Art. 22 Modifiche all'articolo 29 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 1. All'articolo 29 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, sono apportate le seguenti modificazioni: a) alla rubrica, dopo le parole: «apparati ricetrasmittenti di bordo» sono aggiunte le seguenti: «e dotazioni di sicurezza»; b) al comma 4, le parole: «all'ufficio di iscrizione dell'unita'» sono sostituite dalle seguenti: «allo Sportello telematico del diportista (STED)»; c) ai commi 6 e 10, le parole: «Ministero delle comunicazioni» sono sostituite dalle seguenti: «Ministero dello sviluppo economico»; d) al comma 6, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per i natanti da diporto, il rilascio della licenza di esercizio non e' subordinato ad alcun esame.»; e) dopo il comma 11, sono aggiunti i seguenti: «11-bis. Il conduttore dell'unita' da diporto e' responsabile degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 11 e di quelli previsti dal regolamento di attuazione del presente codice relativi al corretto utilizzo degli impianti e apparati ricetrasmittenti di bordo. 11-ter. Con il regolamento di attuazione del presente codice sono stabilite per le unita' da diporto, incluse le navi di cui all'articolo 3 della legge 8 luglio 2003, n. 172, che navigano nelle acque marittime e interne, le condizioni per il rilascio delle certificazioni di sicurezza e l'individuazione dei mezzi di salvataggio, nonche' le dotazioni di sicurezza minime che devono essere tenute a bordo, ivi compresi gli apparati ricetrasmittenti adeguati all'innovazione tecnologica.».
Note all'art. 22: - Si riporta l'art. 29 del citato decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, come modificato dal presente decreto legislativo: «Art. 29 (Apparati ricetrasmittenti di bordo e dotazioni di sicurezza). - 1. Su tutte le unita' da diporto con scafo di lunghezza superiore ai ventiquattro metri e' fatto obbligo di installare un impianto ricetrasmittente in radiotelefonia, ad onde ettometriche, secondo le norme stabilite dall'autorita' competente. 2. A tutte le unita' da diporto con scafo di lunghezza pari o inferiore a ventiquattro metri, che navigano a distanza superiore alle sei miglia dalla costa, e' fatto obbligo di essere dotate almeno di un apparato ricetrasmittente ad onde metriche (VHF), anche portatile, secondo le norme stabilite dall'autorita' competente. 3. Tutti gli apparati ricetrasmittenti a bordo delle unita' da diporto, conformi alla normativa vigente, sono esonerati dal collaudo e dalle ispezioni ordinarie, salvo l'obbligo di collaudo per le stazioni radioelettriche per mezzo delle quali e' effettuato il servizio di corrispondenza pubblica. Il costruttore, o un suo legale rappresentante, rilascia una dichiarazione attestante la conformita' dell'apparato alla normativa vigente ovvero, se trattasi di unita' proveniente da uno Stato non comunitario, alle norme di uno degli Stati membri dell'Unione europea o dello spazio economico europeo. Gli apparati sprovvisti della certificazione di conformita' sono soggetti al collaudo da parte dell'autorita' competente. 4. L'istanza per il rilascio della licenza di esercizio dell'apparato radiotelefonico, rivolta all'autorita' competente e corredata della dichiarazione di conformita', e' presentata allo Sportello telematico del diportista (STED), che provvede: a) all'assegnazione del nominativo internazionale; b) al rilascio della licenza provvisoria di esercizio; c) alla trasmissione all'autorita' competente della documentazione per il rilascio della licenza definitiva di esercizio. 5. La licenza provvisoria di esercizio resta valida fino al rilascio della licenza definitiva; la licenza e' riferita all'apparato radiotelefonico di bordo ed e' sostituita solo in caso di sostituzione dell'apparato stesso. 6. La domanda per il rilascio della licenza di esercizio dell'apparato radiotelefonico installato a bordo dei natanti, corredata della dichiarazione di conformita', e' presentata all'ispettorato territoriale del Ministero dello sviluppo economico avente giurisdizione sul luogo in cui il richiedente ha la propria residenza. Il medesimo ispettorato provvede ad assegnare un indicativo di chiamata di identificazione, valido indipendentemente dall'unita' su cui l'apparato viene installato, e a rilasciare, entro quarantacinque giorni, la licenza di esercizio. Per i natanti da diporto, il rilascio della licenza di esercizio non e' subordinato ad alcun esame. 7. Gli apparati ricetrasmittenti installati a bordo delle unita' da diporto che non effettuano traffico di corrispondenza pubblica non sono soggetti all'obbligo di affidamento della gestione ad una societa' concessionaria e di corresponsione del relativo canone. 8. I contratti per l'esercizio di apparati radioelettrici stipulati con le societa' concessionarie possono essere disdettati alla scadenza nei termini stabiliti. Copia della disdetta e' inviata all'autorita' competente, unitamente ad una dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' attestante l'assunzione di responsabilita' della funzionalita' dell'apparato e l'impegno ad utilizzare l'apparato stesso ai soli fini di emergenza e per la sicurezza della navigazione. 9. La licenza di esercizio, rilasciata per il traffico di corrispondenza, ha validita' anche per l'impiego dell'apparato ai fini della sicurezza della navigazione. 10. Il Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, puo' disporre, quando lo ritenga opportuno o su richiesta degli organi dell'amministrazione, ispezioni e controlli presso i costruttori, gli importatori, i distributori e gli utenti. 11. Per le imbarcazioni e le navi da diporto in navigazione oltre le dodici miglia dalla costa e' altresi' obbligatoria l'installazione a bordo di un apparato elettronico per la rilevazione satellitare della posizione. 11-bis. Il conduttore dell'unita' da diporto e' responsabile degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 11 e di quelli previsti dal regolamento di attuazione del presente codice relativi al corretto utilizzo degli impianti e apparati ricetrasmittenti di bordo. 11-ter. Con il regolamento di attuazione del presente codice sono stabilite per le unita' da diporto, incluse le navi di cui all'art. 3 della legge 8 luglio 2003, n. 172, che navigano nelle acque marittime e interne, le condizioni per il rilascio delle certificazioni di sicurezza e l'individuazione dei mezzi di salvataggio, nonche' le dotazioni di sicurezza minime che devono essere tenute a bordo, ivi compresi gli apparati ricetrasmittenti adeguati all'innovazione tecnologica.».