Art. 54
Modifiche all'articolo 5 della legge 28 gennaio 1994, n. 84
1. All'articolo 5 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, dopo il comma
2-bis, e' inserito il seguente: «2-ter. Il piano regolatore di
sistema portuale o il piano regolatore portuale individua le
strutture o ambiti portuali di cui al comma 2-bis da destinarsi al
ricovero a secco di imbarcazioni da diporto fino a 12 metri e di
natanti da diporto».
Note all'art. 54:
- Si riporta l'art. 5, della legge 28 gennaio 1994, n.
84 (Riordino della legislazione in materia portuale), come
modificato dal presente decreto legislativo:
«Art. 5 (Programmazione e realizzazione delle opere
portuali. Piano regolatore di sistema portuale e piano
regolatore portuale). - 1. Nei porti ricompresi nelle
circoscrizioni territoriali di cui all'art. 6, comma 1,
l'ambito e l'assetto complessivo dei porti costituenti il
sistema, ivi comprese le aree destinate alla produzione
industriale, all'attivita' cantieristica e alle
infrastrutture stradali e ferroviarie, sono delimitati e
disegnati dal piano regolatore di sistema portuale, che
individua, altresi', le caratteristiche e la destinazione
funzionale delle aree interessate. Il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, su proposta del Consiglio
superiore dei lavori pubblici, entro il 30 novembre 2016,
predispone apposite linee guida per la redazione dei piani
regolatori di sistema portuale, delle varianti stralcio e
degli adeguamenti tecnico funzionali.
1-bis. Nei porti di cui alla categoria II, classe III,
con esclusione di quelli aventi le funzioni di cui all'art.
4, comma 3, lettera e), l'ambito e l'assetto complessivo
del porto, ivi comprese le aree destinate alla produzione
industriale, all'attivita' cantieristica e alle
infrastrutture stradali e ferroviarie, sono delimitati e
disegnati dal piano regolatore portuale, che individua,
altresi', le caratteristiche e la destinazione funzionale
delle aree interessate.
2. Le previsioni del piano regolatore portuale non
possono contrastare con gli strumenti urbanistici vigenti.
2-bis. Nel caso di strutture o ambiti idonei, allo
stato sottoutilizzati o non diversamente utilizzabili per
funzioni portuali di preminente interesse pubblico, e'
valutata con priorita' la finalizzazione delle predette
strutture ed ambiti ad approdi turistici come definiti
dall'art. 2 del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 2 dicembre 1997, n. 509.
2-ter. Il piano regolatore di sistema portuale o il
piano regolatore portuale individua le strutture o ambiti
portuali di cui al comma 2-bis da destinarsi al ricovero a
secco di imbarcazioni da diporto fino a 12 metri e di
natanti da diporto.
3. Nei porti di cui al comma 1 nei quali e' istituita
l'autorita' di sistema portuale, il piano regolatore di
sistema portuale, corredato del rapporto ambientale di cui
al decreto legislativo n. 152 del 2006, e' adottato dal
comitato di gestione di cui all'art. 9, previa intesa con
il comune o i comuni interessati. Tale piano e', quindi,
inviato per il parere al Consiglio superiore dei lavori
pubblici, che si esprime entro quarantacinque giorni dal
ricevimento dell'atto. Decorso inutilmente tale termine, il
parere si intende reso in senso favorevole. Il piano,
esaurita la procedura di cui al presente comma e a quella
di cui al comma 4, e' approvato dalla regione interessata
entro trenta giorni decorrenti dalla conclusione della
procedura VAS, previa intesa con il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti. Qualora non si raggiunga
l'intesa si applica la procedura di cui all'art. 14-quater
della legge 7 agosto 1990, n. 241.
3-bis. Nei porti di cui al comma 1-bis, nei quali non
e' istituita l'AdSP, il piano regolatore e' adottato e
approvato dalla Regione di pertinenza o, ove istituita,
dall'autorita' di sistema portuale regionale, previa intesa
con il comune o i comuni interessati, ciascuno per il
proprio ambito di competenza, nel rispetto delle normative
vigenti e delle proprie norme regolamentari. Sono fatte
salve, altresi', le disposizioni legislative regionali
vigenti in materia di pianificazione dei porti di interesse
regionali.
3-ter. Il Piano Regolatore di Sistema Portuale delle
AdSP di cui al comma 1, la cui circoscrizione territoriale
e' ricompresa in piu' Regioni, e' approvato con atto della
Regione ove ha sede la stessa AdSP, previa intesa con le
Regioni nel cui territorio sono ricompresi gli altri porti
amministrati dalla stessa AdSP e con il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti.
4. I piani di cui ai commi 1 e 1-bis sono sottoposti,
ai sensi della normativa vigente in materia, alla procedura
di VAS.
5. Al piano regolatore portuale dei porti di cui ai
commi 1 e 1-bis aventi le funzioni di cui all'art. 4, comma
3, lettera b), e alle relative varianti, e' allegato un
rapporto sulla sicurezza dell'ambito portuale ai fini degli
adempimenti previsti dal decreto del Presidente della
Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, sui rischi di incidenti
rilevanti connessi con determinate attivita' industriali e
dal decreto del Ministro dell'ambiente 20 maggio 1991,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 126, del 31 maggio
1991. Le varianti al Piano regolatore di Sistema Portuale
seguono il medesimo procedimento previsto per l'adozione
del Piano Regolatore di Sistema Portuale. Il Presidente del
comitato di gestione dell'autorita' del sistema portuale,
autonomamente o su richiesta della regione o del Comune
interessati, puo' promuovere al Comitato di gestione, per
la successiva adozione, varianti-stralcio concernenti la
qualificazione funzionale del singolo scalo marittimo. Le
varianti-stralcio al piano regolatore di sistema portuale,
relative al singolo scalo marittimo, sono sottoposte al
procedimento previsto per l'approvazione del piano
regolatore di sistema portuale, fermo restando che in luogo
della previa intesa con il comune o i comuni interessati e'
prevista l'acquisizione della dichiarazione di non
contrasto con gli strumenti urbanistici vigenti da parte
dei medesimi comuni e che in luogo della procedura di VAS
si svolge la procedura di verifica di assoggettabilita' a
VAS ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo n. 152
del 2006. Le varianti-stralcio di porti ricompresi in una
AdSP la cui circoscrizione territoriale ricade in piu'
Regioni, e' approvato con atto della Regione nel cui
territorio e' ubicato il porto oggetto di
variante-stralcio, sentite le Regioni nel cui territorio
sono ricompresi gli altri porti amministrati dalla medesima
AdSP, previa intesa con il Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti. Le modifiche che non alterano in modo
sostanziale la struttura del piano regolatore di sistema
portuale in termini di obiettivi, scelte strategiche e
caratterizzazione funzionale delle aree portuali,
relativamente al singolo scalo marittimo, costituiscono
adeguamenti tecnico-funzionali del piano regolatore di
sistema portuale. Gli adeguamenti tecnico-funzionali sono
adottati dal Comitato di gestione dell'Autorita' di sistema
portuale, previa acquisizione della dichiarazione di non
contrasto con gli strumenti urbanistici vigenti da parte
del comune o dei comuni interessati. E' successivamente
acquisito il parere del Consiglio superiore dei lavori
pubblici, che si esprime entro quarantacinque giorni,
decorrenti dalla ricezione della proposta di adeguamento
tecnico funzionale. L'adeguamento tecnico funzionale e'
approvato con atto della Regione nel cui territorio e'
ubicato il porto interessato dall'adeguamento medesimo.
5-bis. L'esecuzione delle opere nei porti da parte
della Autorita' di Sistema Portuale e' autorizzata ai sensi
della normativa vigente. Fatto salvo quanto previsto
dall'art. 5-bis, nonche' dalle norme vigenti in materia di
autorizzazione di impianti e infrastrutture energetiche,
nonche' di opere ad essi connesse, l'esecuzione di opere
nei porti da parte di privati e' autorizzata, sotto tutti i
profili rilevanti, in esito ad apposita conferenza di
servizi convocata dalla autorita' di sistema portuale o,
laddove non istituita, dalla autorita' marittima, ai sensi
dell'art. 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive
modifiche ed integrazioni, a cui sono chiamate tutte le
Amministrazioni competenti.
6. All'art. 88 del decreto del Presidente della
Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, il n. 1) e' sostituito
dal seguente:
"1) le opere marittime relative ai porti di cui alla
categoria I e alla categoria II, classe I, e le opere di
preminente interesse nazionale per la sicurezza dello Stato
e della navigazione nonche' per la difesa delle coste".
7. Sono di competenza regionale le funzioni
amministrative concernenti le opere marittime relative ai
porti di cui alla categoria II, classi II e III.
8. Spetta allo Stato l'onere per la realizzazione delle
opere nei porti di cui alla categoria I e per la
realizzazione delle opere di grande infrastrutturazione nei
porti di cui alla categoria II, classi I e II. Le regioni,
il comune interessato o l'autorita' di sistema portuale
possono comunque intervenire con proprie risorse, in
concorso o in sostituzione dello Stato, per la
realizzazione delle opere di grande infrastrutturazione nei
porti di cui alla categoria II, classi I e II. Spetta alla
regione o alle regioni interessate l'onere per la
realizzazione delle opere di grande infrastrutturazione nei
porti di cui alla categoria II, classe III. Le autorita' di
sistema portuale, a copertura dei costi sostenuti per le
opere da esse stesse realizzate, possono imporre
soprattasse a carico delle merci imbarcate o sbarcate,
oppure aumentare l'entita' dei canoni di concessione.
9. Sono considerate opere di grande infrastrutturazione
le costruzioni di canali marittimi, di dighe foranee di
difesa, di darsene, di bacini e di banchine attrezzate,
nonche' l'escavazione e l'approfondimento dei fondali. I
relativi progetti sono approvati dal Consiglio superiore
dei lavori pubblici.
10. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
sulla base delle proposte contenute nei piani operativi
triennali predisposti dalle autorita' di sistema portuale,
ai sensi dell'art. 9, comma 3, lettera a), individua
annualmente le opere di cui al comma 9 del presente art.,
da realizzare nei porti di cui alla categoria II, classi I
e II.
11. Per gli interventi da attuarsi dalle regioni, in
conformita' ai piani regionali dei trasporti o ai piani di
sviluppo economico-produttivo, il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti emana direttive di
coordinamento.
11-bis.
11-ter.
11-quater.
11-quinquies.
11-sexies.».