Art. 55
Modifiche all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica
2 dicembre 1997, n. 509
1. All'articolo 2, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente
della Repubblica 2 dicembre 1997, n. 509, dopo le parole: «varo e
rimessaggio» sono inserite le seguenti: «, anche a secco,».
Note all'art. 55:
- Si riporta l'art. 2, del decreto del Presidente della
Repubblica 2 dicembre 1997, n. 509 (Regolamento recante
disciplina del procedimento di concessione di beni del
demanio marittimo per la realizzazione di strutture
dedicate alla nautica da diporto, a norma dell'art. 20,
comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59), come modificato
dal presente decreto legislativo:
«Art. 2 (Definizioni). - 1. Sono strutture dedicate
alla nautica da diporto:
a) il "porto turistico", ovvero il complesso di
strutture amovibili ed inamovibili realizzate con opere a
terra e a mare allo scopo di servire unicamente o
precipuamente la nautica da diporto ed il diportista
nautico, anche mediante l'apprestamento di servizi
complementari;
b) l'"approdo turistico", ovvero la porzione dei
porti polifunzionali aventi le funzioni di cui all'art. 4,
comma 3, della legge 28 gennaio 1994, n. 84 , destinata a
servire la nautica da diporto ed il diportista nautico,
anche mediante l'apprestamento di servizi complementari;
c) i "punti d'ormeggio", ovvero le aree demaniali
marittime e gli specchi acquei dotati di strutture che non
importino impianti di difficile rimozione, destinati
all'ormeggio, alaggio, varo e rimessaggio, anche a secco,
di piccole imbarcazioni e natanti da diporto.
2. La concessione demaniale marittima per la
realizzazione delle strutture dedicate alla nautica da
diporto di cui al comma 1, lettere a) e b), e' rilasciata:
a) con atto approvato dal direttore marittimo, nel
caso di concessioni di durata non superiore a quindici
anni;
b) con atto approvato dal dirigente generale preposto
alla Direzione generale del demanio marittimo e dei porti
del Ministero dei trasporti e della navigazione, nel caso
di concessioni di durata superiore a quindici anni.
3. Qualora la concessione ricada nella circoscrizione
territoriale di una autorita' portuale, e' rilasciata dal
presidente ai sensi dell'art. 8, comma 3, lettera h), della
legge 28 gennaio 1994, n. 84 , e l'attivita' istruttoria di
competenza dell'autorita' marittima e' curata dal
segretario generale.».