Art. 37
Modifiche all'articolo 53 decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171
1. L'articolo 53 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, e'
sostituito dal seguente:
«Art. 53.
Violazioni commesse con unita' da diporto
1. Chiunque assume o ritiene il comando o la condotta ovvero la
direzione nautica di un'unita' da diporto senza la prescritta
abilitazione, perche' non conseguita o revocata o non convalidata per
mancanza dei requisiti ovvero sospesa o ritirata, e' soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 2755 euro a
11017 euro. La sanzione e' raddoppiata nel caso di comando o condotta
di una nave da diporto.
2. Chiunque assume o ritiene il comando o la condotta ovvero la
direzione nautica di un'unita' da diporto con la prescritta
abilitazione scaduta di validita' e' soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da 276 euro a 1377 euro.
L'organo accertatore provvede al ritiro della patente nautica
scaduta.
3. Chiunque assume o ritiene il comando o la condotta ovvero la
direzione nautica di un'unita' da diporto che non e' in regola con
quanto stabilito all'articolo 17 in materia di trascrizione e'
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
207 euro a 1033 euro.
4. Salvo che il fatto costituisca violazione della normativa sulle
aree marine protette, chiunque nell'utilizzo di un'unita' da diporto
non osserva una disposizione di legge o di regolamento, o un
provvedimento legalmente emanato dall'autorita' competente in materia
di uso del demanio marittimo, del mare territoriale, ivi comprese le
lagune, delle acque interne e dei porti, ovvero non osserva una
disposizione di legge o di regolamento in materia di sicurezza della
navigazione e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da 276 euro a 1377 euro. Se il fatto e' commesso con
l'impiego di un natante da diporto la sanzione e' ridotta alla meta'.
5. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque assume o ritiene
la condotta ovvero la direzione nautica di una imbarcazione o di un
natante da diporto, per i quali per potenza del motore installato e
ambito di navigazione non e' richiesta la patente nautica, senza i
prescritti requisiti di eta' di cui all'articolo 39 del presente
codice e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da 65 euro a 665 euro.
6. Chiunque nell'utilizzo di un'unita' da diporto supera i limiti
di velocita' previsti per la navigazione negli specchi d'acqua
portuali, nei pressi di campi boa, di spiagge e di lidi, nei corridoi
destinati al lancio o all'atterraggio nelle vicinanze di imbarcazioni
alla fonda e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da 414 euro a 2066 euro. Per la determinazione
dell'osservanza dei limiti di velocita' sono utilizzate
apparecchiature debitamente omologate, le cui caratteristiche sono
stabilite dal regolamento di attuazione del presente codice.
7. Chiunque, al di fuori dei casi previsti dai commi 1, 2, 3, 4, 5
e 6 non osserva una disposizione del presente codice o del
regolamento di attuazione dello stesso o un provvedimento emanato
dall'autorita' competente in base al presente codice, e' soggetto
alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 65 euro a
665 euro.
8. In caso di violazione di disposizioni in materia di navigazione
che prevedono sanzioni amministrative pecuniarie, l'utilizzatore
dell'unita' da diporto in locazione finanziaria e' obbligato in
solido con l'autore delle violazioni al pagamento della somma da
questi dovuta, se non prova che la navigazione e' avvenuta contro la
sua volonta'.
9. La patente nautica e' sospesa, da uno a tre mesi, per:
a) chiunque commette le violazioni di cui al comma 6;
b) chiunque nell'utilizzo di un'unita' da diporto si mantiene a
una distanza inferiore ai cento metri dal segnale di posizionamento
del subacqueo;
c) chiunque nell'utilizzo di un'unita' da diporto come unita'
appoggio per immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo non
ha a bordo i previsti mezzi di salvataggio o le dotazioni di
sicurezza o la persona abilitata al primo soccorso subacqueo.
10. Nel caso in cui le violazioni di cui al comma 9 sono reiterate
nei due anni dal compimento della prima violazione, la patente
nautica e' revocata.».
Note all'art. 37:
- L'art. 53 del citato decreto legislativo 18 luglio
2005, n. 171, sostituito dal presente decreto legislativo,
recava: "Art. 53. Violazioni commesse con unita' da
diporto.".
- Per il testo dell'art. 17 del citato decreto
legislativo 18 luglio 2005, n. 171, come modificato dal
presente decreto legislativo, si vedano le note all'art. 8.
- Per il testo dell'art. 39 del citato decreto
legislativo 18 luglio 2005, n. 171, come modificato dal
presente decreto legislativo, si vedano le note all'art.
29.