Art. 25 
 
Modifiche all'articolo 32 del decreto legislativo 18 luglio 2005,  n.
                                 171 
 
  1. All'articolo 32 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n.  171,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, alinea, dopo la parola «rilasciata» sono  inserite
le seguenti: «, anche  in  lingua  inglese  se  richiesto,»  e,  alla
lettera b), le parole: «, dal quale risulti la specifica attivita' di
cantiere navale, di costruttore di motori marini oppure di azienda di
vendita di imbarcazioni o navi da diporto o di motori marini  per  il
diporto» sono sostituite dalle seguenti: «o dichiarazione sostitutiva
di certificazione, da cui risulti  la  specifica  attivita',  di  cui
all'articolo 31, comma 2, del presente codice»; 
    b) il comma 2 e' abrogato. 
 
          Note all'art. 25: 
              - Si riporta l'art. 32 del citato  decreto  legislativo
          18 luglio  2005,  n.  171,  come  modificato  dal  presente
          decreto legislativo: 
              «Art. 32 (Autorizzazione alla navigazione  temporanea).
          -  1.  L'autorizzazione  alla  navigazione  temporanea   e'
          rilasciata, anche in lingua inglese  se  richiesto,  previa
          presentazione dei seguenti documenti: 
                a)  copia  della  polizza  di  assicurazione  per  la
          responsabilita' civile  nei  confronti  di  terzi  e  delle
          persone trasportate; 
                b) certificato d'iscrizione alla camera di commercio,
          industria,   artigianato   e   agricoltura   del   soggetto
          richiedente o dichiarazione sostitutiva di  certificazione,
          da cui risulti la specifica attivita', di cui all'art.  31,
          comma 2, del presente codice. 
              2. (Abrogato).». 
              -  Per  il  testo  dell'art.  31  del  citato   decreto
          legislativo 18 luglio 2005, n.  171,  come  modificato  dal
          presente decreto legislativo, si vedano  le  note  all'art.
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