Art. 27
Titoli professionali del diporto
1. Dopo l'articolo 36 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n.
171, e' inserito il seguente:
«Art. 36-bis.
Titoli professionali del diporto
1. E' istituito il seguente titolo professionale del diporto per lo
svolgimento dei servizi di coperta: ufficiale di navigazione del
diporto di 2ª classe.
2. Con decreto, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23
agosto 1988, n. 400, il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, sentito il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca, modifica la disciplina prevista dal regolamento di cui
all'articolo 2, comma 3, della legge 8 luglio 2003, n. 172, al fine
di individuare i requisiti per lo svolgimento dei servizi di coperta
della nautica da diporto e di assicurare piena compatibilita' dei
titoli professionali del diporto con le innovazioni introdotte dal
presente articolo.».
Note all'art. 27:
- Si riporta, per opportuna conoscenza, il comma 3,
dell'art. 17, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della
Presidenza del Consiglio dei ministri):
«Art. 17 (Regolamenti). - Omissis.
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di
autorita' sottordinate al ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.
Omissis.».
- Si riporta, per opportuna conoscenza, il comma 3,
dell'art. 2, della citata legge 8 luglio 2003, n. 172:
«Art. 2 (Unita' da diporto impiegate in attivita' di
noleggio). - Omissis.
3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23
agosto 1988, n. 400, entro centoventi giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, sono emanati uno o
piu' regolamenti concernenti:
a) il conseguimento della qualificazione
professionale di comandante di nave da diporto adibita al
noleggio di cui al comma 2;
b) la disciplina in materia di sicurezza delle unita'
da diporto impiegate in attivita' di noleggio, nonche' la
determinazione del numero minimo dei componenti
l'equipaggio, d'intesa con le organizzazioni sindacali
maggiormente rappresentative;
c) i titoli e le qualifiche professionali per lo
svolgimento dei servizi di bordo delle unita' da diporto
impiegate in attivita' di noleggio e delle navi da diporto;
d) l'attuazione delle disposizioni dell'art. 10 del
decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 535, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 647, come
modificato dal presente articolo.
Omissis.».