Art. 31 
 
Modifiche all'articolo 41 del decreto legislativo 18 luglio 2005,  n.
                                 171 
 
  1. All'articolo 41 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n.  171,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) ai commi 1 e 2, le parole: «della legge 24 dicembre  1969,  n.
990» sono sostituite  dalle  seguenti:  «del  decreto  legislativo  7
settembre 2005, n. 209»; 
    b) al comma 3, le parole: «L'articolo 6 della legge  24  dicembre
1969, n. 990» sono sostituite dalle  seguenti:  «L'articolo  125  del
decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209»; 
    c)  dopo  il  comma  3,  e'  aggiunto  il  seguente:  «3-bis.  Le
disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si  applicano  alle  unita'  da
diporto utilizzate a fini  commerciali  di  cui  all'articolo  2  del
presente codice, con l'obbligo di assicurazione della responsabilita'
per danni riportati dal conduttore e dalle persone trasportate.». 
 
          Note all'art. 31: 
              - Si riporta l'art. 41 del citato  decreto  legislativo
          18 luglio  2005,  n.  171,  come  modificato  dal  presente
          decreto legislativo: 
              «Art.  41  (Assicurazione  obbligatoria).   -   1.   Le
          disposizioni del decreto legislativo 7 settembre  2005,  n.
          209, e successive modificazioni si applicano alle unita' da
          diporto come definite dall'art.  3,  con  esclusione  delle
          unita' a remi e a vela non dotate di motore ausiliario. 
              2. Le disposizioni del decreto legislativo 7  settembre
          2005, n. 209, e successive modificazioni, si  applicano  ai
          motori amovibili di  qualsiasi  potenza,  indipendentemente
          dall'unita' sulla quale vengono applicati. 
              3. L'art. 125 del decreto legislativo 7 settembre 2005,
          n. 209, si applica anche ai motori muniti di certificato di
          uso straniero  o  di  altro  documento  equivalente  emesso
          all'estero, che siano impiegati  nelle  acque  territoriali
          nazionali. 
              3-bis. Le disposizioni di cui ai commi  1,  2  e  3  si
          applicano  alle  unita'  da  diporto  utilizzate   a   fini
          commerciali di cui all'art.  2  del  presente  codice,  con
          l'obbligo di assicurazione della responsabilita' per  danni
          riportati dal conduttore e dalle persone trasportate.». 
              - Si riporta, per opportuna conoscenza, l'art. 125, del
          decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (Codice  delle
          assicurazioni private): 
              «Art. 125 (Veicoli e natanti immatricolati o registrati
          in Stati esteri). - 1. Per i veicoli e i  natanti  soggetti
          all'obbligo di assicurazione ed immatricolati o  registrati
          in Stati esteri nonche'  per  i  motori  amovibili  di  cui
          all'art.  123,  comma  3,  muniti  di  certificato  di  uso
          straniero  o  di   altro   documento   equivalente   emesso
          all'estero, che circolino temporaneamente nel territorio  o
          nelle acque  territoriali  della  Repubblica,  deve  essere
          assolto,  per  la  durata  della  permanenza   in   Italia,
          l'obbligo di assicurazione. 
              2.  Per  i  natanti  l'obbligo  di   assicurazione   si
          considera assolto: 
              a) con la stipula  di  un  contratto  di  assicurazione
          secondo  quanto  previsto  con  regolamento  adottato   dal
          Ministro dello sviluppo economico, su proposta  dell'IVASS,
          ovvero 
              b) quando il conducente sia in possesso di  certificato
          internazionale   di   assicurazione   emesso   dall'Ufficio
          nazionale di assicurazione estero ed accettato dall'Ufficio
          centrale italiano. 
              3.  Per  i  veicoli  a  motore  muniti  di   targa   di
          immatricolazione rilasciata da uno Stato terzo l'obbligo di
          assicurazione: 
                a) e' assolto  mediante  contratto  di  assicurazione
          "frontiera", come  disciplinato  dal  regolamento  previsto
          all'art.  126,  comma  2,  lettera   a),   concernente   la
          responsabilita' civile  derivante  dalla  circolazione  del
          veicolo nel territorio della Repubblica e degli altri Stati
          membri, alle condizioni e fino ai limiti di somma stabiliti
          dalla legislazione in vigore in ciascuno di essi; 
                b) si considera  assolto  quando  l'Ufficio  centrale
          italiano si sia reso garante per il risarcimento dei  danni
          cagionati in Italia dalla circolazione dei medesimi veicoli
          e quando con atto dell'Unione  europea  sia  stato  rimosso
          l'obbligo negli Stati membri di controllare l'assicurazione
          di responsabilita' civile per i veicoli muniti di targa  di
          immatricolazione rilasciata dallo Stato terzo; 
                c) si considera assolto, quando il conducente sia  in
          possesso di una carta verde emessa  dall'Ufficio  nazionale
          di assicurazione estero ed accettata dall'Ufficio  centrale
          italiano. 
              4.  Per  i  veicoli  a  motore  muniti  di   targa   di
          immatricolazione rilasciata da  uno  Stato  membro  diverso
          dalla Repubblica italiana, l'obbligo  di  assicurazione  si
          considera assolto quando l'Ufficio centrale italiano si sia
          reso garante per il risarcimento dei danni cagionati  dalla
          circolazione in Italia di  detti  veicoli,  sulla  base  di
          accordi stipulati con i corrispondenti uffici nazionali  di
          assicurazione e l'Unione europea  abbia  riconosciuto  tali
          accordi. 
              5.  Nell'ipotesi  di  cui  al  comma  3,  lettera   c),
          l'Ufficio centrale italiano provvede alla liquidazione  dei
          danni, garantendone il pagamento agli aventi  diritto,  nei
          limiti dei massimali minimi di legge  o,  se  maggiori,  di
          quelli   eventualmente   previsti    dalla    polizza    di
          assicurazione alla quale si riferisce la carta verde. Nelle
          ipotesi di cui al comma 3, lettera b), ed in quelle di  cui
          al comma  4,  l'Ufficio  centrale  italiano  provvede  alla
          liquidazione dei danni cagionati in Italia, garantendone il
          pagamento agli aventi  diritto  nei  limiti  dei  massimali
          minimi di legge o, se  maggiori,  di  quelli  eventualmente
          previsti dalla polizza di assicurazione. 
              5-bis. L'Ufficio  centrale  italiano,  entro  tre  mesi
          dalla ricezione della richiesta  di  risarcimento  comunica
          agli aventi diritto  un'offerta  di  risarcimento  motivata
          ovvero indica i motivi per i  quali  non  ritiene  di  fare
          offerta. 
              6. Le disposizioni di cui ai commi 3 e 4  si  applicano
          anche  ai  veicoli  a  motore  di  proprieta'   di   agenti
          diplomatici e consolari o di funzionari  internazionali,  o
          di  proprieta'  di  Stati  esteri   o   di   organizzazioni
          internazionali. 
              7. Le disposizioni di cui al comma 3, lettera b), ed al
          comma  4  non  si  applicano  per   l'assicurazione   della
          responsabilita'   civile   per   danni   cagionati    dalla
          circolazione dei veicoli aventi targa  di  immatricolazione
          rilasciata  da  uno  Stato   estero   e   individuati   nel
          regolamento adottato, su proposta dell'IVASS, dal  Ministro
          dello sviluppo economico.». 
              - Per il testo dell'art. 2 del decreto  legislativo  18
          luglio 2005, n. 171, si vedano le note all'art. 2.