Art. 21
Modifiche all'articolo 28 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n.
171
1. All'articolo 28 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171,
al comma 2, le parole: «il costruttore, ovvero il suo legale
rappresentante o rivenditore autorizzato stabilito nell'Unione
europea» sono sostituite dalle seguenti: «il fabbricante o il
rappresentante autorizzato o l'importatore di cui all'articolo 3,
comma 1, lettera v), del decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5».
Note all'art. 21:
- Si riporta l'art. 28 del citato decreto legislativo
18 luglio 2005, n. 171, come modificato dal presente
decreto legislativo:
«Art. 28 (Potenza dei motori). - 1. Per potenza del
motore si intende la potenza massima di esercizio come
definita dalla norma armonizzata EN/ISO 8665.
2. Per ogni singolo motore il fabbricante o il
rappresentante autorizzato o l'importatore di cui all'art.
3, comma 1, lettera v), del decreto legislativo 11 gennaio
2016, n. 5, rilascia la dichiarazione di potenza su modulo
conforme al modello approvato dal Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti.
3. La dichiarazione di potenza del motore fa parte dei
documenti di bordo.».
- Si riporta, per opportuna conoscenza, l'art. 3 del
decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5 (Attuazione della
direttiva 2013/53/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 20 novembre 2013, relativa alle unita' da
diporto e alle moto d'acqua e che abroga la direttiva
94/25/CE):
«Art. 3 (Definizioni). - 1. Ai fini del presente
decreto, si intende per:
a) unita' da diporto: ogni costruzione destinata ad
attivita' sportive o ricreative, classificabile come
imbarcazione da diporto o natante da diporto o moto
d'acqua;
b) imbarcazione da diporto: un'unita' da diporto con
lunghezza dello scafo superiore a dieci metri e fino a
ventiquattro metri, indipendentemente dal mezzo di
propulsione;
c) natante da diporto: un'unita' da diporto con
lunghezza dello scafo compresa tra i due metri e cinquanta
centimetri e i dieci metri, indipendentemente dal mezzo di
propulsione e con esclusione delle moto d'acqua;
d) moto d'acqua: un'unita' da diporto con lunghezza
dello scafo inferiore a quattro metri, che utilizza un
motore di propulsione con una pompa a getto d'acqua come
fonte primaria di propulsione e destinata a essere azionata
da una o piu' persone sedute, in piedi o inginocchiate
sullo scafo, anziche' al suo interno;
e) unita' da diporto costruita per uso personale:
un'unita' da diporto costruita prevalentemente dal suo
utente futuro per il proprio uso personale;
f) motore di propulsione: qualsiasi motore a
combustione interna, ad accensione comandata o spontanea,
utilizzato direttamente o indirettamente a fini di
propulsione;
g) modifica rilevante del motore: la modifica di un
motore di propulsione che potrebbe avere per effetto il
superamento dei valori limite di emissione stabiliti
all'allegato II, parte B, del decreto legislativo n. 171
del 2005 come sostituito dall'allegato I del presente
decreto, o che determina un aumento superiore al quindici
per cento della potenza nominale del motore;
h) trasformazione rilevante dell'unita' da diporto:
una trasformazione di un'unita' da diporto che ne modifica
il mezzo di propulsione, che comporta una modifica
rilevante del motore o che altera l'unita' da diporto in
misura tale che potrebbe non soddisfare i requisiti
essenziali applicabili in materia di sicurezza e ambiente
previsti dal presente decreto;
i) mezzo di propulsione: il metodo con cui e'
assicurata la propulsione dell'unita' da diporto;
l) famiglia di motori: il raggruppamento, effettuato
dal fabbricante, di motori che, per la loro progettazione,
presentano caratteristiche di emissione di gas di scarico o
acustiche simili;
m) lunghezza dello scafo: la lunghezza dello scafo
misurata conformemente alla norma armonizzata;
n) messa a disposizione sul mercato: la fornitura di
un prodotto per la distribuzione, il consumo o l'uso sul
mercato dell'Unione nel quadro di un'attivita' commerciale,
a titolo oneroso o gratuito;
o) immissione sul mercato: la prima messa a
disposizione di un prodotto sul mercato dell'Unione
europea;
p) messa in servizio: il primo impiego nell'Unione
europea di un prodotto oggetto del presente decreto da
parte del suo utilizzatore finale;
q) fabbricante: qualsiasi persona fisica o giuridica
che fabbrica un prodotto o lo fa progettare o fabbricare e
lo commercializza sotto il proprio nome o marchio;
r) rappresentante autorizzato: qualsiasi persona
fisica o giuridica stabilita nell'Unione europea che ha
ricevuto dal fabbricante un mandato scritto che la
autorizza ad agire per suo conto in relazione a determinati
compiti;
s) importatore: qualsiasi persona fisica o giuridica
stabilita nell'Unione europea che immette sul mercato
dell'Unione europea un prodotto originario di un Paese
terzo;
t) importatore privato: qualsiasi persona fisica o
giuridica stabilita nell'Unione europea che importa
nell'Unione europea, nel quadro di un'attivita' non
commerciale, un prodotto originario di un Paese terzo al
fine della sua messa in servizio per uso proprio;
u) distributore: qualsiasi persona fisica o giuridica
nella catena di fornitura, diversa dal fabbricante o
dall'importatore, che mette a disposizione sul mercato un
prodotto;
v) operatori economici: il fabbricante, il
rappresentante autorizzato, l'importatore e il
distributore;
z) norma armonizzata: una norma armonizzata quale
definita all'art. 2, punto 1, lettera c), del regolamento
(UE) n. 1025/2012;
aa) accreditamento: attestazione da parte di un
organismo nazionale di accreditamento che certifica che un
determinato organismo di valutazione della conformita'
soddisfa i criteri stabiliti da norme armonizzate e, ove
appropriato, ogni altro requisito supplementare, compresi
quelli definiti nei rilevanti programmi settoriali, per
svolgere una specifica attivita' di valutazione della
conformita';
bb) organismo nazionale di accreditamento: l'unico
organismo autorizzato a svolgere attivita' di
accreditamento;
cc) valutazione della conformita': la procedura atta
a dimostrare se le prescrizioni del presente decreto
relative ad un prodotto siano state rispettate;
dd) organismo di valutazione della conformita': un
organismo notificato che svolge attivita' di valutazione
della conformita', fra cui tarature, prove, certificazioni
e ispezioni;
ee) richiamo: qualsiasi provvedimento volto a
ottenere la restituzione di un prodotto che e' gia' stato
messo a disposizione dell'utilizzatore finale;
ff) ritiro: qualsiasi provvedimento volto a impedire
la messa a disposizione sul mercato di un prodotto nella
catena di fornitura;
gg) vigilanza del mercato: le attivita' svolte e i
provvedimenti adottati dalla competente autorita' per
garantire che i prodotti siano conformi ai requisiti
applicabili stabiliti nella normativa di armonizzazione
dell'Unione europea e non pregiudichino la salute, la
sicurezza o qualsiasi altro aspetto legato alla tutela
dell'interesse pubblico;
hh) marcatura CE: una marcatura mediante cui il
fabbricante indica che il prodotto e' conforme ai requisiti
applicabili stabiliti nella normativa di armonizzazione
dell'Unione europea che ne prevede l'apposizione;
ii) normativa di armonizzazione dell'Unione europea:
la normativa dell'Unione europea che armonizza le
condizioni di commercializzazione dei prodotti.».