Art. 3
Modifiche all'articolo 3 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n.
171
1. L'articolo 3 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, e'
sostituito dal seguente:
«Art. 3.
Definizioni
1. Le costruzioni destinate alla navigazione da diporto sono
denominate:
a) unita' da diporto: si intende ogni costruzione di qualunque
tipo e con qualunque mezzo di propulsione destinata alla navigazione
da diporto;
b) unita' utilizzata a fini commerciali - commercial yacht: si
intende ogni unita' di cui all'articolo 2 del presente codice,
nonche' le navi di cui all'articolo 3 della legge 8 luglio 2003, n.
172;
c) nave da diporto maggiore: si intende ogni unita' con scafo di
lunghezza superiore a ventiquattro metri, misurata secondo la norma
armonizzata UNI/EN/ISO/8666, e di stazza superiore alle 500 gross
tonnage, di seguito GT, ovvero a 600 tonnellate di stazza lorda, di
seguito TSL;
d) nave da diporto minore: si intende ogni unita' con scafo di
lunghezza superiore a ventiquattro metri, misurata secondo la norma
armonizzata UNI/EN/ISO/8666, e di stazza fino a 500 GT ovvero a 600
TSL, escluse le unita' di cui alla lettera e);
e) nave da diporto minore storica: si intende ogni unita' con
scafo di lunghezza superiore a ventiquattro metri, misurata secondo
la norma armonizzata UNI/EN/ISO/8666, e di stazza fino a 120 GT
ovvero 100 TSL, costruita in data anteriore al 1º gennaio 1967;
f) imbarcazione da diporto: si intende ogni unita' con scafo di
lunghezza superiore a dieci metri e fino a ventiquattro metri,
misurata secondo la norma armonizzata UNI/EN/ISO/8666;
g) natante da diporto: si intende ogni unita' a remi ovvero con
scafo di lunghezza pari o inferiore a dieci metri, misurata secondo
la norma armonizzata di cui alla lettera c), con esclusione delle
moto d'acqua;
h) moto d'acqua: si intende ogni unita' da diporto con lunghezza
dello scafo inferiore a quattro metri, che utilizza un motore di
propulsione con una pompa a getto d'acqua come fonte primaria di
propulsione e destinata a essere azionata da una o piu' persone
sedute, in piedi o inginocchiate sullo scafo, anziche' al suo
interno.».
Note all'art. 3:
- L'art. 3 del citato decreto legislativo 18 luglio
2005, n. 171, sostituito dal presente decreto legislativo,
recava: «Art. 3. Unita' da diporto.».
- Per il testo dell'art. 2 del citato decreto
legislativo 18 luglio 2005, n. 171, come modificato dal
presente decreto legislativo, si vedano le note all'art. 2.
- Si riporta, per opportuna conoscenza, l'art. 3 della
legge 8 luglio 2003, n. 172, come modificato dall'art. 57
del presente decreto legislativo:
«Art. 3 (Navi destinate esclusivamente al noleggio per
finalita' turistiche). - 1. Possono essere iscritte nel
Registro internazionale di cui all'art. 1 del decreto-legge
30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni,
dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, e successive
modificazioni, ed essere assoggettate alla relativa
disciplina, le navi con scafo di lunghezza superiore a 24
metri, adibite in navigazione internazionale esclusivamente
al noleggio per finalita' turistiche.
2. Le navi di cui al comma 1, iscritte nel Registro
internazionale:
a) sono abilitate al trasporto di passeggeri per un
numero non superiore a 12, escluso l'equipaggio;
b) sono munite di certificato di classe rilasciato da
uno degli organismi autorizzati ai sensi del decreto
legislativo 3 agosto 1998, n. 314, come modificato dal
decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 169;
c) sono sottoposte alle norme tecniche e di
conduzione previste dal regolamento di sicurezza di cui al
comma 3.
3. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, con decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell'art. 17,
comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e' emanato il
regolamento di sicurezza recante le norme tecniche e di
conduzione cui sono sottoposte le navi di cui al comma 1.
4. Le navi di cui al comma 1 sono armate di norma con
equipaggio di due persone, piu' il comandante, di
nazionalita' italiana o di altro Stato membro dell'Unione
europea. Qualora lo ritenga necessario, il comandante puo'
aggiungere all'equipaggio componenti di altra nazionalita'.
5. Alle navi di cui al comma 1 non si applica la
limitazione concernente i servizi di cabotaggio disposta
dall'art. 1, comma 5, del decreto-legge 30 dicembre 1997,
n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
febbraio 1998, n. 30, e successive modificazioni.
6. Le disposizioni del presente articolo, ad eccezione
di quelle di cui al comma 3, hanno effetto a decorrere
dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del
regolamento di cui al comma 2, lettera c).
7. All'onere derivante dall'attuazione del presente
articolo, pari a 4,338 milioni di euro per l'anno 2003,
7,288 milioni di euro per l'anno 2004 e 6,024 milioni di
euro a decorrere dall'anno 2005, si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai
fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito
dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo
speciale" dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
medesimo Ministero.
8. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.».