nonche' di appoggio alle immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo e' disciplinata, anche per le modalita' della loro condotta, con ordinanza della competente autorita' marittima o della navigazione interna, d'intesa con gli enti locali. In caso di locazione di natanti da diporto a un soggetto privo della patente nautica, il locatore fornisce per iscritto al conduttore del natante le istruzioni essenziali per il comando dell'unita', redatte secondo lo schema-tipo stabilito dal regolamento di attuazione del presente codice. 6-bis. L'utilizzatore dei natanti da diporto utilizzati a fini commerciali di cui all'art. 2, e' obbligato a: a) essere in possesso di patente nautica; b) imbarcare un numero di persone non superiore a quello che il natante e' abilitato a trasportare; c) imbarcare, in caso di noleggio, un numero di persone non superiore a dodici; d) dotare il natante dei mezzi di salvataggio e delle dotazioni di sicurezza richieste dal regolamento di attuazione del presente codice. 6-ter. Per l'utilizzatore di natanti da diporto oggetto di contratti di locazione, l'obbligo di cui al comma 6-bis, lettera a) ricorre nei soli casi previsti dall'art. 39, commi 1, 3, 4 e 5.». - Il citato decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5 e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11 gennaio 2016, n. 7. - Il decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104 (Attuazione della direttiva 2009/15/CE relativa alle disposizioni ed alle norme comuni per gli organismi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi e per le pertinenti attivita' delle amministrazioni marittime) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11 luglio 2011, n. 159. - Per il testo dell'art. 39 del citato decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, come modificato dal presente decreto legislativo, si vedano le note all'art. 29.