Art. 47
Modifiche all'articolo 58 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n.
171
1. All'articolo 58 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171,
dopo il comma 1 e' inserito il seguente: «1-bis. Il termine di cui al
comma 1 e' ridotto a sette giorni in caso di richiesta di estratto
dai registri o copie di documenti.».
Note all'art. 47:
- Si riporta l'art. 58 del citato decreto legislativo
18 luglio 2005, n. 171, come modificato dal presente
decreto legislativo:
«Art. 58 (Durata dei procedimenti). - 1. I procedimenti
amministrativi relativi alle unita' da diporto devono
essere portati a termine entro venti giorni dalla data di
presentazione della documentazione prescritta.
1-bis. Il termine di cui al comma 1 e' ridotto a sette
giorni in caso di richiesta di estratto dai registri o
copie di documenti.
2. Il termine di cui al comma 1 si applica anche al
procedimento di rilascio del certificato limitato di
radiotelefonista per l'uso di apparati radiotelefonici
installati a bordo di navi di stazza lorda inferiore alle
centocinquanta tonnellate, con potenza non superiore a 60
watts, di cui all'art. 2-bis del decreto del Ministro per
le poste e le telecomunicazioni in data 21 novembre 1956,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana in data 23 febbraio 1957, n. 50, e successive
modificazioni, qualora il predetto certificato riguardi
l'uso di apparati installati a bordo di unita' da
diporto.».