Art. 50 
 
Modifiche all'articolo 63 del decreto legislativo 18 luglio 2005,  n.
                                 171 
 
  1. All'articolo 63 del decreto legislativo 18 luglio 2005,  n.  171
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) dopo il comma 1, e'  inserito  il  seguente:  «1-bis.  Per  le
prestazioni e i servizi, diversi da  quelli  previsti  dal  comma  1,
erogati attraverso il Sistema telematico centrale  della  nautica  da
diporto (SISTE), gli interessati sono tenuti al pagamento dei diritti
previsti  con  decreto  del  Ministro  delle  infrastrutture  e   dei
trasporti, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze.»; 
    b) al comma 2, dopo  le  parole:  «previsti  dal  comma  1»  sono
inserite le seguenti: «e 1-bis»; 
    c) al comma 3 le parole:  «al  comma  2»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «ai commi 1-bis e 2»; 
    d) dopo il comma 3, e' inserito il seguente: «3-bis. Gli introiti
derivanti dai diritti previsti  dal  comma  1-bis  affluiscono  a  un
apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata del bilancio
dello Stato, per essere  interamente  riassegnati,  con  decreto  del
Ministro dell'economia e delle  finanze,  su  specifico  capitolo  di
spesa del Ministero delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  per  il
funzionamento  del  Sistema  telematico  centrale  della  nautica  da
diporto (SISTE).». 
 
          Note all'art. 50: 
              - Si riporta l'art. 63 del citato  decreto  legislativo
          18 luglio  2005,  n.  171,  come  modificato  dal  presente
          decreto legislativo: 
              «Art. 63 (Tariffe per prestazioni e servizi). - 1. Alle
          procedure relative all'attestazione  di  conformita'  delle
          unita'  da  diporto  e  dei  loro  componenti  e  a  quelle
          finalizzate alla designazione degli organismi abilitati  ad
          attestare la conformita', alla  vigilanza  sugli  organismi
          stessi,  nonche'  all'effettuazione   dei   controlli   sui
          prodotti, si applicano le disposizioni dell'art.  47  della
          legge 6 febbraio 1996, n. 52. 
              1-bis. Per le  prestazioni  e  i  servizi,  diversi  da
          quelli previsti dal comma 1, erogati attraverso il  Sistema
          telematico centrale della nautica da diporto  (SISTE),  gli
          interessati sono tenuti al pagamento dei  diritti  previsti
          con  decreto  del  Ministro  delle  infrastrutture  e   dei
          trasporti, adottato  di  concerto  con  il  Ministro  delle
          economia e delle finanze. 
              2. Per le prestazioni e i servizi,  diversi  da  quelli
          previsti dal comma 1 e 1-bis,  da  richiedere  agli  organi
          competenti, gli interessati sono tenuti  al  pagamento  dei
          diritti e dei compensi previsti nella tabella  A  contenuta
          nell'allegato XVI, nonche' dei  tributi  speciali  previsti
          dalla tabella D allegata al decreto-legge 31  luglio  1954,
          n. 533,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  26
          settembre 1954, n. 869,  come  sostituita  dall'allegato  1
          alla legge 6  agosto  1991,  n.  255.  Conseguentemente  le
          tariffe di cui ai numeri da 8 a 14 della tabella 3 allegata
          alla  legge  1°  dicembre  1986,  n.  870,   e   successive
          modifiche, si applicano relativamente alle  prestazioni  ed
          ai servizi diversi da  quelli  riguardanti  la  nautica  da
          diporto. 
              3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e  dei
          trasporti,   adottato   di   concerto   con   il   Ministro
          dell'economia e delle finanze, gli importi  dei  diritti  e
          dei compensi di cui ai commi 1-bis e 2 sono aggiornati ogni
          due anni in misura pari  all'intera  variazione,  accertata
          dall'ISTAT,  dell'indice  dei  prezzi  al  consumo  per  le
          famiglie  di  operai   ed   impiegati,   media   nazionale,
          verificatasi nei due anni precedenti. 
              3-bis. Gli introiti derivanti dai diritti previsti  dal
          comma 1-bis affluiscono a un apposito capitolo dello  stato
          di previsione dell'entrata del bilancio  dello  Stato,  per
          essere interamente riassegnati, con  decreto  del  Ministro
          dell'economia e delle finanze,  su  specifico  capitolo  di
          spesa del Ministero delle infrastrutture  e  dei  trasporti
          per il funzionamento del Sistema telematico centrale  della
          nautica da diporto (SISTE). 
              4.  Gli  introiti  derivanti  dai  diritti  e  compensi
          previsti  nella  tabella  A  contenuta  nell'allegato  XVI,
          affluiscono  ad  un  apposito  capitolo  dello   stato   di
          previsione  dell'entrata  del  bilancio  dello  Stato,  per
          essere riassegnati, fino  al  limite  del  venticinque  per
          cento, con  decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze, ad un fondo istituito presso  il  Ministero  delle
          infrastrutture e dei trasporti per interventi da  definire,
          nei limiti delle predette risorse, con decreto del Ministro
          delle infrastrutture e dei trasporti, di  concerto  con  il
          Ministro dell'economia e delle finanze.».