Art. 5
Modifiche all'articolo 15 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n.
171
1. All'articolo 15 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Iscrizione»;
b) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Le navi e le
imbarcazioni da diporto sono iscritte nell'Archivio telematico
centrale delle unita' da diporto (ATCN).»;
c) al comma 2, dopo le parole: «Il proprietario» sono inserite le
seguenti: «o l'utilizzatore in locazione finanziaria di una nave da
diporto o»;
d) al comma 3, le parole: «nei registri delle imbarcazioni da
diporto» sono sostituite dalle seguenti: «nell'Archivio telematico
centrale delle unita' da diporto (ATCN)» e le parole: «dell'articolo
10 o autorizzato ai sensi del decreto legislativo 3 agosto 1998, n.
314» sono sostituite dalle seguenti: «del decreto legislativo 11
gennaio 2016, n. 5, o autorizzato ai sensi del decreto legislativo 14
giugno 2011, n. 104»;
e) il comma 4 e' sostituito dal seguente: «4. Il proprietario o
l'utilizzatore dell'unita' da diporto in locazione finanziaria puo'
richiedere allo Sportello telematico del diportista (STED)
l'annotazione della perdita di possesso dell'unita' medesima a
seguito di reato contro il patrimonio di cui al titolo XIII del
codice penale, presentando l'originale o la copia conforme della
denuncia o della querela e restituendo, se in suo possesso, la
licenza di navigazione. La stessa richiesta puo' essere presentata in
caso di provvedimenti dell'autorita' giudiziaria o della pubblica
amministrazione che comportano l'indisponibilita' dell'unita' da
diporto, di sentenza di organi giurisdizionali che accertano la
perdita del possesso per l'intestatario dell'unita' da diporto,
requisizione o la cessazione degli effetti del contratto di locazione
finanziaria. Nel caso in cui il proprietario o l'utilizzatore
dell'unita' da diporto in locazione finanziaria rientra nel possesso
dell'unita' puo' richiederne l'annotazione allo Sportello telematico
del diportista (STED), anche ai fini del rilascio di una nuova
licenza di navigazione. Con il regolamento di attuazione del presente
codice sono stabilite le modalita' relative alla presentazione
dell'istanza di perdita e di rientro in possesso dell'unita' da
diporto.».
Note all'art. 5:
- Si riporta l'art. 15 del citato decreto legislativo
18 luglio 2005, n. 171, come modificato dal presente
decreto legislativo:
«Art. 15 (Iscrizione). - 1. Le navi e le imbarcazioni
da diporto sono iscritte nell'Archivio telematico centrale
delle unita' da diporto (ATCN).
2. Il proprietario o l'utilizzatore in locazione
finanziaria di una nave da diporto o di un'imbarcazione da
diporto puo' chiedere l'iscrizione provvisoria dell'unita',
presentando apposita domanda.
3. Le unita' da diporto costruite da un soggetto
privato per proprio uso personale e senza l'ausilio di
alcuna impresa, cantiere o singolo costruttore
professionale, possono essere iscritte nell'Archivio
telematico centrale delle unita' da diporto (ATCN), purche'
munite di attestazione di idoneita' rilasciata da un
organismo notificato ai sensi del decreto legislativo 11
gennaio 2016, n. 5, o autorizzato ai sensi del decreto
legislativo 14 giugno 2011, n. 104.
4. Il proprietario o l'utilizzatore dell'unita' da
diporto in locazione finanziaria puo' richiedere allo
Sportello telematico del diportista (STED) l'annotazione
della perdita di possesso dell'unita' medesima a seguito di
reato contro il patrimonio di cui al Titolo XIII del codice
penale, presentando l'originale o la copia conforme della
denuncia o della querela e restituendo, se in suo possesso,
la licenza di navigazione. La stessa richiesta puo' essere
presentata in caso di provvedimenti dell'autorita'
giudiziaria o della pubblica amministrazione che comportano
l'indisponibilita' dell'unita' da diporto, di sentenza di
organi giurisdizionali che accertano la perdita del
possesso per l'intestatario dell'unita' da diporto,
requisizione o la cessazione degli effetti del contratto di
locazione finanziaria. Nel caso in cui il proprietario o
l'utilizzatore dell'unita' da diporto in locazione
finanziaria rientra nel possesso dell'unita' puo'
richiederne l'annotazione allo Sportello telematico del
diportista (STED), anche ai fini del rilascio di una nuova
licenza di navigazione. Con il regolamento di attuazione
del presente codice sono stabilite le modalita' relative
alla presentazione dell'istanza di perdita e di rientro in
possesso dell'unita' da diporto.».
- Il decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5
(Attuazione della direttiva 2013/53/UE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, relativa
alle unita' da diporto e alle moto d'acqua e che abroga la
direttiva 94/25/CE) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
11 gennaio 2016, n. 7.
- Il decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104
(Attuazione della direttiva 2009/15/CE relativa alle
disposizioni ed alle norme comuni per gli organismi che
effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi
e per le pertinenti attivita' delle amministrazioni
marittime) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11 luglio
2011, n. 159.
- Il Titolo XIII del codice penale, reca: «Dei delitti
contro il patrimonio».