Art. 46
Disposizioni procedurali e pagamento in misura ridotta
1. Dopo l'articolo 57-bis del decreto legislativo 18 luglio 2005,
n. 171, e' inserito il seguente:
«Art. 57-ter.
Disposizioni procedurali e pagamento in misura ridotta
1. In tutte le ipotesi in cui il presente codice prevede che a una
determinata violazione consegue una sanzione amministrativa
pecuniaria, si applicano le disposizioni generali contenute nelle
sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689, salvo
quanto previsto dai commi 2 e 3 del presente articolo.
2. Per le violazioni per le quali il presente codice stabilisce una
sanzione amministrativa pecuniaria, e' ammesso il pagamento di una
somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della
sanzione prevista per la violazione commessa o, se piu' favorevole e
qualora sia stabilito il minimo della sanzione edittale, pari al
doppio del relativo importo oltre alle spese del procedimento, entro
il termine di sessanta giorni dalla contestazione o, se questa non vi
e' stata, dalla notificazione degli estremi della violazione.
3. La somma di cui al comma 2 e' ridotta del 30 per cento se il
pagamento e' effettuato entro cinque giorni dalla contestazione o
dalla notificazione. Nel verbale contestato o notificato devono
essere indicate le modalita' di pagamento con il richiamo delle norme
sui versamenti.
4. La riduzione di cui al comma 3 non si applica alle violazioni
del presente codice per cui e' previsto il sequestro dell'unita' da
diporto o la sanzione amministrativa accessoria della sospensione o
della revoca della patente nautica, nonche' quando il trasgressore si
e' rifiutato di esibire la patente nautica, ove prevista, o qualsiasi
altro documento che, ai sensi della normativa vigente, deve avere a
bordo.».
Note all'art. 46:
- Le sezioni I e II del capo I («Le sanzioni
amministrative») della legge 24 novembre 1981, n. 689
(Modifiche al sistema penale), recano, rispettivamente:
«Principi generali», «Applicazione».