Art. 31
Modifiche all'articolo 41 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n.
171
1. All'articolo 41 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) ai commi 1 e 2, le parole: «della legge 24 dicembre 1969, n.
990» sono sostituite dalle seguenti: «del decreto legislativo 7
settembre 2005, n. 209»;
b) al comma 3, le parole: «L'articolo 6 della legge 24 dicembre
1969, n. 990» sono sostituite dalle seguenti: «L'articolo 125 del
decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209»;
c) dopo il comma 3, e' aggiunto il seguente: «3-bis. Le
disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano alle unita' da
diporto utilizzate a fini commerciali di cui all'articolo 2 del
presente codice, con l'obbligo di assicurazione della responsabilita'
per danni riportati dal conduttore e dalle persone trasportate.».
Note all'art. 31:
- Si riporta l'art. 41 del citato decreto legislativo
18 luglio 2005, n. 171, come modificato dal presente
decreto legislativo:
«Art. 41 (Assicurazione obbligatoria). - 1. Le
disposizioni del decreto legislativo 7 settembre 2005, n.
209, e successive modificazioni si applicano alle unita' da
diporto come definite dall'art. 3, con esclusione delle
unita' a remi e a vela non dotate di motore ausiliario.
2. Le disposizioni del decreto legislativo 7 settembre
2005, n. 209, e successive modificazioni, si applicano ai
motori amovibili di qualsiasi potenza, indipendentemente
dall'unita' sulla quale vengono applicati.
3. L'art. 125 del decreto legislativo 7 settembre 2005,
n. 209, si applica anche ai motori muniti di certificato di
uso straniero o di altro documento equivalente emesso
all'estero, che siano impiegati nelle acque territoriali
nazionali.
3-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si
applicano alle unita' da diporto utilizzate a fini
commerciali di cui all'art. 2 del presente codice, con
l'obbligo di assicurazione della responsabilita' per danni
riportati dal conduttore e dalle persone trasportate.».
- Si riporta, per opportuna conoscenza, l'art. 125, del
decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle
assicurazioni private):
«Art. 125 (Veicoli e natanti immatricolati o registrati
in Stati esteri). - 1. Per i veicoli e i natanti soggetti
all'obbligo di assicurazione ed immatricolati o registrati
in Stati esteri nonche' per i motori amovibili di cui
all'art. 123, comma 3, muniti di certificato di uso
straniero o di altro documento equivalente emesso
all'estero, che circolino temporaneamente nel territorio o
nelle acque territoriali della Repubblica, deve essere
assolto, per la durata della permanenza in Italia,
l'obbligo di assicurazione.
2. Per i natanti l'obbligo di assicurazione si
considera assolto:
a) con la stipula di un contratto di assicurazione
secondo quanto previsto con regolamento adottato dal
Ministro dello sviluppo economico, su proposta dell'IVASS,
ovvero
b) quando il conducente sia in possesso di certificato
internazionale di assicurazione emesso dall'Ufficio
nazionale di assicurazione estero ed accettato dall'Ufficio
centrale italiano.
3. Per i veicoli a motore muniti di targa di
immatricolazione rilasciata da uno Stato terzo l'obbligo di
assicurazione:
a) e' assolto mediante contratto di assicurazione
"frontiera", come disciplinato dal regolamento previsto
all'art. 126, comma 2, lettera a), concernente la
responsabilita' civile derivante dalla circolazione del
veicolo nel territorio della Repubblica e degli altri Stati
membri, alle condizioni e fino ai limiti di somma stabiliti
dalla legislazione in vigore in ciascuno di essi;
b) si considera assolto quando l'Ufficio centrale
italiano si sia reso garante per il risarcimento dei danni
cagionati in Italia dalla circolazione dei medesimi veicoli
e quando con atto dell'Unione europea sia stato rimosso
l'obbligo negli Stati membri di controllare l'assicurazione
di responsabilita' civile per i veicoli muniti di targa di
immatricolazione rilasciata dallo Stato terzo;
c) si considera assolto, quando il conducente sia in
possesso di una carta verde emessa dall'Ufficio nazionale
di assicurazione estero ed accettata dall'Ufficio centrale
italiano.
4. Per i veicoli a motore muniti di targa di
immatricolazione rilasciata da uno Stato membro diverso
dalla Repubblica italiana, l'obbligo di assicurazione si
considera assolto quando l'Ufficio centrale italiano si sia
reso garante per il risarcimento dei danni cagionati dalla
circolazione in Italia di detti veicoli, sulla base di
accordi stipulati con i corrispondenti uffici nazionali di
assicurazione e l'Unione europea abbia riconosciuto tali
accordi.
5. Nell'ipotesi di cui al comma 3, lettera c),
l'Ufficio centrale italiano provvede alla liquidazione dei
danni, garantendone il pagamento agli aventi diritto, nei
limiti dei massimali minimi di legge o, se maggiori, di
quelli eventualmente previsti dalla polizza di
assicurazione alla quale si riferisce la carta verde. Nelle
ipotesi di cui al comma 3, lettera b), ed in quelle di cui
al comma 4, l'Ufficio centrale italiano provvede alla
liquidazione dei danni cagionati in Italia, garantendone il
pagamento agli aventi diritto nei limiti dei massimali
minimi di legge o, se maggiori, di quelli eventualmente
previsti dalla polizza di assicurazione.
5-bis. L'Ufficio centrale italiano, entro tre mesi
dalla ricezione della richiesta di risarcimento comunica
agli aventi diritto un'offerta di risarcimento motivata
ovvero indica i motivi per i quali non ritiene di fare
offerta.
6. Le disposizioni di cui ai commi 3 e 4 si applicano
anche ai veicoli a motore di proprieta' di agenti
diplomatici e consolari o di funzionari internazionali, o
di proprieta' di Stati esteri o di organizzazioni
internazionali.
7. Le disposizioni di cui al comma 3, lettera b), ed al
comma 4 non si applicano per l'assicurazione della
responsabilita' civile per danni cagionati dalla
circolazione dei veicoli aventi targa di immatricolazione
rilasciata da uno Stato estero e individuati nel
regolamento adottato, su proposta dell'IVASS, dal Ministro
dello sviluppo economico.».
- Per il testo dell'art. 2 del decreto legislativo 18
luglio 2005, n. 171, si vedano le note all'art. 2.