Art. 20
Modifiche all'articolo 27 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n.
171
1. All'articolo 27 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «lettera d)» sono sostituite dalle
seguenti: «lettera f)» e le parole: «nei registri di cui all'articolo
15» sono sostituite dalle seguenti: «nell'Archivio telematico
centrale delle unita' da diporto (ATCN)»;
b) al comma 2, le parole: «nei registri delle imbarcazioni da
diporto» sono sostituite dalle seguenti: «nell'Archivio telematico
centrale delle unita' da diporto (ATCN)»;
c) al comma 3, lettera b), le parole: «dell'articolo 10 o
autorizzato ai sensi del decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314»
sono sostituite dalle seguenti: «del decreto legislativo 11 gennaio
2016, n. 5, o autorizzato ai sensi del decreto legislativo 14 giugno
2011, n. 104» e, alla lettera c), le parole: «tavole a vela» sono
sostituite dalle seguenti: «tavole autopropulse o non autopropulse» e
dopo le parole: «metri quadrati,» sono inserite le seguenti: «canoe,
kajak»;
d) al comma 4, le parole: «allegato II» sono sostituite dalle
seguenti: «allegato I del decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5,
e, comunque, entro dodici miglia dalla costa»;
e) al comma 6, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In
caso di locazione di natanti da diporto a un soggetto privo della
patente nautica, il locatore fornisce per iscritto al conduttore del
natante le istruzioni essenziali per il comando dell'unita', redatte
secondo lo schema-tipo stabilito dal regolamento di attuazione del
presente codice.»;
f) dopo il comma 6, sono aggiunti i seguenti: «6-bis.
L'utilizzatore dei natanti da diporto utilizzati a fini commerciali
di cui all'articolo 2, e' obbligato a:
a) essere in possesso di patente nautica;
b) imbarcare un numero di persone non superiore a quello che il
natante e' abilitato a trasportare;
c) imbarcare, in caso di noleggio, un numero di persone non
superiore a dodici;
d) dotare il natante dei mezzi di salvataggio e delle dotazioni
di sicurezza richieste dal regolamento di attuazione del presente
codice.
6-ter. Per l'utilizzatore di natanti da diporto oggetto di
contratti di locazione, l'obbligo di cui al comma 6-bis, lettera a)
ricorre nei soli casi previsti dall'articolo 39, commi 1, 3, 4 e 5.».
Note all'art. 20:
- Si riporta l'art. 27 del citato decreto legislativo
18 luglio 2005, n. 171, come modificato dal presente
decreto legislativo:
«Art. 27 (Natanti da diporto). - 1. I natanti di cui
all'art. 3, comma 1, lettera f), sono esclusi dall'obbligo
dell'iscrizione nell'Archivio telematico centrale delle
unita' da diporto (ATCN), della licenza di navigazione di
cui all'art. 23 e del certificato di sicurezza di cui
all'art. 26.
2. I natanti da diporto, a richiesta, possono essere
iscritti nell'Archivio telematico centrale delle unita' da
diporto (ATCN) ed in tale caso ne assumono il regime
giuridico.
3. I natanti senza marcatura CE possono navigare:
a) entro sei miglia dalla costa;
b) entro dodici miglia dalla costa, se omologati per
la navigazione senza alcun limite o se riconosciuti idonei
per tale navigazione da un organismo tecnico notificato ai
sensi del decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5, o
autorizzato ai sensi del decreto legislativo 14 giugno
2011, n. 104; in tale caso durante la navigazione deve
essere tenuta a bordo copia del certificato di omologazione
con relativa dichiarazione di conformita' ovvero
l'attestazione di idoneita' rilasciata dal predetto
organismo;
c) entro un miglio dalla costa, i natanti denominati
jole, pattini, sandolini, mosconi, pedalo', tavole
autopropulse o non autopropulse e natanti a vela con
superficie velica non superiore a 4 metri quadrati, canoe,
kajak nonche' gli acquascooter o moto d'acqua e mezzi
similari.
4. I natanti provvisti di marcatura CE possono navigare
nei limiti stabiliti dalla categoria di progettazione di
appartenenza di cui all'allegato I del decreto legislativo
11 gennaio 2016, n. 5, e, comunque, entro dodici miglia
dalla costa.
5. La navigazione e le modalita' di utilizzo dei
natanti di cui al comma 3, lettera c), sono disciplinate
dalla competente autorita' marittima e della navigazione
interna.
6. L'utilizzazione dei natanti da diporto ai fini di
locazione o di noleggio per finalita' ricreative o per usi
turistici di carattere locale, nonche' di appoggio alle
immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo e'
disciplinata, anche per le modalita' della loro condotta,
con ordinanza della competente autorita' marittima o della
navigazione interna, d'intesa con gli enti locali. In caso
di locazione di natanti da diporto a un soggetto privo
della patente nautica, il locatore fornisce per iscritto al
conduttore del natante le istruzioni essenziali per il
comando dell'unita', redatte secondo lo schema-tipo
stabilito dal regolamento di attuazione del presente
codice.
6-bis. L'utilizzatore dei natanti da diporto utilizzati
a fini commerciali di cui all'art. 2, e' obbligato a:
a) essere in possesso di patente nautica;
b) imbarcare un numero di persone non superiore a
quello che il natante e' abilitato a trasportare;
c) imbarcare, in caso di noleggio, un numero di persone
non superiore a dodici;
d) dotare il natante dei mezzi di salvataggio e delle
dotazioni di sicurezza richieste dal regolamento di
attuazione del presente codice.
6-ter. Per l'utilizzatore di natanti da diporto oggetto
di contratti di locazione, l'obbligo di cui al comma 6-bis,
lettera a) ricorre nei soli casi previsti dall'art. 39,
commi 1, 3, 4 e 5.».
- Il citato decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5
e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11 gennaio 2016, n.
7.
- Il decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104
(Attuazione della direttiva 2009/15/CE relativa alle
disposizioni ed alle norme comuni per gli organismi che
effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi
e per le pertinenti attivita' delle amministrazioni
marittime) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11 luglio
2011, n. 159.
- Per il testo dell'art. 39 del citato decreto
legislativo 18 luglio 2005, n. 171, come modificato dal
presente decreto legislativo, si vedano le note all'art.
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