Art. 4 
 
Modifiche all'articolo 14 del decreto legislativo 18 luglio 2005,  n.
                                 171 
 
  1. All'articolo 14 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n.  171,
dopo il comma 1, e' aggiunto il seguente: «1-bis. Alla progettazione,
costruzione e immissione in commercio delle unita' da diporto di  cui
all'articolo 3, diverse dalle navi da diporto e  dalle  navi  di  cui
all'articolo 3 della legge 8 luglio 2003, n.  172,  si  applicano  le
disposizioni di cui al decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5.». 
 
          Note all'art. 4: 
              - Si riporta l'art. 14 del citato  decreto  legislativo
          18 luglio  2005,  n.  171,  come  modificato  dal  presente
          decreto legislativo: 
              «Art.  14  (Rinvio).  -   1.   Alla   progettazione   e
          costruzione  delle  navi  da  diporto   si   applicano   le
          disposizioni del libro secondo, titolo I, del codice  della
          navigazione e del libro II, titolo I, del  regolamento  per
          l'esecuzione   del   codice   della   navigazione,    parte
          navigazione marittima. 
              1-bis. Alla progettazione, costruzione e immissione  in
          commercio delle  unita'  da  diporto  di  cui  all'art.  3,
          diverse dalle navi da diporto e dalle navi di cui  all'art.
          3 della legge 8  luglio  2003,  n.  172,  si  applicano  le
          disposizioni di cui al decreto legislativo 11 gennaio 2016,
          n. 5.».