Art. 33
Figure professionali per le unita' da diporto
1. Dopo il Capo II del Titolo III del decreto legislativo 18 luglio
2005, n. 171, e' inserito il seguente:
«Capo II-bis.
Figure professionali per le unita' da diporto
Art. 49-ter.
Mediatore del diporto
1. E' istituita la figura professionale del mediatore del diporto.
2. E' mediatore del diporto colui che mette in relazione, anche
attraverso attivita' di consulenza, due o piu' parti per la
conclusione di contratti di costruzione, compravendita, locazione,
noleggio e ormeggio di unita' da diporto.
3. Il mediatore del diporto puo' svolgere esclusivamente
l'attivita' indicata al comma 2 nonche', fermo restando quanto
previsto dalle disposizioni di cui alla legge 4 aprile 1977, n. 135,
e alla legge 8 agosto 1991, n. 264, le attivita' connesse o
strumentali e svolge la propria attivita' professionale senza essere
legato ad alcune delle parti da rapporti di collaborazione, di
dipendenza, di rappresentanza o da rapporti che ne possano
compromettere l'indipendenza.
4. Il mediatore del diporto non puo' delegare le funzioni relative
all'esercizio della professione, se non ad altro mediatore iscritto.
5. Dopo la conclusione del contratto per la quale ha prestato la
propria opera, il mediatore del diporto puo' ricevere incarico dal
cantiere costruttore o comunque da una delle parti di rappresentarla
negli atti relativi all'esecuzione del contratto medesimo.
6. Fatte salve le disposizioni di cui al presente articolo e
all'articolo 49-quater del presente codice, ai mediatori del diporto
si applica la disciplina di cui agli articoli 1754 e seguenti del
codice civile.
Art. 49-quater.
Attivita' del mediatore del diporto
1. L'attivita' di cui all'articolo 49-ter e' soggetta a
segnalazione certificata di inizio di attivita' da presentare alla
Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura per il
tramite dello sportello unico del comune competente per territorio ai
sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, corredata
delle autocertificazioni e delle certificazioni attestanti il
possesso dei requisiti prescritti con decreto del Ministro dello
sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti.
2. La Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura
verifica il possesso dei requisiti e iscrive i relativi dati nel
registro delle imprese, se l'attivita' e' svolta in forma di impresa,
oppure, per i soggetti diversi dalle imprese, in una apposita sezione
del repertorio delle notizie economiche e amministrative (REA)
previsto dall'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e
dall'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 7
dicembre 1995, n. 581, assegnando ad essi la relativa qualifica con
effetto dichiarativo del possesso dei requisiti abilitanti
all'esercizio della relativa attivita' professionale.
3. Possono svolgere la professione del mediatore del diporto coloro
che sono in possesso dei seguenti requisiti:
a) cittadinanza dell'Unione europea;
b) eta' minima di 18 anni;
c) requisiti di onorabilita' previsti per i mediatori marittimi
di cui alla legge 12 marzo 1968, n. 478;
d) avere assolto l'obbligo di istruzione, di cui all'articolo 1,
comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
e) aver frequentato un apposito corso teorico-pratico e superato
il relativo esame, salvo che per i mediatori marittimi di cui alla
legge 12 marzo 1968, n. 478;
f) aver stipulato una polizza di assicurazione della
responsabilita' civile per i danni arrecati nell'esercizio
dell'attivita' derivanti da condotte proprie o di terzi, del cui
operato essi rispondono a norma di legge;
g) non essere stati dichiarati delinquenti abituali,
professionali o per tendenza, non essere stati sottoposti a misure di
sicurezza personali o alle misure di prevenzione, non essere stati
condannati a una pena detentiva non inferiore a tre anni, salvo che
non sono intervenuti provvedimenti di riabilitazione e non essere
stati sottoposti alle misure di prevenzione di cui al decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 159.
4. Il corso di cui al comma 3, lettera e), e' organizzato
annualmente dalle Regioni. L'iscrizione al corso e' subordinata al
pagamento da parte di coloro che intendono iscriversi di un diritto
commisurato al costo sostenuto dalle Regioni per la gestione del
corso.
5. L'ammontare del diritto di cui al comma 4 e' stabilito ogni tre
anni con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e previa
intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto
delegato 28 agosto 1997, n. 281.
6. Il mediatore del diporto di cui all'articolo 49-ter, che si
rende colpevole di violazioni delle norme di deontologia
professionale ovvero delle norme di comportamento previste dal
presente codice e' soggetto alle seguenti sanzioni disciplinari
disposte dalla Camera di commercio, industria, artigianato e
agricoltura del luogo in cui e' stata commessa la condotta:
a) ammonimento, che consiste nell'informare l'incolpato che la
sua condotta non e' stata conforme alle norme deontologiche e di
legge, con invito ad astenersi dal compiere altre infrazioni. Esso e'
disposto quando il fatto contestato non e' grave e vi e' motivo di
ritenere che l'incolpato non commetta altre infrazioni;
b) censura, che consiste nel biasimo formale e si applica quando
la gravita' dell'infrazione, il grado di responsabilita', i
precedenti dell'incolpato e il suo comportamento successivo al fatto
inducono a ritenere che egli non incorrera' in un'altra infrazione;
c) sospensione, che consiste nell'esclusione temporanea
dall'esercizio dell'attivita' professionale e si applica per
infrazioni consistenti in comportamenti e in responsabilita' gravi o
quando non sussistono le condizioni per irrogare la sola sanzione
della censura;
d) inibizione perpetua dell'attivita', che impedisce in via
definitiva lo svolgimento dell'attivita' professionale. L'inibizione
perpetua e' inflitta per violazioni molto gravi che rendono
incompatibile la prosecuzione dell'attivita' professionale da parte
dell'incolpato.
7. La sospensione, di cui al comma 6, lettera c), e' disposta per
una durata non superiore a 12 mesi.
8. La sospensione e' obbligatoria, oltre che nei casi previsti dal
codice penale, nei seguenti casi:
a) mancata stipula o sopravvenuta mancanza della polizza di
assicurazione di cui al comma 4, lettera f);
b) emissione del decreto di fermo di cui all'articolo 384 del
codice di procedura penale e dell'ordinanza di custodia cautelare di
cui all'articolo 285 del codice di procedura penale;
c) interdizione dai pubblici uffici per una durata non superiore
a tre anni;
d) ricovero in un ospedale psichiatrico giudiziario, fuori dei
casi previsti dal comma 13, lettera b);
e) assegnazione a una casa di cura e di custodia di cui
all'articolo 219 del codice penale;
f) applicazione di una delle misure di sicurezza non detentive
previste dall'articolo 215, comma terzo, numeri 1), 2), 3) del codice
penale.
9. Nel caso di esercizio dell'azione penale contro un mediatore del
diporto la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura
ha facolta' di ordinare la sospensione cautelare del medesimo
dall'esercizio professionale dell'attivita' fino alle sentenze che
definiscono il grado di giudizio.
10. La sospensione obbligatoria di cui al comma 8 o cautelare di
cui al comma 9 non e' soggetta al limite di durata stabilito dal
comma 7.
11. L'inibizione perpetua dell'attivita' puo' essere pronunciata a
carico del mediatore del diporto che, con la propria condotta, ha
gravemente compromesso la propria reputazione e la dignita' della
categoria ed e' obbligatoria nei seguenti casi:
a) interdizione dai pubblici uffici, perpetua o di durata
superiore a tre anni, o interdizione dalla professione per uguale
durata;
b) ricovero in un ospedale psichiatrico giudiziario nei casi
indicati dall'articolo 222, secondo comma, del codice penale;
c) assegnazione ad una colonia agricola o ad una casa di lavoro;
d) condanne per delitto contro la pubblica amministrazione,
l'amministrazione della giustizia, la fede pubblica, l'economia
pubblica, l'industria e il commercio, il patrimonio, per esercizio
abusivo della mediazione e per ogni altro delitto non colposo per il
quale la legge commini la pena della reclusione non inferiore, nel
minimo, a due anni e, nel massimo, a cinque anni, salvo che sia
intervenuta la riabilitazione.
12. Le sanzioni di cui al comma 6 sono annotate ed iscritte per
estratto nel REA. A detti provvedimenti accedono gli uffici del
registro delle imprese nonche', nel rispetto delle procedure previste
dal capo V della legge 7 agosto 1990, n. 241, gli altri soggetti
interessati.
13. Con decreto da adottare, ai sensi dell'articolo 17, comma 3,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Ministro dello sviluppo
economico, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze,
per la semplificazione e la pubblica amministrazione, della
giustizia, previa intesa con la Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto delegato 28 agosto 1997, n. 281,
stabilisce le modalita' di iscrizione nel registro delle imprese e
nel REA, i programmi del corso e i criteri per le prove di esame di
cui al comma 3, lettera e), nonche' nel rispetto del principio del
contradditorio e dei principi generali dell'attivita' amministrativa,
le procedure di applicazione delle sanzioni disciplinari di cui al
comma 6 per le violazioni disposte dalla Camera di commercio,
industria, artigianato e agricoltura del luogo in cui e' stata
commessa la violazione.
Art. 49-quinquies.
Istruttore di vela
1. E' istituita la figura professionale dell'istruttore di vela.
2. E' istruttore di vela colui che insegna professionalmente, anche
in modo non esclusivo e non continuativo, a persone singole e a
gruppi di persone, le tecniche della navigazione a vela in tutte le
loro specializzazioni, esercitate con qualsiasi tipo di unita', in
mare, nei laghi e nelle acque interne.
3. L'esercizio professionale dell'istruttore di vela e' riservato
ai soggetti iscritti in un apposito elenco nazionale tenuto dal
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
4. L'iscrizione nell'elenco di cui al comma 3 e' subordinata al
pagamento da parte di coloro che intendono iscriversi di un diritto
commisurato al costo sostenuto dal Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti per la gestione del predetto elenco.
5. L'ammontare del diritto di cui al comma 4 e' stabilito
annualmente con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
6. Le entrate derivanti dalla riscossione dei diritti di cui al
comma 5 affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato per essere
riassegnate, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze,
ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti ai fini della copertura delle spese
sostenute per le attivita' di cui al comma 3.
7. L'elenco di cui al comma 3 e' pubblicato sui siti istituzionali
del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, della Federazione
italiana vela e della Lega navale italiana e dei Comuni nel cui
territorio sono presenti centri velici.
Art. 49-sexies.
Elenco dell'istruttore di vela e condizioni dell'iscrizione
1. L'iscrizione va fatta nell'elenco nazionale dell'istruttore di
vela di cui all'articolo 49-quinquies, comma 3. L'iscrizione abilita
all'esercizio della professione in tutto il territorio della
Repubblica.
2. Possono ottenere l'iscrizione nel predetto elenco nazionale
coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti:
a) cittadinanza dell'Unione europea;
b) eta' minima di 18 anni;
c) avere assolto l'obbligo di istruzione, di cui all'articolo 1,
comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
d) non essere stati dichiarati delinquenti abituali,
professionali o per tendenza, non essere stati sottoposti a misure di
sicurezza personali o alle misure di prevenzione, non essere stati
condannati a una pena detentiva non inferiore a tre anni, salvo che
non sono intervenuti provvedimenti di riabilitazione e non essere
stati sottoposti alle misure di prevenzione di cui al decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 159;
e) residenza o domicilio o stabile recapito in un comune della
Repubblica;
f) essere in possesso almeno di brevetto che abilita
all'insegnamento delle tecniche di base della navigazione a vela,
rilasciato dalla Marina Militare, dalla Federazione italiana vela, o
dalla Lega navale italiana, nel rispetto del sistema nazionale di
qualifiche dei tecnici sportivi del Comitato olimpico nazionale
italiano e del quadro europeo delle qualifiche - European
Qualification Framework dell'Unione europea;
g) essere in possesso del certificato di idoneita' psicofisica,
sulla base dei requisiti previsti dalle disposizioni di attuazione di
cui all'articolo 5 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33;
h) aver stipulato una polizza di assicurazione della
responsabilita' civile per i danni arrecati nell'esercizio
dell'attivita' derivanti da condotte proprie o di terzi, del cui
operato essi rispondono a norma di legge.
3. L'iscrizione negli elenchi ha efficacia per sei anni ed e'
rinnovata, previo accertamento ogni tre anni dell'idoneita'
psico-fisica di cui al comma 2, lettera g), e a seguito di frequenza
di un corso di aggiornamento professionale, organizzato dalla Marina
Militare, dalla Federazione italiana vela, o dalla Lega navale
italiana. L'iscrizione al corso e' subordinata al pagamento da parte
di coloro che intendono iscriversi di un diritto commisurato al costo
sostenuto per la gestione del citato corso. L'ammontare del diritto
stabilito ogni tre anni con decreto del Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti e del Ministro della difesa, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti gli enti di cui al
primo periodo del presente comma.
4. L'istruttore di vela di cui all'articolo 49-quinquies, che si
rende colpevole di violazioni delle norme di deontologia
professionale, ovvero delle norme di comportamento previste dal
presente codice e' soggetto alle seguenti sanzioni disciplinari
disposte dal Capo del Compartimento marittimo del luogo in cui e'
stata commessa la condotta:
a) ammonimento, che consiste nell'informare l'incolpato che la
sua condotta non e' stata conforme alle norme deontologiche e di
legge, con invito ad astenersi dal compiere altre infrazioni. Esso e'
disposto quando il fatto contestato non e' grave e vi e' motivo di
ritenere che l'incolpato non commetta altre infrazioni;
b) censura, che consiste nel biasimo formale e si applica quando
la gravita' dell'infrazione, il grado di responsabilita', i
precedenti dell'incolpato e il suo comportamento successivo al fatto
inducono a ritenere che egli non incorrera' in un'altra infrazione;
c) sospensione, che consiste nell'esclusione temporanea
dall'esercizio dell'attivita' professionale e si applica per
infrazioni consistenti in comportamenti e in responsabilita' gravi o
quando non sussistono le condizioni per irrogare la sola sanzione
della censura;
d) radiazione, che impedisce in via definitiva lo svolgimento
dell'attivita' professionale. La radiazione e' inflitta per
violazioni molto gravi che rendono incompatibile la prosecuzione
dell'attivita' professionale da parte dell'incolpato.
5. La sospensione, di cui al comma 4, lettera c), e' disposta per
una durata non superiore a 12 mesi.
6. La sospensione e' obbligatoria, oltre che nei casi previsti dal
codice penale, nei seguenti casi:
a) mancata stipula o sopravvenuta mancanza della polizza di
assicurazione di cui al comma 2, lettera h);
b) emissione del decreto di fermo di cui all'articolo 384 del
codice di procedura penale e dell'ordinanza di custodia cautelare di
cui all'articolo 285 del codice di procedura penale;
c) interdizione dai pubblici uffici per una durata non superiore
a tre anni;
d) ricovero in un ospedale psichiatrico giudiziario, fuori dei
casi previsti dal comma 9, lettera b);
e) assegnazione a una casa di cura e di custodia di cui
all'articolo 219 del codice penale;
f) applicazione di una delle misure di sicurezza non detentive
previste dall'articolo 215, comma terzo, numeri 1), 2) e 3), del
codice penale.
7. Nel caso di esercizio dell'azione penale contro un istruttore di
vela il Capo del compartimento marittimo ha facolta' di ordinare la
sospensione cautelare del medesimo dall'esercizio professionale
dell'attivita' fino alla sentenza che definisce il grado di giudizio.
8. La sospensione obbligatoria di cui al comma 6 o cautelare di cui
al comma 7 non e' soggetta al limite di durata stabilito dal comma 5.
9. La radiazione puo' essere pronunciata a carico dell'istruttore
di vela che, con la propria condotta, ha gravemente compromesso la
propria reputazione e la dignita' della categoria ed e' obbligatoria
nei seguenti casi:
a) interdizione dai pubblici uffici, perpetua o di durata
superiore a tre anni, o interdizione dalla professione per uguale
durata;
b) ricovero in un ospedale psichiatrico giudiziario nei casi
indicati dall'articolo 222, secondo comma, del codice penale;
c) assegnazione ad una colonia agricola o ad una casa di lavoro;
d) condanne per delitto contro la pubblica amministrazione,
l'amministrazione della giustizia, la fede pubblica, l'economia
pubblica, l'industria e il commercio, il patrimonio, per esercizio
abusivo della professione e per ogni altro delitto non colposo per il
quale la legge commini la pena della reclusione non inferiore, nel
minimo, a due anni e, nel massimo, a cinque anni, salvo che sia
intervenuta la riabilitazione.
10. Con decreto da adottare, ai sensi dell'articolo 17, comma 3,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti, di concerto con i Ministri dell'economia e delle
finanze, per la semplificazione e la pubblica amministrazione, della
difesa, della giustizia, dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca, dello sviluppo economico e dei beni e delle attivita'
culturali e del turismo, previa intesa con la Conferenza unificata di
cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e
previa acquisizione del parere del Garante per la protezione dei dati
personali ai sensi dell'articolo 154, comma 4, del decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sono stabilite l'organizzazione,
la disciplina, la tenuta, la vigilanza e i dati, nel rispetto delle
regole e delle garanzie previste in materia di protezione dei dati
personali con particolare riferimento ai principi di necessita',
pertinenza e non eccedenza dei dati trattati, relativi all'elenco
nazionale dell'istruttore di vela, i programmi del corso, nonche',
nel rispetto del principio del contradditorio e dei principi generali
dell'attivita' amministrativa, le procedure di applicazione delle
sanzioni disciplinari di cui al comma 4 per le violazioni accertate
dal Capo del Compartimento marittimo del luogo in cui e' stata
commessa la violazione.».
Note all'art. 33:
- La legge 4 aprile 1977, n. 135 (Disciplina della
professione di raccomandatario marittimo) e' pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 22 aprile 1977, n. 109.
- La legge 8 agosto 1991, n. 264 (Disciplina
dell'attivita' di consulenza per la circolazione dei mezzi
di trasporto) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 21
agosto 1991, n. 195.
- Si riportano, per opportuna conoscenza gli articoli
da 1754 a 1765 del codice civile:
«Art. 1754 (Mediatore). - E' mediatore colui che mette
in relazione due o piu' parti per la conclusione di un
affare, senza essere legato ad alcuna di esse da rapporti
di collaborazione, di dipendenza o di rappresentanza.»
«Art. 1755 (Provvigione). - Il mediatore ha diritto
alla provvigione da ciascuna delle parti, se l'affare e'
concluso per effetto del suo intervento.
La misura della provvigione e la proporzione in cui
questa deve gravare su ciascuna delle parti, in mancanza di
patto, di tariffe professionali o di usi, sono determinate
dal giudice secondo equita'.».
«Art. 1756 (Rimborso delle spese). - Salvo patti o usi
contrari, il mediatore ha diritto al rimborso delle spese
nei confronti della persona per incarico della quale sono
state eseguite anche se l'affare non e' stato concluso.».
«Art. 1757 (Provvigione nei contratti condizionali o
invalidi). - Se il contratto e' sottoposto a condizione
sospensiva, il diritto alla provvigione sorge nel momento
in cui si verifica la condizione.
Se il contratto e' sottoposto a condizione risolutiva,
il diritto alla provvigione non viene meno col verificarsi
della condizione.
La disposizione del comma precedente si applica anche
quando il contratto e' annullabile o rescindibile, se il
mediatore non conosceva la causa d'invalidita'.».
«Art. 1758 (Pluralita' di mediatori). - Se l'affare e'
concluso per l'intervento di piu' mediatori, ciascuno di
essi ha diritto a una quota della provvigione.».
«Art. 1759 (Responsabilita' del mediatore). - Il
mediatore deve comunicare alle parti le circostanze a lui
note, relative alla valutazione e alla sicurezza
dell'affare, che possono influire sulla conclusione di
esso.
Il mediatore risponde dell'autenticita' della
sottoscrizione delle scritture e dell'ultima girata dei
titoli trasmessi per il suo tramite.».
«Art. 1760 (Obblighi del mediatore professionale).- Il
mediatore professionale in affari su merci o su titoli
deve:
1) conservare i campioni delle merci vendute sopra
campione, finche' sussista la possibilita' di controversia
sull'identita' della merce;
2) rilasciare al compratore una lista firmata dei
titoli negoziati, con l'indicazione della serie e del
numero;
3) annotare su apposito libro gli estremi essenziali
del contratto che si stipula col suo intervento e
rilasciare alle parti copia da lui sottoscritta di ogni
annotazione.».
«Art. 1761 (Rappresentanza del mediatore). - Il
mediatore puo' essere incaricato da una delle parti di
rappresentarla negli atti relativi all'esecuzione del
contratto concluso con il suo intervento.».
«Art. 1762 (Contraente non nominato). - Il mediatore
che non manifesta a un contraente il nome dell'altro
risponde dell'esecuzione del contratto e, quando lo ha
eseguito, subentra nei diritti verso il contraente non
nominato.
Se dopo la conclusione del contratto il contraente non
nominato si manifesta all'altra parte o e' nominato dal
mediatore, ciascuno dei contraenti puo' agire direttamente
contro l'altro, ferma restando la responsabilita' del
mediatore.».
«Art. 1763 (Fideiussione del mediatore). - Il mediatore
puo' prestare fideiussione per una delle parti.».
«Art. 1764 (Sanzioni). - Il mediatore che non adempie
agli obblighi imposti dall'art. 1760 e' punito con la
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro
5 a euro 516.
Nei casi piu' gravi puo' essere aggiunta la sospensione
dalla professione fino a sei mesi.
Alle stesse pene e' soggetto il mediatore che presta la
sua attivita' nell'interesse di persona notoriamente
insolvente o della quale conosce lo stato d'incapacita'.».
«Art. 1765 (Leggi speciali). - Sono salve le
disposizioni delle leggi speciali.».
- Si riporta, per opportuna conoscenza, l'art. 19 della
legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi):
«Art. 19 (Segnalazione certificata di inizio attivita'
- Scia). - 1. Ogni atto di autorizzazione, licenza,
concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque
denominato, comprese le domande per le iscrizioni in albi o
ruoli richieste per l'esercizio di attivita'
imprenditoriale, commerciale o artigianale il cui rilascio
dipenda esclusivamente dall'accertamento di requisiti e
presupposti richiesti dalla legge o da atti amministrativi
a contenuto generale, e non sia previsto alcun limite o
contingente complessivo o specifici strumenti di
programmazione settoriale per il rilascio degli atti
stessi, e' sostituito da una segnalazione dell'interessato,
con la sola esclusione dei casi in cui sussistano vincoli
ambientali, paesaggistici o culturali e degli atti
rilasciati dalle amministrazioni preposte alla difesa
nazionale, alla pubblica sicurezza, all'immigrazione,
all'asilo, alla cittadinanza, all'amministrazione della
giustizia, all'amministrazione delle finanze, ivi compresi
gli atti concernenti le reti di acquisizione del gettito,
anche derivante dal gioco, nonche' di quelli previsti dalla
normativa per le costruzioni in zone sismiche e di quelli
imposti dalla normativa comunitaria. La segnalazione e'
corredata dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni
e dell'atto di notorieta' per quanto riguarda tutti gli
stati, le qualita' personali e i fatti previsti negli
articoli 46 e 47 del testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,
nonche', ove espressamente previsto dalla normativa
vigente, dalle attestazioni e asseverazioni di tecnici
abilitati, ovvero dalle dichiarazioni di conformita' da
parte dell'Agenzia delle imprese di cui all'art. 38, comma
4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito,
con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133,
relative alla sussistenza dei requisiti e dei presupposti
di cui al primo periodo; tali attestazioni e asseverazioni
sono corredate dagli elaborati tecnici necessari per
consentire le verifiche di competenza dell'amministrazione.
Nei casi in cui la normativa vigente prevede l'acquisizione
di atti o pareri di organi o enti appositi, ovvero
l'esecuzione di verifiche preventive, essi sono comunque
sostituiti dalle autocertificazioni, attestazioni e
asseverazioni o certificazioni di cui al presente comma,
salve le verifiche successive degli organi e delle
amministrazioni competenti. La segnalazione, corredata
delle dichiarazioni, attestazioni e asseverazioni nonche'
dei relativi elaborati tecnici, puo' essere presentata
mediante posta raccomandata con avviso di ricevimento, ad
eccezione dei procedimenti per cui e' previsto l'utilizzo
esclusivo della modalita' telematica; in tal caso la
segnalazione si considera presentata al momento della
ricezione da parte dell'amministrazione.
2. L'attivita' oggetto della segnalazione puo' essere
iniziata, anche nei casi di cui all'art. 19-bis, comma 2,
dalla data della presentazione della segnalazione
all'amministrazione competente.
3. L'amministrazione competente, in caso di accertata
carenza dei requisiti e dei presupposti di cui al comma 1,
nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della
segnalazione di cui al medesimo comma, adotta motivati
provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attivita' e
di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa.
Qualora sia possibile conformare l'attivita' intrapresa e i
suoi effetti alla normativa vigente, l'amministrazione
competente, con atto motivato, invita il privato a
provvedere prescrivendo le misure necessarie con la
fissazione di un termine non inferiore a trenta giorni per
l'adozione di queste ultime. In difetto di adozione delle
misure da parte del privato, decorso il suddetto termine,
l'attivita' si intende vietata. Con lo stesso atto
motivato, in presenza di attestazioni non veritiere o di
pericolo per la tutela dell'interesse pubblico in materia
di ambiente, paesaggio, beni culturali, salute, sicurezza
pubblica o difesa nazionale, l'amministrazione dispone la
sospensione dell'attivita' intrapresa. L'atto motivato
interrompe il termine di cui al primo periodo, che
ricomincia a decorrere dalla data in cui il privato
comunica l'adozione delle suddette misure. In assenza di
ulteriori provvedimenti, decorso lo stesso termine, cessano
gli effetti della sospensione eventualmente adottata.
4. Decorso il termine per l'adozione dei provvedimenti
di cui al comma 3, primo periodo, ovvero di cui al comma
6-bis, l'amministrazione competente adotta comunque i
provvedimenti previsti dal medesimo comma 3 in presenza
delle condizioni previste dall'art. 21-nonies.
4-bis. Il presente articolo non si applica alle
attivita' economiche a prevalente carattere finanziario,
ivi comprese quelle regolate dal testo unico delle leggi in
materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo
1° settembre 1993, n. 385, e dal testo unico in materia di
intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo
24 febbraio 1998, n. 58.
5.
6. Ove il fatto non costituisca piu' grave reato,
chiunque, nelle dichiarazioni o attestazioni o
asseverazioni che corredano la segnalazione di inizio
attivita', dichiara o attesta falsamente l'esistenza dei
requisiti o dei presupposti di cui al comma 1 e' punito con
la reclusione da uno a tre anni.
6-bis. Nei casi di Scia in materia edilizia, il termine
di sessanta giorni di cui al primo periodo del comma 3 e'
ridotto a trenta giorni. Fatta salva l'applicazione delle
disposizioni di cui al comma 4 e al comma 6, restano
altresi' ferme le disposizioni relative alla vigilanza
sull'attivita' urbanistico-edilizia, alle responsabilita' e
alle sanzioni previste dal decreto del Presidente della
Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e dalle leggi regionali.
6-ter. La segnalazione certificata di inizio attivita',
la denuncia e la dichiarazione di inizio attivita' non
costituiscono provvedimenti taciti direttamente
impugnabili. Gli interessati possono sollecitare
l'esercizio delle verifiche spettanti all'amministrazione
e, in caso di inerzia, esperire esclusivamente l'azione di
cui all'art. 31, commi 1, 2 e 3 del decreto legislativo 2
luglio 2010, n. 104.».
- Si riporta, per opportuna conoscenza, l'art. 8 della
legge 29 dicembre 1993, n. 580 (Riordinamento delle camere
di commercio, industria, artigianato e agricoltura):
«Art. 8 (Registro delle imprese). - 1. E' istituito
presso la camera di commercio l'ufficio del registro delle
imprese di cui all'art. 2188 del codice civile.
2. Al fine di garantire condizioni di uniformita'
informativa su tutto il territorio nazionale e fatte salve
le disposizioni legislative e regolamentari in materia,
nonche' gli atti amministrativi generali da esse previsti,
il Ministero dello sviluppo economico, d'intesa con il
Ministero della giustizia, sentita l'Unioncamere, emana
direttive sulla tenuta del registro, assicurandone la
relativa vigilanza.
3. L'ufficio provvede alla tenuta del registro delle
imprese in conformita' agli articoli 2188, e seguenti, del
codice civile, nonche' alle disposizioni della presente
legge e al regolamento di cui al comma 6 bis del presente
articolo, sotto la vigilanza di uno o piu' giudici delegati
scelti tra i giudici assegnati alle sezioni specializzate
in materia di impresa, e nominati dal presidente del
Tribunale competente per territorio e presso cui e'
istituita la sezione specializzata in materia di impresa,
su indicazione del presidente della medesima sezione.
4. Gli uffici delle Camere di commercio della
circoscrizione territoriale su cui ha competenza il
tribunale delle imprese sono retti da un unico conservatore
nominato dal Ministero dello sviluppo economico su proposta
dell'Unioncamere, sentiti i presidenti delle camere di
commercio operanti nell'ambito della stessa circoscrizione,
tra i dirigenti delle camere di commercio in possesso dei
requisiti definiti con il decreto di cui al comma 5
dell'art. 20. Il conservatore puo' delegare parte dei
propri compiti a dirigenti delle altre camere di commercio
della circoscrizione territoriale. L'atto di nomina del
conservatore e' pubblicato sul sito istituzionale di tutte
le camere di commercio interessate e del Ministero dello
sviluppo economico. Il ruolo di conservatore costituisce o
integra il contenuto dell'incarico dirigenziale conferito
dalla camere di commercio di appartenenza.
5. L'iscrizione nelle sezioni speciali ha funzione di
certificazione anagrafica di pubblicita' notizia, oltre
agli effetti previsti dalle leggi speciali.
6. La predisposizione, la tenuta, la conservazione e la
gestione, secondo tecniche informatiche, del registro delle
imprese ed il funzionamento dell'ufficio sono realizzati in
modo da assicurare completezza ed organicita', pubblicita'
per tutte le imprese soggette ad iscrizione attraverso un
unico sistema informativo nazionale, garantendo la
tempestivita' dell'informazione su tutto il territorio
nazionale.
6-bis. Con regolamento emanato, ai sensi dell'art. 17,
comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta
del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il
Ministro della giustizia e con Ministro per la
semplificazione e la pubblica amministrazione, sono
disciplinate le norme di attuazione del presente articolo.
6-ter. Fino all'emanazione del decreto di cui al comma
6-bis continua ad applicarsi il decreto del Presidente
della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, e successive
modificazioni.".
- Si riporta, per opportuna conoscenza, l'art. 9 del
decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n.
581 (Regolamento di attuazione dell'art. 8 della legge 29
dicembre 1993, n. 580, in materia di istituzione del
registro delle imprese di cui all'art. 2188 del codice
civile):
«Art. 9 (Repertorio delle notizie economiche e
amministrative). - 1. In attuazione dell'art. 8, comma 8,
lettera d), della legge n. 580 del 1993 , presso l'ufficio
e' istituito il repertorio delle notizie economiche ed
amministrative (REA).
2. Sono obbligati alla denuncia al REA:
a) gli esercenti tutte le attivita' economiche e
professionali la cui denuncia alla camera di commercio sia
prevista dalle norme vigenti, purche' non obbligati
all'iscrizione in albi tenuti da ordini o collegi
professionali;
b) gli imprenditori con sede principale all'estero
che aprono nel territorio nazionale unita' locali.
3. Il REA contiene le notizie economiche ed
amministrative per le quali e' prevista la denuncia alla
camera di commercio e la relativa utilizzazione del regio
decreto 20 settembre 1934, n. 2011 , dal regio decreto 4
gennaio 1925, n. 29 , dall'art. 29 del decreto-legge 28
febbraio 1983, n. 55 , convertito, con modificazioni, dalla
legge 26 aprile 1983, n. 131, e da altre leggi, con
esclusione di quelle gia' iscritte o annotate nel registro
delle imprese e nelle sue sezioni speciali. Con decreto del
Ministro, d'intesa con il Ministro delle risorse agricole,
alimentari e forestali per la parte riguardante le imprese
agricole, sono indicate le notizie di carattere economico,
statistico, amministrativo che l'ufficio puo' acquisire,
invece che dai privati, direttamente dagli archivi di
pubbliche amministrazioni e dei concessionari di pubblici
servizi secondo le norme vigenti, nonche' dall'archivio
statistico delle imprese attive costituito a norma del
regolamento CEE n. 2186 del 22 luglio 1993, purche' non
coperte dal segreto statistico. Con lo stesso decreto sono
stabilite modalita' semplificate per la denuncia delle
notizie di carattere economico ed amministrativo da parte
dei soggetti iscritti o annotati nelle sezioni speciali.
4. L'esercente attivita' agricole deve altresi'
indicare, qualora non compresi negli archivi di cui al
comma 3, i dati colturali, l'estensione e la tipologia dei
terreni con i relativi dati catastali, la tipologia degli
allevamenti del bestiame, secondo il modello approvato con
decreto del Ministro, di concerto con il Ministro delle
risorse agricole, alimentari e forestali, sentita la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
5. Il REA e' gestito secondo tecniche informatiche nel
rispetto delle norme vigenti. L'ufficio provvede
all'inserimento nella memoria elettronica del REA dei dati
contenuti nella denuncia, redatta secondo il modello
approvato dal Ministro.».
- La legge 12 marzo 1968, n. 478 (Ordinamento della
professione di mediatore marittimo) e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 29 aprile 1968, n. 108.
- Si riporta, per opportuna conoscenza, il comma 622,
dell'art. 1, della legge 27 dicembre 2006, n. 296
(Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2007):
«Art. 1. - Omissis.
622. L'istruzione impartita per almeno dieci anni e'
obbligatoria ed e' finalizzata a consentire il
conseguimento di un titolo di studio di scuola secondaria
superiore o di una qualifica professionale di durata almeno
triennale entro il diciottesimo anno di eta'. L'eta' per
l'accesso al lavoro e' conseguentemente elevata da quindici
a sedici anni. Resta fermo il regime di gratuita' ai sensi
degli articoli 28, comma 1, e 30, comma 2, secondo periodo,
del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226.
L'adempimento dell'obbligo di istruzione deve consentire,
una volta conseguito il titolo di studio conclusivo del
primo ciclo, l'acquisizione dei saperi e delle competenze
previste dai curricula relativi ai primi due anni degli
istituti di istruzione secondaria superiore, sulla base di
un apposito regolamento adottato dal Ministro della
pubblica istruzione ai sensi dell'art. 17, comma 3, della
legge 23 agosto 1988, n. 400. L'obbligo di istruzione si
assolve anche nei percorsi di istruzione e formazione
professionale di cui al Capo III del decreto legislativo 17
ottobre 2005, n. 226, e, sino alla completa messa a regime
delle disposizioni ivi contenute, anche nei percorsi
sperimentali di istruzione e formazione professionale di
cui al comma 624 del presente articolo. Sono fatte salve le
competenze delle regioni a statuto speciale e delle
province autonome di Trento e di Bolzano, in conformita' ai
rispettivi statuti e alle relative norme di attuazione,
nonche' alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.
L'innalzamento dell'obbligo di istruzione decorre dall'anno
scolastico 2007/2008.
Omissis.».
- Il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159
(Codice delle leggi antimafia e delle misure di
prevenzione, nonche' nuove disposizioni in materia di
documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2
della legge 13 agosto 2010, n. 136) e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 28 settembre 2011, n. 226, S.O. n.
214/L.
- Si riporta l'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281 (Definizione ed ampliamento delle attribuzioni
della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed
unificazione, per le materie ed i compiti di interesse
comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la
Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali):
«Art. 8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e
Conferenza unificata). - 1. La Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali e' unificata per le materie ed i compiti
di interesse comune delle regioni, delle province, dei
comuni e delle comunita' montane, con la Conferenza
Stato-regioni.
2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per
gli affari regionali nella materia di rispettiva
competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del tesoro
e del bilancio e della programmazione economica, il
Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il
Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione
nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente
dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente
dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani -
UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque
rappresentano le citta' individuate dall'art. 17 della
legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere
invitati altri membri del Governo, nonche' rappresentanti
di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi
il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia
richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e'
convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le
sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei
Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari
regionali o, se tale incarico non e' conferito, dal
Ministro dell'interno.».
- Si riporta, per opportuna conoscenza, l'art. 384 del
codice di procedura penale:
«Art. 384 (Fermo di indiziato di delitto). - 1. Anche
fuori dei casi di flagranza, quando sussistono specifici
elementi che, anche in relazione alla impossibilita' di
identificare l'indiziato, fanno ritenere fondato il
pericolo di fuga, il pubblico ministero dispone il fermo
della persona gravemente indiziata di un delitto per il
quale la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della
reclusione non inferiore nel minimo a due anni e superiore
nel massimo a sei anni ovvero di un delitto concernente le
armi da guerra e gli esplosivi o di un delitto commesso per
finalita' di terrorismo, anche internazionale, o di
eversione dell'ordine democratico.
2. Nei casi previsti dal comma 1 e prima che il
pubblico ministero abbia assunto la direzione delle
indagini, gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria
procedono al fermo di propria iniziativa.
3. La polizia giudiziaria procede inoltre al fermo di
propria iniziativa qualora sia successivamente individuato
l'indiziato ovvero sopravvengono specifici elementi, quali
il possesso di documenti falsi, che rendano fondato il
pericolo che l'indiziato sia per darsi alla fuga e non sia
possibile, per la situazione di urgenza, attendere il
provvedimento del pubblico ministero.».
- Si riporta, per opportuna conoscenza, l'art. 285 del
codice di procedura penale:
«Art. 285 (Custodia cautelare in carcere). - 1. Con il
provvedimento che dispone la custodia cautelare, il giudice
ordina agli ufficiali e agli agenti di polizia giudiziaria
che l'imputato sia catturato e immediatamente condotto in
un istituto di custodia per rimanervi a disposizione
dell'autorita' giudiziaria.
2. Prima del trasferimento nell'istituto la persona
sottoposta a custodia cautelare non puo' subire limitazione
della liberta', se non per il tempo e con le modalita'
strettamente necessarie alla sua traduzione.
3. Per determinare la pena da eseguire, la custodia
cautelare subita si computa a norma dell'art. 657, anche
quando si tratti di custodia cautelare subita all'estero in
conseguenza di una domanda di estradizione ovvero nel caso
di rinnovamento del giudizio a norma dell'art. 11 del
codice penale.".
- Si riporta, per opportuna conoscenza, l'art. 219 del
codice penale:
«Art. 219 (Assegnazione a una casa di cura e di
custodia). - Il condannato, per delitto non colposo, a una
pena diminuita per cagione di infermita' psichica o di
cronica intossicazione da alcool o da sostanze
stupefacenti, ovvero per cagione di sordomutismo, e'
ricoverato in una casa di cura e di custodia per un tempo
non inferiore a un anno, quando la pena stabilita dalla
legge non e' inferiore nel minimo a cinque anni di
reclusione.
Se per il delitto commesso e' stabilita dalla legge la
pena di morte o la pena dell'ergastolo, ovvero la
reclusione non inferiore nel minimo a dieci anni, la misura
di sicurezza e' ordinata per un tempo non inferiore a tre
anni.
Se si tratta di un altro reato, per il quale la legge
stabilisce la pena detentiva, e risulta che il condannato
e' persona socialmente pericolosa, il ricovero in una casa
di cura e di custodia e' ordinato per un tempo non
inferiore a sei mesi; tuttavia il giudice puo' sostituire
alla misura del ricovero quella della liberta' vigilata.
Tale sostituzione non ha luogo, qualora si tratti di
condannati a pena diminuita per intossicazione cronica da
alcool o da sostanze stupefacenti.
Quando deve essere ordinato il ricovero in una casa di
cura e di custodia, non si applica altra misura di
sicurezza detentiva.".
- Si riporta, per opportuna conoscenza, l'art. 215,
terzo comma, del codice penale:
«Art. 215 (Specie). - Omissis.
Sono misure di sicurezza non detentive:
1. la liberta' vigilata;
2. il divieto di soggiorno in uno o piu' comuni, o in
una o piu' province;
3. il divieto di frequentare osterie e pubblici
spacci di bevande alcooliche;
4. l'espulsione dello straniero dallo Stato.
Omissis.».
- Si riporta, per opportuna conoscenza, l'art. 222,
secondo comma, del codice penale:
«Art. 222 (Ricovero in un ospedale psichiatrico
giudiziario). - Omissis.
La durata minima del ricovero nel manicomio giudiziario
e' di dieci anni, se per il fatto commesso la legge
stabilisce la pena di morte o l'ergastolo, ovvero di cinque
se per il fatto commesso la legge stabilisce la pena della
reclusione per un tempo non inferiore nel minimo a dieci
anni.
Omissis.».
- Il capo V della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove
norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi), reca:
«Accesso ai documenti amministrativi».
- Si riporta, per opportuna conoscenza, il comma 3,
dell'art. 17, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della
Presidenza del Consiglio dei Ministri):
«Art. 17 (Regolamenti). - Omissis.
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di
autorita' sottordinate al ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.
Omissis.».
- Si riporta, per opportuna conoscenza, l'art. 5 del
decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663 (Finanziamento del
Servizio sanitario nazionale nonche' proroga dei contratti
stipulati dalle pubbliche amministrazioni in base alla
legge 1° giugno 1977, n. 285, sulla occupazione giovanile),
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio
1980, n. 33:
«Art. 5. - In attesa dell'approvazione del piano
sanitario nazionale a decorrere dal 1° gennaio 1980 a tutti
i cittadini presenti nel territorio della Repubblica
l'assistenza sanitaria e' erogata, in condizioni di
uniformita' e di uguaglianza, nelle seguenti forme:
a) assistenza medico-generica, pediatrica ed
ostetrico-generica con le modalita' previste dalle
convenzioni vigenti;
b) assistenza farmaceutica con le modalita' e i
limiti previsti nella convenzione, nel prontuario
terapeutico e nella legge 5 agosto 1978, n. 484;
c) assistenza ospedaliera nei presidi pubblici e
convenzionati;
d) assistenza specialistica nei presidi ed ambulatori
pubblici o convenzionati;
e) assistenza integrativa nei limiti delle
prestazioni ordinarie erogate agli assistiti dal disciolto
INAM nonche' dalle casse mutue delle province autonome di
Trento e Bolzano, fatte salve quelle autorizzate prima del
31 dicembre 1979, fino al termine del ciclo di cura.
E' consentito inoltre il ricorso all'assistenza
ospedaliera in forma indiretta, secondo le modalita' ed i
limiti stabiliti dalle vigenti leggi regionali. Le regioni
prevedono eventuali forme di assistenza specialistica
indiretta.
Per l'assistenza specialistica convenzionata, in attesa
dell'adozione della convenzione unica ai sensi dell'art. 48
della legge 23 dicembre 1978, n. 833, spetta alle regioni e
alle province autonome di Trento e Bolzano stabilire norme
finalizzate all'erogazione delle prestazioni nei limiti
previsti dall'accordo nazionale del 14 luglio 1973 tra gli
enti mutualistici e la Federazione nazionale degli ordini
dei medici e con le tariffe ivi stabilite, con esclusione
di qualsiasi forma di indicizzazione, fatti salvi gli
eventuali conguagli derivanti dalla futura convenzione.
Fino all'emanazione delle anzidette disposizioni restano
ferme le modalita' di erogazione previste dalle convenzioni
vigenti.
Resta fermo quanto disposto dall'art. 57, terzo e
quarto comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833.
Con provvedimento regionale saranno disciplinate le
modalita' di erogazione, fino alla costituzione delle
unita' sanitarie locali, delle prestazioni di cui ai commi
precedenti a favore dei cittadini non tenuti secondo la
legislazione in vigore al 31 dicembre 1979, all'iscrizione
a casse mutue eroganti prestazioni obbligatorie di
malattia.
Fino al 31 dicembre 1980 e salvo quanto previsto dalla
disciplina legislativa prevista rispettivamente dagli artt.
23 e 37 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e del decreto
di cui al primo comma dell'art. 70 della stessa legge, sono
prorogati tutti i poteri dei commissari liquidatori
nominati ai sensi dell'art. 72 della citata legge 23
dicembre 1978, n. 833, dei commissari liquidatori delle
gestioni e servizi di assistenza sanitaria delle Casse
marittime adriatica, tirrena e meridionale, nonche' per la
parte riguardante le suddette materie, dei commissari di
cui al successivo comma e degli organi di amministrazione
della Croce rossa italiana. Detti commissari devono operare
nel rispetto di direttive emanate dalle regioni e dalle
province autonome di Trento e Bolzano nell'ambito delle
finalita' richiamate al comma successivo. Il finanziamento
dell'attivita' degli enti e' assicurato nelle forme e con
le modalita' gia' seguite nel 1979, salvo l'adeguamento dei
contributi di cui all'art. 4 della legge 2 maggio 1969, n.
302, in base a decreti del Ministro del tesoro, di concerto
con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e
della sanita'.
Fino al 31 dicembre 1980 e salvo quanto previsto dalla
disciplina legislativa di cui al richiamato art. 37 le
regioni continuano ad assicurare l'assistenza ospedaliera
fuori del territorio nazionale sulla base delle vigenti
disposizioni.
Fino all'effettivo trasferimento alle unita' sanitarie
locali delle funzioni di cui alla legge 23 dicembre 1978,
n. 833, i commissari liquidatori di cui alla legge 29
giugno 1977, n. 349, limitatamente alle attivita'
sanitarie, anche in deroga ai vigenti ordinamenti dei
rispettivi enti, e con provvedimenti autorizzativi o di
delega generali, devono assicurare l'attuazione
territoriale delle direttive dei competenti organi delle
regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano volte
a realizzare le finalita' e gli obiettivi del Servizio
sanitario nazionale.
Restano fermi i compiti degli ispettorati del lavoro di
cui all'art. 21 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, fino
all'istituzione dell'Istituto superiore per la prevenzione
e la sicurezza del lavoro e all'affettivo trasferimento
delle attribuzioni alle unita' sanitarie locali. Gli
ispettorati del lavoro nell'espletamento delle loro
funzioni dovranno altresi' assicurare il rispetto di
direttive emanate dalle regioni e dalle province autonome
di Trento e Bolzano nell'ambito delle finalita' richiamate
al comma precedente.
L'assistenza sanitaria di cui al primo comma comprende
anche la tutela sanitaria delle attivita' sportive. Fermo
restando quanto disposto dall'art. 61, quarto comma, della
legge 23 dicembre 1978, n. 833, i controlli sanitari sono
effettuati, oltre che dai medici della Federazione
medico-sportiva italiana, dal personale e dalle strutture
pubbliche e private convenzionate, con le modalita' fissate
dalle regioni d'intesa con il CONI e sulla base di criteri
tecnici generali che saranno adottati con decreto del
Ministro della sanita'.».
- Si riporta, per opportuna conoscenza, il comma 4,
dell'art. 154, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.
196 (Codice in materia di protezione dei dati personali):
«Art. 154 (Compiti). - Omissis.
4. Il Presidente del Consiglio dei ministri e ciascun
ministro consultano il Garante all'atto della
predisposizione delle norme regolamentari e degli atti
amministrativi suscettibili di incidere sulle materie
disciplinate dal presente codice.
Omissis.».