Art. 55 
 
Modifiche all'articolo 2 del decreto del Presidente della  Repubblica
                       2 dicembre 1997, n. 509 
 
  1. All'articolo 2, comma 1, lettera c), del decreto del  Presidente
della Repubblica 2 dicembre 1997, n. 509, dopo  le  parole:  «varo  e
rimessaggio» sono inserite le seguenti: «, anche a secco,». 
 
          Note all'art. 55: 
              - Si riporta l'art. 2, del decreto del Presidente della
          Repubblica 2 dicembre 1997,  n.  509  (Regolamento  recante
          disciplina del procedimento  di  concessione  di  beni  del
          demanio  marittimo  per  la  realizzazione   di   strutture
          dedicate alla nautica da diporto,  a  norma  dell'art.  20,
          comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59), come modificato
          dal presente decreto legislativo: 
              «Art. 2 (Definizioni). -  1.  Sono  strutture  dedicate
          alla nautica da diporto: 
                a) il  "porto  turistico",  ovvero  il  complesso  di
          strutture amovibili ed inamovibili realizzate con  opere  a
          terra  e  a  mare  allo  scopo  di  servire  unicamente   o
          precipuamente  la  nautica  da  diporto  ed  il  diportista
          nautico,  anche   mediante   l'apprestamento   di   servizi
          complementari; 
                b) l'"approdo  turistico",  ovvero  la  porzione  dei
          porti polifunzionali aventi le funzioni di cui all'art.  4,
          comma 3, della legge 28 gennaio 1994, n. 84 ,  destinata  a
          servire la nautica da diporto  ed  il  diportista  nautico,
          anche mediante l'apprestamento di servizi complementari; 
                c) i "punti d'ormeggio",  ovvero  le  aree  demaniali
          marittime e gli specchi acquei dotati di strutture che  non
          importino  impianti  di  difficile   rimozione,   destinati
          all'ormeggio, alaggio, varo e rimessaggio, anche  a  secco,
          di piccole imbarcazioni e natanti da diporto. 
              2.  La   concessione   demaniale   marittima   per   la
          realizzazione delle  strutture  dedicate  alla  nautica  da
          diporto di cui al comma 1, lettere a) e b), e' rilasciata: 
                a) con atto approvato dal  direttore  marittimo,  nel
          caso di concessioni di  durata  non  superiore  a  quindici
          anni; 
                b) con atto approvato dal dirigente generale preposto
          alla Direzione generale del demanio marittimo e  dei  porti
          del Ministero dei trasporti e della navigazione,  nel  caso
          di concessioni di durata superiore a quindici anni. 
              3. Qualora la concessione ricada  nella  circoscrizione
          territoriale di una autorita' portuale, e'  rilasciata  dal
          presidente ai sensi dell'art. 8, comma 3, lettera h), della
          legge 28 gennaio 1994, n. 84 , e l'attivita' istruttoria di
          competenza   dell'autorita'   marittima   e'   curata   dal
          segretario generale.».