Art. 44
Sanzioni per danno ambientale
1. Dopo l'articolo 55 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n.
171, e' inserito il seguente:
«Art. 55-bis.
Sanzioni per danno ambientale
1. Le sanzioni di cui agli articoli 53, 53-bis, 53-ter, 53-quater,
54 e 55 sono aumentate da un terzo alla meta' nel caso in cui dalle
violazioni ivi previste e' derivato danno o pericolo di danno
all'ambiente, salvo che il fatto costituisca reato.
2. In caso di danno o pericolo di danno all'ambiente e' sempre
disposta la revoca della patente nautica, e, nei casi di maggiore
gravita', e' disposto il sequestro dell'unita' da diporto.».