Art. 28 Modifiche all'articolo 38 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 1. All'articolo 38 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, dopo le parole: «da diporto» sono inserite le seguenti: «e da diporto utilizzate a fini commerciali» e dopo le parole: «richiesto dal proprietario» sono inserite le seguenti: «o dall'armatore»; b) dopo il comma 1, e' aggiunto il seguente: «1-bis. Per i marittimi imbarcati sulle imbarcazioni da diporto oggetto di contratti di noleggio appartenenti al medesimo armatore e' consentita la rotazione sulle predette unita' senza la prevista annotazione di imbarco e sbarco. In tale caso e' fatto obbligo all'armatore di comunicare, nello stesso giorno in cui avviene la predetta rotazione, all'autorita' marittima competente la composizione effettiva dell'equipaggio di ciascuna unita'.».
Note all'art. 28: - Si riporta l'art. 38 del citato decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, come modificato dal presente decreto legislativo: «Art. 38 (Ruolino di equipaggio). - 1. Qualora si intenda imbarcare sulle unita' da diporto e da diporto utilizzate a fini commerciali, quali membri dell'equipaggio, marittimi iscritti nelle matricole della gente di mare o della navigazione interna, deve essere preventivamente richiesto dal proprietario o dall'armatore all'autorita' competente apposito documento, redatto in conformita' al modello approvato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ai fini dell'iscrizione dei nominativi del personale marittimo imbarcato e per gli altri dati indicati nello stesso documento. 1-bis. Per i marittimi imbarcati sulle imbarcazioni da diporto oggetto di contratti di noleggio appartenenti al medesimo armatore e' consentita la rotazione sulle predette unita' senza la prevista annotazione di imbarco e sbarco. In tale caso e' fatto obbligo all'armatore di comunicare, nello stesso giorno in cui avviene la predetta rotazione, all'autorita' marittima competente la composizione effettiva dell'equipaggio di ciascuna unita'.».