Art. 39 Conduzione di unita' da diporto sotto l'influenza di alcool per soggetti di eta' inferiore a ventuno anni e per coloro che conducono una unita' da diporto utilizzata a fini commerciali 1. Dopo l'articolo 53-bis del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, e' inserito il seguente: «Art. 53-ter. Conduzione di unita' da diporto sotto l'influenza dell'alcool per soggetti di eta' inferiore a ventuno anni e per coloro che conducono una unita' da diporto utilizzata a fini commerciali 1. E' vietato assumere o ritenere il comando o la condotta ovvero la direzione nautica di un'unita' da diporto dopo aver assunto bevande alcoliche e sotto l'influenza di queste per: a) i soggetti di eta' inferiore ad anni ventuno; b) coloro che utilizzano l'unita' da diporto a fini commerciali di cui all'articolo 2, comma 1, del presente codice. 2. I soggetti di cui al comma 1 che assumono o ritengono il comando o la condotta ovvero la direzione nautica di un'unita' da diporto dopo aver assunto bevande alcoliche e sotto l'influenza di queste sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 500 euro a 2000 euro, qualora sia stato accertato un valore corrispondente a un tasso alcolemico superiore a 0 (zero) e non superiore a 0,5 grammi per litro (g/l). Nel caso in cui i soggetti di cui al comma 1, nelle condizioni di cui al periodo precedente, provocano un sinistro marittimo, le sanzioni di cui al medesimo periodo sono raddoppiate ed e' disposto il sequestro, salvo che l'unita' appartenga a persona estranea all'illecito. 3. Per i soggetti di cui al comma 1, ove incorrono negli illeciti di cui all'articolo 53-bis, comma 2, lettera a), le sanzioni ivi previste sono aumentate di un terzo; ove incorrano negli illeciti di cui all'articolo 53-bis, comma 2, lettere b) e c), le sanzioni ivi previste sono aumentate da un terzo alla meta'. 4. La patente nautica e' sempre revocata, qualora sia stato accertato un valore corrispondente a un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/l) per i soggetti di cui alla lettera b) del comma 1, ovvero in caso di reiterazione nel biennio per i soggetti di cui alla lettera a) del medesimo comma. 5. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 53-bis, commi 6, 7, 8, 9, 10 e 13. Salvo che il fatto costituisca reato, in caso di rifiuto dell'accertamento di cui ai commi 6, 7 o 8 dell'articolo 53-bis, il conduttore dell'unita' da diporto e' soggetto alle sanzioni previste dal comma 2, lettera c), del medesimo articolo, aumentate da un terzo alla meta'. All'accertamento della violazione consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente nautica da uno a due anni. La patente nautica e' sempre revocata, in caso di reiterazione nel biennio.».
Note all'art. 39: - Per il testo dell'art. 2 del citato decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, come modificato dal presente decreto legislativo, si vedano le note all'art. 2. - Per i riferimenti normativi contenuti nell'art. 53-bis del citato decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, introdotto dall'art. 38 del presente decreto legislativo, si vedano le note al medesimo articolo.