Art. 47 
 
Modifiche all'articolo 58 del decreto legislativo 18 luglio 2005,  n.
                                 171 
 
  1. All'articolo 58 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n.  171,
dopo il comma 1 e' inserito il seguente: «1-bis. Il termine di cui al
comma 1 e' ridotto a sette giorni in caso di  richiesta  di  estratto
dai registri o copie di documenti.». 
 
          Note all'art. 47: 
              - Si riporta l'art. 58 del citato  decreto  legislativo
          18 luglio  2005,  n.  171,  come  modificato  dal  presente
          decreto legislativo: 
              «Art. 58 (Durata dei procedimenti). - 1. I procedimenti
          amministrativi  relativi  alle  unita'  da  diporto  devono
          essere portati a termine entro venti giorni dalla  data  di
          presentazione della documentazione prescritta. 
              1-bis. Il termine di cui al comma 1 e' ridotto a  sette
          giorni in caso di richiesta  di  estratto  dai  registri  o
          copie di documenti. 
              2. Il termine di cui al comma 1  si  applica  anche  al
          procedimento  di  rilascio  del  certificato  limitato   di
          radiotelefonista  per  l'uso  di  apparati  radiotelefonici
          installati a bordo di navi di stazza lorda  inferiore  alle
          centocinquanta tonnellate, con potenza non superiore  a  60
          watts, di cui all'art. 2-bis del decreto del  Ministro  per
          le poste e le telecomunicazioni in data 21  novembre  1956,
          pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale   della   Repubblica
          italiana in data 23 febbraio  1957,  n.  50,  e  successive
          modificazioni, qualora  il  predetto  certificato  riguardi
          l'uso  di  apparati  installati  a  bordo  di   unita'   da
          diporto.».