Art. 38
Conduzione di unita' da diporto
sotto l'influenza di alcool
1. Dopo l'articolo 53 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n.
171, e' inserito il seguente:
«Art. 53-bis.
Conduzione di unita' da diporto
sotto l'influenza dell'alcool
1. E' vietato assumere o ritenere il comando o la condotta ovvero
la direzione nautica di un'unita' da diporto in stato di ebbrezza in
conseguenza dell'uso di bevande alcoliche.
2. Chiunque assume o ritiene il comando o la condotta ovvero la
direzione nautica di un'unita' da diporto in stato di ebbrezza e'
punito, ove il fatto non costituisca reato:
a) con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
2755 euro a 11017 euro, qualora sia stato accertato un valore
corrispondente a un tasso alcolemico superiore a 0,5 e non superiore
a 0,8 grammi per litro (g/l). All'accertamento della violazione
consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della
sospensione della patente nautica da tre a sei mesi;
b) con la sanzione amministrativa da 3500 euro a 12500 euro,
qualora sia stato accertato un valore corrispondente a un tasso
alcolemico superiore a 0,8 e non superiore a 1,5 grammi per litro
(g/l). All'accertamento della violazione consegue in ogni caso la
sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente
nautica da sei mesi a un anno;
c) con la sanzione amministrativa da 5000 euro a 15000 euro,
qualora sia stato accertato un valore corrispondente a un tasso
alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/l). All'accertamento
della violazione consegue in ogni caso la sanzione amministrativa
accessoria della sospensione della patente nautica da uno a due anni.
La patente nautica e' sempre revocata, in caso di reiterazione nel
biennio.
3. Le sanzioni di cui al comma 2 del presente articolo sono
raddoppiate ed e' disposto il sequestro, salvo che l'unita'
appartenga a persona estranea all'illecito, nel caso in cui chi
assume o ritiene il comando o la condotta ovvero la direzione nautica
di un'unita' da diporto in stato di ebbrezza provoca un sinistro
marittimo. Le sanzioni sono raddoppiate nel caso di comando o
condotta di una nave da diporto. Per chiunque provoca un sinistro
marittimo la patente nautica e' sempre revocata nel caso in cui e'
stato accertato un valore corrispondente a un tasso alcolemico
superiore a 1,5 grammi per litro (g/l).
4. Salvo che sia disposto il sequestro ai sensi del comma 3,
l'unita', qualora non possa essere condotta da altra persona idonea,
puo' essere fatta trainare fino al luogo indicato dall'interessato o
fino alla piu' vicina struttura dedicata per la nautica da diporto e
lasciata in consegna al proprietario o al gestore di essa con le
normali garanzie per la custodia. Le spese per il recupero ed il
traino sono interamente a carico del trasgressore.
5. Le sanzioni amministrative previste dal comma 2 sono aumentate
da un terzo alla meta' quando la violazione e' commessa dopo le ore
22 e prima delle ore 7.
6. Al fine di acquisire elementi utili per motivare l'obbligo di
sottoposizione agli accertamenti di cui al comma 7, gli organi
accertatori, secondo le direttive fornite dal Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti e dal Ministro della salute, nel
rispetto della riservatezza personale e senza pregiudizio per
l'integrita' fisica, possono sottoporre i conduttori delle unita' da
diporto ad accertamenti qualitativi non invasivi o a prove, anche
attraverso apparecchi portatili.
7. Quando gli accertamenti qualitativi di cui al comma 6 hanno dato
esito positivo o in ogni caso di sinistro marittimo ovvero quando si
abbia altrimenti motivo di ritenere che il conduttore dell'unita' da
diporto si trovi in stato di alterazione psico-fisica derivante
dall'influenza dell'alcool, gli organi accertatori, anche
accompagnandolo presso il piu' vicino ufficio o comando, hanno la
facolta' di effettuare l'accertamento con strumenti e procedure
determinati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, di concerto con i Ministri dell'interno, della giustizia e
della salute, sentito il Consiglio superiore di sanita', previa
acquisizione del parere del Garante per la protezione dei dati
personali ai sensi dell'articolo 154, comma 4, del decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e senza nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica.
8. Qualora non sia possibile effettuare l'accertamento di cui al
comma 7 o il conduttore rifiuti di sottoporsi allo stesso, gli agenti
accertatori, fatti salvi gli ulteriori obblighi previsti dalla legge,
accompagnano il conduttore presso le strutture sanitarie delle
amministrazioni o presso le strutture sanitarie pubbliche o presso
quelle accreditate o comunque a tali fini equiparate, per
l'accertamento del tasso alcolemico. Le medesime disposizioni si
applicano in caso di sinistri marittimi, compatibilmente con le
attivita' di accertamento e di soccorso. In tal caso, le strutture
sanitarie, su richiesta degli organi accertatori, effettuano anche
gli accertamenti sul conduttore di unita' da diporto coinvolto in
sinistri marittimi e sottoposto alle cure mediche, nonche' rilasciano
agli organi accertatori la relativa certificazione, assicurando il
rispetto della riservatezza dei dati in base alle vigenti
disposizioni di legge. Copia della certificazione e del referto
sanitario in caso di cure mediche deve essere tempestivamente
trasmessa, a cura dell'organo accertatore che ha proceduto agli
accertamenti, all'autorita' competente che ha rilasciato la patente
nautica per gli eventuali provvedimenti di competenza.
9. Qualora gli accertamenti di cui ai commi 6 e 7 hanno dato esito
positivo, gli organi accertatori possono disporre il ritiro della
patente nautica per un periodo non superiore a dieci giorni. La
patente nautica puo' essere ritirata anche nel caso in cui l'esito
degli accertamenti di cui al comma 8 non e' immediatamente
disponibile. La patente nautica ritirata e' depositata presso
l'ufficio o il comando da cui dipende l'organo accertatore.
10. Qualora dall'accertamento di cui ai commi 7 o 8 risulta un
valore corrispondente a un tasso alcolemico superiore a 0,5 grammi
per litro (g/l), l'interessato e' considerato in stato di ebbrezza ai
fini dell'applicazione delle sanzioni di cui al comma 2.
11. Salvo che il fatto costituisca reato, in caso di rifiuto
dell'accertamento di cui ai commi 6, 7 o 8, il conduttore dell'unita'
da diporto e' punito con la sanzione di cui al comma 2, lettera c),
primo periodo.
12. Alla sanzione per la violazione di cui al comma 2, lettera c),
consegue in ogni caso il sequestro dell'unita', salvo che la stessa
appartenga a persona estranea alla violazione. Con provvedimento
dell'autorita' competente che ha disposto la sospensione della
patente nautica e' ordinato che il conduttore dell'unita' da diporto
si sottoponga a visita medica secondo le disposizioni del comma 13.
13. Con il provvedimento con il quale e' disposta la sospensione
della patente nautica, al fine di verificare il mantenimento dei
requisiti psico-fisici, l'autorita' competente che ha rilasciato la
patente nautica ordina che il conduttore dell'unita' da diporto si
sottoponga a visita medica presso gli uffici delle aziende sanitarie
locali territorialmente competenti, cui sono attribuite funzioni in
materia medico-legale, che deve avvenire nel termine di sessanta
giorni.».
Note all'art. 38:
- Si riporta, per opportuna conoscenza, il comma 4
dell'art. 154 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.
196 (Codice in materia di protezione dei dati personali):
«Art. 154 (Compiti). - Omissis.
4. Il Presidente del Consiglio dei ministri e ciascun
ministro consultano il Garante all'atto della
predisposizione delle norme regolamentari e degli atti
amministrativi suscettibili di incidere sulle materie
disciplinate dal presente codice.
Omissis.».