Art. 56 
 
        Modifiche al decreto legislativo 24 marzo 2011, n. 53 
 
  1. Al decreto legislativo 24 marzo 2011, n. 53, sono  apportate  le
seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 2, comma 1, la lettera  f)  e'  sostituita  dalla
seguente: «f) interfaccia nave/porto: le interazioni che hanno  luogo
quando una nave  e'  direttamente  e  immediatamente  interessata  da
attivita' che comportano il movimento di persone  o  di  merci  o  la
fornitura di servizi  portuali  verso  la  nave  o  dalla  nave,  con
esclusione delle operazioni e dei servizi portuali di cui alla  legge
28 gennaio 1994, n. 84;»; 
    b) all'articolo 3, comma 1, primo periodo, dopo la parola: «navi»
sono inserite le seguenti: «e alle unita'  da  diporto  utilizzate  a
fini commerciali». 
 
          Note all'art. 56: 
              -  Si  riportano  gli  articoli  2  e  3,  del  decreto
          legislativo  24  marzo  2011,  n.  53   (Attuazione   della
          direttiva 2009/16/CE recante le norme internazionali per la
          sicurezza delle navi, la prevenzione dell'inquinamento e le
          condizioni di vita e di lavoro a  bordo  per  le  navi  che
          approdano nei porti comunitari e che navigano  nelle  acque
          sotto la giurisdizione degli Stati membri), come modificati
          dal presente decreto legislativo: 
              «Art. 2  (Definizioni).  -  1.  Ai  fini  del  presente
          decreto si intendono per: 
                a)   convenzioni:   quelle   di   seguito   indicate,
          unitamente ai relativi protocolli ed  emendamenti,  nonche'
          ai connessi codici, nella loro versione aggiornata: 
                  1)  convenzione  internazionale  sulla   linea   di
          massimo carico, LL66, firmata a Londra il 5 aprile 1966, di
          cui al decreto del Presidente  della  Repubblica  8  aprile
          1968, n. 777; 
                  2) convenzione  internazionale  sulla  salvaguardia
          della vita umana in mare, SOLAS 74, firmata a Londra il  1°
          novembre 1974, di cui alla legge 23 maggio 1980, n. 313; 
                  3) convenzione internazionale  per  la  prevenzione
          dell'inquinamento da navi, MARPOL 73/78, firmata  a  Londra
          il 2 novembre 1973, di cui alla legge 29 settembre 1980, n.
          662; 
                  4) convenzione internazionale  sugli  standard  per
          l'addestramento,  la  certificazione  ed  il  servizio   di
          guardia dei marittimi, STCW  78,  firmata  a  Londra  il  5
          luglio 1978, di cui alla legge 21 novembre 1985, n. 739; 
                  5) convenzione sul regolamento  per  prevenire  gli
          abbordi in mare,  COLREG  1972,  firmata  a  Londra  il  20
          ottobre 1972, di cui alla legge 27 dicembre 1977, n. 1085; 
                  6)  convenzione  internazionale  sulla   stazzatura
          delle navi mercantili, ITC  69,  firmata  a  Londra  il  23
          giugno 1969, di cui alla legge 22 ottobre 1973, n. 958; 
                  7) convenzione sul lavoro marittimo del  2006  (CLM
          2006) di cui alla legge 23 settembre 2013 n. 113; 
                  8) convenzione internazionale sulla responsabilita'
          civile  per  i   danni   derivanti   da   inquinamento   da
          idrocarburi, CLC 92, firmata a Londra il 27 novembre  1992,
          di cui alla legge 27 maggio 1999, n. 177; 
                  8-bis) convenzione internazionale sul controllo dei
          sistemi antivegetativi dannosi sulle  navi  del  2001  (AFS
          2001) di cui alla legge 31 agosto 2012, n. 163; 
                  8-ter)     convenzione     internazionale     sulla
          responsabilita'    civile    per    i    danni    derivanti
          dall'inquinamento determinato dal  carburante  delle  navi,
          del 2001 (convenzione "Bunker Oil" 2001) di cui alla  legge
          1° febbraio 2010, n. 19; 
                b) Memorandum d'intesa  di  Parigi  (Paris  MOU):  il
          memorandum d'intesa relativo al  controllo  delle  navi  da
          parte dello Stato d'approdo, firmato a Parigi il 26 gennaio
          1982, nella sua versione aggiornata; 
                c) audit IMO: sistema di verifica e consulenza cui si
          sottopongono  volontariamente  gli  Stati  membri  dell'IMO
          secondo   le   procedure    fissate    dalla    risoluzione
          dell'assemblea dell'IMO A.974(24); 
                d) regione del Memorandum d'intesa di Parigi: la zona
          geografica in cui i firmatari del MOU di Parigi  effettuano
          ispezioni secondo le procedure concordate; 
                e)  nave:  qualsiasi  nave  mercantile   adibita   al
          trasporto marittimo, battente bandiera  diversa  da  quella
          nazionale, rientrante nel campo di applicazione  di  una  o
          piu' delle convenzioni; 
              f) interfaccia nave/porto:  le  interazioni  che  hanno
          luogo quando una  nave  e'  direttamente  e  immediatamente
          interessata da attivita' che  comportano  il  movimento  di
          persone o di merci o la fornitura di servizi portuali verso
          la nave o dalla nave, con esclusione delle operazioni e dei
          servizi portuali di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84; 
                g) nave ancorata: una nave, in porto o alla fonda  in
          rada,  che  staziona  in  una  zona  ricadente  nell'ambito
          portuale  ma  non  ormeggiata,  interessata  da   attivita'
          proprie dell'interfaccia nave/porto; 
                h) ispettore:  soggetto  appartenente  unicamente  al
          Corpo delle capitanerie di porto  -  Guardia  costiera,  in
          possesso dei requisiti di cui all'allegato I, del  presente
          decreto, debitamente autorizzato e  formalmente  incaricato
          dall'autorita'  competente  centrale,  a  conclusione   del
          prescritto iter formativo, a svolgere  le  ispezioni  dello
          Stato di approdo; 
                i) autorita' competente centrale: il Ministero  delle
          infrastrutture e dei trasporti - Comando generale del Corpo
          delle capitanerie di porto - Guardia costiera e, per quanto
          attiene alle attivita' di prevenzione  dell'inquinamento  e
          di tutela dell'ambiente marino, il Ministero  dell'ambiente
          e della tutela del territorio e  del  mare  che,  per  tali
          fini, si avvale del Corpo  delle  capitanerie  di  porto  -
          Guardia costiera; 
                l) autorita' competente locale: gli uffici  marittimi
          periferici retti da ufficiali del Corpo  delle  capitanerie
          di porto fino a livello di Ufficio circondariale marittimo; 
                m) autorita' portuale: gli enti  di  cui  all'art.  6
          della legge 28 gennaio 1994, n. 84; 
                n) periodo notturno: l'arco temporale  che  va  dalle
          ore 22,00 alle ore 5,00 del giorno successivo; 
                o) ispezione iniziale: la visita a bordo di una  nave
          svolta da un ispettore, per verificare la conformita'  alle
          pertinenti convenzioni e regolamenti, che include almeno  i
          controlli previsti all'art. 16, comma 1; 
                p)  ispezione  dettagliata:  l'ispezione  durante  la
          quale la nave, le dotazioni di bordo  e  l'equipaggio  sono
          sottoposti,  interamente  o  parzialmente,  ad   un   esame
          accurato nei casi specificati all'art. 16, comma  3,  degli
          aspetti   concernenti   la   costruzione,   le   dotazioni,
          l'equipaggio, le condizioni di  vita  e  di  lavoro  ed  il
          rispetto delle procedure operative di bordo; 
                q) ispezione estesa:  un'ispezione  che  riguarda  le
          voci elencate  all'allegato  VII  e  che  puo'  comprendere
          un'ispezione dettagliata quando sussistano i fondati motivi
          di cui all'art. 16, comma 3; 
                r) esposto: un'informazione o rapporto  originato  da
          soggetto, associazione o organizzazione, portatore  di  una
          qualificata posizione soggettiva, di un interesse diffuso o
          legittimo  comunque  legato  alla  sicurezza  della   nave,
          inclusi  la  sicurezza  o  la  salute  dell'equipaggio,  le
          condizioni di vita e di lavoro a  bordo  e  la  prevenzione
          dell'inquinamento; 
                s) fermo: il formale divieto posto  ad  una  nave  di
          prendere il mare a causa delle deficienze individuate  che,
          da sole o nel complesso, rendono la nave insicura; 
                t) provvedimento di rifiuto di accesso: la  decisione
          comunicata al comandante di una nave, alla compagnia che ne
          e' responsabile ed allo Stato di bandiera, con la quale  si
          notifica che alla nave sara' rifiutato l'accesso a tutti  i
          porti ed ancoraggi della Comunita'; 
                u) sospensione di un'operazione: il  formale  divieto
          posto ad una nave di  continuare  una  qualunque  attivita'
          operativa tecnica o commerciale a  causa  delle  deficienze
          individuate che, da sole o nel complesso,  renderebbero  il
          proseguimento della predetta attivita'  pericoloso  per  la
          sicurezza della navigazione, delle persone a  bordo  o  per
          l'ambiente; 
                v) compagnia: il proprietario della nave o  qualsiasi
          altra persona fisica o giuridica, incluso l'armatore  o  il
          noleggiatore a scafo nudo, che  assume  la  responsabilita'
          dell'esercizio della nave dal proprietario della  stessa  e
          che si fa carico dei doveri e delle  responsabilita'  posti
          dal codice internazionale di gestione della sicurezza, ISM; 
                z)   organismo   riconosciuto:   una   societa'    di
          classificazione  o  altro  organismo  privato  che   svolge
          funzioni  amministrative  per  conto   dell'amministrazione
          dello Stato di bandiera; 
                aa)   certificato   obbligatorio:   il    certificato
          rilasciato direttamente o a nome di uno Stato  di  bandiera
          in conformita' alle convenzioni; 
                bb) certificato di classe: il documento che  conferma
          la conformita' alla SOLAS 74,  capitolo  II-1,  parte  A-1,
          regola 3-1; 
                cc)  banca   dati   delle   ispezioni:   il   sistema
          informatico che contribuisce all'attuazione del sistema  di
          controllo da parte dello Stato di approdo all'interno della
          Comunita' e che riguarda i  dati  relativi  alle  ispezioni
          effettuate nella Comunita'  e  nella  regione  del  MOU  di
          Parigi; 
                cc-bis)   certificato   di   lavoro   marittimo:   il
          certificato di cui alla regola 5.1.3 della CLM 2006; 
                cc-ter)  dichiarazione  di  conformita'  del   lavoro
          marittimo: la dichiarazione di cui alla regola 5.1.3  della
          CLM 2006. 
              1-bis. Tutti i riferimenti fatti nel presente decreto a
          convenzioni, codici e risoluzioni  internazionali,  inclusi
          quelli per i certificati e  altri  documenti,  sono  intesi
          come riferimenti a tali convenzioni, codici  e  risoluzioni
          internazionali nella loro versione aggiornata.». 
              «Art. 3 (Campo  di  applicazione).  -  1.  Il  presente
          decreto si applica alle  navi  e  alle  unita'  da  diporto
          utilizzate a fini commerciali di bandiera non  italiana  ed
          ai relativi equipaggi che fanno scalo o  ancoraggio  in  un
          porto   nazionale   per   effettuare   attivita'    proprie
          dell'interfaccia  nave/porto.  L'ispezione  di   una   nave
          eseguita in acque soggette alla giurisdizione nazionale  e'
          considerata, ai fini del presente  decreto,  equivalente  a
          quella svolta nell'ambito di un porto. 
              2. Per le navi di stazza lorda inferiore  alle  500  GT
          (gross tonnage), si applicano i  requisiti  previsti  dalle
          convenzioni applicabili. Qualora  nessuna  convenzione  sia
          applicabile, si adottano le procedure di cui all'allegato I
          del MOU di Parigi, per garantire che le navi non presentino
          evidenti pericoli per la sicurezza  della  navigazione,  la
          salute o l'ambiente. 
              3. Nell'ispezionare una nave battente bandiera  di  uno
          Stato che non ha sottoscritto una delle convenzioni di  cui
          al comma  1  dell'art.  2,  l'Autorita'  competente  locale
          accerta che la nave e il relativo equipaggio non godano  di
          un trattamento piu' favorevole  di  quello  riservato  alle
          navi battenti bandiera di  uno  Stato  firmatario  di  tale
          convenzione. Tale nave e' sottoposta  a  un'ispezione  piu'
          dettagliata secondo  le  procedure  istituite  dal  MOU  di
          Parigi. 
              4. Il presente articolo non  pregiudica  i  diritti  di
          intervento che uno Stato membro puo' far  valere  in  forza
          delle pertinenti convenzioni. 
              5. Il presente decreto non  si  applica  alle  navi  da
          pesca, alle navi da  guerra,  alle  navi  ausiliarie,  alle
          imbarcazioni in legno di costruzione rudimentale, alle navi
          dello Stato utilizzate  a  fini  non  commerciali  ed  alle
          unita' da diporto non adibite a traffici commerciali. 
              5-bis. Le misure adottate  per  applicare  il  presente
          decreto non comportano una riduzione del  livello  generale
          di protezione dei marittimi previsto  dal  diritto  sociale
          dell'Unione nei settori cui si applica il presente decreto,
          in confronto alla situazione  gia'  esistente  in  ciascuno
          Stato membro.  Nell'attuare  tali  misure,  se  l'autorita'
          competente  locale  viene  a  conoscenza  di   una   chiara
          violazione del diritto dell'Unione a bordo di navi battenti
          bandiera di uno Stato membro, essa informa  immediatamente,
          conformemente  al  diritto  e   alla   pratica   nazionali,
          qualsiasi altra autorita' competente interessata,  al  fine
          di intraprendere, se del caso, ulteriori azioni.».