Art. 45
Modifiche all'articolo 57-bis del decreto legislativo 18 luglio 2005,
n. 171
1. All'articolo 57-bis del decreto legislativo 18 luglio 2005, n.
171, dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente: «2-bis. Il Corpo delle
capitanerie di porto - Guardia costiera, nell'ambito delle proprie
competenze, vigila sul rispetto dei provvedimenti regionali di cui ai
commi 1 e 2, irrogando le sanzioni previste dalle disposizioni
vigenti.».
Note all'art. 45:
- Si riporta l'art. 57-bis del citato decreto
legislativo 18 luglio 2005, n. 171, come modificato dal
presente decreto legislativo:
«Art. 57-bis (Vendita e somministrazione di bevande
alcoliche. Inquinamento acustico). - 1. Le regioni
disciplinano, con proprio provvedimento, la vendita e la
somministrazione di bevande alcoliche in mare durante la
stagione balneare, tenendo in maggiore considerazione le
aree interessate da intenso traffico diportistico, allo
scopo di prevenire la realizzazione di sinistri dovuti
all'abuso di tali bevande.
2. Con lo stesso provvedimento di cui al comma 1 e'
disciplinato l'utilizzo di diffusori altoparlanti sui mezzi
nautici durante la stagione balneare, allo scopo di
contrastare il fenomeno dell'inquinamento acustico.
2-bis. Il Corpo delle capitanerie di porto-guardia
costiera, nell'ambito delle proprie competenze, vigila sul
rispetto dei provvedimenti regionali di cui ai commi 1 e 2,
irrogando le sanzioni previste dalle disposizioni
vigenti.».