Art. 48 
 
Modifiche all'articolo 59 del decreto legislativo 18 luglio 2005,  n.
                                 171 
 
  1. L'articolo 59 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, e'
sostituito dal seguente: 
 
                              «Art. 59. 
 
Arrivi e partenze delle  unita'  da  diporto  e  delle  navi  di  cui
          all'articolo 3 della legge 8 luglio 2003, n. 172 
 
  1. Le unita' da diporto di qualsiasi bandiera, se  non  adibite  ad
attivita' commerciale,  sono  esenti  dall'obbligo  di  presentazione
della nota di  informazioni  all'autorita'  marittima  all'arrivo  in
porto e dal rilascio delle spedizioni prima della partenza dal  porto
stesso. 
  2. Alle unita' da diporto  battenti  bandiera  dell'Unione  europea
adibite ad attivita' commerciale e alle navi di  cui  all'articolo  3
della legge 8 luglio 2003, n. 172, si applicano  le  disposizioni  di
cui al comma 1. 
  3. Le unita' da diporto battenti bandiera di Stati non appartenenti
all'Unione europea adibite ad attivita'  commerciale  sono  tenute  a
espletare le formalita' di arrivo presso  l'autorita'  marittima  del
primo porto di approdo nazionale con rilascio  delle  spedizioni  per
mare aventi validita' di un anno, nonche' a espletare  le  formalita'
di partenza quando lasciano l'ultimo  porto  nazionale  con  rilascio
delle spedizioni per l'estero. Le formalita' possono essere espletate
per via telematica anche tramite il locale raccomandatario marittimo,
il quale inoltra alla competente autorita' la  lista  dei  componenti
l'equipaggio e la lista dei passeggeri sottoscritta dal comandante.». 
 
          Note all'art. 48: 
              - L'art. 59 del citato decreto  legislativo  18  luglio
          2005, n. 171, sostituito dal presente decreto  legislativo,
          recava:  «Art.  59  (Arrivi  e  partenze  delle  unita'  da
          diporto». 
              - Si riporta, per opportuna conoscenza, l'art. 3  della
          citata  legge  8  luglio  2003,  n.  172,  come  modificato
          dall'art. 57 del presente decreto legislativo: 
              «Art. 3 (Navi destinate esclusivamente al noleggio  per
          finalita' turistiche). - 1.  Possono  essere  iscritte  nel
          Registro internazionale di cui all'art. 1 del decreto-legge
          30 dicembre 1997, n. 457,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla  legge  27  febbraio  1998,  n.  30,   e   successive
          modificazioni,  ed  essere   assoggettate   alla   relativa
          disciplina, le navi con scafo di lunghezza superiore  a  24
          metri, adibite in navigazione internazionale esclusivamente
          al noleggio per finalita' turistiche. 
              2. Le navi di cui al comma  1,  iscritte  nel  Registro
          internazionale: 
                a) sono abilitate al trasporto di passeggeri  per  un
          numero non superiore a 12, escluso l'equipaggio; 
                b) sono munite di certificato di classe rilasciato da
          uno  degli  organismi  autorizzati  ai  sensi  del  decreto
          legislativo 3 agosto 1998,  n.  314,  come  modificato  dal
          decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 169; 
                c)  sono  sottoposte  alle  norme   tecniche   e   di
          conduzione previste dal regolamento di sicurezza di cui  al
          comma 3. 
              3. Entro centottanta giorni dalla data  di  entrata  in
          vigore della presente legge, con decreto del Ministro delle
          infrastrutture e dei  trasporti,  ai  sensi  dell'art.  17,
          comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e' emanato  il
          regolamento di sicurezza recante le  norme  tecniche  e  di
          conduzione cui sono sottoposte le navi di cui al comma 1. 
              4. Le navi di cui al comma 1 sono armate di  norma  con
          equipaggio  di  due  persone,  piu'   il   comandante,   di
          nazionalita' italiana o di altro Stato  membro  dell'Unione
          europea. Qualora lo ritenga necessario, il comandante  puo'
          aggiungere all'equipaggio componenti di altra nazionalita'. 
              5. Alle navi di cui  al  comma  1  non  si  applica  la
          limitazione concernente i servizi  di  cabotaggio  disposta
          dall'art. 1, comma 5, del decreto-legge 30  dicembre  1997,
          n. 457,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  27
          febbraio 1998, n. 30, e successive modificazioni. 
              6. Le disposizioni del presente articolo, ad  eccezione
          di quelle di cui al comma  3,  hanno  effetto  a  decorrere
          dalla data di pubblicazione nella  Gazzetta  Ufficiale  del
          regolamento di cui al comma 2, lettera c). 
              7. All'onere  derivante  dall'attuazione  del  presente
          articolo, pari a 4,338 milioni di  euro  per  l'anno  2003,
          7,288 milioni di euro per l'anno 2004 e  6,024  milioni  di
          euro a  decorrere  dall'anno  2005,  si  provvede  mediante
          corrispondente riduzione dello  stanziamento  iscritto,  ai
          fini  del   bilancio   triennale   2003-2005,   nell'ambito
          dell'unita' previsionale di base di parte  corrente  "Fondo
          speciale"  dello  stato   di   previsione   del   Ministero
          dell'economia e delle finanze per l'anno 2003,  allo  scopo
          parzialmente  utilizzando  l'accantonamento   relativo   al
          medesimo Ministero. 
              8.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze   e'
          autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
          variazioni di bilancio.».