Art. 30
Anagrafe nazionale delle patenti nautiche
1. Dopo l'articolo 39 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n.
171 e' inserito il seguente:
«Art. 39-bis.
Anagrafe nazionale delle patenti nautiche
1. Ai fini della sicurezza della navigazione e per rendere
possibile l'acquisizione dei dati inerenti lo stato degli utenti e
dei relativi mutamenti, e' istituita, nel rispetto delle disposizioni
del codice dell'amministrazione digitale e delle regole tecniche
adottate ai sensi dell'articolo 71 dello stesso codice, presso il
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per i
trasporti, la navigazione, gli affari generali e il personale,
l'anagrafe nazionale delle patenti nautiche, che include le
violazioni di norme.
2. Nell'anagrafe nazionale di cui al comma 1 devono essere indicati
per ogni intestatario di patente nautica:
a) i dati anagrafici e le loro variazioni dei titolari di patente
nautica;
b) i dati relativi al procedimento di rilascio delle patenti
nautiche e, per ognuna di esse, quelli relativi ai procedimenti
amministrativi successivi, come quelli di rinnovo, di sospensione e
di revoca;
c) i dati relativi alle violazioni di norme previste dal presente
codice o di altre norme applicabili in materia, che comportano
l'applicazione della sanzione della sospensione o della revoca della
patente nautica, anche per effetto di reiterazioni;
d) i dati relativi a sinistri marittimi, in cui il titolare e'
stato coinvolto con addebito di responsabilita', nonche' i dati
relativi a eventuali sanzioni irrogate.
3. L'anagrafe di cui al comma 1 e' completamente informatizzata ed
e' popolata e aggiornata con i dati raccolti dal Dipartimento per i
trasporti, la navigazione, gli affari generali e il personale,
forniti dalle Capitanerie di porto, dagli Uffici circondariali
marittimi e dagli Uffici della motorizzazione civile, dagli organi
accertatori di cui al comma 4, lettera b) e c), dalle compagnie di
assicurazione, che sono tenuti a trasmettere i dati al Centro
elaborazione dati della Direzione generale per la motorizzazione del
Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali e
il personale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
4. L'accesso ai dati contenuti nell'anagrafe nazionale delle
patenti nautiche e' consentito:
a) alle autorita' pubbliche individuate dagli articoli 1 e 3,
comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 28
settembre 1994, n. 634, secondo i criteri e le modalita' dallo stesso
disciplinate;
b) agli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria appartenenti
alle Forze di polizia di cui all'articolo 16 della legge 1° aprile
1981, n. 121, nonche' agli ufficiali di pubblica sicurezza, per il
tramite del Centro elaborazione dati di cui all'articolo 8 della
medesima legge;
c) agli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria appartenenti al
Corpo delle Capitanerie di porto.
5. Con il regolamento di attuazione del presente decreto e'
stabilita l'organizzazione e il funzionamento dell'anagrafe nazionale
di cui al comma 1, nonche' l'accesso alla stessa e le modalita' e i
tempi per la trasmissione dei dati da parte dei soggetti di cui al
comma 3.».
Note all'art. 30:
- Si riporta, per opportuna conoscenza, l'art. 71 del
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice
dell'amministrazione digitale):
«Art. 71 (Regole tecniche). - 1. Con decreto del
Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica
amministrazione, su proposta dell'AgID, di concerto con il
Ministro della giustizia e con i Ministri competenti,
sentita la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e il Garante
per la protezione dei dati personali nelle materie di
competenza, sono adottate le regole tecniche per
l'attuazione del presente Codice.
1-bis.
1-ter. Le regole tecniche di cui al presente codice
sono dettate in conformita' ai requisiti tecnici di
accessibilita' di cui all'art. 11 della legge 9 gennaio
2004, n. 4, alle discipline risultanti dal processo di
standardizzazione tecnologica a livello internazionale ed
alle normative dell'Unione europea.».
- Si riportano, per opportuna conoscenza, gli articoli
1 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28
settembre 1994, n. 634 (Regolamento per l'ammissione
all'utenza del servizio di informatica del centro di
elaborazione dati della Direzione generale della
motorizzazione civile e dei trasporti in concessione):
«Art. 1. - 1. Le pubbliche amministrazioni e le persone
fisiche e giuridiche private possono essere ammesse ad
usufruire delle informazioni contenute nella banca dati
della Direzione generale della motorizzazione civile e dei
trasporti in concessione.
2. Gli organi costituzionali, giurisdizionali e le
amministrazioni centrali e periferiche dello Stato possono
usufruire gratuitamente delle informazioni necessarie per
gli specifici compiti d'istituto.»
«Art. 3. - 1. L'utenza del servizio e' concessa,
valutati in ogni caso i motivi di interesse pubblico e
tenuto conto delle disponibilita' di collegamenti al
momento della concessione, nel seguente ordine di
preferenza per categoria:
a) categoria A: aziende di Stato aventi autonomia di
bilancio e di gestione; amministrazioni regionali,
provinciali, comunali; universita' ed istituti pubblici di
istruzione e di ricerca; societa' a prevalente
partecipazione statale; societa' concessionarie di pubblici
servizi;
b) categoria B: persone fisiche e giuridiche,
associazioni ed enti non compresi nella categoria A.».
- Si riportano, per opportuna conoscenza, gli articoli
8 e 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121 (Nuovo
ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza):
«Art. 8 (Istituzione del Centro elaborazione dati). -
E' istituito presso il Ministero dell'interno, nell'ambito
dell'ufficio di cui alla lettera c) del primo comma
dell'art. 5, il Centro elaborazione dati, per la raccolta
delle informazioni e dei dati di cui all'art. 6, lettera
a), e all'art. 7.
Il Centro provvede alla raccolta, elaborazione,
classificazione e conservazione negli archivi magnetici
delle informazioni e dei dati nonche' alla loro
comunicazione ai soggetti autorizzati, indicati nell'art.
9, secondo i criteri e le norme tecniche fissati ai sensi
del comma seguente.
Con decreto del Ministro dell'interno e' costituita una
commissione tecnica, presieduta dal funzionario preposto
all'ufficio di cui alla lettera c) del primo comma
dell'art. 5, per la fissazione dei criteri e delle norme
tecniche per l'espletamento da parte del Centro delle
operazioni di cui al comma precedente e per il controllo
tecnico sull'osservanza di tali criteri e norme da parte
del personale operante presso il Centro stesso. I criteri e
le norme tecniche predetti divengono esecutivi con
l'approvazione del Ministro dell'interno.».
«Art.16 (Forze di polizia). - Ai fini della tutela
dell'ordine e della sicurezza pubblica, oltre alla polizia
di Stato sono forze di polizia, fermi restando i rispettivi
ordinamenti e dipendenze:
a) l'Arma dei carabinieri, quale forza armata in
servizio permanente di pubblica sicurezza;
b) il Corpo della guardia di finanza, per il concorso
al mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblica.
Fatte salve le rispettive attribuzioni e le normative
dei vigenti ordinamenti, sono altresi' forze di polizia e
possono essere chiamati a concorrere nell'espletamento di
servizi di ordine e sicurezza pubblica il Corpo degli
agenti di custodia e il Corpo forestale dello Stato.
Le forze di polizia possono essere utilizzate anche per
il servizio di pubblico soccorso.».