Art. 33 
 
            Figure professionali per le unita' da diporto 
 
  1. Dopo il Capo II del Titolo III del decreto legislativo 18 luglio
2005, n. 171, e' inserito il seguente: 
 
                            «Capo II-bis. 
 
            Figure professionali per le unita' da diporto 
 
                            Art. 49-ter. 
 
                        Mediatore del diporto 
 
  1. E' istituita la figura professionale del mediatore del diporto. 
  2. E' mediatore del diporto colui che  mette  in  relazione,  anche
attraverso  attivita'  di  consulenza,  due  o  piu'  parti  per   la
conclusione di contratti di  costruzione,  compravendita,  locazione,
noleggio e ormeggio di unita' da diporto. 
  3.  Il  mediatore  del   diporto   puo'   svolgere   esclusivamente
l'attivita' indicata  al  comma  2  nonche',  fermo  restando  quanto
previsto dalle disposizioni di cui alla legge 4 aprile 1977, n.  135,
e alla  legge  8  agosto  1991,  n.  264,  le  attivita'  connesse  o
strumentali e svolge la propria attivita' professionale senza  essere
legato ad alcune  delle  parti  da  rapporti  di  collaborazione,  di
dipendenza,  di  rappresentanza  o  da  rapporti   che   ne   possano
compromettere l'indipendenza. 
  4. Il mediatore del diporto non puo' delegare le funzioni  relative
all'esercizio della professione, se non ad altro mediatore iscritto. 
  5. Dopo la conclusione del contratto per la quale  ha  prestato  la
propria opera, il mediatore del diporto puo'  ricevere  incarico  dal
cantiere costruttore o comunque da una delle parti di  rappresentarla
negli atti relativi all'esecuzione del contratto medesimo. 
  6. Fatte salve le  disposizioni  di  cui  al  presente  articolo  e
all'articolo 49-quater del presente codice, ai mediatori del  diporto
si applica la disciplina di cui agli articoli  1754  e  seguenti  del
codice civile. 
 
                           Art. 49-quater. 
 
                 Attivita' del mediatore del diporto 
 
  1.  L'attivita'  di  cui  all'articolo   49-ter   e'   soggetta   a
segnalazione certificata di inizio di attivita'  da  presentare  alla
Camera di commercio, industria,  artigianato  e  agricoltura  per  il
tramite dello sportello unico del comune competente per territorio ai
sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n.  241,  corredata
delle  autocertificazioni  e  delle  certificazioni   attestanti   il
possesso dei requisiti prescritti  con  decreto  del  Ministro  dello
sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle  infrastrutture
e dei trasporti. 
  2. La Camera di commercio,  industria,  artigianato  e  agricoltura
verifica il possesso dei requisiti e  iscrive  i  relativi  dati  nel
registro delle imprese, se l'attivita' e' svolta in forma di impresa,
oppure, per i soggetti diversi dalle imprese, in una apposita sezione
del  repertorio  delle  notizie  economiche  e  amministrative  (REA)
previsto dall'articolo 8 della legge 29  dicembre  1993,  n.  580,  e
dall'articolo  9  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  7
dicembre 1995, n. 581, assegnando ad essi la relativa  qualifica  con
effetto  dichiarativo   del   possesso   dei   requisiti   abilitanti
all'esercizio della relativa attivita' professionale. 
  3. Possono svolgere la professione del mediatore del diporto coloro
che sono in possesso dei seguenti requisiti: 
    a) cittadinanza dell'Unione europea; 
    b) eta' minima di 18 anni; 
    c) requisiti di onorabilita' previsti per i  mediatori  marittimi
di cui alla legge 12 marzo 1968, n. 478; 
    d) avere assolto l'obbligo di istruzione, di cui all'articolo  1,
comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296; 
    e) aver frequentato un apposito corso teorico-pratico e  superato
il relativo esame, salvo che per i mediatori marittimi  di  cui  alla
legge 12 marzo 1968, n. 478; 
    f)  aver   stipulato   una   polizza   di   assicurazione   della
responsabilita'  civile   per   i   danni   arrecati   nell'esercizio
dell'attivita' derivanti da condotte proprie  o  di  terzi,  del  cui
operato essi rispondono a norma di legge; 
    g)   non   essere   stati   dichiarati   delinquenti    abituali,
professionali o per tendenza, non essere stati sottoposti a misure di
sicurezza personali o alle misure di prevenzione,  non  essere  stati
condannati a una pena detentiva non inferiore a tre anni,  salvo  che
non sono intervenuti provvedimenti di  riabilitazione  e  non  essere
stati sottoposti  alle  misure  di  prevenzione  di  cui  al  decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 159. 
  4. Il  corso  di  cui  al  comma  3,  lettera  e),  e'  organizzato
annualmente dalle Regioni. L'iscrizione al corso  e'  subordinata  al
pagamento da parte di coloro che intendono iscriversi di  un  diritto
commisurato al costo sostenuto dalle  Regioni  per  la  gestione  del
corso. 
  5. L'ammontare del diritto di cui al comma 4 e' stabilito ogni  tre
anni con decreto del Ministro delle infrastrutture e  dei  trasporti,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle  finanze  e  previa
intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del  decreto
delegato 28 agosto 1997, n. 281. 
  6. Il mediatore del diporto di  cui  all'articolo  49-ter,  che  si
rende  colpevole   di   violazioni   delle   norme   di   deontologia
professionale  ovvero  delle  norme  di  comportamento  previste  dal
presente codice  e'  soggetto  alle  seguenti  sanzioni  disciplinari
disposte  dalla  Camera  di  commercio,  industria,   artigianato   e
agricoltura del luogo in cui e' stata commessa la condotta: 
    a) ammonimento, che consiste nell'informare  l'incolpato  che  la
sua condotta non e' stata conforme  alle  norme  deontologiche  e  di
legge, con invito ad astenersi dal compiere altre infrazioni. Esso e'
disposto quando il fatto contestato non e' grave e vi  e'  motivo  di
ritenere che l'incolpato non commetta altre infrazioni; 
    b) censura, che consiste nel biasimo formale e si applica  quando
la  gravita'  dell'infrazione,  il  grado   di   responsabilita',   i
precedenti dell'incolpato e il suo comportamento successivo al  fatto
inducono a ritenere che egli non incorrera' in un'altra infrazione; 
    c)   sospensione,   che   consiste   nell'esclusione   temporanea
dall'esercizio  dell'attivita'  professionale  e   si   applica   per
infrazioni consistenti in comportamenti e in responsabilita' gravi  o
quando non sussistono le condizioni per  irrogare  la  sola  sanzione
della censura; 
    d) inibizione  perpetua  dell'attivita',  che  impedisce  in  via
definitiva lo svolgimento dell'attivita' professionale.  L'inibizione
perpetua  e'  inflitta  per  violazioni  molto  gravi   che   rendono
incompatibile la prosecuzione dell'attivita' professionale  da  parte
dell'incolpato. 
  7. La sospensione, di cui al comma 6, lettera c), e'  disposta  per
una durata non superiore a 12 mesi. 
  8. La sospensione e' obbligatoria, oltre che nei casi previsti  dal
codice penale, nei seguenti casi: 
    a) mancata stipula  o  sopravvenuta  mancanza  della  polizza  di
assicurazione di cui al comma 4, lettera f); 
    b) emissione del decreto di fermo di  cui  all'articolo  384  del
codice di procedura penale e dell'ordinanza di custodia cautelare  di
cui all'articolo 285 del codice di procedura penale; 
    c) interdizione dai pubblici uffici per una durata non  superiore
a tre anni; 
    d) ricovero in un ospedale psichiatrico  giudiziario,  fuori  dei
casi previsti dal comma 13, lettera b); 
    e) assegnazione  a  una  casa  di  cura  e  di  custodia  di  cui
all'articolo 219 del codice penale; 
    f) applicazione di una delle misure di  sicurezza  non  detentive
previste dall'articolo 215, comma terzo, numeri 1), 2), 3) del codice
penale. 
  9. Nel caso di esercizio dell'azione penale contro un mediatore del
diporto la Camera di commercio, industria, artigianato e  agricoltura
ha  facolta'  di  ordinare  la  sospensione  cautelare  del  medesimo
dall'esercizio professionale dell'attivita' fino  alle  sentenze  che
definiscono il grado di giudizio. 
  10. La sospensione obbligatoria di cui al comma 8  o  cautelare  di
cui al comma 9 non e' soggetta al  limite  di  durata  stabilito  dal
comma 7. 
  11. L'inibizione perpetua dell'attivita' puo' essere pronunciata  a
carico del mediatore del diporto che, con  la  propria  condotta,  ha
gravemente compromesso la propria reputazione  e  la  dignita'  della
categoria ed e' obbligatoria nei seguenti casi: 
    a)  interdizione  dai  pubblici  uffici,  perpetua  o  di  durata
superiore a tre anni, o interdizione  dalla  professione  per  uguale
durata; 
    b) ricovero in un  ospedale  psichiatrico  giudiziario  nei  casi
indicati dall'articolo 222, secondo comma, del codice penale; 
    c) assegnazione ad una colonia agricola o ad una casa di lavoro; 
    d) condanne  per  delitto  contro  la  pubblica  amministrazione,
l'amministrazione  della  giustizia,  la  fede  pubblica,  l'economia
pubblica, l'industria e il commercio, il  patrimonio,  per  esercizio
abusivo della mediazione e per ogni altro delitto non colposo per  il
quale la legge commini la pena della reclusione  non  inferiore,  nel
minimo, a due anni e, nel massimo,  a  cinque  anni,  salvo  che  sia
intervenuta la riabilitazione. 
  12. Le sanzioni di cui al comma 6 sono  annotate  ed  iscritte  per
estratto nel REA. A  detti  provvedimenti  accedono  gli  uffici  del
registro delle imprese nonche', nel rispetto delle procedure previste
dal capo V della legge 7 agosto 1990,  n.  241,  gli  altri  soggetti
interessati. 
  13. Con decreto da adottare, ai sensi dell'articolo  17,  comma  3,
della legge 23 agosto  1988,  n.  400,  il  Ministro  dello  sviluppo
economico, di concerto con i Ministri dell'economia e delle  finanze,
per  la  semplificazione  e  la   pubblica   amministrazione,   della
giustizia,  previa  intesa  con  la  Conferenza  unificata   di   cui
all'articolo  8  del  decreto  delegato  28  agosto  1997,  n.   281,
stabilisce le modalita' di iscrizione nel registro  delle  imprese  e
nel REA, i programmi del corso e i criteri per le prove di  esame  di
cui al comma 3, lettera e), nonche' nel rispetto  del  principio  del
contradditorio e dei principi generali dell'attivita' amministrativa,
le procedure di applicazione delle sanzioni disciplinari  di  cui  al
comma 6  per  le  violazioni  disposte  dalla  Camera  di  commercio,
industria, artigianato e  agricoltura  del  luogo  in  cui  e'  stata
commessa la violazione. 
 
                         Art. 49-quinquies. 
 
                         Istruttore di vela 
 
  1. E' istituita la figura professionale dell'istruttore di vela. 
  2. E' istruttore di vela colui che insegna professionalmente, anche
in modo non esclusivo e non  continuativo,  a  persone  singole  e  a
gruppi di persone, le tecniche della navigazione a vela in  tutte  le
loro specializzazioni, esercitate con qualsiasi tipo  di  unita',  in
mare, nei laghi e nelle acque interne. 
  3. L'esercizio professionale dell'istruttore di vela  e'  riservato
ai soggetti iscritti in  un  apposito  elenco  nazionale  tenuto  dal
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. 
  4. L'iscrizione nell'elenco di cui al comma  3  e'  subordinata  al
pagamento da parte di coloro che intendono iscriversi di  un  diritto
commisurato al costo sostenuto dal Ministero delle  infrastrutture  e
dei trasporti per la gestione del predetto elenco. 
  5.  L'ammontare  del  diritto  di  cui  al  comma  4  e'  stabilito
annualmente con decreto  del  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. 
  6. Le entrate derivanti dalla riscossione dei  diritti  di  cui  al
comma 5 affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato  per  essere
riassegnate, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze,
ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero  delle
infrastrutture e dei trasporti ai fini della  copertura  delle  spese
sostenute per le attivita' di cui al comma 3. 
  7. L'elenco di cui al comma 3 e' pubblicato sui siti  istituzionali
del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, della Federazione
italiana vela e della Lega navale  italiana  e  dei  Comuni  nel  cui
territorio sono presenti centri velici. 
 
                           Art. 49-sexies. 
 
     Elenco dell'istruttore di vela e condizioni dell'iscrizione 
 
  1. L'iscrizione va fatta nell'elenco nazionale  dell'istruttore  di
vela di cui all'articolo 49-quinquies, comma 3. L'iscrizione  abilita
all'esercizio  della  professione  in  tutto  il   territorio   della
Repubblica. 
  2. Possono ottenere  l'iscrizione  nel  predetto  elenco  nazionale
coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti: 
    a) cittadinanza dell'Unione europea; 
    b) eta' minima di 18 anni; 
    c) avere assolto l'obbligo di istruzione, di cui all'articolo  1,
comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296; 
    d)   non   essere   stati   dichiarati   delinquenti    abituali,
professionali o per tendenza, non essere stati sottoposti a misure di
sicurezza personali o alle misure di prevenzione,  non  essere  stati
condannati a una pena detentiva non inferiore a tre anni,  salvo  che
non sono intervenuti provvedimenti di  riabilitazione  e  non  essere
stati sottoposti  alle  misure  di  prevenzione  di  cui  al  decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 159; 
    e) residenza o domicilio o stabile recapito in  un  comune  della
Repubblica; 
    f)  essere  in  possesso   almeno   di   brevetto   che   abilita
all'insegnamento delle tecniche di base  della  navigazione  a  vela,
rilasciato dalla Marina Militare, dalla Federazione italiana vela,  o
dalla Lega navale italiana, nel rispetto  del  sistema  nazionale  di
qualifiche dei  tecnici  sportivi  del  Comitato  olimpico  nazionale
italiano  e  del  quadro  europeo   delle   qualifiche   -   European
Qualification Framework dell'Unione europea; 
    g) essere in possesso del certificato di  idoneita'  psicofisica,
sulla base dei requisiti previsti dalle disposizioni di attuazione di
cui all'articolo 5  del  decreto-legge  30  dicembre  1979,  n.  663,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33; 
    h)  aver   stipulato   una   polizza   di   assicurazione   della
responsabilita'  civile   per   i   danni   arrecati   nell'esercizio
dell'attivita' derivanti da condotte proprie  o  di  terzi,  del  cui
operato essi rispondono a norma di legge. 
  3. L'iscrizione negli elenchi ha  efficacia  per  sei  anni  ed  e'
rinnovata,  previo  accertamento   ogni   tre   anni   dell'idoneita'
psico-fisica di cui al comma 2, lettera g), e a seguito di  frequenza
di un corso di aggiornamento professionale, organizzato dalla  Marina
Militare, dalla  Federazione  italiana  vela,  o  dalla  Lega  navale
italiana. L'iscrizione al corso e' subordinata al pagamento da  parte
di coloro che intendono iscriversi di un diritto commisurato al costo
sostenuto per la gestione del citato corso. L'ammontare  del  diritto
stabilito ogni tre anni con decreto del Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti e del Ministro  della  difesa,  di  concerto  con  il
Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti gli enti  di  cui  al
primo periodo del presente comma. 
  4. L'istruttore di vela di cui all'articolo  49-quinquies,  che  si
rende  colpevole   di   violazioni   delle   norme   di   deontologia
professionale, ovvero  delle  norme  di  comportamento  previste  dal
presente codice  e'  soggetto  alle  seguenti  sanzioni  disciplinari
disposte dal Capo del Compartimento marittimo del  luogo  in  cui  e'
stata commessa la condotta: 
    a) ammonimento, che consiste nell'informare  l'incolpato  che  la
sua condotta non e' stata conforme  alle  norme  deontologiche  e  di
legge, con invito ad astenersi dal compiere altre infrazioni. Esso e'
disposto quando il fatto contestato non e' grave e vi  e'  motivo  di
ritenere che l'incolpato non commetta altre infrazioni; 
    b) censura, che consiste nel biasimo formale e si applica  quando
la  gravita'  dell'infrazione,  il  grado   di   responsabilita',   i
precedenti dell'incolpato e il suo comportamento successivo al  fatto
inducono a ritenere che egli non incorrera' in un'altra infrazione; 
    c)   sospensione,   che   consiste   nell'esclusione   temporanea
dall'esercizio  dell'attivita'  professionale  e   si   applica   per
infrazioni consistenti in comportamenti e in responsabilita' gravi  o
quando non sussistono le condizioni per  irrogare  la  sola  sanzione
della censura; 
    d) radiazione, che impedisce in  via  definitiva  lo  svolgimento
dell'attivita'  professionale.  La   radiazione   e'   inflitta   per
violazioni molto gravi  che  rendono  incompatibile  la  prosecuzione
dell'attivita' professionale da parte dell'incolpato. 
  5. La sospensione, di cui al comma 4, lettera c), e'  disposta  per
una durata non superiore a 12 mesi. 
  6. La sospensione e' obbligatoria, oltre che nei casi previsti  dal
codice penale, nei seguenti casi: 
    a) mancata stipula  o  sopravvenuta  mancanza  della  polizza  di
assicurazione di cui al comma 2, lettera h); 
    b) emissione del decreto di fermo di  cui  all'articolo  384  del
codice di procedura penale e dell'ordinanza di custodia cautelare  di
cui all'articolo 285 del codice di procedura penale; 
    c) interdizione dai pubblici uffici per una durata non  superiore
a tre anni; 
    d) ricovero in un ospedale psichiatrico  giudiziario,  fuori  dei
casi previsti dal comma 9, lettera b); 
    e) assegnazione  a  una  casa  di  cura  e  di  custodia  di  cui
all'articolo 219 del codice penale; 
    f) applicazione di una delle misure di  sicurezza  non  detentive
previste dall'articolo 215, comma terzo, numeri  1),  2)  e  3),  del
codice penale. 
  7. Nel caso di esercizio dell'azione penale contro un istruttore di
vela il Capo del compartimento marittimo ha facolta' di  ordinare  la
sospensione  cautelare  del  medesimo  dall'esercizio   professionale
dell'attivita' fino alla sentenza che definisce il grado di giudizio. 
  8. La sospensione obbligatoria di cui al comma 6 o cautelare di cui
al comma 7 non e' soggetta al limite di durata stabilito dal comma 5. 
  9. La radiazione puo' essere pronunciata a  carico  dell'istruttore
di vela che, con la propria condotta, ha  gravemente  compromesso  la
propria reputazione e la dignita' della categoria ed e'  obbligatoria
nei seguenti casi: 
    a)  interdizione  dai  pubblici  uffici,  perpetua  o  di  durata
superiore a tre anni, o interdizione  dalla  professione  per  uguale
durata; 
    b) ricovero in un  ospedale  psichiatrico  giudiziario  nei  casi
indicati dall'articolo 222, secondo comma, del codice penale; 
    c) assegnazione ad una colonia agricola o ad una casa di lavoro; 
    d) condanne  per  delitto  contro  la  pubblica  amministrazione,
l'amministrazione  della  giustizia,  la  fede  pubblica,  l'economia
pubblica, l'industria e il commercio, il  patrimonio,  per  esercizio
abusivo della professione e per ogni altro delitto non colposo per il
quale la legge commini la pena della reclusione  non  inferiore,  nel
minimo, a due anni e, nel massimo,  a  cinque  anni,  salvo  che  sia
intervenuta la riabilitazione. 
  10. Con decreto da adottare, ai sensi dell'articolo  17,  comma  3,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Ministro delle  infrastrutture
e dei trasporti, di concerto con i  Ministri  dell'economia  e  delle
finanze, per la semplificazione e la pubblica amministrazione,  della
difesa, della giustizia, dell'istruzione,  dell'universita'  e  della
ricerca, dello sviluppo  economico  e  dei  beni  e  delle  attivita'
culturali e del turismo, previa intesa con la Conferenza unificata di
cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.  281  e
previa acquisizione del parere del Garante per la protezione dei dati
personali  ai  sensi  dell'articolo  154,  comma   4,   del   decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sono stabilite  l'organizzazione,
la disciplina, la tenuta, la vigilanza e i dati, nel  rispetto  delle
regole e delle garanzie previste in materia di  protezione  dei  dati
personali con particolare  riferimento  ai  principi  di  necessita',
pertinenza e non eccedenza dei  dati  trattati,  relativi  all'elenco
nazionale dell'istruttore di vela, i programmi  del  corso,  nonche',
nel rispetto del principio del contradditorio e dei principi generali
dell'attivita' amministrativa, le  procedure  di  applicazione  delle
sanzioni disciplinari di cui al comma 4 per le  violazioni  accertate
dal Capo del Compartimento  marittimo  del  luogo  in  cui  e'  stata
commessa la violazione.». 
 
          Note all'art. 33: 
              - La legge 4 aprile  1977,  n.  135  (Disciplina  della
          professione di  raccomandatario  marittimo)  e'  pubblicata
          nella Gazzetta Ufficiale 22 aprile 1977, n. 109. 
              -  La  legge  8  agosto  1991,   n.   264   (Disciplina
          dell'attivita' di consulenza per la circolazione dei  mezzi
          di trasporto) e' pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  21
          agosto 1991, n. 195. 
              - Si riportano, per opportuna conoscenza  gli  articoli
          da 1754 a 1765 del codice civile: 
              «Art. 1754 (Mediatore). - E' mediatore colui che  mette
          in relazione due o piu' parti  per  la  conclusione  di  un
          affare, senza essere legato ad alcuna di esse  da  rapporti
          di collaborazione, di dipendenza o di rappresentanza.» 
              «Art. 1755 (Provvigione). -  Il  mediatore  ha  diritto
          alla provvigione da ciascuna delle parti,  se  l'affare  e'
          concluso per effetto del suo intervento. 
              La misura della provvigione e  la  proporzione  in  cui
          questa deve gravare su ciascuna delle parti, in mancanza di
          patto, di tariffe professionali o di usi, sono  determinate
          dal giudice secondo equita'.». 
              «Art. 1756 (Rimborso delle spese). - Salvo patti o  usi
          contrari, il mediatore ha diritto al rimborso  delle  spese
          nei confronti della persona per incarico della  quale  sono
          state eseguite anche se l'affare non e' stato concluso.». 
              «Art. 1757 (Provvigione nei  contratti  condizionali  o
          invalidi). - Se il contratto  e'  sottoposto  a  condizione
          sospensiva, il diritto alla provvigione sorge  nel  momento
          in cui si verifica la condizione. 
              Se il contratto e' sottoposto a condizione  risolutiva,
          il diritto alla provvigione non viene meno col  verificarsi
          della condizione. 
              La disposizione del comma precedente si  applica  anche
          quando il contratto e' annullabile o  rescindibile,  se  il
          mediatore non conosceva la causa d'invalidita'.». 
              «Art. 1758 (Pluralita' di mediatori). - Se l'affare  e'
          concluso per l'intervento di piu'  mediatori,  ciascuno  di
          essi ha diritto a una quota della provvigione.». 
              «Art.  1759  (Responsabilita'  del  mediatore).  -   Il
          mediatore deve comunicare alle parti le circostanze  a  lui
          note,  relative   alla   valutazione   e   alla   sicurezza
          dell'affare, che  possono  influire  sulla  conclusione  di
          esso. 
              Il   mediatore   risponde    dell'autenticita'    della
          sottoscrizione delle scritture  e  dell'ultima  girata  dei
          titoli trasmessi per il suo tramite.». 
              «Art. 1760 (Obblighi del mediatore professionale).-  Il
          mediatore professionale in affari  su  merci  o  su  titoli
          deve: 
                1) conservare i campioni delle  merci  vendute  sopra
          campione, finche' sussista la possibilita' di  controversia
          sull'identita' della merce; 
                2) rilasciare al compratore  una  lista  firmata  dei
          titoli negoziati,  con  l'indicazione  della  serie  e  del
          numero; 
                3) annotare su apposito libro gli estremi  essenziali
          del  contratto  che  si  stipula  col  suo   intervento   e
          rilasciare alle parti copia da  lui  sottoscritta  di  ogni
          annotazione.». 
              «Art.  1761  (Rappresentanza  del  mediatore).   -   Il
          mediatore puo' essere incaricato  da  una  delle  parti  di
          rappresentarla  negli  atti  relativi  all'esecuzione   del
          contratto concluso con il suo intervento.». 
              «Art. 1762 (Contraente non nominato).  -  Il  mediatore
          che non  manifesta  a  un  contraente  il  nome  dell'altro
          risponde dell'esecuzione del  contratto  e,  quando  lo  ha
          eseguito, subentra nei  diritti  verso  il  contraente  non
          nominato. 
              Se dopo la conclusione del contratto il contraente  non
          nominato si manifesta all'altra parte  o  e'  nominato  dal
          mediatore, ciascuno dei contraenti puo' agire  direttamente
          contro  l'altro,  ferma  restando  la  responsabilita'  del
          mediatore.». 
              «Art. 1763 (Fideiussione del mediatore). - Il mediatore
          puo' prestare fideiussione per una delle parti.». 
              «Art. 1764 (Sanzioni). - Il mediatore che  non  adempie
          agli obblighi imposti  dall'art.  1760  e'  punito  con  la
          sanzione amministrativa del pagamento di una somma da  euro
          5 a euro 516. 
              Nei casi piu' gravi puo' essere aggiunta la sospensione
          dalla professione fino a sei mesi. 
              Alle stesse pene e' soggetto il mediatore che presta la
          sua  attivita'  nell'interesse  di   persona   notoriamente
          insolvente o della quale conosce lo stato d'incapacita'.». 
              «Art.  1765  (Leggi  speciali).   -   Sono   salve   le
          disposizioni delle leggi speciali.». 
              - Si riporta, per opportuna conoscenza, l'art. 19 della
          legge 7 agosto 1990, n. 241  (Nuove  norme  in  materia  di
          procedimento amministrativo e  di  diritto  di  accesso  ai
          documenti amministrativi): 
              «Art. 19 (Segnalazione certificata di inizio  attivita'
          -  Scia).  -  1.  Ogni  atto  di  autorizzazione,  licenza,
          concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque
          denominato, comprese le domande per le iscrizioni in albi o
          ruoli    richieste    per    l'esercizio    di    attivita'
          imprenditoriale, commerciale o artigianale il cui  rilascio
          dipenda esclusivamente  dall'accertamento  di  requisiti  e
          presupposti richiesti dalla legge o da atti  amministrativi
          a contenuto generale, e non sia  previsto  alcun  limite  o
          contingente   complessivo   o   specifici   strumenti    di
          programmazione  settoriale  per  il  rilascio  degli   atti
          stessi, e' sostituito da una segnalazione dell'interessato,
          con la sola esclusione dei casi in cui  sussistano  vincoli
          ambientali,  paesaggistici  o  culturali   e   degli   atti
          rilasciati  dalle  amministrazioni  preposte  alla   difesa
          nazionale,  alla  pubblica   sicurezza,   all'immigrazione,
          all'asilo,  alla  cittadinanza,  all'amministrazione  della
          giustizia, all'amministrazione delle finanze, ivi  compresi
          gli atti concernenti le reti di acquisizione  del  gettito,
          anche derivante dal gioco, nonche' di quelli previsti dalla
          normativa per le costruzioni in zone sismiche e  di  quelli
          imposti dalla normativa  comunitaria.  La  segnalazione  e'
          corredata dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni
          e dell'atto di notorieta' per  quanto  riguarda  tutti  gli
          stati, le qualita'  personali  e  i  fatti  previsti  negli
          articoli 46 e 47 del testo unico  di  cui  al  decreto  del
          Presidente della  Repubblica  28  dicembre  2000,  n.  445,
          nonche',  ove  espressamente   previsto   dalla   normativa
          vigente, dalle  attestazioni  e  asseverazioni  di  tecnici
          abilitati, ovvero dalle  dichiarazioni  di  conformita'  da
          parte dell'Agenzia delle imprese di cui all'art. 38,  comma
          4, del decreto-legge 25 giugno 2008,  n.  112,  convertito,
          con modificazioni, dalla  legge  6  agosto  2008,  n.  133,
          relative alla sussistenza dei requisiti e  dei  presupposti
          di cui al primo periodo; tali attestazioni e  asseverazioni
          sono  corredate  dagli  elaborati  tecnici  necessari   per
          consentire le verifiche di competenza dell'amministrazione.
          Nei casi in cui la normativa vigente prevede l'acquisizione
          di  atti  o  pareri  di  organi  o  enti  appositi,  ovvero
          l'esecuzione di verifiche preventive,  essi  sono  comunque
          sostituiti   dalle   autocertificazioni,   attestazioni   e
          asseverazioni o certificazioni di cui  al  presente  comma,
          salve  le  verifiche  successive  degli  organi   e   delle
          amministrazioni  competenti.  La  segnalazione,   corredata
          delle dichiarazioni, attestazioni e  asseverazioni  nonche'
          dei relativi  elaborati  tecnici,  puo'  essere  presentata
          mediante posta raccomandata con avviso di  ricevimento,  ad
          eccezione dei procedimenti per cui e'  previsto  l'utilizzo
          esclusivo  della  modalita'  telematica;  in  tal  caso  la
          segnalazione  si  considera  presentata  al  momento  della
          ricezione da parte dell'amministrazione. 
              2. L'attivita' oggetto della segnalazione  puo'  essere
          iniziata, anche nei casi di cui all'art. 19-bis,  comma  2,
          dalla   data   della   presentazione   della   segnalazione
          all'amministrazione competente. 
              3. L'amministrazione competente, in caso  di  accertata
          carenza dei requisiti e dei presupposti di cui al comma  1,
          nel  termine  di  sessanta  giorni  dal  ricevimento  della
          segnalazione di cui  al  medesimo  comma,  adotta  motivati
          provvedimenti di divieto di prosecuzione  dell'attivita'  e
          di rimozione  degli  eventuali  effetti  dannosi  di  essa.
          Qualora sia possibile conformare l'attivita' intrapresa e i
          suoi  effetti  alla  normativa  vigente,  l'amministrazione
          competente,  con  atto  motivato,  invita  il   privato   a
          provvedere  prescrivendo  le  misure  necessarie   con   la
          fissazione di un termine non inferiore a trenta giorni  per
          l'adozione di queste ultime. In difetto di  adozione  delle
          misure da parte del privato, decorso il  suddetto  termine,
          l'attivita'  si  intende  vietata.  Con  lo   stesso   atto
          motivato, in presenza di attestazioni non  veritiere  o  di
          pericolo per la tutela dell'interesse pubblico  in  materia
          di ambiente, paesaggio, beni culturali,  salute,  sicurezza
          pubblica o difesa nazionale, l'amministrazione  dispone  la
          sospensione  dell'attivita'  intrapresa.  L'atto   motivato
          interrompe  il  termine  di  cui  al  primo  periodo,   che
          ricomincia  a  decorrere  dalla  data  in  cui  il  privato
          comunica l'adozione delle suddette misure.  In  assenza  di
          ulteriori provvedimenti, decorso lo stesso termine, cessano
          gli effetti della sospensione eventualmente adottata. 
              4. Decorso il termine per l'adozione dei  provvedimenti
          di cui al comma 3, primo periodo, ovvero di  cui  al  comma
          6-bis,  l'amministrazione  competente  adotta  comunque   i
          provvedimenti previsti dal medesimo  comma  3  in  presenza
          delle condizioni previste dall'art. 21-nonies. 
              4-bis.  Il  presente  articolo  non  si  applica   alle
          attivita' economiche a  prevalente  carattere  finanziario,
          ivi comprese quelle regolate dal testo unico delle leggi in
          materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo
          1° settembre 1993, n. 385, e dal testo unico in materia  di
          intermediazione finanziaria di cui al  decreto  legislativo
          24 febbraio 1998, n. 58. 
              5. 
              6. Ove il  fatto  non  costituisca  piu'  grave  reato,
          chiunque,   nelle   dichiarazioni    o    attestazioni    o
          asseverazioni  che  corredano  la  segnalazione  di  inizio
          attivita', dichiara o attesta  falsamente  l'esistenza  dei
          requisiti o dei presupposti di cui al comma 1 e' punito con
          la reclusione da uno a tre anni. 
              6-bis. Nei casi di Scia in materia edilizia, il termine
          di sessanta giorni di cui al primo periodo del comma  3  e'
          ridotto a trenta giorni. Fatta salva  l'applicazione  delle
          disposizioni di cui al  comma  4  e  al  comma  6,  restano
          altresi' ferme  le  disposizioni  relative  alla  vigilanza
          sull'attivita' urbanistico-edilizia, alle responsabilita' e
          alle sanzioni previste dal  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e dalle leggi regionali. 
              6-ter. La segnalazione certificata di inizio attivita',
          la denuncia e la  dichiarazione  di  inizio  attivita'  non
          costituiscono     provvedimenti     taciti     direttamente
          impugnabili.   Gli    interessati    possono    sollecitare
          l'esercizio delle verifiche  spettanti  all'amministrazione
          e, in caso di inerzia, esperire esclusivamente l'azione  di
          cui all'art. 31, commi 1, 2 e 3 del decreto  legislativo  2
          luglio 2010, n. 104.». 
              - Si riporta, per opportuna conoscenza, l'art. 8  della
          legge 29 dicembre 1993, n. 580 (Riordinamento delle  camere
          di commercio, industria, artigianato e agricoltura): 
              «Art. 8 (Registro delle imprese).  -  1.  E'  istituito
          presso la camera di commercio l'ufficio del registro  delle
          imprese di cui all'art. 2188 del codice civile. 
              2. Al  fine  di  garantire  condizioni  di  uniformita'
          informativa su tutto il territorio nazionale e fatte  salve
          le disposizioni legislative  e  regolamentari  in  materia,
          nonche' gli atti amministrativi generali da esse  previsti,
          il Ministero dello  sviluppo  economico,  d'intesa  con  il
          Ministero della  giustizia,  sentita  l'Unioncamere,  emana
          direttive  sulla  tenuta  del  registro,  assicurandone  la
          relativa vigilanza. 
              3. L'ufficio provvede alla tenuta  del  registro  delle
          imprese in conformita' agli articoli 2188, e seguenti,  del
          codice civile, nonche'  alle  disposizioni  della  presente
          legge e al regolamento di cui al comma 6 bis  del  presente
          articolo, sotto la vigilanza di uno o piu' giudici delegati
          scelti tra i giudici assegnati alle  sezioni  specializzate
          in materia  di  impresa,  e  nominati  dal  presidente  del
          Tribunale  competente  per  territorio  e  presso  cui   e'
          istituita la sezione specializzata in materia  di  impresa,
          su indicazione del presidente della medesima sezione. 
              4.  Gli  uffici  delle  Camere   di   commercio   della
          circoscrizione  territoriale  su  cui  ha   competenza   il
          tribunale delle imprese sono retti da un unico conservatore
          nominato dal Ministero dello sviluppo economico su proposta
          dell'Unioncamere, sentiti  i  presidenti  delle  camere  di
          commercio operanti nell'ambito della stessa circoscrizione,
          tra i dirigenti delle camere di commercio in  possesso  dei
          requisiti definiti  con  il  decreto  di  cui  al  comma  5
          dell'art. 20.  Il  conservatore  puo'  delegare  parte  dei
          propri compiti a dirigenti delle altre camere di  commercio
          della circoscrizione territoriale.  L'atto  di  nomina  del
          conservatore e' pubblicato sul sito istituzionale di  tutte
          le camere di commercio interessate e  del  Ministero  dello
          sviluppo economico. Il ruolo di conservatore costituisce  o
          integra il contenuto dell'incarico  dirigenziale  conferito
          dalla camere di commercio di appartenenza. 
              5. L'iscrizione nelle sezioni speciali ha  funzione  di
          certificazione anagrafica  di  pubblicita'  notizia,  oltre
          agli effetti previsti dalle leggi speciali. 
              6. La predisposizione, la tenuta, la conservazione e la
          gestione, secondo tecniche informatiche, del registro delle
          imprese ed il funzionamento dell'ufficio sono realizzati in
          modo da assicurare completezza ed organicita',  pubblicita'
          per tutte le imprese soggette ad iscrizione  attraverso  un
          unico  sistema   informativo   nazionale,   garantendo   la
          tempestivita'  dell'informazione  su  tutto  il  territorio
          nazionale. 
              6-bis. Con regolamento emanato, ai sensi dell'art.  17,
          comma 1, della legge 23 agosto 1988, n.  400,  su  proposta
          del Ministro dello sviluppo economico di  concerto  con  il
          Ministro  della   giustizia   e   con   Ministro   per   la
          semplificazione  e  la   pubblica   amministrazione,   sono
          disciplinate le norme di attuazione del presente articolo. 
              6-ter. Fino all'emanazione del decreto di cui al  comma
          6-bis continua ad  applicarsi  il  decreto  del  Presidente
          della Repubblica 7 dicembre  1995,  n.  581,  e  successive
          modificazioni.". 
              - Si riporta, per opportuna conoscenza,  l'art.  9  del
          decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n.
          581 (Regolamento di attuazione dell'art. 8 della  legge  29
          dicembre 1993,  n.  580,  in  materia  di  istituzione  del
          registro delle imprese di  cui  all'art.  2188  del  codice
          civile): 
              «Art.  9  (Repertorio  delle   notizie   economiche   e
          amministrative). - 1. In attuazione dell'art. 8,  comma  8,
          lettera d), della legge n. 580 del 1993 , presso  l'ufficio
          e' istituito il  repertorio  delle  notizie  economiche  ed
          amministrative (REA). 
              2. Sono obbligati alla denuncia al REA: 
                a) gli esercenti  tutte  le  attivita'  economiche  e
          professionali la cui denuncia alla camera di commercio  sia
          prevista  dalle  norme  vigenti,  purche'   non   obbligati
          all'iscrizione  in  albi  tenuti  da   ordini   o   collegi
          professionali; 
                b) gli imprenditori con  sede  principale  all'estero
          che aprono nel territorio nazionale unita' locali. 
              3.  Il  REA   contiene   le   notizie   economiche   ed
          amministrative per le quali e' prevista  la  denuncia  alla
          camera di commercio e la relativa utilizzazione  del  regio
          decreto 20 settembre 1934, n. 2011 , dal  regio  decreto  4
          gennaio 1925, n. 29 , dall'art.  29  del  decreto-legge  28
          febbraio 1983, n. 55 , convertito, con modificazioni, dalla
          legge 26 aprile  1983,  n.  131,  e  da  altre  leggi,  con
          esclusione di quelle gia' iscritte o annotate nel  registro
          delle imprese e nelle sue sezioni speciali. Con decreto del
          Ministro, d'intesa con il Ministro delle risorse  agricole,
          alimentari e forestali per la parte riguardante le  imprese
          agricole, sono indicate le notizie di carattere  economico,
          statistico, amministrativo che  l'ufficio  puo'  acquisire,
          invece che  dai  privati,  direttamente  dagli  archivi  di
          pubbliche amministrazioni e dei concessionari  di  pubblici
          servizi secondo le  norme  vigenti,  nonche'  dall'archivio
          statistico delle imprese  attive  costituito  a  norma  del
          regolamento CEE n. 2186 del 22  luglio  1993,  purche'  non
          coperte dal segreto statistico. Con lo stesso decreto  sono
          stabilite modalita'  semplificate  per  la  denuncia  delle
          notizie di carattere economico ed amministrativo  da  parte
          dei soggetti iscritti o annotati nelle sezioni speciali. 
              4.  L'esercente  attivita'   agricole   deve   altresi'
          indicare, qualora non compresi  negli  archivi  di  cui  al
          comma 3, i dati colturali, l'estensione e la tipologia  dei
          terreni con i relativi dati catastali, la  tipologia  degli
          allevamenti del bestiame, secondo il modello approvato  con
          decreto del Ministro, di concerto  con  il  Ministro  delle
          risorse  agricole,  alimentari  e  forestali,  sentita   la
          Conferenza permanente per  i  rapporti  tra  lo  Stato,  le
          regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. 
              5. Il REA e' gestito secondo tecniche informatiche  nel
          rispetto   delle   norme   vigenti.   L'ufficio    provvede
          all'inserimento nella memoria elettronica del REA dei  dati
          contenuti  nella  denuncia,  redatta  secondo  il   modello
          approvato dal Ministro.». 
              - La legge 12 marzo 1968,  n.  478  (Ordinamento  della
          professione di mediatore  marittimo)  e'  pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale 29 aprile 1968, n. 108. 
              - Si riporta, per opportuna conoscenza, il  comma  622,
          dell'art.  1,  della  legge  27  dicembre  2006,   n.   296
          (Disposizioni per la  formazione  del  bilancio  annuale  e
          pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2007): 
              «Art. 1. - Omissis. 
              622. L'istruzione impartita per almeno  dieci  anni  e'
          obbligatoria   ed   e'   finalizzata   a   consentire    il
          conseguimento di un titolo di studio di  scuola  secondaria
          superiore o di una qualifica professionale di durata almeno
          triennale entro il diciottesimo anno di  eta'.  L'eta'  per
          l'accesso al lavoro e' conseguentemente elevata da quindici
          a sedici anni. Resta fermo il regime di gratuita' ai  sensi
          degli articoli 28, comma 1, e 30, comma 2, secondo periodo,
          del  decreto  legislativo  17   ottobre   2005,   n.   226.
          L'adempimento dell'obbligo di istruzione  deve  consentire,
          una volta conseguito il titolo  di  studio  conclusivo  del
          primo ciclo, l'acquisizione dei saperi e  delle  competenze
          previste dai curricula relativi ai  primi  due  anni  degli
          istituti di istruzione secondaria superiore, sulla base  di
          un  apposito  regolamento  adottato  dal   Ministro   della
          pubblica istruzione ai sensi dell'art. 17, comma  3,  della
          legge 23 agosto 1988, n. 400. L'obbligo  di  istruzione  si
          assolve anche  nei  percorsi  di  istruzione  e  formazione
          professionale di cui al Capo III del decreto legislativo 17
          ottobre 2005, n. 226, e, sino alla completa messa a  regime
          delle  disposizioni  ivi  contenute,  anche  nei   percorsi
          sperimentali di istruzione e  formazione  professionale  di
          cui al comma 624 del presente articolo. Sono fatte salve le
          competenze  delle  regioni  a  statuto  speciale  e   delle
          province autonome di Trento e di Bolzano, in conformita' ai
          rispettivi statuti e alle  relative  norme  di  attuazione,
          nonche' alla legge costituzionale 18 ottobre  2001,  n.  3.
          L'innalzamento dell'obbligo di istruzione decorre dall'anno
          scolastico 2007/2008. 
              Omissis.». 
              - Il decreto  legislativo  6  settembre  2011,  n.  159
          (Codice  delle  leggi   antimafia   e   delle   misure   di
          prevenzione,  nonche'  nuove  disposizioni  in  materia  di
          documentazione antimafia, a norma  degli  articoli  1  e  2
          della legge 13 agosto 2010, n.  136)  e'  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 28  settembre  2011,  n.  226,  S.O.  n.
          214/L. 
              - Si riporta l'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto
          1997, n. 281 (Definizione ed ampliamento delle attribuzioni
          della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
          regioni e le province  autonome  di  Trento  e  Bolzano  ed
          unificazione, per le materie  ed  i  compiti  di  interesse
          comune delle regioni, delle province e dei comuni,  con  la
          Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali): 
              «Art. 8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali  e
          Conferenza unificata). - 1. La Conferenza  Stato-citta'  ed
          autonomie locali e' unificata per le materie ed  i  compiti
          di interesse comune  delle  regioni,  delle  province,  dei
          comuni  e  delle  comunita'  montane,  con  la   Conferenza
          Stato-regioni. 
              2. La Conferenza Stato-citta' ed  autonomie  locali  e'
          presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
          sua delega, dal Ministro dell'interno o  dal  Ministro  per
          gli  affari   regionali   nella   materia   di   rispettiva
          competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del  tesoro
          e  del  bilancio  e  della  programmazione  economica,   il
          Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il
          Ministro della  sanita',  il  presidente  dell'Associazione
          nazionale  dei  comuni  d'Italia  -  ANCI,  il   presidente
          dell'Unione  province  d'Italia  -  UPI  ed  il  presidente
          dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti  montani  -
          UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
          dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
          Dei  quattordici   sindaci   designati   dall'ANCI   cinque
          rappresentano le  citta'  individuate  dall'art.  17  della
          legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni  possono  essere
          invitati altri membri del Governo,  nonche'  rappresentanti
          di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici. 
              3. La Conferenza Stato-citta' ed  autonomie  locali  e'
          convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i  casi
          il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne  faccia
          richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM. 
              4. La  Conferenza  unificata  di  cui  al  comma  1  e'
          convocata dal Presidente del  Consiglio  dei  Ministri.  Le
          sedute sono presiedute dal  Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri o, su sua delega,  dal  Ministro  per  gli  affari
          regionali  o,  se  tale  incarico  non  e'  conferito,  dal
          Ministro dell'interno.». 
              - Si riporta, per opportuna conoscenza, l'art. 384  del
          codice di procedura penale: 
              «Art. 384 (Fermo di indiziato di delitto). -  1.  Anche
          fuori dei casi di flagranza,  quando  sussistono  specifici
          elementi che, anche in  relazione  alla  impossibilita'  di
          identificare  l'indiziato,  fanno   ritenere   fondato   il
          pericolo di fuga, il pubblico ministero  dispone  il  fermo
          della persona gravemente indiziata di  un  delitto  per  il
          quale la legge stabilisce la pena  dell'ergastolo  o  della
          reclusione non inferiore nel minimo a due anni e  superiore
          nel massimo a sei anni ovvero di un delitto concernente  le
          armi da guerra e gli esplosivi o di un delitto commesso per
          finalita'  di  terrorismo,  anche  internazionale,   o   di
          eversione dell'ordine democratico. 
              2. Nei casi  previsti  dal  comma  1  e  prima  che  il
          pubblico  ministero  abbia  assunto  la   direzione   delle
          indagini, gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria
          procedono al fermo di propria iniziativa. 
              3. La polizia giudiziaria procede inoltre al  fermo  di
          propria iniziativa qualora sia successivamente  individuato
          l'indiziato ovvero sopravvengono specifici elementi,  quali
          il possesso di documenti  falsi,  che  rendano  fondato  il
          pericolo che l'indiziato sia per darsi alla fuga e non  sia
          possibile, per  la  situazione  di  urgenza,  attendere  il
          provvedimento del pubblico ministero.». 
              - Si riporta, per opportuna conoscenza, l'art. 285  del
          codice di procedura penale: 
              «Art. 285 (Custodia cautelare in carcere). - 1. Con  il
          provvedimento che dispone la custodia cautelare, il giudice
          ordina agli ufficiali e agli agenti di polizia  giudiziaria
          che l'imputato sia catturato e immediatamente  condotto  in
          un  istituto  di  custodia  per  rimanervi  a  disposizione
          dell'autorita' giudiziaria. 
              2. Prima del  trasferimento  nell'istituto  la  persona
          sottoposta a custodia cautelare non puo' subire limitazione
          della liberta', se non per il  tempo  e  con  le  modalita'
          strettamente necessarie alla sua traduzione. 
              3. Per determinare la pena  da  eseguire,  la  custodia
          cautelare subita si computa a norma  dell'art.  657,  anche
          quando si tratti di custodia cautelare subita all'estero in
          conseguenza di una domanda di estradizione ovvero nel  caso
          di rinnovamento del  giudizio  a  norma  dell'art.  11  del
          codice penale.". 
              - Si riporta, per opportuna conoscenza, l'art. 219  del
          codice penale: 
              «Art. 219  (Assegnazione  a  una  casa  di  cura  e  di
          custodia). - Il condannato, per delitto non colposo, a  una
          pena diminuita per cagione  di  infermita'  psichica  o  di
          cronica   intossicazione   da   alcool   o   da    sostanze
          stupefacenti,  ovvero  per  cagione  di  sordomutismo,   e'
          ricoverato in una casa di cura e di custodia per  un  tempo
          non inferiore a un anno, quando  la  pena  stabilita  dalla
          legge  non  e'  inferiore  nel  minimo  a  cinque  anni  di
          reclusione. 
              Se per il delitto commesso e' stabilita dalla legge  la
          pena  di  morte  o  la  pena  dell'ergastolo,   ovvero   la
          reclusione non inferiore nel minimo a dieci anni, la misura
          di sicurezza e' ordinata per un tempo non inferiore  a  tre
          anni. 
              Se si tratta di un altro reato, per il quale  la  legge
          stabilisce la pena detentiva, e risulta che  il  condannato
          e' persona socialmente pericolosa, il ricovero in una  casa
          di cura  e  di  custodia  e'  ordinato  per  un  tempo  non
          inferiore a sei mesi; tuttavia il giudice  puo'  sostituire
          alla misura del ricovero quella  della  liberta'  vigilata.
          Tale sostituzione  non  ha  luogo,  qualora  si  tratti  di
          condannati a pena diminuita per intossicazione  cronica  da
          alcool o da sostanze stupefacenti. 
              Quando deve essere ordinato il ricovero in una casa  di
          cura  e  di  custodia,  non  si  applica  altra  misura  di
          sicurezza detentiva.". 
              - Si riporta, per  opportuna  conoscenza,  l'art.  215,
          terzo comma, del codice penale: 
              «Art. 215 (Specie). - Omissis. 
              Sono misure di sicurezza non detentive: 
                1. la liberta' vigilata; 
                2. il divieto di soggiorno in uno o piu' comuni, o in
          una o piu' province; 
                3. il  divieto  di  frequentare  osterie  e  pubblici
          spacci di bevande alcooliche; 
                4. l'espulsione dello straniero dallo Stato. 
              Omissis.». 
              - Si riporta, per  opportuna  conoscenza,  l'art.  222,
          secondo comma, del codice penale: 
              «Art.  222  (Ricovero  in  un   ospedale   psichiatrico
          giudiziario). - Omissis. 
              La durata minima del ricovero nel manicomio giudiziario
          e' di dieci  anni,  se  per  il  fatto  commesso  la  legge
          stabilisce la pena di morte o l'ergastolo, ovvero di cinque
          se per il fatto commesso la legge stabilisce la pena  della
          reclusione per un tempo non inferiore nel  minimo  a  dieci
          anni. 
              Omissis.». 
              - Il capo V della legge 7 agosto 1990,  n.  241  (Nuove
          norme  in  materia  di  procedimento  amministrativo  e  di
          diritto di  accesso  ai  documenti  amministrativi),  reca:
          «Accesso ai documenti amministrativi». 
              - Si riporta, per opportuna  conoscenza,  il  comma  3,
          dell'art.  17,  della  legge  23  agosto   1988,   n.   400
          (Disciplina dell'attivita' di Governo e  ordinamento  della
          Presidenza del Consiglio dei Ministri): 
              «Art. 17 (Regolamenti). - Omissis. 
              3. Con decreto  ministeriale  possono  essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del ministro  o  di
          autorita'  sottordinate  al  ministro,  quando   la   legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie di competenza  di  piu'  ministri,  possono  essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati
          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente
          del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione. 
              Omissis.». 
              - Si riporta, per opportuna conoscenza,  l'art.  5  del
          decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663  (Finanziamento  del
          Servizio sanitario nazionale nonche' proroga dei  contratti
          stipulati dalle  pubbliche  amministrazioni  in  base  alla
          legge 1° giugno 1977, n. 285, sulla occupazione giovanile),
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  29  febbraio
          1980, n. 33: 
              «Art.  5.  - In  attesa  dell'approvazione  del   piano
          sanitario nazionale a decorrere dal 1° gennaio 1980 a tutti
          i  cittadini  presenti  nel  territorio  della   Repubblica
          l'assistenza  sanitaria  e'  erogata,  in   condizioni   di
          uniformita' e di uguaglianza, nelle seguenti forme: 
                a)   assistenza   medico-generica,   pediatrica    ed
          ostetrico-generica  con   le   modalita'   previste   dalle
          convenzioni vigenti; 
                b) assistenza  farmaceutica  con  le  modalita'  e  i
          limiti   previsti   nella   convenzione,   nel   prontuario
          terapeutico e nella legge 5 agosto 1978, n. 484; 
                c) assistenza  ospedaliera  nei  presidi  pubblici  e
          convenzionati; 
                d) assistenza specialistica nei presidi ed ambulatori
          pubblici o convenzionati; 
                e)   assistenza   integrativa   nei   limiti    delle
          prestazioni ordinarie erogate agli assistiti dal  disciolto
          INAM nonche' dalle casse mutue delle province  autonome  di
          Trento e Bolzano, fatte salve quelle autorizzate prima  del
          31 dicembre 1979, fino al termine del ciclo di cura. 
              E'  consentito  inoltre   il   ricorso   all'assistenza
          ospedaliera in forma indiretta, secondo le modalita'  ed  i
          limiti stabiliti dalle vigenti leggi regionali. Le  regioni
          prevedono  eventuali  forme  di  assistenza   specialistica
          indiretta. 
              Per l'assistenza specialistica convenzionata, in attesa
          dell'adozione della convenzione unica ai sensi dell'art. 48
          della legge 23 dicembre 1978, n. 833, spetta alle regioni e
          alle province autonome di Trento e Bolzano stabilire  norme
          finalizzate all'erogazione  delle  prestazioni  nei  limiti
          previsti dall'accordo nazionale del 14 luglio 1973 tra  gli
          enti mutualistici e la Federazione nazionale  degli  ordini
          dei medici e con le tariffe ivi stabilite,  con  esclusione
          di qualsiasi  forma  di  indicizzazione,  fatti  salvi  gli
          eventuali conguagli  derivanti  dalla  futura  convenzione.
          Fino all'emanazione delle  anzidette  disposizioni  restano
          ferme le modalita' di erogazione previste dalle convenzioni
          vigenti. 
              Resta fermo  quanto  disposto  dall'art.  57,  terzo  e
          quarto comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833. 
              Con provvedimento  regionale  saranno  disciplinate  le
          modalita'  di  erogazione,  fino  alla  costituzione  delle
          unita' sanitarie locali, delle prestazioni di cui ai  commi
          precedenti a favore dei cittadini  non  tenuti  secondo  la
          legislazione in vigore al 31 dicembre 1979,  all'iscrizione
          a  casse  mutue  eroganti   prestazioni   obbligatorie   di
          malattia. 
              Fino al 31 dicembre 1980 e salvo quanto previsto  dalla
          disciplina legislativa prevista rispettivamente dagli artt.
          23 e 37 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e del decreto
          di cui al primo comma dell'art. 70 della stessa legge, sono
          prorogati  tutti  i  poteri  dei   commissari   liquidatori
          nominati ai  sensi  dell'art.  72  della  citata  legge  23
          dicembre 1978, n. 833,  dei  commissari  liquidatori  delle
          gestioni e servizi  di  assistenza  sanitaria  delle  Casse
          marittime adriatica, tirrena e meridionale, nonche' per  la
          parte riguardante le suddette materie,  dei  commissari  di
          cui al successivo comma e degli organi  di  amministrazione
          della Croce rossa italiana. Detti commissari devono operare
          nel rispetto di direttive emanate  dalle  regioni  e  dalle
          province autonome di Trento  e  Bolzano  nell'ambito  delle
          finalita' richiamate al comma successivo. Il  finanziamento
          dell'attivita' degli enti e' assicurato nelle forme  e  con
          le modalita' gia' seguite nel 1979, salvo l'adeguamento dei
          contributi di cui all'art. 4 della legge 2 maggio 1969,  n.
          302, in base a decreti del Ministro del tesoro, di concerto
          con i Ministri del lavoro  e  della  previdenza  sociale  e
          della sanita'. 
              Fino al 31 dicembre 1980 e salvo quanto previsto  dalla
          disciplina legislativa di cui  al  richiamato  art.  37  le
          regioni continuano ad assicurare  l'assistenza  ospedaliera
          fuori del territorio nazionale  sulla  base  delle  vigenti
          disposizioni. 
              Fino all'effettivo trasferimento alle unita'  sanitarie
          locali delle funzioni di cui alla legge 23  dicembre  1978,
          n. 833, i commissari  liquidatori  di  cui  alla  legge  29
          giugno  1977,  n.   349,   limitatamente   alle   attivita'
          sanitarie, anche  in  deroga  ai  vigenti  ordinamenti  dei
          rispettivi enti, e con  provvedimenti  autorizzativi  o  di
          delega    generali,    devono    assicurare    l'attuazione
          territoriale delle direttive dei  competenti  organi  delle
          regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano volte
          a realizzare le finalita'  e  gli  obiettivi  del  Servizio
          sanitario nazionale. 
              Restano fermi i compiti degli ispettorati del lavoro di
          cui all'art. 21 della legge 23 dicembre 1978, n. 833,  fino
          all'istituzione dell'Istituto superiore per la  prevenzione
          e la sicurezza del  lavoro  e  all'affettivo  trasferimento
          delle  attribuzioni  alle  unita'  sanitarie  locali.   Gli
          ispettorati  del  lavoro   nell'espletamento   delle   loro
          funzioni  dovranno  altresi'  assicurare  il  rispetto   di
          direttive emanate dalle regioni e dalle  province  autonome
          di Trento e Bolzano nell'ambito delle finalita'  richiamate
          al comma precedente. 
              L'assistenza sanitaria di cui al primo comma  comprende
          anche la tutela sanitaria delle attivita'  sportive.  Fermo
          restando quanto disposto dall'art. 61, quarto comma,  della
          legge 23 dicembre 1978, n. 833, i controlli  sanitari  sono
          effettuati,  oltre  che  dai   medici   della   Federazione
          medico-sportiva italiana, dal personale e  dalle  strutture
          pubbliche e private convenzionate, con le modalita' fissate
          dalle regioni d'intesa con il CONI e sulla base di  criteri
          tecnici generali  che  saranno  adottati  con  decreto  del
          Ministro della sanita'.». 
              - Si riporta, per opportuna  conoscenza,  il  comma  4,
          dell'art. 154, del decreto legislativo 30 giugno  2003,  n.
          196 (Codice in materia di protezione dei dati personali): 
              «Art. 154 (Compiti). - Omissis. 
              4. Il Presidente del Consiglio dei ministri  e  ciascun
          ministro   consultano    il    Garante    all'atto    della
          predisposizione delle  norme  regolamentari  e  degli  atti
          amministrativi  suscettibili  di  incidere  sulle   materie
          disciplinate dal presente codice. 
              Omissis.».