Art. 40
Conduzione di unita' da diporto in stato di alterazione psico-fisica
per uso di sostanze stupefacenti o psicotrope
1. Dopo l'articolo 53-ter del decreto legislativo 18 luglio 2005,
n. 171, e' inserito il seguente:
«Art. 53-quater.
Conduzione di unita' da diporto in stato di alterazione psico-fisica
per uso di sostanze stupefacenti o psicotrope
1. Chiunque assume o ritiene il comando o la condotta ovvero la
direzione nautica di un'unita' da diporto in stato di alterazione
psico-fisica dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope e'
punito, ove il fatto non costituisca reato, con la sanzione
amministrativa da 2755 euro a 11017 euro. All'accertamento della
violazione consegue in ogni caso la sanzione amministrativa
accessoria della sospensione della patente nautica da uno a due anni.
Per i soggetti di cui al comma 1, lettere a) e b), dell'articolo
53-ter, le sanzioni di cui al primo e al secondo periodo del presente
comma sono aumentate da un terzo alla meta'. Le sanzioni sono
raddoppiate nel caso di comando o condotta di una nave da diporto. La
patente nautica e' sempre revocata quando la violazione e' commessa
da uno dei conduttori di cui alla lettera b) del citato comma 1
dell'articolo 53-ter, ovvero in caso di reiterazione nel biennio.
2. Se il conduttore di unita' da diporto in stato di alterazione
psico-fisica provoca un sinistro marittimo, le sanzioni di cui al
comma 1 sono raddoppiate ed e' disposto il sequestro dell'unita',
salvo che l'unita' appartenga a persona estranea all'illecito.
3. Le sanzioni amministrative previste dal comma 2 sono aumentate
da un terzo alla meta' quando la violazione e' commessa dopo le ore
22 e prima delle ore 7.
4. Al fine di acquisire elementi utili per motivare l'obbligo di
sottoposizione agli accertamenti di cui al comma 6, gli organi
accertatori, secondo le direttive fornite dal Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti e dal Ministro della salute, previa
acquisizione del parere del Garante per la protezione dei dati
personali ai sensi dell'articolo 154, comma 4, del decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196, nel rispetto della riservatezza
personale e senza pregiudizio per l'integrita' fisica, possono
sottoporre i conduttori delle unita' da diporto ad accertamenti
qualitativi non invasivi o a prove, anche attraverso apparecchi
portatili.
5. Quando gli accertamenti qualitativi di cui al comma 4 hanno dato
esito positivo, ovvero quando si ha altrimenti ragionevole motivo di
ritenere che il conduttore dell'unita' da diporto si trovi sotto
l'effetto conseguente all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope,
il conduttore, nel rispetto della riservatezza personale e senza
pregiudizio per l'integrita' fisica, puo' essere sottoposto ad
accertamenti clinico-tossicologici e strumentali ovvero analitici su
campioni di mucosa del cavo orale prelevati a cura di personale
sanitario ausiliario delle amministrazioni competenti previsto dalla
normativa vigente. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti, di concerto con i Ministri dell'interno, della
giustizia e della salute, sentito il Consiglio superiore di sanita',
da adottare entro sessanta giorni, sono stabilite le modalita', senza
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, di
effettuazione degli accertamenti di cui al periodo precedente e le
caratteristiche degli strumenti da impiegare negli accertamenti
medesimi. Ove necessario a garantire la neutralita' finanziaria di
cui al precedente periodo, il medesimo decreto puo' prevedere che gli
accertamenti di cui al presente comma siano effettuati, anziche' su
campioni di mucosa del cavo orale, su campioni di fluido del cavo
orale.
6. Nei casi previsti dal comma 5, qualora non sia possibile
effettuare il prelievo a cura del personale sanitario ausiliario
delle amministrazioni ovvero qualora il conduttore rifiuti di
sottoporsi a tale prelievo, gli agenti accertatori, fatti salvi gli
ulteriori obblighi previsti dalla legge, accompagnano il conduttore
presso le strutture sanitarie delle amministrazioni o presso le
strutture sanitarie pubbliche o presso quelle accreditate o comunque
a tali fini equiparate, per il prelievo di campioni di liquidi
biologici ai fini dell'effettuazione degli esami necessari ad
accertare la presenza di sostanze stupefacenti o psicotrope. Le
medesime disposizioni si applicano in caso di sinistri marittimi,
compatibilmente con le attivita' di accertamento e di soccorso.
7. Le strutture sanitarie di cui al comma 6, su richiesta degli
organi accertatori, effettuano anche gli accertamenti sul conduttore
di unita' da diporto coinvolto in sinistri marittimi e sottoposto
alle cure mediche, ai fini indicati al comma 6. Gli accertamenti
possono riguardare anche il tasso alcolemico cosi' come previsto
negli articoli 53-bis e 53-ter del presente codice.
8. Le strutture sanitarie di cui al comma 6 rilasciano agli organi
accertatori la relativa certificazione, estesa alla prognosi delle
lesioni accertate, assicurando il rispetto della riservatezza dei
dati in base alle vigenti disposizioni di legge. Copia del referto
sanitario deve essere tempestivamente trasmessa, a cura dell'organo
accertatore che ha proceduto agli accertamenti, all'autorita'
competente che ha rilasciato la patente nautica per gli eventuali
provvedimenti di competenza.
9. Qualora l'esito degli accertamenti di cui ai commi 5, 6, 7 non
sia immediatamente disponibile e gli accertamenti di cui al comma 4
abbiano dato esito positivo, se ricorrono fondati motivi per ritenere
che il conduttore si trovi in stato di alterazione psico-fisica dopo
l'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope, gli organi
accertatori possono disporre il ritiro della patente nautica fino
all'esito degli accertamenti e, comunque, per un periodo non
superiore a dieci giorni. La patente nautica e' ritirata ed e'
depositata presso l'ufficio o il comando da cui dipende l'organo
accertatore.
10. L'autorita' competente che ha rilasciato la patente nautica,
sulla base dell'esito degli accertamenti analitici di cui al comma 5,
ovvero della certificazione rilasciata dai centri di cui al comma 6,
al fine di verificare il mantenimento dei requisiti psico-fisici,
ordina che il conduttore dell'unita' da diporto si sottoponga a
visita medica presso gli uffici delle aziende sanitarie locali
territorialmente competenti, cui sono attribuite funzioni in materia
medico-legale, che deve avvenire nel termine di novanta giorni e
dispone la sospensione in via cautelare della patente nautica fino
all'esito della visita medica.
11. Salvo che il fatto costituisca reato, in caso di rifiuto
dell'accertamento di cui ai commi 4, 5 e 6, il conduttore dell'unita'
da diporto e' soggetto alla sanzione di cui all'articolo 53-bis,
comma 2, lettera c). Con il provvedimento con il quale e' disposta la
sospensione della patente nautica, al fine di verificare il
mantenimento dei requisiti psico-fisici, l'autorita' competente che
ha rilasciato la patente nautica ordina che il conduttore dell'unita'
da diporto si sottoponga a visita medica presso gli uffici delle
aziende sanitarie locali territorialmente competenti, cui sono
attribuite funzioni in materia medico-legale, che deve avvenire nel
termine di sessanta giorni.».
Note all'art. 40:
- Per il testo del comma 4 dell'art. 154, del citato
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 si veda nelle
note all'art. 38.
- Per i riferimenti normativi contenuti nell'art.
53-bis del citato decreto legislativo 18 luglio 2005, n.
171, introdotto dall'art. 38 del presente decreto
legislativo, si vedano le note al medesimo articolo.