Art. 38 
 
                   Conduzione di unita' da diporto 
                     sotto l'influenza di alcool 
 
  1. Dopo l'articolo 53 del decreto legislativo 18  luglio  2005,  n.
171, e' inserito il seguente: 
 
                            «Art. 53-bis. 
 
                   Conduzione di unita' da diporto 
                    sotto l'influenza dell'alcool 
 
  1. E' vietato assumere o ritenere il comando o la  condotta  ovvero
la direzione nautica di un'unita' da diporto in stato di ebbrezza  in
conseguenza dell'uso di bevande alcoliche. 
  2. Chiunque assume o ritiene il comando o  la  condotta  ovvero  la
direzione nautica di un'unita' da diporto in  stato  di  ebbrezza  e'
punito, ove il fatto non costituisca reato: 
    a) con la sanzione amministrativa del pagamento di una  somma  da
2755 euro a  11017  euro,  qualora  sia  stato  accertato  un  valore
corrispondente a un tasso alcolemico superiore a 0,5 e non  superiore
a 0,8 grammi  per  litro  (g/l).  All'accertamento  della  violazione
consegue in ogni caso la  sanzione  amministrativa  accessoria  della
sospensione della patente nautica da tre a sei mesi; 
    b) con la sanzione amministrativa da  3500  euro  a  12500  euro,
qualora sia stato accertato  un  valore  corrispondente  a  un  tasso
alcolemico superiore a 0,8 e non superiore a  1,5  grammi  per  litro
(g/l). All'accertamento della violazione consegue  in  ogni  caso  la
sanzione amministrativa accessoria della  sospensione  della  patente
nautica da sei mesi a un anno; 
    c) con la sanzione amministrativa da  5000  euro  a  15000  euro,
qualora sia stato accertato  un  valore  corrispondente  a  un  tasso
alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro  (g/l).  All'accertamento
della violazione consegue in ogni  caso  la  sanzione  amministrativa
accessoria della sospensione della patente nautica da uno a due anni.
La patente nautica e' sempre revocata, in caso  di  reiterazione  nel
biennio. 
  3. Le sanzioni di  cui  al  comma  2  del  presente  articolo  sono
raddoppiate  ed  e'  disposto  il  sequestro,  salvo   che   l'unita'
appartenga a persona estranea  all'illecito,  nel  caso  in  cui  chi
assume o ritiene il comando o la condotta ovvero la direzione nautica
di un'unita' da diporto in stato  di  ebbrezza  provoca  un  sinistro
marittimo. Le  sanzioni  sono  raddoppiate  nel  caso  di  comando  o
condotta di una nave da diporto. Per  chiunque  provoca  un  sinistro
marittimo la patente nautica e' sempre revocata nel caso  in  cui  e'
stato accertato  un  valore  corrispondente  a  un  tasso  alcolemico
superiore a 1,5 grammi per litro (g/l). 
  4. Salvo che sia disposto  il  sequestro  ai  sensi  del  comma  3,
l'unita', qualora non possa essere condotta da altra persona  idonea,
puo' essere fatta trainare fino al luogo indicato dall'interessato  o
fino alla piu' vicina struttura dedicata per la nautica da diporto  e
lasciata in consegna al proprietario o al  gestore  di  essa  con  le
normali garanzie per la custodia. Le spese  per  il  recupero  ed  il
traino sono interamente a carico del trasgressore. 
  5. Le sanzioni amministrative previste dal comma 2  sono  aumentate
da un terzo alla meta' quando la violazione e' commessa dopo  le  ore
22 e prima delle ore 7. 
  6. Al fine di acquisire elementi utili per  motivare  l'obbligo  di
sottoposizione agli accertamenti  di  cui  al  comma  7,  gli  organi
accertatori,  secondo  le  direttive  fornite  dal   Ministro   delle
infrastrutture e dei trasporti  e  dal  Ministro  della  salute,  nel
rispetto  della  riservatezza  personale  e  senza  pregiudizio   per
l'integrita' fisica, possono sottoporre i conduttori delle unita'  da
diporto ad accertamenti qualitativi non invasivi  o  a  prove,  anche
attraverso apparecchi portatili. 
  7. Quando gli accertamenti qualitativi di cui al comma 6 hanno dato
esito positivo o in ogni caso di sinistro marittimo ovvero quando  si
abbia altrimenti motivo di ritenere che il conduttore dell'unita'  da
diporto si trovi  in  stato  di  alterazione  psico-fisica  derivante
dall'influenza   dell'alcool,   gli   organi    accertatori,    anche
accompagnandolo presso il piu' vicino ufficio  o  comando,  hanno  la
facolta' di  effettuare  l'accertamento  con  strumenti  e  procedure
determinati con decreto  del  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti, di concerto con i Ministri dell'interno, della giustizia e
della salute, sentito  il  Consiglio  superiore  di  sanita',  previa
acquisizione del parere  del  Garante  per  la  protezione  dei  dati
personali  ai  sensi  dell'articolo  154,  comma   4,   del   decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e senza nuovi o maggiori oneri  a
carico della finanza pubblica. 
  8. Qualora non sia possibile effettuare l'accertamento  di  cui  al
comma 7 o il conduttore rifiuti di sottoporsi allo stesso, gli agenti
accertatori, fatti salvi gli ulteriori obblighi previsti dalla legge,
accompagnano  il  conduttore  presso  le  strutture  sanitarie  delle
amministrazioni o presso le strutture sanitarie  pubbliche  o  presso
quelle  accreditate  o  comunque  a   tali   fini   equiparate,   per
l'accertamento del tasso  alcolemico.  Le  medesime  disposizioni  si
applicano in caso  di  sinistri  marittimi,  compatibilmente  con  le
attivita' di accertamento e di soccorso. In tal  caso,  le  strutture
sanitarie, su richiesta degli organi  accertatori,  effettuano  anche
gli accertamenti sul conduttore di unita'  da  diporto  coinvolto  in
sinistri marittimi e sottoposto alle cure mediche, nonche' rilasciano
agli organi accertatori la relativa  certificazione,  assicurando  il
rispetto  della  riservatezza  dei  dati   in   base   alle   vigenti
disposizioni di legge.  Copia  della  certificazione  e  del  referto
sanitario  in  caso  di  cure  mediche  deve  essere  tempestivamente
trasmessa, a cura  dell'organo  accertatore  che  ha  proceduto  agli
accertamenti, all'autorita' competente che ha rilasciato  la  patente
nautica per gli eventuali provvedimenti di competenza. 
  9. Qualora gli accertamenti di cui ai commi 6 e 7 hanno dato  esito
positivo, gli organi accertatori possono  disporre  il  ritiro  della
patente nautica per un periodo  non  superiore  a  dieci  giorni.  La
patente nautica puo' essere ritirata anche nel caso  in  cui  l'esito
degli  accertamenti  di  cui  al  comma  8  non   e'   immediatamente
disponibile.  La  patente  nautica  ritirata  e'  depositata   presso
l'ufficio o il comando da cui dipende l'organo accertatore. 
  10. Qualora dall'accertamento di cui ai commi  7  o  8  risulta  un
valore corrispondente a un tasso alcolemico superiore  a  0,5  grammi
per litro (g/l), l'interessato e' considerato in stato di ebbrezza ai
fini dell'applicazione delle sanzioni di cui al comma 2. 
  11. Salvo che il  fatto  costituisca  reato,  in  caso  di  rifiuto
dell'accertamento di cui ai commi 6, 7 o 8, il conduttore dell'unita'
da diporto e' punito con la sanzione di cui al comma 2,  lettera  c),
primo periodo. 
  12. Alla sanzione per la violazione di cui al comma 2, lettera  c),
consegue in ogni caso il sequestro dell'unita', salvo che  la  stessa
appartenga a persona  estranea  alla  violazione.  Con  provvedimento
dell'autorita'  competente  che  ha  disposto  la  sospensione  della
patente nautica e' ordinato che il conduttore dell'unita' da  diporto
si sottoponga a visita medica secondo le disposizioni del comma 13. 
  13. Con il provvedimento con il quale e'  disposta  la  sospensione
della patente nautica, al fine  di  verificare  il  mantenimento  dei
requisiti psico-fisici, l'autorita' competente che ha  rilasciato  la
patente nautica ordina che il conduttore dell'unita'  da  diporto  si
sottoponga a visita medica presso gli uffici delle aziende  sanitarie
locali territorialmente competenti, cui sono attribuite  funzioni  in
materia medico-legale, che deve  avvenire  nel  termine  di  sessanta
giorni.». 
 
          Note all'art. 38: 
              - Si riporta, per  opportuna  conoscenza,  il  comma  4
          dell'art. 154 del decreto legislativo 30  giugno  2003,  n.
          196 (Codice in materia di protezione dei dati personali): 
              «Art. 154 (Compiti). - Omissis. 
              4. Il Presidente del Consiglio dei ministri  e  ciascun
          ministro   consultano    il    Garante    all'atto    della
          predisposizione delle  norme  regolamentari  e  degli  atti
          amministrativi  suscettibili  di  incidere  sulle   materie
          disciplinate dal presente codice. 
              Omissis.».