Art. 50
Modifiche all'articolo 63 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n.
171
1. All'articolo 63 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 1, e' inserito il seguente: «1-bis. Per le
prestazioni e i servizi, diversi da quelli previsti dal comma 1,
erogati attraverso il Sistema telematico centrale della nautica da
diporto (SISTE), gli interessati sono tenuti al pagamento dei diritti
previsti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze.»;
b) al comma 2, dopo le parole: «previsti dal comma 1» sono
inserite le seguenti: «e 1-bis»;
c) al comma 3 le parole: «al comma 2» sono sostituite dalle
seguenti: «ai commi 1-bis e 2»;
d) dopo il comma 3, e' inserito il seguente: «3-bis. Gli introiti
derivanti dai diritti previsti dal comma 1-bis affluiscono a un
apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata del bilancio
dello Stato, per essere interamente riassegnati, con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze, su specifico capitolo di
spesa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per il
funzionamento del Sistema telematico centrale della nautica da
diporto (SISTE).».
Note all'art. 50:
- Si riporta l'art. 63 del citato decreto legislativo
18 luglio 2005, n. 171, come modificato dal presente
decreto legislativo:
«Art. 63 (Tariffe per prestazioni e servizi). - 1. Alle
procedure relative all'attestazione di conformita' delle
unita' da diporto e dei loro componenti e a quelle
finalizzate alla designazione degli organismi abilitati ad
attestare la conformita', alla vigilanza sugli organismi
stessi, nonche' all'effettuazione dei controlli sui
prodotti, si applicano le disposizioni dell'art. 47 della
legge 6 febbraio 1996, n. 52.
1-bis. Per le prestazioni e i servizi, diversi da
quelli previsti dal comma 1, erogati attraverso il Sistema
telematico centrale della nautica da diporto (SISTE), gli
interessati sono tenuti al pagamento dei diritti previsti
con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, adottato di concerto con il Ministro delle
economia e delle finanze.
2. Per le prestazioni e i servizi, diversi da quelli
previsti dal comma 1 e 1-bis, da richiedere agli organi
competenti, gli interessati sono tenuti al pagamento dei
diritti e dei compensi previsti nella tabella A contenuta
nell'allegato XVI, nonche' dei tributi speciali previsti
dalla tabella D allegata al decreto-legge 31 luglio 1954,
n. 533, convertito, con modificazioni, dalla legge 26
settembre 1954, n. 869, come sostituita dall'allegato 1
alla legge 6 agosto 1991, n. 255. Conseguentemente le
tariffe di cui ai numeri da 8 a 14 della tabella 3 allegata
alla legge 1° dicembre 1986, n. 870, e successive
modifiche, si applicano relativamente alle prestazioni ed
ai servizi diversi da quelli riguardanti la nautica da
diporto.
3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, adottato di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, gli importi dei diritti e
dei compensi di cui ai commi 1-bis e 2 sono aggiornati ogni
due anni in misura pari all'intera variazione, accertata
dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le
famiglie di operai ed impiegati, media nazionale,
verificatasi nei due anni precedenti.
3-bis. Gli introiti derivanti dai diritti previsti dal
comma 1-bis affluiscono a un apposito capitolo dello stato
di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato, per
essere interamente riassegnati, con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, su specifico capitolo di
spesa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
per il funzionamento del Sistema telematico centrale della
nautica da diporto (SISTE).
4. Gli introiti derivanti dai diritti e compensi
previsti nella tabella A contenuta nell'allegato XVI,
affluiscono ad un apposito capitolo dello stato di
previsione dell'entrata del bilancio dello Stato, per
essere riassegnati, fino al limite del venticinque per
cento, con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, ad un fondo istituito presso il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti per interventi da definire,
nei limiti delle predette risorse, con decreto del Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze.».