Art. 51
Modifiche all'articolo 65 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n.
171
1. All'articolo 65, comma 1, del decreto legislativo 18 luglio
2005, n. 171, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera a) le parole: «nei registri» sono sostituite
dalle seguenti: «nell'Archivio telematico centrale delle unita' da
diporto (ATCN)»;
b) la lettera b) e' sostituita dalla seguente: «b) procedure
relative alla cancellazione delle unita' da diporto dall'Archivio
telematico centrale delle unita' da diporto (ATCN)»;
c) la lettera d) e' sostituita dalla seguente: «d) procedimento
per il rilascio e il rinnovo dei documenti delle unita' da diporto
attraverso il Sistema telematico centrale della nautica da diporto
(SISTE);»;
d) la lettera h) e' abrogata;
e) alla lettera l) le parole: «procedura di rilascio
dell'autorizzazione alla» sono soppresse;
f) la lettera m) e' sostituita dalla seguente: «m) disciplina
relativa ai procedimenti amministrativi gestiti attraverso lo
Sportello telematico del diportista (STED) e del relativo regolamento
di attuazione.».
Note all'art. 51:
- Si riporta l'art. 65 del citato decreto legislativo
18 luglio 2005, n. 171, come modificato dal presente
decreto legislativo:
«Art. 65 (Regolamento di attuazione). - 1. Il Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con le
amministrazioni interessate, adotta, ai sensi dell'art. 17,
comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto
legislativo, un decreto ministeriale al fine di
disciplinare, secondo criteri di semplificazione dei
procedimenti amministrativi, le materie di seguito
indicate:
a) modalita' di iscrizione nell'Archivio telematico
centrale delle unita' da diporto (ATCN) delle navi, delle
imbarcazioni da diporto e delle imbarcazioni autocostruite,
ivi compresa la disciplina relativa alla iscrizione
provvisoria delle imbarcazioni e delle navi da diporto;
b) procedure relative alla cancellazione delle unita'
da diporto dall'Archivio telematico centrale delle unita'
da diporto (ATCN);
c) disciplina relativa ai casi di perdita di possesso
delle unita' da diporto;
d) procedimento per il rilascio e il rinnovo dei
documenti delle unita' da diporto attraverso il Sistema
telematico centrale della nautica da diporto (SISTE);
e) disciplina del regime amministrativo degli
apparati ricetrasmittenti di bordo;
f) disciplina relativa ai titoli abilitativi per il
comando, la condotta e la direzione nautica delle unita' da
diporto, ivi compresa l'introduzione di nuovi criteri in
materia di requisiti fisici per il conseguimento della
patente nautica, in particolare per le persone disabili e
l'uso obbligatorio di dispositivi elettronici in grado di
consentire, in caso di caduta in mare, oltre alla
individuazione della persona, la disattivazione del pilota
automatico e l'arresto dei motori;
g) sicurezza della navigazione e delle unita' da
diporto, ivi comprese quelle impiegate in attivita' di
noleggio o come unita' appoggio per le immersioni subacquee
a scopo sportivo o ricreativo;
h) (Abrogata).;
i) normativa tecnica per i motori a doppia
alimentazione, a benzina ed a gas di petrolio liquido;
l) disciplina relativa alla navigazione temporanea e
condizioni di sicurezza da osservare durante la predetta
navigazione;
m) disciplina relativa ai procedimenti amministrativi
gestiti attraverso lo Sportello telematico del diportista
(STED) e del relativo regolamento di attuazione.
2. Fino all'entrata in vigore del regolamento di cui al
comma 1 si applicano le disposizioni regolamentari
vigenti.».