Art. 36
Modifiche e integrazioni al titolo IV del decreto legislativo 18
luglio 2005, n. 171
1. Il titolo IV del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, e'
sostituto dal seguente:
«Titolo IV
EDUCAZIONE MARINARESCA
Art. 52.
Giornata del mare e cultura marina
1. La Repubblica riconosce il giorno 11 aprile di ogni anno quale
"Giornata del mare" presso gli istituti scolastici di ogni ordine e
grado, al fine di sviluppare la cultura del mare inteso come risorsa
di grande valore culturale, scientifico, ricreativo ed economico.
2. La Giornata nazionale di cui al comma 1 non determina gli
effetti civili di cui alla legge 27 maggio 1949, n. 260.
3. In occasione della giornata di cui al comma 1 gli istituti
scolastici di ogni ordine e grado possono promuovere nell'ambito
della propria autonomia e competenza, senza nuovi o maggiori oneri
per la finanza pubblica, iniziative volte a diffondere la conoscenza
del mare.
4. Per l'attuazione delle iniziative di cui al comma 3, il Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, sentiti i Ministri
degli esteri e della cooperazione internazionale, dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare, delle politiche agricole,
alimentari e forestali, delle infrastrutture e dei trasporti, dello
sviluppo economico e dei beni e delle attivita' culturali e del
turismo, nonche' il Comitato olimpico nazionale italiano, impartisce
le opportune direttive.
5. Al fine di valorizzare il patrimonio culturale, storico,
letterario e artistico legato al mare, in particolare ponendo in
rilievo il contributo del mare allo sviluppo sociale, economico e
culturale del territorio nazionale nonche' al fine di preservare le
tradizioni marinaresche della comunita' italiana, anche all'estero,
possono essere organizzate manifestazioni pubbliche, cerimonie,
incontri, nonche' iniziative finalizzate alla costruzione
nell'opinione pubblica e nelle giovani generazioni della cultura e
conoscenza del mare.
6. Nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni scolastiche e
delle prerogative costituzionali delle regioni, puo' essere inserito
nei piani formativi degli istituti scolastici di ogni ordine e grado
l'insegnamento della cultura del mare e dell'educazione marinara.
L'insegnamento e' impartito dai docenti delle scuole pubbliche e
private in possesso di specifiche competenze e da docenti
specialistici nel caso in cui non e' possibile coprire le ore di
insegnamento con i docenti di istituto.
7. Gli insegnamenti di cui al comma 6 possono essere realizzati
tramite specifici progetti formativi con il Corpo delle Capitanerie
di porto, Coni, Federazione italiana vela, Lega navale italiana,
associazioni nazionali di categoria, nonche' attraverso gli istituti
tecnici - settore tecnologico, indirizzo trasporti e logistica.
8. Le iniziative previste dal presente articolo sono organizzate
nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali
disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica.».
Note all'art. 36:
- Il Titolo IV del citato decreto legislativo 18 luglio
2005, n. 171, sostituito dal presente decreto legislativo,
recitava: «Titolo IV - Educazione marinara».
- La legge 27 maggio 1949, n. 260 (Disposizioni in
materia di ricorrenze festive) e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 31 maggio 1949, n. 124.