Art. 41 Sospensione della licenza di navigazione e ritiro della dichiarazione di potenza 1. Dopo l'articolo 53-quater del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, e' inserito il seguente: «Art. 53-quinquies. Sospensione della licenza di navigazione e ritiro della dichiarazione di potenza 1. La sanzione accessoria della sospensione della licenza di navigazione da quindici a sessanta giorni, qualora il trasgressore sia il proprietario o l'armatore o l'utilizzatore dell'unita' da diporto in locazione finanziaria, si applica: a) per le violazioni di cui all'articolo 53, comma 1; b) per le violazioni di cui all'articolo 53-bis, comma 2; c) per le violazioni di cui all'articolo 53-ter, comma 2; d) per le violazioni di cui all'articolo 53-quater, comma 1; e) per le violazioni di cui all'articolo 55, comma 3; f) nei casi in cui le violazioni di cui all'articolo 53, comma 9, sono reiterate nei due anni dal compimento della prima violazione. 2. Il periodo di sospensione di cui al comma 1 e' riportato sulla licenza di navigazione. 3. Se le violazioni di cui al comma 1 sono commesse mediante utilizzo di un natante da diporto, si procede al ritiro della dichiarazione di potenza o del documento equivalente da parte dell'organo accertatore per un periodo di tempo da quindici a sessanta giorni. 4. In caso di navigazione con licenza di navigazione sospesa o senza la dichiarazione di potenza o documento equivalente in quanto ritirati, e' disposto il sequestro cautelare amministrativo dell'unita' da diporto, di cui all'articolo 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689.».
Note all'art. 41: - Per i riferimenti normativi contenuti nell'art. 53 del citato decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 (, sostituito dall'art. 37 del presente decreto legislativo, si vedano le note al medesimo articolo. - Per i riferimenti normativi contenuti nell'art. 53-quater del citato decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, introdotto dall'art. 40 del presente decreto legislativo, si vedano le note al medesimo articolo. - Per i riferimenti normativi contenuti nell'art. 55 del citato decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, come sostituito dall'art. 43 del presente decreto legislativo, si vedano le note al medesimo articolo. - Si riporta, per opportuna conoscenza, l'art. 13, della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale): «Art. 13 (Atti di accertamento). - Gli organi addetti al controllo sull'osservanza delle disposizioni per la cui violazione e' prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro possono, per l'accertamento delle violazioni di rispettiva competenza, assumere informazioni e procedere a ispezioni di cose e di luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici, descrittivi e fotografici e ad ogni altra operazione tecnica. Possono altresi' procedere al sequestro cautelare delle cose che possono formare oggetto di confisca amministrativa, nei modi e con i limiti con cui il codice di procedura penale consente il sequestro alla polizia giudiziaria. E' sempre disposto il sequestro del veicolo a motore o del natante posto in circolazione senza essere coperto dall'assicurazione obbligatoria e del veicolo posto in circolazione senza che per lo stesso sia stato rilasciato il documento di circolazione. All'accertamento delle violazioni punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro possono procedere anche gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria, i quali, oltre che esercitare i poteri indicati nei precedenti commi, possono procedere, quando non sia possibile acquisire altrimenti gli elementi di prova, a perquisizioni in luoghi diversi dalla privata dimora, previa autorizzazione motivata del pretore del luogo ove le perquisizioni stesse dovranno essere effettuate. Si applicano le disposizioni del primo comma dell'art. 333 e del primo e secondo comma dell'art. 334 del codice di procedura penale. E' fatto salvo l'esercizio degli specifici poteri di accertamento previsti dalle leggi vigenti.».