Art. 28
Modifiche all'articolo 38 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n.
171
1. All'articolo 38 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: «da diporto» sono inserite le
seguenti: «e da diporto utilizzate a fini commerciali» e dopo le
parole: «richiesto dal proprietario» sono inserite le seguenti: «o
dall'armatore»;
b) dopo il comma 1, e' aggiunto il seguente: «1-bis. Per i
marittimi imbarcati sulle imbarcazioni da diporto oggetto di
contratti di noleggio appartenenti al medesimo armatore e' consentita
la rotazione sulle predette unita' senza la prevista annotazione di
imbarco e sbarco. In tale caso e' fatto obbligo all'armatore di
comunicare, nello stesso giorno in cui avviene la predetta rotazione,
all'autorita' marittima competente la composizione effettiva
dell'equipaggio di ciascuna unita'.».
Note all'art. 28:
- Si riporta l'art. 38 del citato decreto legislativo
18 luglio 2005, n. 171, come modificato dal presente
decreto legislativo:
«Art. 38 (Ruolino di equipaggio). - 1. Qualora si
intenda imbarcare sulle unita' da diporto e da diporto
utilizzate a fini commerciali, quali membri
dell'equipaggio, marittimi iscritti nelle matricole della
gente di mare o della navigazione interna, deve essere
preventivamente richiesto dal proprietario o dall'armatore
all'autorita' competente apposito documento, redatto in
conformita' al modello approvato con decreto del Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti ai fini
dell'iscrizione dei nominativi del personale marittimo
imbarcato e per gli altri dati indicati nello stesso
documento.
1-bis. Per i marittimi imbarcati sulle imbarcazioni da
diporto oggetto di contratti di noleggio appartenenti al
medesimo armatore e' consentita la rotazione sulle predette
unita' senza la prevista annotazione di imbarco e sbarco.
In tale caso e' fatto obbligo all'armatore di comunicare,
nello stesso giorno in cui avviene la predetta rotazione,
all'autorita' marittima competente la composizione
effettiva dell'equipaggio di ciascuna unita'.».