Art. 46 
 
       Disposizioni procedurali e pagamento in misura ridotta 
 
  1. Dopo l'articolo 57-bis del decreto legislativo 18  luglio  2005,
n. 171, e' inserito il seguente: 
 
                            «Art. 57-ter. 
 
       Disposizioni procedurali e pagamento in misura ridotta 
 
  1. In tutte le ipotesi in cui il presente codice prevede che a  una
determinata   violazione   consegue   una   sanzione   amministrativa
pecuniaria, si applicano le  disposizioni  generali  contenute  nelle
sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689, salvo
quanto previsto dai commi 2 e 3 del presente articolo. 
  2. Per le violazioni per le quali il presente codice stabilisce una
sanzione amministrativa pecuniaria, e' ammesso il  pagamento  di  una
somma in misura ridotta pari  alla  terza  parte  del  massimo  della
sanzione prevista per la violazione commessa o, se piu' favorevole  e
qualora sia stabilito il minimo  della  sanzione  edittale,  pari  al
doppio del relativo importo oltre alle spese del procedimento,  entro
il termine di sessanta giorni dalla contestazione o, se questa non vi
e' stata, dalla notificazione degli estremi della violazione. 
  3. La somma di cui al comma 2 e' ridotta del 30  per  cento  se  il
pagamento e' effettuato entro cinque  giorni  dalla  contestazione  o
dalla notificazione.  Nel  verbale  contestato  o  notificato  devono
essere indicate le modalita' di pagamento con il richiamo delle norme
sui versamenti. 
  4. La riduzione di cui al comma 3 non si  applica  alle  violazioni
del presente codice per cui e' previsto il sequestro  dell'unita'  da
diporto o la sanzione amministrativa accessoria della  sospensione  o
della revoca della patente nautica, nonche' quando il trasgressore si
e' rifiutato di esibire la patente nautica, ove prevista, o qualsiasi
altro documento che, ai sensi della normativa vigente, deve  avere  a
bordo.». 
 
          Note all'art. 46: 
              -  Le  sezioni  I  e  II  del  capo  I  («Le   sanzioni
          amministrative») della  legge  24  novembre  1981,  n.  689
          (Modifiche al  sistema  penale),  recano,  rispettivamente:
          «Principi generali», «Applicazione».