Art. 49
Modifiche all'articolo 60 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n.
171
1. All'articolo 60 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171,
al comma 2, dopo la parola: «persone» sono inserite le seguenti: «o
l'integrita' ambientale».
Note all'art. 49:
- Si riporta l'art. 60 del citato decreto legislativo
18 luglio 2005, n. 171, come modificato dal presente
decreto legislativo:
«Art. 60 (Denuncia di evento straordinario). - 1. Se
nel corso della navigazione o durante la sosta in porto si
sono verificati eventi straordinari relativi all'unita' da
diporto o alle persone a bordo, il comandante dell'unita'
da diporto deve farne denuncia all'autorita' marittima o
consolare entro tre giorni dall'arrivo in porto con le
modalita' di cui all'art. 38 del decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
2. In caso di eventi che abbiano coinvolto
l'incolumita' fisica di persone o l'integrita' ambientale,
il termine di cui al comma 1 e' ridotto a ventiquattro ore.
3. Le autorita' di cui al comma 1 procedono, ove sia il
caso, ad investigazioni sommarie sui fatti denunciati e
sulle loro cause.».