Art. 30 
 
              Anagrafe nazionale delle patenti nautiche 
 
  1. Dopo l'articolo 39 del decreto legislativo 18  luglio  2005,  n.
171 e' inserito il seguente: 
 
                            «Art. 39-bis. 
 
              Anagrafe nazionale delle patenti nautiche 
 
  1.  Ai  fini  della  sicurezza  della  navigazione  e  per  rendere
possibile l'acquisizione dei dati inerenti lo stato  degli  utenti  e
dei relativi mutamenti, e' istituita, nel rispetto delle disposizioni
del codice dell'amministrazione  digitale  e  delle  regole  tecniche
adottate ai sensi dell'articolo 71 dello  stesso  codice,  presso  il
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento  per  i
trasporti, la  navigazione,  gli  affari  generali  e  il  personale,
l'anagrafe  nazionale  delle  patenti  nautiche,   che   include   le
violazioni di norme. 
  2. Nell'anagrafe nazionale di cui al comma 1 devono essere indicati
per ogni intestatario di patente nautica: 
    a) i dati anagrafici e le loro variazioni dei titolari di patente
nautica; 
    b) i dati relativi al  procedimento  di  rilascio  delle  patenti
nautiche e, per ognuna  di  esse,  quelli  relativi  ai  procedimenti
amministrativi successivi, come quelli di rinnovo, di  sospensione  e
di revoca; 
    c) i dati relativi alle violazioni di norme previste dal presente
codice o di  altre  norme  applicabili  in  materia,  che  comportano
l'applicazione della sanzione della sospensione o della revoca  della
patente nautica, anche per effetto di reiterazioni; 
    d) i dati relativi a sinistri marittimi, in cui  il  titolare  e'
stato coinvolto con  addebito  di  responsabilita',  nonche'  i  dati
relativi a eventuali sanzioni irrogate. 
  3. L'anagrafe di cui al comma 1 e' completamente informatizzata  ed
e' popolata e aggiornata con i dati raccolti dal Dipartimento  per  i
trasporti, la  navigazione,  gli  affari  generali  e  il  personale,
forniti  dalle  Capitanerie  di  porto,  dagli  Uffici  circondariali
marittimi e dagli Uffici della motorizzazione  civile,  dagli  organi
accertatori di cui al comma 4, lettera b) e c),  dalle  compagnie  di
assicurazione, che  sono  tenuti  a  trasmettere  i  dati  al  Centro
elaborazione dati della Direzione generale per la motorizzazione  del
Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari  generali  e
il personale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. 
  4.  L'accesso  ai  dati  contenuti  nell'anagrafe  nazionale  delle
patenti nautiche e' consentito: 
    a) alle autorita' pubbliche individuate dagli  articoli  1  e  3,
comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della  Repubblica  28
settembre 1994, n. 634, secondo i criteri e le modalita' dallo stesso
disciplinate; 
    b) agli ufficiali e agenti di  polizia  giudiziaria  appartenenti
alle Forze di polizia di cui all'articolo 16 della  legge  1°  aprile
1981, n. 121, nonche' agli ufficiali di pubblica  sicurezza,  per  il
tramite del Centro elaborazione dati  di  cui  all'articolo  8  della
medesima legge; 
    c) agli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria appartenenti al
Corpo delle Capitanerie di porto. 
  5. Con  il  regolamento  di  attuazione  del  presente  decreto  e'
stabilita l'organizzazione e il funzionamento dell'anagrafe nazionale
di cui al comma 1, nonche' l'accesso alla stessa e le modalita'  e  i
tempi per la trasmissione dei dati da parte dei soggetti  di  cui  al
comma 3.». 
 
          Note all'art. 30: 
              - Si riporta, per opportuna conoscenza, l'art.  71  del
          decreto  legislativo  7   marzo   2005,   n.   82   (Codice
          dell'amministrazione digitale): 
              «Art. 71  (Regole  tecniche).  -  1.  Con  decreto  del
          Ministro delegato per  la  semplificazione  e  la  pubblica
          amministrazione, su proposta dell'AgID, di concerto con  il
          Ministro della  giustizia  e  con  i  Ministri  competenti,
          sentita la Conferenza  unificata  di  cui  all'art.  8  del
          decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,  e  il  Garante
          per la protezione  dei  dati  personali  nelle  materie  di
          competenza,  sono   adottate   le   regole   tecniche   per
          l'attuazione del presente Codice. 
              1-bis. 
              1-ter. Le regole tecniche di  cui  al  presente  codice
          sono  dettate  in  conformita'  ai  requisiti  tecnici   di
          accessibilita' di cui all'art. 11  della  legge  9  gennaio
          2004, n. 4, alle  discipline  risultanti  dal  processo  di
          standardizzazione tecnologica a livello  internazionale  ed
          alle normative dell'Unione europea.». 
              - Si riportano, per opportuna conoscenza, gli  articoli
          1 e 3, del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  28
          settembre  1994,  n.  634  (Regolamento  per   l'ammissione
          all'utenza  del  servizio  di  informatica  del  centro  di
          elaborazione   dati   della   Direzione   generale    della
          motorizzazione civile e dei trasporti in concessione): 
              «Art. 1. - 1. Le pubbliche amministrazioni e le persone
          fisiche e giuridiche  private  possono  essere  ammesse  ad
          usufruire delle informazioni  contenute  nella  banca  dati
          della Direzione generale della motorizzazione civile e  dei
          trasporti in concessione. 
              2. Gli  organi  costituzionali,  giurisdizionali  e  le
          amministrazioni centrali e periferiche dello Stato  possono
          usufruire gratuitamente delle informazioni  necessarie  per
          gli specifici compiti d'istituto.» 
              «Art. 3.  -  1.  L'utenza  del  servizio  e'  concessa,
          valutati in ogni caso i  motivi  di  interesse  pubblico  e
          tenuto  conto  delle  disponibilita'  di  collegamenti   al
          momento  della  concessione,   nel   seguente   ordine   di
          preferenza per categoria: 
                a) categoria A: aziende di Stato aventi autonomia  di
          bilancio  e   di   gestione;   amministrazioni   regionali,
          provinciali, comunali; universita' ed istituti pubblici  di
          istruzione   e   di   ricerca;   societa'   a    prevalente
          partecipazione statale; societa' concessionarie di pubblici
          servizi; 
                b)  categoria  B:  persone  fisiche   e   giuridiche,
          associazioni ed enti non compresi nella categoria A.». 
              - Si riportano, per opportuna conoscenza, gli  articoli
          8  e  16  della  legge  1°  aprile  1981,  n.  121   (Nuovo
          ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza): 
              «Art. 8 (Istituzione del Centro elaborazione  dati).  -
          E' istituito presso il Ministero dell'interno,  nell'ambito
          dell'ufficio  di  cui  alla  lettera  c)  del  primo  comma
          dell'art. 5, il Centro elaborazione dati, per  la  raccolta
          delle informazioni e dei dati di cui  all'art.  6,  lettera
          a), e all'art. 7. 
              Il  Centro  provvede   alla   raccolta,   elaborazione,
          classificazione e  conservazione  negli  archivi  magnetici
          delle  informazioni  e   dei   dati   nonche'   alla   loro
          comunicazione ai soggetti autorizzati,  indicati  nell'art.
          9, secondo i criteri e le norme tecniche fissati  ai  sensi
          del comma seguente. 
              Con decreto del Ministro dell'interno e' costituita una
          commissione tecnica, presieduta  dal  funzionario  preposto
          all'ufficio  di  cui  alla  lettera  c)  del  primo   comma
          dell'art. 5, per la fissazione dei criteri  e  delle  norme
          tecniche per  l'espletamento  da  parte  del  Centro  delle
          operazioni di cui al comma precedente e  per  il  controllo
          tecnico sull'osservanza di tali criteri e  norme  da  parte
          del personale operante presso il Centro stesso. I criteri e
          le  norme  tecniche  predetti   divengono   esecutivi   con
          l'approvazione del Ministro dell'interno.». 
              «Art.16 (Forze di polizia).  -  Ai  fini  della  tutela
          dell'ordine e della sicurezza pubblica, oltre alla  polizia
          di Stato sono forze di polizia, fermi restando i rispettivi
          ordinamenti e dipendenze: 
                a) l'Arma dei  carabinieri,  quale  forza  armata  in
          servizio permanente di pubblica sicurezza; 
                b) il Corpo della guardia di finanza, per il concorso
          al mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblica. 
              Fatte salve le rispettive attribuzioni e  le  normative
          dei vigenti ordinamenti, sono altresi' forze di  polizia  e
          possono essere chiamati a concorrere  nell'espletamento  di
          servizi di ordine  e  sicurezza  pubblica  il  Corpo  degli
          agenti di custodia e il Corpo forestale dello Stato. 
              Le forze di polizia possono essere utilizzate anche per
          il servizio di pubblico soccorso.».