Art. 34
Scuole nautiche e Centri di istruzione per la nautica
1. Dopo il Capo II-bis del Titolo III del decreto legislativo 18
luglio 2005, n. 171, e' inserito il seguente:
«Capo II-ter.
Scuole nautiche e Centri di istruzione per la nautica
Art. 49-septies.
Scuole nautiche
1. Le scuole per l'educazione marinaresca, l'istruzione e la
formazione dei candidati agli esami per il conseguimento delle
patenti nautiche sono denominate scuole nautiche.
2. Le scuole nautiche sono soggette a vigilanza amministrativa e
tecnica da parte delle province o delle citta' metropolitane o delle
Province autonome di Trento e di Bolzano del luogo in cui hanno la
sede principale.
3. I compiti delle province o delle citta' metropolitane o alle
Province autonome di Trento e di Bolzano in materia di segnalazione
certificata di inizio attivita' e di vigilanza amministrativa sulle
scuole nautiche sono svolti sulla base di apposite direttive emanate
con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.
4. Le persone fisiche o giuridiche, le societa' ed enti possono
presentare l'apposita segnalazione certificata di inizio attivita'
per la gestione di una scuola nautica alla Provincia o Citta'
metropolitana o alla Province autonome di Trento e di Bolzano. Il
titolare deve avere la proprieta' e gestione diretta, personale,
esclusiva e permanente dell'esercizio, nonche' la gestione diretta
dei beni patrimoniali della scuola nautica, rispondendo del suo
regolare funzionamento nei confronti dell'autorita' competente; nel
caso di apertura di ulteriori sedi per l'esercizio dell'attivita' di
scuola nautica, per ciascuna deve essere dimostrato il possesso di
tutti i requisiti prescritti, ad eccezione della capacita'
finanziaria che deve essere dimostrata per una sola sede, e deve
essere preposto un responsabile didattico, in organico quale
dipendente o collaboratore familiare ovvero anche, nel caso di
societa' di persone o di capitali, quale rispettivamente socio o
amministratore, che sia in possesso dei requisiti di cui al comma 6,
ad eccezione della capacita' finanziaria.
5. Gli istituti tecnici del settore tecnologico, indirizzo
trasporti e logistica, articolazione conduzione del mezzo, opzioni
conduzione del mezzo navale e di impianti e apparati marittimi,
possono presentare la dichiarazione di cui al comma 4 e sono soggetti
alla vigilanza amministrativa e tecnica del Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca che emana apposite
direttive nelle materie di cui ai commi 4 e 14 ed effettua le
verifiche di cui al comma 10.
6. La segnalazione certificata di inizio attivita' di cui al comma
4 puo' essere presentata dai soggetti che abbiano compiuto gli anni
ventuno e siano in possesso di adeguata capacita' finanziaria, di
diploma di istruzione di secondo grado e abbiano svolto attivita' di
insegnamento di cui al comma 7 con almeno un'esperienza biennale,
maturata negli ultimi cinque anni, fermo restando quanto previsto
dall'articolo 508, comma 10, del decreto legislativo 16 aprile 1994,
n. 297 per i docenti degli istituti tecnici di cui al comma 5. Per le
persone giuridiche i requisiti richiesti dal presente comma, ad
eccezione della capacita' finanziaria che deve essere posseduta dalla
persona giuridica, sono richiesti al legale rappresentante.
7. Possono svolgere attivita' di insegnamento presso le scuole
nautiche i soggetti in possesso dell'abilitazione non inferiore a
quella di ufficiale di coperta o di titolo professionale di capitano
del diporto di cui all'articolo 36-bis, gli ufficiali superiori del
Corpo dello stato maggiore e delle capitanerie di porto che hanno
cessato il servizio attivo da almeno cinque anni, coloro che hanno
conseguito da almeno dieci anni la patente nautica per la navigazione
senza alcun limite e i docenti degli istituti tecnici di cui al comma
5. L'attivita' di insegnamento della tecnica di base della
navigazione a vela e' svolta dall'istruttore di vela di cui
all'articolo 49-quinquies. Gli insegnanti non devono essere stati
dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza ed
essere sottoposti a misure amministrative di sicurezza personali o
alle misure di prevenzione e non essere stati condannati a una pena
detentiva non inferiore a tre anni, salvo che non siano intervenuti
provvedimenti di riabilitazione.
8. La segnalazione di cui al comma 4 non puo' essere presentata da
coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali
o per tendenza e da coloro che sono sottoposti a misure
amministrative di sicurezza personali o alle misure di prevenzione e
non essere stati condannati a una pena detentiva non inferiore a tre
anni, salvo che non siano intervenuti provvedimenti di
riabilitazione.
9. La scuola nautica deve svolgere l'attivita' di formazione dei
candidati agli esami per il conseguimento delle patenti nautiche di
una o piu' categorie previste, possedere un'adeguata attrezzatura
tecnica e didattica, disporre degli insegnanti di cui al comma 7,
nonche' di una adeguata unita' da diporto, secondo quanto stabilito
dal regolamento di attuazione del presente codice.
10. Le province o le citta' metropolitane o le Province autonome di
Trento e di Bolzano effettuano le verifiche del possesso dei
requisiti prescritti da parte delle scuole nautiche con cadenza
almeno triennale.
11. L'attivita' di scuola nautica e' sospesa per un periodo da uno
a tre mesi quando:
a) l'attivita' della scuola nautica non si svolge regolarmente;
b) il titolare non provvede alla sostituzione degli insegnanti o
degli istruttori che non sono piu' in possesso dei requisiti di cui
al comma 7;
c) il titolare non ottempera alle disposizioni date dalle
province o dalle citta' metropolitane o dalle Province autonome di
Trento e di Bolzano ai fini del regolare funzionamento della scuola
nautica.
12. L'attivita' della scuola nautica e' inibita quando:
a) sono venuti meno i requisiti morali del titolare e la
capacita' finanziaria;
b) viene meno l'attrezzatura tecnica o l'attrezzatura didattica
oppure la disponibilita' dell'adeguata unita' da diporto di cui al
comma 9;
c) sono stati adottati piu' di due provvedimenti di sospensione
in un quinquennio.
13. Nel caso in cui una scuola nautica e' gestita senza la
dichiarazione di inizio attivita' o i requisiti prescritti, e'
prevista la chiusura della stessa e la cessazione della relativa
attivita', ordinate dalle province o dalle citta' metropolitane o
dalle Province autonome di Trento e di Bolzano. Salva l'applicazione
delle eventuali sanzioni penali previste dalle disposizioni vigenti
in caso di esercizio abusivo dell'attivita', costituisce esercizio
abusivo dell'attivita' di scuola nautica l'istruzione o la formazione
per le patenti nautiche impartita in forma professionale o, comunque,
a fine di lucro senza il rispetto delle dichiarazioni dei requisiti
previsti. Chiunque esercita o concorre a esercitare abusivamente
l'attivita' di scuola nautica e' punito con una sanzione
amministrativa pecuniaria da 5000 euro a 15000 euro, ai sensi della
legge 24 novembre 1981, n. 689.
14. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti stabilisce,
con propri decreti: i requisiti minimi di capacita' finanziaria; i
requisiti di idoneita', le modalita' di svolgimento delle verifiche
di cui al comma 10; le prescrizioni sui locali e sull'arredamento
didattico, anche al fine di consentire l'eventuale svolgimento degli
esami, nonche' la durata dei corsi; i programmi di esame per il
conseguimento della patente nautica.
15. Le scuole nautiche nonche' i centri di istruzione per la
nautica di cui all'articolo 49-octies presentano le domande di
ammissione agli esami per i propri candidati presso l'autorita'
marittima o l'ufficio motorizzazione civile del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti nella cui giurisdizione le medesime
hanno la sede principale.
16. Le scuole nautiche possono richiedere all'autorita' marittima o
all'ufficio motorizzazione civile del Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti, competenti per territorio, che gli esami per il
conseguimento delle patenti nautiche, con un numero di candidati non
inferiore a dieci, vengano svolti presso le loro sedi. Le spese di
viaggio e di missione per i componenti delle commissioni di esame
sono a carico dei richiedenti.
17. Con il regolamento di attuazione del presente codice sono
stabilite le modalita' per la segnalazione certificata di inizio
attivita', fermo restando quanto previsto dal comma 10.
Art. 49-octies.
Centri di istruzione per la nautica
1. Le associazioni nautiche e gli enti a livello nazionale per la
gestione delle scuole per il conseguimento delle patenti nautiche,
riconosciuti in conformita' a quanto previsto con decreto del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, assumono la
denominazione di «Centri di istruzione per la nautica». Per detti
enti non e' richiesta la segnalazione certificata in materia di
inizio attivita' di cui all'articolo 49-septies, comma 4.
2. Alla vigilanza amministrativa e tecnica sulle associazioni
nautiche e sugli enti di cui al comma 1 provvede il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti.
3. I centri di istruzione per la nautica devono svolgere
l'attivita' di formazione dei candidati agli esami per il
conseguimento delle patenti nautiche di qualsiasi categoria,
possedere una adeguata attrezzatura tecnica e didattica, disporre
degli insegnanti di cui all'articolo 49-septies, comma 7, nonche' di
una adeguata unita' da diporto, secondo quanto stabilito dal
regolamento di attuazione del presente codice.
4. L'attivita' delle articolazioni dei centri di istruzione per la
nautica e' sospesa per un periodo da uno a tre mesi quando:
a) non si svolge regolarmente;
b) il rappresentante legale non provvede alla sostituzione degli
insegnanti o degli istruttori che non sono piu' in possesso dei
requisiti di cui all'articolo 49-septies, comma 7;
c) il rappresentante legale non ottempera alle disposizioni date
dal Direttore generale della Direzione Generale territoriale dei
trasporti e dal Capo del compartimento marittimo territorialmente
competenti ai fini del regolare funzionamento del centro di
istruzione.
5. L'esercizio delle articolazioni del centro di istruzione per la
nautica e' revocato quando:
a) sono venuti meno i requisiti morali del rappresentante legale
e la capacita' finanziaria;
b) viene meno l'attrezzatura tecnica o l'attrezzatura didattica
oppure la disponibilita' dell'adeguata unita' da diporto di cui al
comma 3;
c) sono stati adottati piu' di due provvedimenti di sospensione
in un quinquennio;
d) l'istruzione e la formazione dei canditati per il
conseguimento delle patenti nautiche e' impartita a fine di lucro o
al di fuori di quanto disciplinato dal presente articolo.
6. In caso di revoca per sopravvenuta carenza dei requisiti morali
del rappresentante legale, a quest'ultimo e' parimenti revocata
l'idoneita' tecnica. L'interessato puo' conseguire una nuova
idoneita' trascorsi cinque anni dalla revoca oppure a seguito di
intervenuta riabilitazione.
7. Nel caso in cui l'articolazione del centro di istruzione della
nautica e' gestita senza i requisiti prescritti e' prevista la
chiusura dello stesso e la cessazione della relativa attivita',
ordinata dal Capo del compartimento marittimo territorialmente
competente.
8. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti stabilisce, con
propri decreti: i requisiti minimi di capacita' finanziaria; i
requisiti di idoneita', le modalita' di svolgimento delle verifiche
da parte dei compartimenti marittimi; le prescrizioni sui locali e
sull'arredamento didattico, anche al fine di consentire l'eventuale
svolgimento degli esami, nonche' la durata dei corsi; i programmi di
esame per il conseguimento della patente nautica.
9. Ai centri di istruzione per la nautica, si applica l'articolo
49-septies, comma 16.».
Note all'art. 34:
- Si riporta, per opportuna conoscenza, l'art. 508 del
decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 (Approvazione
del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in
materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine
e grado):
«Art. 508 (Incompatibilita'). - 1. Al personale docente
non e' consentito impartire lezioni private ad alunni del
proprio istituto.
2. Il personale docente, ove assuma lezioni private, e'
tenuto ad informare il direttore didattico o il preside, al
quale deve altresi' comunicare il nome degli alunni e la
loro provenienza.
3. Ove le esigenze di funzionamento della scuola lo
richiedano, il direttore didattico o il preside possono
vietare l'assunzione di lezioni private o interdirne la
continuazione, sentito il consiglio di circolo o di
istituto.
4. Avverso il provvedimento del direttore didattico o
del preside e' ammesso ricorso al provveditore agli studi,
che decide in via definitiva, sentito il parere del
consiglio scolastico provinciale.
5. Nessun alunno puo' essere giudicato dal docente dal
quale abbia ricevuto lezioni private; sono nulli gli
scrutini o le prove di esame svoltisi in contravvenzione a
tale divieto.
6. Al personale ispettivo e direttivo e' fatto divieto
di impartire lezioni private.
7. L'ufficio di docente, di direttore didattico, di
preside, di ispettore tecnico e di ogni altra categoria di
personale prevista dal presente titolo non e' cumulabile
con altro rapporto di impiego pubblico.
8. Il predetto personale che assuma altro impiego
pubblico e' tenuto a darne immediata notizia
all'amministrazione.
9. L'assunzione del nuovo impiego importa la cessazione
di diritto dall'impiego precedente, salva la concessione
del trattamento di quiescenza eventualmente spettante ai
sensi delle disposizioni in vigore.
10. Il personale di cui al presente titolo non puo'
esercitare attivita' commerciale, industriale e
professionale, ne' puo' assumere o mantenere impieghi alle
dipendenze di privati o accettare cariche in societa'
costituite a fine di lucro, tranne che si tratti di cariche
in societa' od enti per i quali la nomina e' riservata allo
Stato e sia intervenuta l'autorizzazione del Ministero
della pubblica istruzione.
11. Il divieto, di cui al comma 10, non si applica nei
casi di societa' cooperative.
12. Il personale che contravvenga ai divieti posti nel
comma 10 viene diffidato dal direttore generale o capo del
servizio centrale competente ovvero dal provveditore agli
studi a cessare dalla situazione di incompatibilita'.
13. L'ottemperanza alla diffida non preclude l'azione
disciplinare.
14. Decorsi quindici giorni dalla diffida senza che
l'incompatibilita' sia cessata, viene disposta la decadenza
con provvedimento del direttore generale o capo del
servizio centrale competente, sentito il Consiglio
nazionale della pubblica istruzione, per il personale
appartenente ai ruoli nazionali; con provvedimento del
provveditore agli studi, sentito il consiglio scolastico
provinciale, per il personale docente della scuola materna,
elementare e media e, sentito il Consiglio nazionale della
pubblica istruzione, per il personale docente degli
istituti e scuole di istruzione secondaria superiore.
15. Al personale docente e' consentito, previa
autorizzazione del direttore didattico o del preside,
l'esercizio di libere professioni che non siano di
pregiudizio all'assolvimento di tutte le attivita' inerenti
alla funzione docente e siano compatibili con l'orario di
insegnamento e di servizio.
16. Avverso il diniego di autorizzazione e' ammesso
ricorso al provveditore agli studi, che decide in via
definitiva.».
- Per i riferimenti normativi contenuti nell'art.
36-bis del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171
(Codice della nautica da diporto ed attuazione della
direttiva 2003/44/CE, a norma dell'art. 6 della legge 8
luglio 2003, n. 172), introdotto dall'art. 27 del presente
decreto legislativo, si vedano le note al medesimo
articolo.
- La legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al
sistema penale) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 30
novembre 1981, n. 329, S.O.