Art. 39
Conduzione di unita' da diporto sotto l'influenza di alcool per
soggetti di eta' inferiore a ventuno anni e per coloro che
conducono una unita' da diporto utilizzata a fini commerciali
1. Dopo l'articolo 53-bis del decreto legislativo 18 luglio 2005,
n. 171, e' inserito il seguente:
«Art. 53-ter.
Conduzione di unita' da diporto sotto l'influenza dell'alcool per
soggetti di eta' inferiore a ventuno anni e per coloro che
conducono una unita' da diporto utilizzata a fini commerciali
1. E' vietato assumere o ritenere il comando o la condotta ovvero
la direzione nautica di un'unita' da diporto dopo aver assunto
bevande alcoliche e sotto l'influenza di queste per:
a) i soggetti di eta' inferiore ad anni ventuno;
b) coloro che utilizzano l'unita' da diporto a fini commerciali
di cui all'articolo 2, comma 1, del presente codice.
2. I soggetti di cui al comma 1 che assumono o ritengono il comando
o la condotta ovvero la direzione nautica di un'unita' da diporto
dopo aver assunto bevande alcoliche e sotto l'influenza di queste
sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma
da 500 euro a 2000 euro, qualora sia stato accertato un valore
corrispondente a un tasso alcolemico superiore a 0 (zero) e non
superiore a 0,5 grammi per litro (g/l). Nel caso in cui i soggetti di
cui al comma 1, nelle condizioni di cui al periodo precedente,
provocano un sinistro marittimo, le sanzioni di cui al medesimo
periodo sono raddoppiate ed e' disposto il sequestro, salvo che
l'unita' appartenga a persona estranea all'illecito.
3. Per i soggetti di cui al comma 1, ove incorrono negli illeciti
di cui all'articolo 53-bis, comma 2, lettera a), le sanzioni ivi
previste sono aumentate di un terzo; ove incorrano negli illeciti di
cui all'articolo 53-bis, comma 2, lettere b) e c), le sanzioni ivi
previste sono aumentate da un terzo alla meta'.
4. La patente nautica e' sempre revocata, qualora sia stato
accertato un valore corrispondente a un tasso alcolemico superiore a
1,5 grammi per litro (g/l) per i soggetti di cui alla lettera b) del
comma 1, ovvero in caso di reiterazione nel biennio per i soggetti di
cui alla lettera a) del medesimo comma.
5. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 53-bis, commi
6, 7, 8, 9, 10 e 13. Salvo che il fatto costituisca reato, in caso di
rifiuto dell'accertamento di cui ai commi 6, 7 o 8 dell'articolo
53-bis, il conduttore dell'unita' da diporto e' soggetto alle
sanzioni previste dal comma 2, lettera c), del medesimo articolo,
aumentate da un terzo alla meta'. All'accertamento della violazione
consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della
sospensione della patente nautica da uno a due anni. La patente
nautica e' sempre revocata, in caso di reiterazione nel biennio.».
Note all'art. 39:
- Per il testo dell'art. 2 del citato decreto
legislativo 18 luglio 2005, n. 171, come modificato dal
presente decreto legislativo, si vedano le note all'art. 2.
- Per i riferimenti normativi contenuti nell'art.
53-bis del citato decreto legislativo 18 luglio 2005, n.
171, introdotto dall'art. 38 del presente decreto
legislativo, si vedano le note al medesimo articolo.