Art. 40 
 
Conduzione di unita' da diporto in stato di alterazione  psico-fisica
            per uso di sostanze stupefacenti o psicotrope 
 
  1. Dopo l'articolo 53-ter del decreto legislativo 18  luglio  2005,
n. 171, e' inserito il seguente: 
 
                          «Art. 53-quater. 
 
Conduzione di unita' da diporto in stato di alterazione  psico-fisica
  per uso di sostanze stupefacenti o psicotrope 
 
  1. Chiunque assume o ritiene il comando o  la  condotta  ovvero  la
direzione nautica di un'unita' da diporto  in  stato  di  alterazione
psico-fisica dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope  e'
punito,  ove  il  fatto  non  costituisca  reato,  con  la   sanzione
amministrativa da 2755 euro  a  11017  euro.  All'accertamento  della
violazione  consegue  in  ogni  caso   la   sanzione   amministrativa
accessoria della sospensione della patente nautica da uno a due anni.
Per i soggetti di cui al comma 1,  lettere  a)  e  b),  dell'articolo
53-ter, le sanzioni di cui al primo e al secondo periodo del presente
comma sono aumentate  da  un  terzo  alla  meta'.  Le  sanzioni  sono
raddoppiate nel caso di comando o condotta di una nave da diporto. La
patente nautica e' sempre revocata quando la violazione  e'  commessa
da uno dei conduttori di cui alla  lettera  b)  del  citato  comma  1
dell'articolo 53-ter, ovvero in caso di reiterazione nel biennio. 
  2. Se il conduttore di unita' da diporto in  stato  di  alterazione
psico-fisica provoca un sinistro marittimo, le  sanzioni  di  cui  al
comma 1 sono raddoppiate ed e'  disposto  il  sequestro  dell'unita',
salvo che l'unita' appartenga a persona estranea all'illecito. 
  3. Le sanzioni amministrative previste dal comma 2  sono  aumentate
da un terzo alla meta' quando la violazione e' commessa dopo  le  ore
22 e prima delle ore 7. 
  4. Al fine di acquisire elementi utili per  motivare  l'obbligo  di
sottoposizione agli accertamenti  di  cui  al  comma  6,  gli  organi
accertatori,  secondo  le  direttive  fornite  dal   Ministro   delle
infrastrutture e dei trasporti e dal Ministro  della  salute,  previa
acquisizione del parere  del  Garante  per  la  protezione  dei  dati
personali  ai  sensi  dell'articolo  154,  comma   4,   del   decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196, nel rispetto  della  riservatezza
personale  e  senza  pregiudizio  per  l'integrita'  fisica,  possono
sottoporre i conduttori  delle  unita'  da  diporto  ad  accertamenti
qualitativi non invasivi  o  a  prove,  anche  attraverso  apparecchi
portatili. 
  5. Quando gli accertamenti qualitativi di cui al comma 4 hanno dato
esito positivo, ovvero quando si ha altrimenti ragionevole motivo  di
ritenere che il conduttore dell'unita'  da  diporto  si  trovi  sotto
l'effetto conseguente all'uso di sostanze stupefacenti o  psicotrope,
il conduttore, nel rispetto  della  riservatezza  personale  e  senza
pregiudizio  per  l'integrita'  fisica,  puo'  essere  sottoposto  ad
accertamenti clinico-tossicologici e strumentali ovvero analitici  su
campioni di mucosa del cavo  orale  prelevati  a  cura  di  personale
sanitario ausiliario delle amministrazioni competenti previsto  dalla
normativa vigente. Con decreto del Ministro  delle  infrastrutture  e
dei  trasporti,  di  concerto  con  i  Ministri  dell'interno,  della
giustizia e della salute, sentito il Consiglio superiore di  sanita',
da adottare entro sessanta giorni, sono stabilite le modalita', senza
nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della  finanza   pubblica,   di
effettuazione degli accertamenti di cui al periodo  precedente  e  le
caratteristiche  degli  strumenti  da  impiegare  negli  accertamenti
medesimi. Ove necessario a garantire la  neutralita'  finanziaria  di
cui al precedente periodo, il medesimo decreto puo' prevedere che gli
accertamenti di cui al presente comma siano effettuati,  anziche'  su
campioni di mucosa del cavo orale, su campioni  di  fluido  del  cavo
orale. 
  6. Nei casi  previsti  dal  comma  5,  qualora  non  sia  possibile
effettuare il prelievo a  cura  del  personale  sanitario  ausiliario
delle  amministrazioni  ovvero  qualora  il  conduttore  rifiuti   di
sottoporsi a tale prelievo, gli agenti accertatori, fatti  salvi  gli
ulteriori obblighi previsti dalla legge, accompagnano  il  conduttore
presso le strutture  sanitarie  delle  amministrazioni  o  presso  le
strutture sanitarie pubbliche o presso quelle accreditate o  comunque
a tali fini equiparate,  per  il  prelievo  di  campioni  di  liquidi
biologici  ai  fini  dell'effettuazione  degli  esami  necessari   ad
accertare la presenza  di  sostanze  stupefacenti  o  psicotrope.  Le
medesime disposizioni si applicano in  caso  di  sinistri  marittimi,
compatibilmente con le attivita' di accertamento e di soccorso. 
  7. Le strutture sanitarie di cui al comma  6,  su  richiesta  degli
organi accertatori, effettuano anche gli accertamenti sul  conduttore
di unita' da diporto coinvolto in  sinistri  marittimi  e  sottoposto
alle cure mediche, ai fini indicati  al  comma  6.  Gli  accertamenti
possono riguardare anche il  tasso  alcolemico  cosi'  come  previsto
negli articoli 53-bis e 53-ter del presente codice. 
  8. Le strutture sanitarie di cui al comma 6 rilasciano agli  organi
accertatori la relativa certificazione, estesa  alla  prognosi  delle
lesioni accertate, assicurando il  rispetto  della  riservatezza  dei
dati in base alle vigenti disposizioni di legge.  Copia  del  referto
sanitario deve essere tempestivamente trasmessa, a  cura  dell'organo
accertatore  che  ha  proceduto  agli   accertamenti,   all'autorita'
competente che ha rilasciato la patente  nautica  per  gli  eventuali
provvedimenti di competenza. 
  9. Qualora l'esito degli accertamenti di cui ai commi 5, 6,  7  non
sia immediatamente disponibile e gli accertamenti di cui al  comma  4
abbiano dato esito positivo, se ricorrono fondati motivi per ritenere
che il conduttore si trovi in stato di alterazione psico-fisica  dopo
l'assunzione  di  sostanze  stupefacenti  o  psicotrope,  gli  organi
accertatori possono disporre il ritiro  della  patente  nautica  fino
all'esito  degli  accertamenti  e,  comunque,  per  un  periodo   non
superiore a dieci giorni.  La  patente  nautica  e'  ritirata  ed  e'
depositata presso l'ufficio o il  comando  da  cui  dipende  l'organo
accertatore. 
  10. L'autorita' competente che ha rilasciato  la  patente  nautica,
sulla base dell'esito degli accertamenti analitici di cui al comma 5,
ovvero della certificazione rilasciata dai centri di cui al comma  6,
al fine di verificare il  mantenimento  dei  requisiti  psico-fisici,
ordina che il conduttore  dell'unita'  da  diporto  si  sottoponga  a
visita medica  presso  gli  uffici  delle  aziende  sanitarie  locali
territorialmente competenti, cui sono attribuite funzioni in  materia
medico-legale, che deve avvenire nel  termine  di  novanta  giorni  e
dispone la sospensione in via cautelare della  patente  nautica  fino
all'esito della visita medica. 
  11. Salvo che il  fatto  costituisca  reato,  in  caso  di  rifiuto
dell'accertamento di cui ai commi 4, 5 e 6, il conduttore dell'unita'
da diporto e' soggetto alla  sanzione  di  cui  all'articolo  53-bis,
comma 2, lettera c). Con il provvedimento con il quale e' disposta la
sospensione  della  patente  nautica,  al  fine  di   verificare   il
mantenimento dei requisiti psico-fisici, l'autorita'  competente  che
ha rilasciato la patente nautica ordina che il conduttore dell'unita'
da diporto si sottoponga a visita  medica  presso  gli  uffici  delle
aziende  sanitarie  locali  territorialmente  competenti,  cui   sono
attribuite funzioni in materia medico-legale, che deve  avvenire  nel
termine di sessanta giorni.». 
 
          Note all'art. 40: 
              - Per il testo del comma 4 dell'art.  154,  del  citato
          decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196  si  veda  nelle
          note all'art. 38. 
              -  Per  i  riferimenti  normativi  contenuti  nell'art.
          53-bis del citato decreto legislativo 18  luglio  2005,  n.
          171,  introdotto  dall'art.   38   del   presente   decreto
          legislativo, si vedano le note al medesimo articolo.