Art. 43
Modifiche all'articolo 55 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n.
171
1. L'articolo 55 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, e'
sostituito dal seguente:
«Art. 55.
Esercizio abusivo delle attivita' commerciali
con unita' da diporto
1. Chiunque esercita le attivita' di cui all'articolo 2, comma 1,
del presente codice senza l'osservanza delle disposizioni di cui al
comma 2 del medesimo articolo ovvero utilizza unita' da diporto per
attivita' diverse da quelle cui sono adibite o esercita con unita' da
diporto le attivita' di trasporto di persone a titolo oneroso di cui
agli articoli da 396 a 418 del codice della navigazione, e' soggetto
alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 2775 euro
a 11017 euro.
2. Alla stessa sanzione e' soggetto chiunque non presenta la
dichiarazione di cui all'articolo 2, comma 4.
3. Nel caso di impiego di unita' da diporto per le attivita' di
trasporto di persone a titolo oneroso di cui al comma 1, la patente
nautica e' sospesa da uno a tre mesi e, se la violazione e' reiterata
nel biennio, la patente nautica e' revocata.».
Note all'art. 43:
- L'art. 55 del citato decreto legislativo 18 luglio
2005, n. 171, sostituito dal presente decreto legislativo,
recava:
«Art. 55. - Esercizio abusivo delle attivita' di
locazione, noleggio, appoggio per le immersioni subacquee
ed insegnamento della navigazione da diporto.
- Per il testo dell'art. 2 del citato decreto
legislativo 18 luglio 2005, n. 171, come modificato dal
presente decreto legislativo, si vedano le note all'art. 2.
- Si riportano, per opportuna conoscenza, gli articoli
da 396 a 418, del codice della navigazione:
«Art. 396 (Forma del contratto). -Il contratto di
trasporto di persone deve essere provato per iscritto,
tranne che si tratti di trasporto su navi minori di stazza
lorda non superiore alle dieci tonnellate, se a propulsione
meccanica, o alle venticinque in ogni altro caso.
Tuttavia il biglietto di passaggio rilasciato dal
vettore fa prova della conclusione del contratto per il
viaggio indicato nel biglietto stesso.».
«Art. 397 (Indicazioni del biglietto di passaggio). -
Il biglietto di passaggio deve indicare il luogo e la
durata di emissione, il luogo di partenza e quello di
destinazione, la classe e il prezzo del passaggio, il nome
e il domicilio del vettore.».
«Art. 398 (Cessione del diritto al trasporto). - Il
diritto al trasporto non puo' essere ceduto senza espresso
consenso del vettore, se il biglietto indica il nome del
passeggero o se, mancando questa indicazione, il passeggero
ha iniziato il viaggio.».
«Art. 399 (Imbarco senza biglietto). - Chi si imbarca
senza biglietto deve darne immediato avviso al comandante o
al commissario di bordo. In difetto, e' tenuto a pagare il
doppio del prezzo di passaggio sino al porto verso cui e'
diretto o in cui e' sbarcato, salvo in ogni caso il
risarcimento dei danni.».
«Art. 400 (Impedimento del passeggero). - Se, prima
della partenza, si verifica la morte del passeggero, ovvero
un suo impedimento a viaggiare per causa a lui non
imputabile, il contratto e' risolto, ed e' dovuto il quarto
del prezzo di passaggio, computato al netto del vitto, se
questo fu compreso nel prezzo.
Se l'evento riguarda uno dei congiunti o degli addetti
alla famiglia, che dovevano viaggiare insieme, puo'
ciascuno dei passeggeri chiedere la risoluzione del
contratto alle stesse condizioni.
Nei casi previsti dai comma precedenti al vettore deve
essere data notizia dell'impedimento prima della partenza;
in mancanza e' dovuto l'intero prezzo di passaggio netto.».
«Art. 401 (Mancata partenza del passeggero). - Il
passeggero, se non si presenta a bordo nel tempo stabilito,
deve il prezzo di passaggio computato al netto del vitto.
Tuttavia il prezzo non e' dovuto se, con il consenso
del vettore, il diritto al trasporto e' ceduto ad altri in
seguito a domanda del passeggero, ma in tal caso spetta al
vettore una provvigione sul prezzo, in misura non superiore
al dieci per cento.».
«Art. 402 (Impedimento della nave). - Se la partenza
della nave e' impedita per causa non imputabile al vettore,
il contratto e' risolto ed il vettore deve restituire il
prezzo versatogli.».
«Art. 403 (Soppressione della partenza o mutamento
d'itinerario). - Se il vettore sopprime la partenza della
nave, e il viaggio non puo' essere effettuato con altra
nave dello stesso vettore, la quale parta successivamente,
il contratto e' risolto.
Quando vi siano partenze successive di altre navi dello
stesso vettore, il passeggero ha facolta' di compiere il
viaggio su una di dette navi, ove cio' sia possibile,
ovvero di risolvere il contratto. Parimenti il passeggero
puo' chiedere la risoluzione del contratto, se il vettore
muta l'itinerario in modo da arrecare pregiudizio ai di lui
interessi.
Nei casi indicati dai due comma precedenti il
passeggero ha diritto al risarcimento dei danni. Tuttavia
se la soppressione o il mutamento ha luogo per un
giustificato motivo, il risarcimento non puo' eccedere il
doppio del prezzo netto di passaggio.».
«Art. 404 (Ritardo della partenza). - Se la partenza e'
ritardata, il passeggero ha diritto, durante il periodo del
ritardo, all'alloggio e al vitto, quando questo sia stato
compreso nel prezzo di passaggio.
Se trattasi di viaggi di durata inferiore alle
ventiquattro ore, dopo dodici ore di ritardo il passeggero
puo' chiedere la risoluzione del contratto. Se trattasi di
viaggi superiori alle ventiquattro ore, il passeggero puo'
chiedere la risoluzione del contratto dopo ventiquattro ore
di ritardo nei viaggi tra porti del Mediterraneo o dopo
quarantotto ore nei viaggi che abbiano inizio o termine
fuori d'Europa o dei Paesi bagnati dal Mediterraneo. Se non
si avvale di tale facolta', il passeggero, dallo scadere
dei termini suindicati, non ha diritto a ricevere
l'alloggio e il vitto a spese del vettore.
Se il ritardo nella partenza e' dovuto a causa
imputabile al vettore il passeggero ha inoltre diritto al
risarcimento dei danni.».
«Art. 405 (Interruzione del viaggio della nave). - Se
il viaggio della nave e' interrotto per causa di forza
maggiore il prezzo di passaggio e' dovuto in proporzione
del tratto utilmente percorso.
Tuttavia il vettore ha diritto all'intero prezzo, se,
in tempo ragionevole, procura a sue spese al passeggero la
prosecuzione del viaggio su nave di analoghe
caratteristiche, fornendogli nell'intervallo l'alloggio e
il vitto, se questo fu compreso nel prezzo di passaggio.».
«Art. 406 (Interruzione del viaggio del passeggero). -
Se il passeggero e' costretto a interrompere il viaggio per
causa a lui non imputabile, il prezzo di passaggio e'
dovuto in proporzione del tratto utilmente percorso.
Se il viaggio e' interrotto per fatto del passeggero,
questi deve altresi', per la residua durata del viaggio, il
prezzo di passaggio netto.».
«Art. 407 (Operazioni di imbarco e di sbarco). - Negli
approdi ove difetta il servizio di imbarco o di sbarco, le
relative operazioni sono eseguite dal vettore a spese del
passeggero, se il loro ammontare non e' compreso nel prezzo
di passaggio.».
«Art. 408 (Responsabilita' del vettore per inesecuzione
del trasporto o per ritardo). - Il vettore e' responsabile
dei danni derivati al passeggero da ritardo o da mancata
esecuzione del trasporto, se non prova che l'evento e'
derivato da causa a lui non imputabile.».
«Art. 409 (Responsabilita' del vettore per danni alle
persone). - Il vettore e' responsabile per i sinistri che
colpiscono la persona del passeggero, dipendenti da fatti
verificatisi dall'inizio dell'imbarco sino al compimento
dello sbarco, se non prova che l'evento e' derivato da
causa a lui non imputabile.».
«Art. 410 (Trasporto del bagaglio non registrato). -
Nel prezzo di passaggio e' compreso il corrispettivo del
trasporto del bagaglio del passeggero, nei limiti di peso e
di volume prestabiliti dal vettore od osservati per uso.
Il bagaglio deve contenere esclusivamente oggetti
personali del passeggero. Se si includono nel bagaglio
oggetti di altra natura, il passeggero deve il doppio del
prezzo di tariffa per il trasporto delle cose stesse, oltre
al risarcimento dei danni.».
«Art. 411 (Trasporto del bagaglio registrato). - Per il
bagaglio eccedente i limiti previsti dall'articolo
precedente il vettore, su richiesta del passeggero, e'
tenuto a compilare, in duplice esemplare, un bollettino con
l'indicazione del luogo e della data di emissione, del
luogo di partenza e di quello di destinazione, del proprio
nome e domicilio, del numero e del peso dei colli,
dell'eventuale valore dichiarato e del prezzo di trasporto.
Un esemplare del bollettino firmato dal vettore e'
consegnato al passeggero.».
«Art. 412 (Responsabilita' del vettore pel bagaglio). -
Il vettore e' responsabile, entro il limite massimo di euro
6,20 per chilogrammo o della maggiore cifra risultante
dalla dichiarazione di valore, della perdita e delle avarie
del bagaglio, che gli e' stato consegnato chiuso, se non
prova che la perdita o le avarie sono derivate da causa a
lui non imputabile.
La perdita o le avarie devono essere fatte constatare,
a pena di decadenza, al momento della riconsegna, se
trattasi di perdita o di avarie apparenti, ovvero entro tre
giorni, se trattasi di perdita o di avarie non apparenti.
Per i bagagli e gli oggetti non consegnati al vettore,
questi non e' responsabile della perdita o delle avarie, se
non quando il passeggero provi che le stesse sono state
determinate da causa imputabile al vettore.».
«Art. 413 (Responsabilita' del vettore nel trasporto
gratuito). - Le disposizioni degli articoli precedenti che
regolano la responsabilita' del vettore e i limiti del
risarcimento da questo dovuto si applicano anche al
contratto di trasporto gratuito.».
«Art. 414 (Responsabilita' del vettore nel trasporto
amichevole). - Chi assume il trasporto di persone o di
bagagli a titolo amichevole e' responsabile solo quando il
danneggiato provi che il danno dipende da dolo o colpa
grave del vettore o dei suoi dipendenti e preposti.».
«Art. 415 (Derogabilita' delle norme). - Non sono
derogabili a favore del vettore gli articoli 409; 412 a
414.».
«Art. 416 (Pegno legale sui bagagli). - Il vettore ha
diritto di pegno legale sul bagaglio per i crediti verso il
passeggero nascenti dal contratto di trasporto. Quando il
passeggero adempie ai propri obblighi, il vettore e' tenuto
a riconsegnare il bagaglio nel luogo stabilito dal
contratto.».
«Art. 417 (Bagaglio non ritirato). - Il vettore puo'
depositare in luogo idoneo il bagaglio non ritirato,
dandone avviso al passeggero.».
«Art. 418 (Prescrizione). - I diritti derivanti dal
contratto di trasporto di persone e di bagagli non
registrati si prescrivono col decorso di sei mesi
dall'arrivo a destinazione del passeggero o, in caso di
mancato arrivo, dal giorno in cui il passeggero avrebbe
dovuto arrivare.
I diritti derivanti dal contratto di trasporto di
bagagli registrati si prescrivono col decorso di un anno
dalla riconsegna dei bagagli o, in caso di perdita, dal
giorno in cui questi avrebbero dovuto essere riconsegnati.
Nei trasporti che hanno inizio o termine fuori di
Europa o dei Paesi bagnati dal Mediterraneo, la
prescrizione dei diritti indicati nei comma precedenti si
compie col decorso di un anno.».