Art. 56
Modifiche al decreto legislativo 24 marzo 2011, n. 53
1. Al decreto legislativo 24 marzo 2011, n. 53, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2, comma 1, la lettera f) e' sostituita dalla
seguente: «f) interfaccia nave/porto: le interazioni che hanno luogo
quando una nave e' direttamente e immediatamente interessata da
attivita' che comportano il movimento di persone o di merci o la
fornitura di servizi portuali verso la nave o dalla nave, con
esclusione delle operazioni e dei servizi portuali di cui alla legge
28 gennaio 1994, n. 84;»;
b) all'articolo 3, comma 1, primo periodo, dopo la parola: «navi»
sono inserite le seguenti: «e alle unita' da diporto utilizzate a
fini commerciali».
Note all'art. 56:
- Si riportano gli articoli 2 e 3, del decreto
legislativo 24 marzo 2011, n. 53 (Attuazione della
direttiva 2009/16/CE recante le norme internazionali per la
sicurezza delle navi, la prevenzione dell'inquinamento e le
condizioni di vita e di lavoro a bordo per le navi che
approdano nei porti comunitari e che navigano nelle acque
sotto la giurisdizione degli Stati membri), come modificati
dal presente decreto legislativo:
«Art. 2 (Definizioni). - 1. Ai fini del presente
decreto si intendono per:
a) convenzioni: quelle di seguito indicate,
unitamente ai relativi protocolli ed emendamenti, nonche'
ai connessi codici, nella loro versione aggiornata:
1) convenzione internazionale sulla linea di
massimo carico, LL66, firmata a Londra il 5 aprile 1966, di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile
1968, n. 777;
2) convenzione internazionale sulla salvaguardia
della vita umana in mare, SOLAS 74, firmata a Londra il 1°
novembre 1974, di cui alla legge 23 maggio 1980, n. 313;
3) convenzione internazionale per la prevenzione
dell'inquinamento da navi, MARPOL 73/78, firmata a Londra
il 2 novembre 1973, di cui alla legge 29 settembre 1980, n.
662;
4) convenzione internazionale sugli standard per
l'addestramento, la certificazione ed il servizio di
guardia dei marittimi, STCW 78, firmata a Londra il 5
luglio 1978, di cui alla legge 21 novembre 1985, n. 739;
5) convenzione sul regolamento per prevenire gli
abbordi in mare, COLREG 1972, firmata a Londra il 20
ottobre 1972, di cui alla legge 27 dicembre 1977, n. 1085;
6) convenzione internazionale sulla stazzatura
delle navi mercantili, ITC 69, firmata a Londra il 23
giugno 1969, di cui alla legge 22 ottobre 1973, n. 958;
7) convenzione sul lavoro marittimo del 2006 (CLM
2006) di cui alla legge 23 settembre 2013 n. 113;
8) convenzione internazionale sulla responsabilita'
civile per i danni derivanti da inquinamento da
idrocarburi, CLC 92, firmata a Londra il 27 novembre 1992,
di cui alla legge 27 maggio 1999, n. 177;
8-bis) convenzione internazionale sul controllo dei
sistemi antivegetativi dannosi sulle navi del 2001 (AFS
2001) di cui alla legge 31 agosto 2012, n. 163;
8-ter) convenzione internazionale sulla
responsabilita' civile per i danni derivanti
dall'inquinamento determinato dal carburante delle navi,
del 2001 (convenzione "Bunker Oil" 2001) di cui alla legge
1° febbraio 2010, n. 19;
b) Memorandum d'intesa di Parigi (Paris MOU): il
memorandum d'intesa relativo al controllo delle navi da
parte dello Stato d'approdo, firmato a Parigi il 26 gennaio
1982, nella sua versione aggiornata;
c) audit IMO: sistema di verifica e consulenza cui si
sottopongono volontariamente gli Stati membri dell'IMO
secondo le procedure fissate dalla risoluzione
dell'assemblea dell'IMO A.974(24);
d) regione del Memorandum d'intesa di Parigi: la zona
geografica in cui i firmatari del MOU di Parigi effettuano
ispezioni secondo le procedure concordate;
e) nave: qualsiasi nave mercantile adibita al
trasporto marittimo, battente bandiera diversa da quella
nazionale, rientrante nel campo di applicazione di una o
piu' delle convenzioni;
f) interfaccia nave/porto: le interazioni che hanno
luogo quando una nave e' direttamente e immediatamente
interessata da attivita' che comportano il movimento di
persone o di merci o la fornitura di servizi portuali verso
la nave o dalla nave, con esclusione delle operazioni e dei
servizi portuali di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84;
g) nave ancorata: una nave, in porto o alla fonda in
rada, che staziona in una zona ricadente nell'ambito
portuale ma non ormeggiata, interessata da attivita'
proprie dell'interfaccia nave/porto;
h) ispettore: soggetto appartenente unicamente al
Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera, in
possesso dei requisiti di cui all'allegato I, del presente
decreto, debitamente autorizzato e formalmente incaricato
dall'autorita' competente centrale, a conclusione del
prescritto iter formativo, a svolgere le ispezioni dello
Stato di approdo;
i) autorita' competente centrale: il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti - Comando generale del Corpo
delle capitanerie di porto - Guardia costiera e, per quanto
attiene alle attivita' di prevenzione dell'inquinamento e
di tutela dell'ambiente marino, il Ministero dell'ambiente
e della tutela del territorio e del mare che, per tali
fini, si avvale del Corpo delle capitanerie di porto -
Guardia costiera;
l) autorita' competente locale: gli uffici marittimi
periferici retti da ufficiali del Corpo delle capitanerie
di porto fino a livello di Ufficio circondariale marittimo;
m) autorita' portuale: gli enti di cui all'art. 6
della legge 28 gennaio 1994, n. 84;
n) periodo notturno: l'arco temporale che va dalle
ore 22,00 alle ore 5,00 del giorno successivo;
o) ispezione iniziale: la visita a bordo di una nave
svolta da un ispettore, per verificare la conformita' alle
pertinenti convenzioni e regolamenti, che include almeno i
controlli previsti all'art. 16, comma 1;
p) ispezione dettagliata: l'ispezione durante la
quale la nave, le dotazioni di bordo e l'equipaggio sono
sottoposti, interamente o parzialmente, ad un esame
accurato nei casi specificati all'art. 16, comma 3, degli
aspetti concernenti la costruzione, le dotazioni,
l'equipaggio, le condizioni di vita e di lavoro ed il
rispetto delle procedure operative di bordo;
q) ispezione estesa: un'ispezione che riguarda le
voci elencate all'allegato VII e che puo' comprendere
un'ispezione dettagliata quando sussistano i fondati motivi
di cui all'art. 16, comma 3;
r) esposto: un'informazione o rapporto originato da
soggetto, associazione o organizzazione, portatore di una
qualificata posizione soggettiva, di un interesse diffuso o
legittimo comunque legato alla sicurezza della nave,
inclusi la sicurezza o la salute dell'equipaggio, le
condizioni di vita e di lavoro a bordo e la prevenzione
dell'inquinamento;
s) fermo: il formale divieto posto ad una nave di
prendere il mare a causa delle deficienze individuate che,
da sole o nel complesso, rendono la nave insicura;
t) provvedimento di rifiuto di accesso: la decisione
comunicata al comandante di una nave, alla compagnia che ne
e' responsabile ed allo Stato di bandiera, con la quale si
notifica che alla nave sara' rifiutato l'accesso a tutti i
porti ed ancoraggi della Comunita';
u) sospensione di un'operazione: il formale divieto
posto ad una nave di continuare una qualunque attivita'
operativa tecnica o commerciale a causa delle deficienze
individuate che, da sole o nel complesso, renderebbero il
proseguimento della predetta attivita' pericoloso per la
sicurezza della navigazione, delle persone a bordo o per
l'ambiente;
v) compagnia: il proprietario della nave o qualsiasi
altra persona fisica o giuridica, incluso l'armatore o il
noleggiatore a scafo nudo, che assume la responsabilita'
dell'esercizio della nave dal proprietario della stessa e
che si fa carico dei doveri e delle responsabilita' posti
dal codice internazionale di gestione della sicurezza, ISM;
z) organismo riconosciuto: una societa' di
classificazione o altro organismo privato che svolge
funzioni amministrative per conto dell'amministrazione
dello Stato di bandiera;
aa) certificato obbligatorio: il certificato
rilasciato direttamente o a nome di uno Stato di bandiera
in conformita' alle convenzioni;
bb) certificato di classe: il documento che conferma
la conformita' alla SOLAS 74, capitolo II-1, parte A-1,
regola 3-1;
cc) banca dati delle ispezioni: il sistema
informatico che contribuisce all'attuazione del sistema di
controllo da parte dello Stato di approdo all'interno della
Comunita' e che riguarda i dati relativi alle ispezioni
effettuate nella Comunita' e nella regione del MOU di
Parigi;
cc-bis) certificato di lavoro marittimo: il
certificato di cui alla regola 5.1.3 della CLM 2006;
cc-ter) dichiarazione di conformita' del lavoro
marittimo: la dichiarazione di cui alla regola 5.1.3 della
CLM 2006.
1-bis. Tutti i riferimenti fatti nel presente decreto a
convenzioni, codici e risoluzioni internazionali, inclusi
quelli per i certificati e altri documenti, sono intesi
come riferimenti a tali convenzioni, codici e risoluzioni
internazionali nella loro versione aggiornata.».
«Art. 3 (Campo di applicazione). - 1. Il presente
decreto si applica alle navi e alle unita' da diporto
utilizzate a fini commerciali di bandiera non italiana ed
ai relativi equipaggi che fanno scalo o ancoraggio in un
porto nazionale per effettuare attivita' proprie
dell'interfaccia nave/porto. L'ispezione di una nave
eseguita in acque soggette alla giurisdizione nazionale e'
considerata, ai fini del presente decreto, equivalente a
quella svolta nell'ambito di un porto.
2. Per le navi di stazza lorda inferiore alle 500 GT
(gross tonnage), si applicano i requisiti previsti dalle
convenzioni applicabili. Qualora nessuna convenzione sia
applicabile, si adottano le procedure di cui all'allegato I
del MOU di Parigi, per garantire che le navi non presentino
evidenti pericoli per la sicurezza della navigazione, la
salute o l'ambiente.
3. Nell'ispezionare una nave battente bandiera di uno
Stato che non ha sottoscritto una delle convenzioni di cui
al comma 1 dell'art. 2, l'Autorita' competente locale
accerta che la nave e il relativo equipaggio non godano di
un trattamento piu' favorevole di quello riservato alle
navi battenti bandiera di uno Stato firmatario di tale
convenzione. Tale nave e' sottoposta a un'ispezione piu'
dettagliata secondo le procedure istituite dal MOU di
Parigi.
4. Il presente articolo non pregiudica i diritti di
intervento che uno Stato membro puo' far valere in forza
delle pertinenti convenzioni.
5. Il presente decreto non si applica alle navi da
pesca, alle navi da guerra, alle navi ausiliarie, alle
imbarcazioni in legno di costruzione rudimentale, alle navi
dello Stato utilizzate a fini non commerciali ed alle
unita' da diporto non adibite a traffici commerciali.
5-bis. Le misure adottate per applicare il presente
decreto non comportano una riduzione del livello generale
di protezione dei marittimi previsto dal diritto sociale
dell'Unione nei settori cui si applica il presente decreto,
in confronto alla situazione gia' esistente in ciascuno
Stato membro. Nell'attuare tali misure, se l'autorita'
competente locale viene a conoscenza di una chiara
violazione del diritto dell'Unione a bordo di navi battenti
bandiera di uno Stato membro, essa informa immediatamente,
conformemente al diritto e alla pratica nazionali,
qualsiasi altra autorita' competente interessata, al fine
di intraprendere, se del caso, ulteriori azioni.».