Art. 21 
 
Modifiche all'articolo 28 del decreto legislativo 18 luglio 2005,  n.
                                 171 
 
  1. All'articolo 28 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n.  171,
al comma  2,  le  parole:  «il  costruttore,  ovvero  il  suo  legale
rappresentante  o  rivenditore  autorizzato   stabilito   nell'Unione
europea»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «il  fabbricante  o  il
rappresentante autorizzato o l'importatore  di  cui  all'articolo  3,
comma 1, lettera v), del decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5». 
 
          Note all'art. 21: 
              - Si riporta l'art. 28 del citato  decreto  legislativo
          18 luglio  2005,  n.  171,  come  modificato  dal  presente
          decreto legislativo: 
              «Art. 28 (Potenza dei motori). -  1.  Per  potenza  del
          motore si intende la  potenza  massima  di  esercizio  come
          definita dalla norma armonizzata EN/ISO 8665. 
              2.  Per  ogni  singolo  motore  il  fabbricante  o   il
          rappresentante autorizzato o l'importatore di cui  all'art.
          3, comma 1, lettera v), del decreto legislativo 11  gennaio
          2016, n. 5, rilascia la dichiarazione di potenza su  modulo
          conforme  al  modello   approvato   dal   Ministero   delle
          infrastrutture e dei trasporti. 
              3. La dichiarazione di potenza del motore fa parte  dei
          documenti di bordo.». 
              - Si riporta, per opportuna conoscenza,  l'art.  3  del
          decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5 (Attuazione della
          direttiva  2013/53/UE  del   Parlamento   europeo   e   del
          Consiglio, del 20 novembre 2013, relativa  alle  unita'  da
          diporto e alle moto  d'acqua  e  che  abroga  la  direttiva
          94/25/CE): 
              «Art. 3  (Definizioni).  -  1.  Ai  fini  del  presente
          decreto, si intende per: 
                a) unita' da diporto: ogni costruzione  destinata  ad
          attivita'  sportive  o  ricreative,   classificabile   come
          imbarcazione  da  diporto  o  natante  da  diporto  o  moto
          d'acqua; 
                b) imbarcazione da diporto: un'unita' da diporto  con
          lunghezza dello scafo superiore a  dieci  metri  e  fino  a
          ventiquattro  metri,   indipendentemente   dal   mezzo   di
          propulsione; 
                c) natante  da  diporto:  un'unita'  da  diporto  con
          lunghezza dello scafo compresa tra i due metri e  cinquanta
          centimetri e i dieci metri, indipendentemente dal mezzo  di
          propulsione e con esclusione delle moto d'acqua; 
                d) moto d'acqua: un'unita' da diporto  con  lunghezza
          dello scafo inferiore a  quattro  metri,  che  utilizza  un
          motore di propulsione con una pompa a  getto  d'acqua  come
          fonte primaria di propulsione e destinata a essere azionata
          da una o piu' persone  sedute,  in  piedi  o  inginocchiate
          sullo scafo, anziche' al suo interno; 
                e) unita' da diporto  costruita  per  uso  personale:
          un'unita' da  diporto  costruita  prevalentemente  dal  suo
          utente futuro per il proprio uso personale; 
                f)  motore  di  propulsione:   qualsiasi   motore   a
          combustione interna, ad accensione comandata  o  spontanea,
          utilizzato  direttamente  o  indirettamente   a   fini   di
          propulsione; 
                g) modifica rilevante del motore: la modifica  di  un
          motore di propulsione che potrebbe  avere  per  effetto  il
          superamento  dei  valori  limite  di  emissione   stabiliti
          all'allegato II, parte B, del decreto  legislativo  n.  171
          del 2005  come  sostituito  dall'allegato  I  del  presente
          decreto, o che determina un aumento superiore  al  quindici
          per cento della potenza nominale del motore; 
                h) trasformazione rilevante dell'unita'  da  diporto:
          una trasformazione di un'unita' da diporto che ne  modifica
          il  mezzo  di  propulsione,  che  comporta   una   modifica
          rilevante del motore o che altera l'unita'  da  diporto  in
          misura  tale  che  potrebbe  non  soddisfare  i   requisiti
          essenziali applicabili in materia di sicurezza  e  ambiente
          previsti dal presente decreto; 
                i)  mezzo  di  propulsione:  il  metodo  con  cui  e'
          assicurata la propulsione dell'unita' da diporto; 
                l) famiglia di motori: il raggruppamento,  effettuato
          dal fabbricante, di motori che, per la loro  progettazione,
          presentano caratteristiche di emissione di gas di scarico o
          acustiche simili; 
                m) lunghezza dello scafo: la  lunghezza  dello  scafo
          misurata conformemente alla norma armonizzata; 
                n) messa a disposizione sul mercato: la fornitura  di
          un prodotto per la distribuzione, il consumo  o  l'uso  sul
          mercato dell'Unione nel quadro di un'attivita' commerciale,
          a titolo oneroso o gratuito; 
                o)  immissione  sul  mercato:  la   prima   messa   a
          disposizione  di  un  prodotto  sul   mercato   dell'Unione
          europea; 
                p) messa in servizio: il  primo  impiego  nell'Unione
          europea di un prodotto  oggetto  del  presente  decreto  da
          parte del suo utilizzatore finale; 
                q) fabbricante: qualsiasi persona fisica o  giuridica
          che fabbrica un prodotto o lo fa progettare o fabbricare  e
          lo commercializza sotto il proprio nome o marchio; 
                r)  rappresentante  autorizzato:  qualsiasi   persona
          fisica o giuridica stabilita  nell'Unione  europea  che  ha
          ricevuto  dal  fabbricante  un  mandato  scritto   che   la
          autorizza ad agire per suo conto in relazione a determinati
          compiti; 
                s) importatore: qualsiasi persona fisica o  giuridica
          stabilita  nell'Unione  europea  che  immette  sul  mercato
          dell'Unione europea un  prodotto  originario  di  un  Paese
          terzo; 
                t) importatore privato: qualsiasi  persona  fisica  o
          giuridica  stabilita  nell'Unione   europea   che   importa
          nell'Unione  europea,  nel  quadro  di   un'attivita'   non
          commerciale, un prodotto originario di un  Paese  terzo  al
          fine della sua messa in servizio per uso proprio; 
                u) distributore: qualsiasi persona fisica o giuridica
          nella  catena  di  fornitura,  diversa  dal  fabbricante  o
          dall'importatore, che mette a disposizione sul  mercato  un
          prodotto; 
                v)   operatori   economici:   il   fabbricante,    il
          rappresentante    autorizzato,    l'importatore    e     il
          distributore; 
                z) norma armonizzata:  una  norma  armonizzata  quale
          definita all'art. 2, punto 1, lettera c),  del  regolamento
          (UE) n. 1025/2012; 
                aa)  accreditamento:  attestazione  da  parte  di  un
          organismo nazionale di accreditamento che certifica che  un
          determinato  organismo  di  valutazione  della  conformita'
          soddisfa i criteri stabiliti da norme  armonizzate  e,  ove
          appropriato, ogni altro requisito  supplementare,  compresi
          quelli definiti nei  rilevanti  programmi  settoriali,  per
          svolgere  una  specifica  attivita'  di  valutazione  della
          conformita'; 
                bb) organismo nazionale  di  accreditamento:  l'unico
          organismo   autorizzato    a    svolgere    attivita'    di
          accreditamento; 
                cc) valutazione della conformita': la procedura  atta
          a  dimostrare  se  le  prescrizioni  del  presente  decreto
          relative ad un prodotto siano state rispettate; 
                dd) organismo di valutazione  della  conformita':  un
          organismo notificato che svolge  attivita'  di  valutazione
          della conformita', fra cui tarature, prove,  certificazioni
          e ispezioni; 
                ee)  richiamo:  qualsiasi   provvedimento   volto   a
          ottenere la restituzione di un prodotto che e'  gia'  stato
          messo a disposizione dell'utilizzatore finale; 
                ff) ritiro: qualsiasi provvedimento volto a  impedire
          la messa a disposizione sul mercato di  un  prodotto  nella
          catena di fornitura; 
                gg) vigilanza del mercato: le attivita'  svolte  e  i
          provvedimenti  adottati  dalla  competente  autorita'   per
          garantire  che  i  prodotti  siano  conformi  ai  requisiti
          applicabili stabiliti  nella  normativa  di  armonizzazione
          dell'Unione europea  e  non  pregiudichino  la  salute,  la
          sicurezza o qualsiasi  altro  aspetto  legato  alla  tutela
          dell'interesse pubblico; 
                hh) marcatura  CE:  una  marcatura  mediante  cui  il
          fabbricante indica che il prodotto e' conforme ai requisiti
          applicabili stabiliti  nella  normativa  di  armonizzazione
          dell'Unione europea che ne prevede l'apposizione; 
                ii) normativa di armonizzazione dell'Unione  europea:
          la  normativa  dell'Unione   europea   che   armonizza   le
          condizioni di commercializzazione dei prodotti.».