Art. 4
Modifiche all'articolo 14 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n.
171
1. All'articolo 14 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171,
dopo il comma 1, e' aggiunto il seguente: «1-bis. Alla progettazione,
costruzione e immissione in commercio delle unita' da diporto di cui
all'articolo 3, diverse dalle navi da diporto e dalle navi di cui
all'articolo 3 della legge 8 luglio 2003, n. 172, si applicano le
disposizioni di cui al decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5.».
Note all'art. 4:
- Si riporta l'art. 14 del citato decreto legislativo
18 luglio 2005, n. 171, come modificato dal presente
decreto legislativo:
«Art. 14 (Rinvio). - 1. Alla progettazione e
costruzione delle navi da diporto si applicano le
disposizioni del libro secondo, titolo I, del codice della
navigazione e del libro II, titolo I, del regolamento per
l'esecuzione del codice della navigazione, parte
navigazione marittima.
1-bis. Alla progettazione, costruzione e immissione in
commercio delle unita' da diporto di cui all'art. 3,
diverse dalle navi da diporto e dalle navi di cui all'art.
3 della legge 8 luglio 2003, n. 172, si applicano le
disposizioni di cui al decreto legislativo 11 gennaio 2016,
n. 5.».