Art. 25
Modifiche all'articolo 32 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n.
171
1. All'articolo 32 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, alinea, dopo la parola «rilasciata» sono inserite
le seguenti: «, anche in lingua inglese se richiesto,» e, alla
lettera b), le parole: «, dal quale risulti la specifica attivita' di
cantiere navale, di costruttore di motori marini oppure di azienda di
vendita di imbarcazioni o navi da diporto o di motori marini per il
diporto» sono sostituite dalle seguenti: «o dichiarazione sostitutiva
di certificazione, da cui risulti la specifica attivita', di cui
all'articolo 31, comma 2, del presente codice»;
b) il comma 2 e' abrogato.
Note all'art. 25:
- Si riporta l'art. 32 del citato decreto legislativo
18 luglio 2005, n. 171, come modificato dal presente
decreto legislativo:
«Art. 32 (Autorizzazione alla navigazione temporanea).
- 1. L'autorizzazione alla navigazione temporanea e'
rilasciata, anche in lingua inglese se richiesto, previa
presentazione dei seguenti documenti:
a) copia della polizza di assicurazione per la
responsabilita' civile nei confronti di terzi e delle
persone trasportate;
b) certificato d'iscrizione alla camera di commercio,
industria, artigianato e agricoltura del soggetto
richiedente o dichiarazione sostitutiva di certificazione,
da cui risulti la specifica attivita', di cui all'art. 31,
comma 2, del presente codice.
2. (Abrogato).».
- Per il testo dell'art. 31 del citato decreto
legislativo 18 luglio 2005, n. 171, come modificato dal
presente decreto legislativo, si vedano le note all'art.
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