Art. 35
Strutture dedicate alla nautica da diporto
1. Dopo il Capo II-ter del Titolo III del decreto legislativo 18
luglio 2005, n. 171, e' inserito il seguente:
«Capo II-quater.
Strutture dedicate alla nautica da diporto
Art. 49-nonies.
Disciplina del transito delle unita' da diporto
1. I concessionari delle strutture dedicate alla nautica da diporto
di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b), del decreto del
Presidente della Repubblica 2 dicembre 1997, n. 509, devono
permanentemente riservare alle unita' da diporto, a vela o a motore,
tratti di banchina per gli accosti in transito o che approdano per
rifugio, commisurate alle dimensioni delle unita' da ormeggiare in
termini di dimensioni, pescaggio, agitazione residua all'ormeggio e
apprestamenti impiantistici con prestazioni simili agli altri ormeggi
della concessione. I tratti di banchina sono riservati per la durata
massima di 72 ore, rinnovabili per un ulteriore periodo di pari
durata nei casi di avaria all'unita', salvo che la permanenza oltre
tali termini non sia giustificata da ragioni di sicurezza della
navigazione. L'ormeggio per le unita' da diporto in transito o che
approdano per rifugio e' gratuito per un tempo non inferiore alle 4
ore giornaliere individuato dal concessionario nella fascia oraria
dalle ore 9.00 alle ore 19.00 e per non piu' di tre ormeggi nell'arco
di ciascun mese. Le tariffe e gli orari relativi all'utilizzazione
gratuita degli accosti in transito o per rifugio sono resi pubblici
dal gestore dei porti e degli approdi turistici.
2. Nel periodo dal 15 giugno al 15 settembre di ciascun anno il
numero degli accosti riservato al transito e' determinato nell'otto
per cento dei posti barca disponibili. Negli altri periodi dell'anno
il numero dei posti barca e' stabilito come segue:
a) fino a 50 posti barca: due;
b) fino a 100 posti barca: tre;
c) fino a 150 posti barca: cinque;
d) fino a 250 posti barca: dieci;
e) da 251 a 500 posti barca: quindici;
f) da 501 a 750 posti barca: venti;
g) oltre 750 posti barca: venticinque.
3. Nel periodo dal 15 giugno al 15 settembre di ciascun anno il
numero degli accosti riservato al transito destinato alle unita' da
diporto, a vela o a motore, condotte da persone con disabilita' o con
persone con disabilita' a bordo e' determinato nell'uno per cento dei
posti barca disponibili. Negli altri periodi dell'anno il numero dei
posti barca e' stabilito come segue:
a) fino a 80 posti barca: uno;
b) fino a 150 posti barca: due;
c) fino a 300 posti barca: tre;
d) da 300 a 400 posti barca: quattro;
e) da 400 a 700 posti barca: sei;
f) oltre 700 posti barca: otto.
4. Per la finalita' di cui al comma 3 e' scelta di preferenza una
area che risulta di comodo accesso e collocata alla minore distanza
possibile dai punti di erogazione di acqua e di energia elettrica. Il
posto di ormeggio deve essere riconoscibile mediante la sua
delimitazione con strisce gialle dipinte e mediante il simbolo
identificativo della destinazione dell'area e deve prevedere una
banchina d'accesso con altezza massima di cinquanta centimetri
rispetto al livello dell'acqua. In alternativa e' possibile
l'utilizzo di un idoneo sistema di pontili galleggianti, collegati a
terra, che consentano comodo accesso e uso.
5. La persona con disabilita' che conduce l'unita' da diporto o la
persona che conduce una unita' da diporto con disabile a bordo, a
pena di decadenza dal diritto di ormeggio nell'attracco di cui al
comma 3, deve comunicare al concessionario che gestisce l'ormeggio,
via radio o via telefono, la data e l'orario del proprio arrivo, con
almeno 24 ore di anticipo. In caso di beni del demanio marittimo non
in concessione la citata comunicazione e' fatta all'autorita'
marittima competente.
6. Il posto di attracco riservato alle persone con disabilita',
quando non impegnato a tale fine, puo' essere occupato da altra
unita', con l'esplicita avvertenza che in caso di arrivo di unita'
condotta da persona con disabilita' o con persona con disabilita' a
bordo, che abbia fatto richiesta del suo utilizzo secondo quanto
previsto al comma 5, dovra' essere immediatamente liberato.
7. Lo stazionamento nel punto di attracco di cui al comma 3 e'
consentito, qualora non gia' occupato da altra unita' con persona con
disabilita', per un giorno e una notte. Nel caso in cui le condizioni
metereologiche non consentono di riprendere la navigazione,
l'autorita' marittima puo' autorizzare il prolungamento dello
stazionamento.
8. Le richieste e le prenotazioni degli accosti di cui ai commi 2 e
3 sono annotate in un registro, numerato e siglato in ogni singola
pagina dall'autorita' marittima territorialmente competente.
9. In occasione di manifestazioni sportive o mostre, i posti di
ormeggio riservati al transito possono essere utilizzati dalle unita'
partecipanti alle gare o presentate per l'esposizione.
10. Negli altri beni del demanio marittimo non in regime di
concessione destinati alla navigazione e al trasporto marittimo, con
ordinanza del capo del circondario marittimo competente e'
disciplinata la riserva per gli accosti alle unita' da diporto in
transito o che approdano per rifugio. Con la medesima ordinanza, al
fine di garantire la sicurezza portuale e della navigazione, sono
altresi' individuati sistemi di regolazione degli accessi alle isole
minori da parte dei passeggeri delle unita' da diporto adibite a
noleggio e trasporto passeggeri.
11. Il capo del circondario marittimo, con riferimento alla
compatibilita' delle strutture dedicate alla nautica da diporto di
cui all'articolo 2, comma 1, del decreto del Presidente della
Repubblica 2 dicembre 1997, n. 509, con gli interessi marittimi e con
la sicurezza della navigazione esprime il parere di competenza.
12. Nella acque interne, nei laghi, nei parchi e nelle riserve od
oasi naturali attraversati da corsi d'acqua o che comprendano bacini
normalmente fruiti dall'utenza turistica mediante piccole
imbarcazioni, l'autorita' o l'ente competente, con proprio atto
determina le modalita' attuative e operative degli accosti alle
unita' da diporto, a vela o a motore, in transito o che approdano per
rifugio, nonche' dei punti di imbarco di transito idonei alla comoda
fruizione da parte delle persone con disabilita'. Le tariffe relative
all'utilizzazione degli accosti in transito o per rifugio sono rese
pubbliche dal gestore dei punti di accosto e di imbarco.
13. In caso di mancata osservanza delle disposizioni del presente
articolo, si applicano le sanzioni amministrative previste dal codice
della navigazione in materia di uso del demanio marittimo.
Art. 49-decies.
Campi di ormeggio attrezzati
1. Gli enti gestori delle aree marine protette, nel rispetto delle
norme vigenti in materia di demanio marittimo, possono istituire
campi boa e campi di ormeggio attrezzati, anche con l'impiego di
tecnologie informatiche e telematiche, nelle zone di riserva generale
(zone B) o di riserva parziale (zone C) per le unita' da diporto
autorizzate alla navigazione in tali zone, ai sensi del regolamento
di organizzazione dell'area marina protetta. I progetti di
installazione dei citati campi sono sottoposti, previo nulla osta del
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al
parere vincolante dell'ufficio circondariale marittimo competente per
territorio. Nell'ambito dei campi boa e dei campi di ormeggio una
quota pari al quindici per cento degli ormeggi e' riservata alle
unita' a vela.
2. Allo scopo di tutelare l'ecosistema, nell'ambito dei campi boa e
di ormeggio di cui al comma 1 e' vietato l'ancoraggio al fondale. I
campi boa e i campi di ormeggio sono finalizzati al perseguimento
delle seguenti finalita':
a) contenimento dei fenomeni di aratura e danneggiamento dei
fondali derivanti dall'ancoraggio delle unita' da diporto;
b) erogazione di un numero limitato e annualmente programmato di
permessi di stazionamento nell'area marina;
c) garanzia della trasparenza dei criteri di accesso ai campi boa
e di ormeggio, attraverso idonee forme di pubblicita' degli stessi e
di prenotazione non onerosa, anche per via telematica.
3. Gli enti gestori che istituiscono i campi di boa e di ormeggio
di cui al comma 1 definiscono tariffe orarie e giornaliere di
stazionamento negli stessi, anche in relazione all'attivazione
combinata di servizi aggiuntivi esclusivamente nel settore della
nautica da diporto, per la cui applicazione acquisiscono il nulla
osta del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare.
4. I proventi riscossi ai sensi del comma 3 dagli enti gestori sono
destinati al recupero delle spese di allestimento e manutenzione dei
campi boa e di ormeggio, a interventi volti a incrementare la
protezione ambientale dell'area marina protetta.
5. Nell'allestimento dei campi boa e di ormeggio gli enti gestori
sono tenuti all'individuazione di sistemi compatibili con le
caratteristiche dei fondali, a basso impatto ambientale e
paesaggistico, con il minimo ingombro sul fondale, opportunamente
dimensionati in relazione alla tipologia e alle dimensioni delle
unita' per le quali viene effettuato l'ormeggio.
6. Gli enti gestori possono allestire sistemi tecnologicamente
avanzati per il monitoraggio remoto degli ormeggi e delle strutture a
terra, al fine di verificarne costantemente il corretto
posizionamento e funzionamento.
7. Al fine di garantire la sicurezza della navigazione, i campi boa
e di ormeggio sono segnalati in mare sulla base delle prescrizioni
del competente Comando Zona Fari e la posizione e le caratteristiche
degli stessi devono essere comunicate dagli enti gestori all'Ufficio
circondariale marittimo competente per il successivo inoltro
all'Istituto idrografico della Marina militare.
Art. 49-undecies.
Ricovero a secco per piccole imbarcazioni e natanti
1. Nei beni del demanio marittimo non in regime di concessione di
cui all'articolo 28 del codice della navigazione che presentano
caratteristiche particolarmente idonee per il ricovero a secco, con
provvedimento dell'autorita' competente, e' regolamentata la
disciplina del ricovero a secco di imbarcazioni da diporto fino a 12
metri e di natanti da diporto, garantendone comunque la fruizione
pubblica e in conformita' con i pertinenti strumenti di
pianificazione.
Art. 49-duodecies.
Assistenza e traino per imbarcazioni e natanti in mare
1. Al fine di migliorare le condizioni di sicurezza nella
navigazione e di prevenire l'inquinamento in mare, e' istituito il
servizio di assistenza e traino per le imbarcazioni e natanti da
diporto.
2. Il servizio di cui al comma 1 e' svolto da soggetti privati,
singoli o associati, dalle cooperative e gruppi ormeggiatori di cui
all'articolo 14 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, previa
sottoscrizione di una polizza assicurativa che copre i rischi
derivante dall'attivita' e comunicazione alla Capitaneria di porto
competente per le attivita' di cui all'articolo 68 del codice della
navigazione. La citata comunicazione consente agli operatori di
intervenire per l'assistenza alle imbarcazioni da diporto fino alla
lunghezza di metri 24.
3. Nel caso in cui sussista un pericolo attuale o presumibile per
l'incolumita' delle persone a bordo, o vi e' la presenza o la
possibilita' di un inquinamento, e' fatto obbligo anche all'operatore
chiamato per l'assistenza di contattare immediatamente l'autorita'
marittima.
4. Le attivita' comprese nell'ambito del servizio di assistenza
sono le seguenti:
a) riparazioni meccaniche, idrauliche ed elettriche, nonche'
all'attrezzatura velica;
b) consegna di pezzi di ricambio e forniture di bordo in genere;
c) interventi di ausilio alla navigazione quali disincaglio,
scioglimento delle eliche, riavvio dei motori, ricarica delle
batterie;
d) le altre attivita' che consentono di risolvere sul posto i
problemi tecnici di varia natura che impediscono la normale
navigazione.
5. E' consentito il traino fino alla struttura per la nautica da
diporto piu' idonea tecnicamente ad accogliere l'unita' nel caso di
impossibilita' di risolvere il problema sul posto, laddove tale
attivita' non comporta alcun pericolo per la sicurezza della
navigazione. E' fatto obbligo agli operatori di cui al comma 2 di
comunicare tempestivamente, al rientro presso la struttura per la
nautica da diporto individuata, le attivita' di cui al comma 4 e al
primo periodo del presente comma all'autorita' marittima
territorialmente competente.
6. Le spese sostenute per le attivita' di cui al comma 4, sono
interamente a carico dei soggetti richiedenti.
7. Con il regolamento di attuazione del presente codice sono
stabiliti i criteri e le modalita' di svolgimento del servizio, i
requisiti tecnico-professionali degli operatori che svolgono il
servizio e i requisiti dell'imbarcazione utilizzata per il
servizio.».
Note all'art. 35:
- Si riporta, per opportuna conoscenza, l'art. 2 del
decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1997, n.
509 (Regolamento recante disciplina del procedimento di
concessione di beni del demanio marittimo per la
realizzazione di strutture dedicate alla nautica da
diporto, a norma dell'art. 20, comma 8, della legge 15
marzo 1997, n. 59), come modificato dall'art. 55 del
presente decreto legislativo:
«Art. 2 (Definizioni). - 1. Sono strutture dedicate
alla nautica da diporto:
a) il "porto turistico", ovvero il complesso di
strutture amovibili ed inamovibili realizzate con opere a
terra e a mare allo scopo di servire unicamente o
precipuamente la nautica da diporto ed il diportista
nautico, anche mediante l'apprestamento di servizi
complementari;
b) l'"approdo turistico", ovvero la porzione dei
porti polifunzionali aventi le funzioni di cui all'art. 4,
comma 3, della legge 28 gennaio 1994, n. 84 , destinata a
servire la nautica da diporto ed il diportista nautico,
anche mediante l'apprestamento di servizi complementari;
c) i "punti d'ormeggio", ovvero le aree demaniali
marittime e gli specchi acquei dotati di strutture che non
importino impianti di difficile rimozione, destinati
all'ormeggio, alaggio, varo e rimessaggio, anche a secco di
piccole imbarcazioni e natanti da diporto.
2. La concessione demaniale marittima per la
realizzazione delle strutture dedicate alla nautica da
diporto di cui al comma 1, lettere a) e b), e' rilasciata:
a) con atto approvato dal direttore marittimo, nel
caso di concessioni di durata non superiore a quindici
anni;
b) con atto approvato dal dirigente generale preposto
alla Direzione generale del demanio marittimo e dei porti
del Ministero dei trasporti e della navigazione, nel caso
di concessioni di durata superiore a quindici anni.
3. Qualora la concessione ricada nella circoscrizione
territoriale di una autorita' portuale, e' rilasciata dal
presidente ai sensi dell'art. 8, comma 3, lettera h), della
legge 28 gennaio 1994, n. 84 , e l'attivita' istruttoria di
competenza dell'autorita' marittima e' curata dal
segretario generale.».
- Si riporta, per opportuna conoscenza, l'art. 28, del
codice della navigazione:
«Art. 28 (Beni del demanio marittimo). - Fanno parte
del demanio marittimo:
a. il lido, la spiaggia, i porti, le rade;
b. le lagune, le foci dei fiumi che sboccano in mare,
i bacini di acqua salsa o salmastra che almeno durante una
parte dell'anno comunicano liberamente col mare;
c. i canali utilizzabili ad uso pubblico marittimo.».
- Si riporta, per opportuna conoscenza, l'art. 14,
della legge 28 gennaio 1994, n. 84 (Riordino della
legislazione in materia portuale):
«Art. 14 (Competenze dell'autorita' marittima). - 1.
Ferme restando le competenze attribuite dalla presente
legge alle autorita' portuali e, per i soli compiti di
programmazione, coordinamento e promozione, nonche'
nell'ambito della pianificazione delle opere portuali, alla
formulazione ed elaborazione di piani triennali da proporre
al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti alle
aziende speciali delle Camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura, istituite ai sensi dell'art. 32
del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre
1934, n. 2011, spettano all'autorita' marittima le funzioni
di polizia e di sicurezza previste dal codice della
navigazione e dalle leggi speciali, e le rimanenti funzioni
amministrative.
1-bis. I servizi tecnico-nautici di pilotaggio,
rimorchio, ormeggio e battellaggio sono servizi di
interesse generale atti a garantire nei porti, ove essi
sono istituiti, la sicurezza della navigazione e
dell'approdo. L'obbligatorieta' dei servizi tecnico-nautici
e' stabilita e disciplinata con decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, su proposta dell'autorita'
marittima, d'intesa con l'autorita' portuale ove istituita,
sentite le associazioni di categoria nazionali interessate.
In caso di necessita' e di urgenza, l'autorita' marittima,
sentita l'autorita' portuale ove istituita, puo'
temporaneamente modificare il regime di obbligatorieta' dei
servizi tecnico-nautici per un periodo non superiore a
trenta giorni, prorogabili una sola volta. I criteri e i
meccanismi di formazione delle tariffe dei servizi di
pilotaggio, rimorchio, ormeggio e battellaggio sono
stabiliti dal Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti sulla base di un'istruttoria condotta
congiuntamente dal comando generale del Corpo delle
capitanerie di porto e dalle rappresentanze unitarie delle
Autorita' portuali, dei soggetti erogatori dei servizi e
dell'utenza portuale.
1-ter. Nei porti sede di autorita' di sistema portuale
la disciplina e l'organizzazione dei servizi di cui al
comma 1-bis sono stabilite dall'Autorita' marittima di
intesa con l'Autorita' portuale. In difetto di intesa
provvede il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.
1-quater. Ai fini della prestazione dei servizi
tecnico-nautici di cui al comma 1-bis, per porti o per
altri luoghi d'approdo o di transito delle navi si
intendono anche le strutture di ormeggio presso le quali si
svolgono operazioni di imbarco o sbarco di merci e
passeggeri, come banchine, moli, pontili, piattaforme, boe,
torri, navi o galleggianti di stoccaggio temporaneo e punti
di attracco, in qualsiasi modo realizzate anche nell'ambito
di specchi acquei esterni alle difese foranee.».
- Si riporta, per opportuna conoscenza, l'art. 68, del
codice della navigazione:
«Art. 68 (Vigilanza sull'esercizio di attivita' nei
porti). - Coloro che esercitano un'attivita' nell'interno
dei porti ed in genere nell'ambito del demanio marittimo
sono soggetti, nell'esplicazione di tale attivita', alla
vigilanza del comandante del porto.
Il capo del compartimento, sentite le associazioni
sindacali interessate puo' sottoporre all'iscrizione in
appositi registri, eventualmente a numero chiuso, e ad
altre speciali limitazioni coloro che esercitano le
attivita' predette.».