Art. 3 Modifiche all'articolo 3 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 1. L'articolo 3 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, e' sostituito dal seguente: «Art. 3. Definizioni 1. Le costruzioni destinate alla navigazione da diporto sono denominate: a) unita' da diporto: si intende ogni costruzione di qualunque tipo e con qualunque mezzo di propulsione destinata alla navigazione da diporto; b) unita' utilizzata a fini commerciali - commercial yacht: si intende ogni unita' di cui all'articolo 2 del presente codice, nonche' le navi di cui all'articolo 3 della legge 8 luglio 2003, n. 172; c) nave da diporto maggiore: si intende ogni unita' con scafo di lunghezza superiore a ventiquattro metri, misurata secondo la norma armonizzata UNI/EN/ISO/8666, e di stazza superiore alle 500 gross tonnage, di seguito GT, ovvero a 600 tonnellate di stazza lorda, di seguito TSL; d) nave da diporto minore: si intende ogni unita' con scafo di lunghezza superiore a ventiquattro metri, misurata secondo la norma armonizzata UNI/EN/ISO/8666, e di stazza fino a 500 GT ovvero a 600 TSL, escluse le unita' di cui alla lettera e); e) nave da diporto minore storica: si intende ogni unita' con scafo di lunghezza superiore a ventiquattro metri, misurata secondo la norma armonizzata UNI/EN/ISO/8666, e di stazza fino a 120 GT ovvero 100 TSL, costruita in data anteriore al 1º gennaio 1967; f) imbarcazione da diporto: si intende ogni unita' con scafo di lunghezza superiore a dieci metri e fino a ventiquattro metri, misurata secondo la norma armonizzata UNI/EN/ISO/8666; g) natante da diporto: si intende ogni unita' a remi ovvero con scafo di lunghezza pari o inferiore a dieci metri, misurata secondo la norma armonizzata di cui alla lettera c), con esclusione delle moto d'acqua; h) moto d'acqua: si intende ogni unita' da diporto con lunghezza dello scafo inferiore a quattro metri, che utilizza un motore di propulsione con una pompa a getto d'acqua come fonte primaria di propulsione e destinata a essere azionata da una o piu' persone sedute, in piedi o inginocchiate sullo scafo, anziche' al suo interno.».
Note all'art. 3: - L'art. 3 del citato decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, sostituito dal presente decreto legislativo, recava: «Art. 3. Unita' da diporto.». - Per il testo dell'art. 2 del citato decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, come modificato dal presente decreto legislativo, si vedano le note all'art. 2. - Si riporta, per opportuna conoscenza, l'art. 3 della legge 8 luglio 2003, n. 172, come modificato dall'art. 57 del presente decreto legislativo: «Art. 3 (Navi destinate esclusivamente al noleggio per finalita' turistiche). - 1. Possono essere iscritte nel Registro internazionale di cui all'art. 1 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, e successive modificazioni, ed essere assoggettate alla relativa disciplina, le navi con scafo di lunghezza superiore a 24 metri, adibite in navigazione internazionale esclusivamente al noleggio per finalita' turistiche. 2. Le navi di cui al comma 1, iscritte nel Registro internazionale: a) sono abilitate al trasporto di passeggeri per un numero non superiore a 12, escluso l'equipaggio; b) sono munite di certificato di classe rilasciato da uno degli organismi autorizzati ai sensi del decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314, come modificato dal decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 169; c) sono sottoposte alle norme tecniche e di conduzione previste dal regolamento di sicurezza di cui al comma 3. 3. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e' emanato il regolamento di sicurezza recante le norme tecniche e di conduzione cui sono sottoposte le navi di cui al comma 1. 4. Le navi di cui al comma 1 sono armate di norma con equipaggio di due persone, piu' il comandante, di nazionalita' italiana o di altro Stato membro dell'Unione europea. Qualora lo ritenga necessario, il comandante puo' aggiungere all'equipaggio componenti di altra nazionalita'. 5. Alle navi di cui al comma 1 non si applica la limitazione concernente i servizi di cabotaggio disposta dall'art. 1, comma 5, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, e successive modificazioni. 6. Le disposizioni del presente articolo, ad eccezione di quelle di cui al comma 3, hanno effetto a decorrere dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del regolamento di cui al comma 2, lettera c). 7. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 4,338 milioni di euro per l'anno 2003, 7,288 milioni di euro per l'anno 2004 e 6,024 milioni di euro a decorrere dall'anno 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. 8. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».