Art. 22
Modifiche all'articolo 29 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n.
171
1. All'articolo 29 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla rubrica, dopo le parole: «apparati ricetrasmittenti di
bordo» sono aggiunte le seguenti: «e dotazioni di sicurezza»;
b) al comma 4, le parole: «all'ufficio di iscrizione dell'unita'»
sono sostituite dalle seguenti: «allo Sportello telematico del
diportista (STED)»;
c) ai commi 6 e 10, le parole: «Ministero delle comunicazioni»
sono sostituite dalle seguenti: «Ministero dello sviluppo economico»;
d) al comma 6, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per i
natanti da diporto, il rilascio della licenza di esercizio non e'
subordinato ad alcun esame.»;
e) dopo il comma 11, sono aggiunti i seguenti: «11-bis. Il
conduttore dell'unita' da diporto e' responsabile degli obblighi di
cui ai commi 1, 2 e 11 e di quelli previsti dal regolamento di
attuazione del presente codice relativi al corretto utilizzo degli
impianti e apparati ricetrasmittenti di bordo.
11-ter. Con il regolamento di attuazione del presente codice sono
stabilite per le unita' da diporto, incluse le navi di cui
all'articolo 3 della legge 8 luglio 2003, n. 172, che navigano nelle
acque marittime e interne, le condizioni per il rilascio delle
certificazioni di sicurezza e l'individuazione dei mezzi di
salvataggio, nonche' le dotazioni di sicurezza minime che devono
essere tenute a bordo, ivi compresi gli apparati ricetrasmittenti
adeguati all'innovazione tecnologica.».
Note all'art. 22:
- Si riporta l'art. 29 del citato decreto legislativo
18 luglio 2005, n. 171, come modificato dal presente
decreto legislativo:
«Art. 29 (Apparati ricetrasmittenti di bordo e
dotazioni di sicurezza). - 1. Su tutte le unita' da diporto
con scafo di lunghezza superiore ai ventiquattro metri e'
fatto obbligo di installare un impianto ricetrasmittente in
radiotelefonia, ad onde ettometriche, secondo le norme
stabilite dall'autorita' competente.
2. A tutte le unita' da diporto con scafo di lunghezza
pari o inferiore a ventiquattro metri, che navigano a
distanza superiore alle sei miglia dalla costa, e' fatto
obbligo di essere dotate almeno di un apparato
ricetrasmittente ad onde metriche (VHF), anche portatile,
secondo le norme stabilite dall'autorita' competente.
3. Tutti gli apparati ricetrasmittenti a bordo delle
unita' da diporto, conformi alla normativa vigente, sono
esonerati dal collaudo e dalle ispezioni ordinarie, salvo
l'obbligo di collaudo per le stazioni radioelettriche per
mezzo delle quali e' effettuato il servizio di
corrispondenza pubblica. Il costruttore, o un suo legale
rappresentante, rilascia una dichiarazione attestante la
conformita' dell'apparato alla normativa vigente ovvero, se
trattasi di unita' proveniente da uno Stato non
comunitario, alle norme di uno degli Stati membri
dell'Unione europea o dello spazio economico europeo. Gli
apparati sprovvisti della certificazione di conformita'
sono soggetti al collaudo da parte dell'autorita'
competente.
4. L'istanza per il rilascio della licenza di esercizio
dell'apparato radiotelefonico, rivolta all'autorita'
competente e corredata della dichiarazione di conformita',
e' presentata allo Sportello telematico del diportista
(STED), che provvede:
a) all'assegnazione del nominativo internazionale;
b) al rilascio della licenza provvisoria di
esercizio;
c) alla trasmissione all'autorita' competente della
documentazione per il rilascio della licenza definitiva di
esercizio.
5. La licenza provvisoria di esercizio resta valida
fino al rilascio della licenza definitiva; la licenza e'
riferita all'apparato radiotelefonico di bordo ed e'
sostituita solo in caso di sostituzione dell'apparato
stesso.
6. La domanda per il rilascio della licenza di
esercizio dell'apparato radiotelefonico installato a bordo
dei natanti, corredata della dichiarazione di conformita',
e' presentata all'ispettorato territoriale del Ministero
dello sviluppo economico avente giurisdizione sul luogo in
cui il richiedente ha la propria residenza. Il medesimo
ispettorato provvede ad assegnare un indicativo di chiamata
di identificazione, valido indipendentemente dall'unita' su
cui l'apparato viene installato, e a rilasciare, entro
quarantacinque giorni, la licenza di esercizio. Per i
natanti da diporto, il rilascio della licenza di esercizio
non e' subordinato ad alcun esame.
7. Gli apparati ricetrasmittenti installati a bordo
delle unita' da diporto che non effettuano traffico di
corrispondenza pubblica non sono soggetti all'obbligo di
affidamento della gestione ad una societa' concessionaria e
di corresponsione del relativo canone.
8. I contratti per l'esercizio di apparati
radioelettrici stipulati con le societa' concessionarie
possono essere disdettati alla scadenza nei termini
stabiliti. Copia della disdetta e' inviata all'autorita'
competente, unitamente ad una dichiarazione sostitutiva di
atto di notorieta' attestante l'assunzione di
responsabilita' della funzionalita' dell'apparato e
l'impegno ad utilizzare l'apparato stesso ai soli fini di
emergenza e per la sicurezza della navigazione.
9. La licenza di esercizio, rilasciata per il traffico
di corrispondenza, ha validita' anche per l'impiego
dell'apparato ai fini della sicurezza della navigazione.
10. Il Ministero dello sviluppo economico, di concerto
con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, puo'
disporre, quando lo ritenga opportuno o su richiesta degli
organi dell'amministrazione, ispezioni e controlli presso i
costruttori, gli importatori, i distributori e gli utenti.
11. Per le imbarcazioni e le navi da diporto in
navigazione oltre le dodici miglia dalla costa e' altresi'
obbligatoria l'installazione a bordo di un apparato
elettronico per la rilevazione satellitare della posizione.
11-bis. Il conduttore dell'unita' da diporto e'
responsabile degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 11 e di
quelli previsti dal regolamento di attuazione del presente
codice relativi al corretto utilizzo degli impianti e
apparati ricetrasmittenti di bordo.
11-ter. Con il regolamento di attuazione del presente
codice sono stabilite per le unita' da diporto, incluse le
navi di cui all'art. 3 della legge 8 luglio 2003, n. 172,
che navigano nelle acque marittime e interne, le condizioni
per il rilascio delle certificazioni di sicurezza e
l'individuazione dei mezzi di salvataggio, nonche' le
dotazioni di sicurezza minime che devono essere tenute a
bordo, ivi compresi gli apparati ricetrasmittenti adeguati
all'innovazione tecnologica.».