Art. 29
Modifiche e integrazioni al capo IV del titolo II del decreto
legislativo 18 luglio 2005, n. 171
1. Alla rubrica del capo IV del titolo II del decreto legislativo
18 luglio 2005, n. 171, le parole: «Obbligo di patente» sono
sostituite dalle seguenti: «Patenti nautiche».
2. All'articolo 39 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, la lettera b) e' sostituita dalla seguente: «b)
per la navigazione nelle acque interne e per la navigazione nelle
acque marittime entro sei miglia dalla costa, quando a bordo
dell'unita' e' installato un motore di cilindrata superiore a 750 cc
se a carburazione o iniezione a due tempi, o a 1.000 cc se a
carburazione o a iniezione a quattro tempi fuori bordo, o a 1.300 cc
se a carburazione o a iniezione a quattro tempi entro bordo, o a
2.000 cc se a ciclo diesel non sovralimentato, o a 1.300 cc se a
ciclo diesel sovralimentato, comunque con potenza superiore a 30 kW o
a 40,8 CV.»;
b) il comma 6 e' sostituito dal seguente: «6. La patente nautica
si distingue nelle seguenti categorie:
a) Categoria A: abilitazione al comando di natanti,
imbarcazioni da diporto e moto d'acqua;
b) Categoria B: abilitazione al comando di navi da diporto;
c) Categoria C: abilitazione alla direzione nautica di natanti
e imbarcazioni da diporto;
d) Categoria D: abilitazione speciale al comando di natanti e
imbarcazioni da diporto.»;
c) dopo il comma 6, sono aggiunti i seguenti: «6-bis. Le patenti
nautiche di categoria A, B e C possono presentare prescrizioni, anche
relative alla durata della propria validita', conseguenti all'esito
degli accertamenti medici di idoneita' psichica e fisica in sede di
rilascio o di convalida delle stesse. Nelle patenti nautiche di
Categoria D vi possono essere limitazioni relative alle
caratteristiche dello scafo, alla potenza dei motori installati, ai
limiti di navigazione, anche entro specifiche distanze dalla costa, e
alle condizioni meteomarine. Nelle stesse vi possono essere
prescrizioni relative alla durata della validita', anche conseguenti
all'esito degli accertamenti medici di idoneita' psichica e fisica in
sede di rilascio o di convalida delle stesse, nonche' all'utilizzo di
specifici adattamenti. Le limitazioni e le prescrizioni sono
riportate sulla patente nautica. Con il regolamento di attuazione del
presente codice sono stabiliti i requisiti psico-fisici, per il
conseguimento e il rinnovo delle patenti nautiche A, B, C e D. Con il
medesimo regolamento sono stabiliti i requisiti psico-fisici per il
rilascio e il rinnovo delle patenti nautiche A, B e C anche a persone
con disabilita' motoria e sensoriale.
6-ter. Le patenti nautiche di Categoria A e B sono conseguite senza
esami da:
a) gli ufficiali della Marina militare del Corpo di stato
maggiore e del Corpo delle capitanerie di porto in servizio
permanente;
b) gli ufficiali del Corpo della Guardia di finanza in possesso
di specializzazione di comandante di unita' navale rilasciata dai
comandi della Guardia di finanza;
c) i sottufficiali delle Forze armate, incluso il Corpo delle
capitanerie di porto, e delle Forze di polizia in possesso di
abilitazione alla condotta di unita' navali d'altura o del brevetto
per la condotta di mezzi navali della Marina militare senza alcun
limite dalla costa o dalla unita' madre rilasciati dalla Marina
militare che abbiano comandato tale tipo di unita' per almeno dodici
mesi.
6-quater. La patente nautica di Categoria A e' conseguita senza
esami dal personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco, in servizio permanente o
ufficiale ausiliario o volontario di truppa in ferma breve o
prefissata, abilitato al comando navale ed alla condotta dei mezzi
nautici da parte della Marina militare, secondo i criteri stabiliti
dal regolamento di attuazione del presente codice. La stessa patente
puo' essere conseguita senza esami dal personale militare della
Guardia di finanza in servizio permanente o in ferma volontaria, in
possesso di abilitazione al comando di unita' navale rilasciata dai
comandi della Guardia di finanza, secondo i criteri stabiliti dal
regolamento di attuazione del presente codice.
6-quinquies. La facolta' di cui ai commi 6-ter e 6-quater e'
esercitata entro un anno dalla cessazione dal servizio, fermo il
possesso dei requisiti fisici, psichici e morali previsti dal
regolamento di attuazione al presente codice.».
Note all'art. 29:
- Si riporta la rubrica del Capo IV del Titolo II
«Regime amministrativo delle unita' da diporto», del citato
decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, come sostituita
dal presente decreto legislativo:
«Patenti nautiche».
- Si riporta l'art. 39 del citato decreto legislativo
18 luglio 2005, n. 171, come modificato dal presente
decreto legislativo:
«Art. 39 (Patente nautica). - 1. La patente nautica per
unita' da diporto di lunghezza non superiore a ventiquattro
metri e' obbligatoria nei seguenti casi, in relazione alla
navigazione effettivamente svolta:
a) per la navigazione oltre le sei miglia dalla costa
o, comunque, su moto d'acqua;
b) per la navigazione nelle acque interne e per la
navigazione nelle acque marittime entro sei miglia dalla
costa, quando a bordo dell'unita' e' installato un motore
di cilindrata superiore a 750 cc se a carburazione o
iniezione a due tempi, o a 1.000 cc se a carburazione o a
iniezione a quattro tempi fuori bordo, o a 1.300 cc se a
carburazione o a iniezione a quattro tempi entro bordo, o a
2.000 cc se a ciclo diesel non sovralimentato, o a 1.300 cc
se a ciclo diesel sovralimentato, comunque con potenza
superiore a 30 kW o a 40,8 CV.
2. Chi assume il comando di una unita' da diporto di
lunghezza superiore ai ventiquattro metri, deve essere in
possesso della patente per nave da diporto.
3. Per il comando e la condotta delle unita' da diporto
di lunghezza pari o inferiore a ventiquattro metri, che
navigano entro sei miglia dalla costa e a bordo delle quali
e' installato un motore di potenza e cilindrata inferiori a
quelle indicate al comma 1, lettera b), e' richiesto il
possesso dei seguenti requisiti, senza obbligo di patente:
a) aver compiuto diciotto anni di eta', per le
imbarcazioni;
b) aver compiuto sedici anni di eta', per i natanti;
c) aver compiuto quattordici anni di eta', per i
natanti a vela con superficie velica superiore a quattro
metri quadrati nonche' per le unita' a remi che navigano
oltre un miglio dalla costa.
4. Si prescinde dai requisiti di eta' di cui al comma
3, per la partecipazione all'attivita' di istruzione svolta
dalle scuole di avviamento agli sport nautici gestite dalle
federazioni nazionali e dalla Lega navale italiana, ai
relativi allenamenti ed attivita' agonistica, a condizione
che le attivita' stesse si svolgano sotto la
responsabilita' delle scuole ed i partecipanti siano
coperti dall'assicurazione per responsabilita' civile per i
danni causati alle persone imbarcate ed a terzi.
5. I motoscafi ad uso privato di cui al regio
decreto-legge 9 maggio 1932, n. 813, convertito dalla legge
20 dicembre 1932, n. 1884, sono equiparati, ai fini
dell'abilitazione al comando, alle unita' da diporto.
6. La patente nautica si distingue nelle seguenti
categorie:
a) Categoria A: abilitazione al comando di natanti,
imbarcazioni da diporto e moto d'acqua;
b) Categoria B: abilitazione al comando di navi da
diporto;
c) Categoria C: abilitazione alla direzione nautica di
natanti e imbarcazioni da diporto;
d) Categoria D: abilitazione speciale al comando di
natanti e imbarcazioni da diporto.
6-bis. Le patenti nautiche di categoria A, B e C
possono presentare prescrizioni, anche relative alla durata
della propria validita', conseguenti all'esito degli
accertamenti medici di idoneita' psichica e fisica in sede
di rilascio o di convalida delle stesse. Nelle patenti
nautiche di Categoria D vi possono essere limitazioni
relative alle caratteristiche dello scafo, alla potenza dei
motori installati, ai limiti di navigazione, anche entro
specifiche distanze dalla costa, e alle condizioni
meteomarine. Nelle stesse vi possono essere prescrizioni
relative alla durata della validita', anche conseguenti
all'esito degli accertamenti medici di idoneita' psichica e
fisica in sede di rilascio o di convalida delle stesse,
nonche' all'utilizzo di specifici adattamenti. Le
limitazioni e le prescrizioni sono riportate sulla patente
nautica. Con il regolamento di attuazione del presente
codice sono stabiliti i requisiti psico-fisici, per il
conseguimento e il rinnovo delle patenti nautiche A, B, C e
D. Con il medesimo regolamento sono stabiliti i requisiti
psico-fisici per il rilascio e il rinnovo delle patenti
nautiche A, B e C anche a persone con disabilita' motoria e
sensoriale.
6-ter. Le patenti nautiche di Categoria A e B sono
conseguite senza esami da:
a) gli ufficiali della Marina militare del Corpo di
stato maggiore e del Corpo delle capitanerie di porto in
servizio permanente;
b) gli ufficiali del Corpo della Guardia di finanza
in possesso di specializzazione di comandante di unita'
navale rilasciata dai comandi della Guardia di finanza;
c) i sottufficiali delle Forze armate, incluso il
Corpo delle capitanerie di porto, e delle Forze di polizia
in possesso di abilitazione alla condotta di unita' navali
d'altura o del brevetto per la condotta di mezzi navali
della Marina militare senza alcun limite dalla costa o
dalla unita' madre rilasciati dalla Marina militare che
abbiano comandato tale tipo di unita' per almeno dodici
mesi.
6-quater. La patente nautica di Categoria A e'
conseguita senza esami dal personale delle Forze armate,
delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco, in servizio permanente o ufficiale ausiliario o
volontario di truppa in ferma breve o prefissata, abilitato
al comando navale ed alla condotta dei mezzi nautici da
parte della Marina militare, secondo i criteri stabiliti
dal regolamento di attuazione del presente codice. La
stessa patente puo' essere conseguita senza esami dal
personale militare della Guardia di finanza in servizio
permanente o in ferma volontaria, in possesso di
abilitazione al comando di unita' navale rilasciata dai
comandi della Guardia di finanza, secondo i criteri
stabiliti dal regolamento di attuazione del presente
codice.
6-quinquies. La facolta' di cui ai commi 6-ter e
6-quater e' esercitata entro un anno dalla cessazione dal
servizio, fermo il possesso dei requisiti fisici, psichici
e morali previsti dal regolamento di attuazione al presente
codice.».