Art. 41
Sospensione della licenza di navigazione
e ritiro della dichiarazione di potenza
1. Dopo l'articolo 53-quater del decreto legislativo 18 luglio
2005, n. 171, e' inserito il seguente:
«Art. 53-quinquies.
Sospensione della licenza di navigazione
e ritiro della dichiarazione di potenza
1. La sanzione accessoria della sospensione della licenza di
navigazione da quindici a sessanta giorni, qualora il trasgressore
sia il proprietario o l'armatore o l'utilizzatore dell'unita' da
diporto in locazione finanziaria, si applica:
a) per le violazioni di cui all'articolo 53, comma 1;
b) per le violazioni di cui all'articolo 53-bis, comma 2;
c) per le violazioni di cui all'articolo 53-ter, comma 2;
d) per le violazioni di cui all'articolo 53-quater, comma 1;
e) per le violazioni di cui all'articolo 55, comma 3;
f) nei casi in cui le violazioni di cui all'articolo 53, comma 9,
sono reiterate nei due anni dal compimento della prima violazione.
2. Il periodo di sospensione di cui al comma 1 e' riportato sulla
licenza di navigazione.
3. Se le violazioni di cui al comma 1 sono commesse mediante
utilizzo di un natante da diporto, si procede al ritiro della
dichiarazione di potenza o del documento equivalente da parte
dell'organo accertatore per un periodo di tempo da quindici a
sessanta giorni.
4. In caso di navigazione con licenza di navigazione sospesa o
senza la dichiarazione di potenza o documento equivalente in quanto
ritirati, e' disposto il sequestro cautelare amministrativo
dell'unita' da diporto, di cui all'articolo 13 della legge 24
novembre 1981, n. 689.».
Note all'art. 41:
- Per i riferimenti normativi contenuti nell'art. 53
del citato decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 (,
sostituito dall'art. 37 del presente decreto legislativo,
si vedano le note al medesimo articolo.
- Per i riferimenti normativi contenuti nell'art.
53-quater del citato decreto legislativo 18 luglio 2005, n.
171, introdotto dall'art. 40 del presente decreto
legislativo, si vedano le note al medesimo articolo.
- Per i riferimenti normativi contenuti nell'art. 55
del citato decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, come
sostituito dall'art. 43 del presente decreto legislativo,
si vedano le note al medesimo articolo.
- Si riporta, per opportuna conoscenza, l'art. 13,
della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema
penale):
«Art. 13 (Atti di accertamento). - Gli organi addetti
al controllo sull'osservanza delle disposizioni per la cui
violazione e' prevista la sanzione amministrativa del
pagamento di una somma di denaro possono, per
l'accertamento delle violazioni di rispettiva competenza,
assumere informazioni e procedere a ispezioni di cose e di
luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici,
descrittivi e fotografici e ad ogni altra operazione
tecnica.
Possono altresi' procedere al sequestro cautelare delle
cose che possono formare oggetto di confisca
amministrativa, nei modi e con i limiti con cui il codice
di procedura penale consente il sequestro alla polizia
giudiziaria.
E' sempre disposto il sequestro del veicolo a motore o
del natante posto in circolazione senza essere coperto
dall'assicurazione obbligatoria e del veicolo posto in
circolazione senza che per lo stesso sia stato rilasciato
il documento di circolazione.
All'accertamento delle violazioni punite con la
sanzione amministrativa del pagamento di una somma di
denaro possono procedere anche gli ufficiali e gli agenti
di polizia giudiziaria, i quali, oltre che esercitare i
poteri indicati nei precedenti commi, possono procedere,
quando non sia possibile acquisire altrimenti gli elementi
di prova, a perquisizioni in luoghi diversi dalla privata
dimora, previa autorizzazione motivata del pretore del
luogo ove le perquisizioni stesse dovranno essere
effettuate. Si applicano le disposizioni del primo comma
dell'art. 333 e del primo e secondo comma dell'art. 334 del
codice di procedura penale.
E' fatto salvo l'esercizio degli specifici poteri di
accertamento previsti dalle leggi vigenti.».