Art. 24
Modifiche all'articolo 31 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n.
171
1. All'articolo 31 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettera b), le parole: «imbarcazioni o navi» sono
sostituite dalla seguente: «unita'» e alla lettera c), le parole:
«imbarcazioni o navi» sono sostituite dalla seguente: «unita'» e le
parole: «saloni nautici internazionali» sono sostituite dalle
seguenti: «fiere, saloni e altri eventi espositivi, anche
all'estero.»;
b) al comma 2, le parole: «Il capo del circondario marittimo o il
capo dell'ufficio provinciale del Dipartimento per i trasporti
terrestri e per i sistemi informativi e statistici del Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti o, per le navi da diporto, il
capo del compartimento marittimo, nella cui giurisdizione l'impresa
ha sede principale o secondaria, rilasciano» sono sostituite dalle
seguenti: «Lo Sportello telematico del diportista (STED) rilascia» e
dopo le parole: «motori marini» sono inserite le seguenti: «, ai
mediatori del diporto, alle aziende di assemblaggio e di allestimento
di unita' da diporto»;
c) al comma 4, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'atto
di autorizzazione abilita anche alla navigazione in acque
territoriali straniere per il periodo di tempo necessario alla
partecipazione a fiere, saloni e altri eventi espositivi.»;
d) dopo il comma 4, e' inserito il seguente: «4-bis.
L'autorizzazione di cui al comma 2 e' rinnovabile ogni due anni con
annotazione sull'originale e riporta l'annotazione delle attivita'
commerciali di cui al comma 1.»;
e) al comma 6, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In
tali casi, e' richiesto il solo requisito del possesso della patente
nautica di cui all'articolo 39 del presente codice, in deroga alle
disposizioni recanti l'istituzione e la disciplina dei titoli
professionali del diporto.»;
f) dopo il comma 6, e' aggiunto il seguente: «6-bis. In caso di
esecuzione di prove a mare per verificare l'efficienza di scafi o
motori e qualora si tratti di unita' da diporto di lunghezza
superiore a ventiquattro metri, il titolare dell'autorizzazione
provvede, con oneri a proprio carico, a garantire la presenza a bordo
di una persona in possesso del certificato "First Aid" ovvero di
quello "Medical care", a seconda che l'unita' sia rispettivamente in
grado di raggiungere o meno una postazione medica entro tre ore di
navigazione.».
Note all'art. 24:
- Si riporta l'art. 31 del citato decreto legislativo
18 luglio 2005, n. 171, come modificato dal presente
decreto legislativo:
«Art. 31 (Navigazione temporanea). - 1. Per navigazione
temporanea si intende quella effettuata alla scopo di:
a) verificare l'efficienza degli scafi o dei motori;
b) presentare unita' da diporto al pubblico o ai
singoli interessati all'acquisto;
c) trasferire unita' da diporto da un luogo all'altro
anche per la partecipazione a fiere, saloni e altri eventi
espositivi, anche all'estero.
2. Lo Sportello telematico del diportista (STED)
rilascia ai cantieri navali, ai costruttori di motori
marini, ai mediatori del diporto, alle aziende di
assemblaggio e di allestimento di unita' da diporto e alle
aziende di vendita le autorizzazioni alla navigazione
temporanea per le unita' da diporto, non abilitate e non
munite dei prescritti documenti ovvero abilitate e
provviste di documenti di bordo ed a loro affidate in conto
vendita o per riparazioni ed assistenza.
3. La navigazione temporanea e' effettuata sotto la
responsabilita' del titolare dell'autorizzazione.
4. L'atto di autorizzazione vale come documento di
bordo ed abilita alla navigazione nei limiti consentiti
dalle caratteristiche di costruzione dell'unita' da
diporto. L'atto di autorizzazione abilita anche alla
navigazione in acque territoriali straniere per il periodo
di tempo necessario alla partecipazione a fiere, saloni e
altri eventi espositivi.
4-bis. L'autorizzazione di cui al comma 2 e'
rinnovabile ogni due anni con annotazione sull'originale e
riporta l'annotazione delle attivita' commerciali di cui al
comma 1.
5. L'unita' da diporto che fruisce di tale
autorizzazione deve essere comandata dal titolare o da
persona che abbia un contratto di lavoro con il soggetto
intestatario dell'autorizzazione medesima abilitati, se
richiesto, al comando di quella unita'.
6. Le unita' che effettuano la navigazione temporanea
debbono essere munite delle dotazioni di sicurezza
necessarie per il tipo di navigazione effettuata e per
garantire la sicurezza delle persone presenti a bordo,
sotto la responsabilita' del soggetto intestatario
dell'autorizzazione. In tali casi, e' richiesto il solo
requisito del possesso della patente nautica di cui
all'art. 39 del presente codice, in deroga alle
disposizioni recanti l'istituzione e la disciplina dei
titoli professionali del diporto.
6-bis. In caso di esecuzione di prove a mare per
verificare l'efficienza di scafi o motori e qualora si
tratti di unita' da diporto di lunghezza superiore a
ventiquattro metri, il titolare dell'autorizzazione
provvede, con oneri a proprio carico, a garantire la
presenza a bordo di una persona in possesso del certificato
"First Aid" ovvero di quello "Medical care", a seconda che
l'unita' sia rispettivamente in grado di raggiungere o meno
una postazione medica entro tre ore di navigazione.».
- Per il testo dell'art. 39 del citato decreto
legislativo 18 luglio 2005, n. 171, come modificato dal
presente decreto legislativo, si vedano le note all'art.
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