Art. 32
Modifiche all'articolo 49-bis del decreto legislativo 18 luglio 2005,
n. 171
1. All'articolo 49-bis del decreto legislativo 18 luglio 2005, n.
171, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, la parola: «titolare» e' sostituita dalla
seguente: «proprietario» e dopo le parole: «articolo 3, comma 1,»
sono inserite le seguenti: «iscritte nei registri nazionali,»;
b) al comma 3, dopo le parole: «mediante modalita' telematiche»,
sono inserite le seguenti: «e comunque finalizzate alla
semplificazione degli adempimenti»;
c) dopo il comma 3, e' inserito il seguente: «3-bis. Il contratto
di noleggio deve essere tenuto a bordo in originale o copia
conforme.».
Note all'art. 32:
- Si riporta l'art. 49-bis del citato decreto
legislativo 18 luglio 2005, n. 171, come modificato dal
presente decreto legislativo:
«Art. 49-bis (Noleggio occasionale). - 1. Al fine di
incentivare la nautica da diporto e il turismo nautico, il
proprietario persona fisica o societa' non avente come
oggetto sociale il noleggio o la locazione, ovvero
l'utilizzatore a titolo di locazione finanziaria, di
imbarcazioni e navi da diporto di cui all'art. 3, comma 1,
iscritte nei registri nazionali puo' effettuare, in forma
occasionale, attivita' di noleggio della predetta unita'.
Tale forma di noleggio non costituisce uso commerciale
dell'unita'.
2. Il comando e la condotta dell'imbarcazione da
diporto possono essere assunti dal titolare,
dall'utilizzatore a titolo di locazione finanziaria
dell'imbarcazione ovvero attraverso l'utilizzazione di
altro personale, con il solo requisito del possesso della
patente nautica di cui all'art. 39 del presente codice, in
deroga alle disposizioni recanti l'istituzione e la
disciplina dei titoli professionali del diporto. Nel caso
di navi da diporto, in luogo della patente nautica, il
conduttore deve essere munito di titolo professionale del
diporto. Qualora sia utilizzato personale diverso, le
relative prestazioni di lavoro si intendono comprese tra le
prestazioni occasionali di tipo accessorio di cui all'art.
70, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n.
276, e ad esse si applicano le disposizioni di cui all'art.
72 del citato decreto legislativo n. 276 del 2003.
3. Ferme restando le previsioni di cui al presente
titolo, l'effettuazione del noleggio e' subordinata
esclusivamente alla previa comunicazione, da effettuare
mediante modalita' telematiche e comunque finalizzate alla
semplificazione degli adempimenti, all'Agenzia delle
entrate e alla Capitaneria di porto territorialmente
competente, nonche' all'Inps ed all'Inail, nel caso di
impiego di personale ai sensi dell'ultimo periodo del comma
2. L'effettuazione del servizio di noleggio in assenza
della comunicazione alla Capitaneria di porto comporta
l'applicazione della sanzione di cui all'art. 55, comma 1,
del presente codice, mentre la mancata comunicazione
all'Inps o all'Inail comporta l'applicazione delle sanzioni
di cui all'art. 3, comma 3, del decreto-legge 22 febbraio
2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23
aprile 2002, n. 73.
3-bis. Il contratto di noleggio deve essere tenuto a
bordo in originale o copia conforme.
4. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze ed il Ministro del lavoro e delle politiche
sociali sono definite le modalita' di attuazione delle
disposizioni di cui al comma 3.
5. I proventi derivanti dall'attivita' di noleggio di
cui al comma 1, di durata complessiva non superiore a
quarantadue giorni, sono assoggettati, a richiesta del
percipiente, a un'imposta sostitutiva delle imposte sui
redditi e delle relative addizionali, nella misura del 20
per cento, con esclusione della detraibilita' o
deducibilita' dei costi e delle spese sostenute relative
all'attivita' di noleggio. L'imposta sostitutiva e' versata
entro il termine stabilito per il versamento a saldo
dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. L'acconto
relativo all'imposta sul reddito delle persone fisiche e'
calcolato senza tenere conto delle disposizioni di cui al
presente comma. Per la liquidazione, l'accertamento, la
riscossione e il contenzioso riguardanti l'imposta
sostitutiva di cui al presente comma si applicano le
disposizioni previste per le imposte sui redditi. Con
provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono
stabilite modalita' semplificate di documentazione e di
dichiarazione dei predetti proventi, le modalita' di
versamento dell'imposta sostitutiva, nonche' ogni altra
disposizione utile ai fini dell'attuazione del presente
comma. La mancata comunicazione all'Agenzia delle entrate
prevista dal comma 3, primo periodo, preclude la
possibilita' di fruire del regime tributario sostitutivo di
cui al presente comma, ovvero comporta la decadenza dal
medesimo regime.».