Art. 23
Modifiche all'articolo 30 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n.
171
1. All'articolo 30 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171,
comma 1, le parole: «nei registri di cui all'articolo 15» sono
sostituite dalle seguenti: «nell'Archivio telematico centrale delle
unita' da diporto (ATCN)».
Note all'art. 23:
- Si riporta l'art. 30 del citato decreto legislativo
18 luglio 2005, n. 171, come modificato dal presente
decreto legislativo:
«Art. 30 (Manifestazioni sportive). - 1. In occasione
di manifestazioni sportive, preventivamente comunicate alle
autorita' competenti, organizzate dalle federazioni
sportive nazionali e internazionali o da organizzazioni da
esse riconosciute, le imbarcazioni da diporto, anche se non
iscritte nell'Archivio telematico centrale delle unita' da
diporto (ATCN), ed i natanti ammessi a parteciparvi possono
navigare senza alcun limite di distanza dalla costa.
2. Le stesse deroghe sono estese anche alle
imbarcazioni ed ai natanti di cui al comma 1 durante gli
allenamenti ad eccezione dei natanti di cui al comma 3,
lettera c), dell'art. 27, per i quali e' necessaria
apposita autorizzazione rilasciata dall'autorita'
marittima, nonche' alle imbarcazioni e ai natanti che
partecipano a manifestazioni organizzate dalla Federazione
italiana vela e dalla Lega navale italiana.
3. Nel corso degli allenamenti deve essere tenuta a
bordo una dichiarazione del circolo di appartenenza, con
validita' non superiore al trimestre, vistata
dall'autorita' competente nel cui ambito territoriale si
trovi la sede del circolo, da cui risulti che l'unita' e'
destinata ad attivita' agonistica e che si trova in
allenamento con un determinato equipaggio.
4. Nelle manifestazioni sportive e negli allenamenti
suddetti devono essere osservati i regolamenti per
l'organizzazione dell'attivita' sportiva delle federazioni
di cui al comma 1.».