Art. 58
Modifiche al decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5
1. Al decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) dopo l'articolo 19, e' inserito il seguente:
«Art. 19-bis.
Compartimenti motori e motori alimentati
con combustibili alternativi
1. La normativa tecnica regolante i sistemi di alimentazione e
relativi motori di propulsione alimentati con gas di petrolio
liquefatto, gas naturale liquefatto, metano ed elettrici su unita' da
diporto, di nuova costruzione o gia' immessi sul mercato, e' conforme
alla regola tecnica elaborata nel rispetto della normativa europea o,
in mancanza di questa, della normativa internazionale di riferimento,
individuata secondo i criteri stabiliti nel decreto di cui al comma
4.
2. Il fabbricante o l'importatore di cui agli articoli 6 e 8 del
presente decreto sono responsabili della conformita' del sistema di
alimentazione alternativo. Le imprese che costruiscono unita' da
diporto con i sistemi di alimentazione e i motori di propulsione di
cui al comma 1 o che provvedono alla loro installazione sono
responsabili della loro sistemazione a bordo.
3. I certificati e le dichiarazioni previste per le operazioni
periodiche di ispezione, sostituzione e controllo previsti dalla
regola tecnica di cui al comma 1 sono documenti di bordo.
4. Con uno o piu' decreti da adottare in relazione alle
specificita' dei diversi sistemi alternativi di propulsione di cui al
comma 1, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto
1988, n. 400, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di
concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, disciplina:
a) l'individuazione dei criteri della regola tecnica elaborata
nel rispetto della normativa internazionale;
b) le procedure connesse all'applicazione delle regole tecniche
di cui al comma 1 alle unita' da diporto;
c) i requisiti che deve possedere l'impresa installatrice di
cui al comma 2;
d) l'adozione da parte dell'impresa installatrice di un sistema
di qualita' approvato da un organismo notificato e autorizzato ai
fini della valutazione della conformita' dei sistemi di qualita'
aziendali;
e) le modalita' con cui l'organismo notificato di cui alla
lettera d) effettua i controlli sul sistema di gestione della
qualita' dell'impresa installatrice;
f) procedure per l'immissione in commercio dei motori di
propulsione di cui al comma 1, comprensive delle norme di sicurezza
in materia;
g) procedure per la conversione alle alimentazioni con gas di
petrolio liquefatto, gas naturale liquefatto, metano ed elettrici o a
doppia alimentazione delle unita' da diporto e dei relativi motori di
propulsione gia' immessi sul mercato;
h) le operazioni di controllo periodico sugli impianti di cui
al comma 1, nonche' l'istituzione di una apposita dichiarazione
rilasciata dal personale preposto a tali controlli;
i) le procedure per l'istituzione presso l'amministrazione
competente di un elenco delle imprese installatrici;
l) l'obbligo per le imprese installatrici di informare
l'amministrazione competente del possesso dei requisiti di cui alla
lettera c).»;
b) all'articolo 20, comma 1, le parole: «d) ed e)» sono
sostituite dalle seguenti: «e) ed f)»;
c) all'articolo 31, comma 5, il secondo periodo e' soppresso;
d) all'articolo 39, comma 3, le parole: «, qualora abbiano
sufficienti ragioni per ritenere che un prodotto oggetto del presente
decreto rappresenti un rischio per la salute o la sicurezza delle
persone, per le cose o per l'ambiente,» sono soppresse;
e) all'allegato II, il punto 1) e' sostituito dal seguente: «1)
Componentistica protetta dai rischi di accensione di miscele di gas
infiammabili negli spazi destinati ai motori entrobordo ed
entrofuoribordo a benzina e ai serbatoi della benzina;».
Note all'art. 58:
- Si riportano, per opportuna conoscenza, gli articoli
6 e 8 del decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5
(Attuazione della direttiva 2013/53/UE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, relativa
alle unita' da diporto e alle moto d'acqua e che abroga la
direttiva 94/25/CE):
«Art. 6 (Obblighi dei fabbricanti). - 1. All'atto
dell'immissione dei loro prodotti sul mercato, i
fabbricanti garantiscono che siano stati progettati e
fabbricati conformemente ai requisiti di cui all'art. 4,
comma 1, e all'allegato II del decreto legislativo n. 171
del 2005 come sostituito dall'allegato I del presente
decreto.
2. I fabbricanti preparano la documentazione tecnica
conformemente all'art. 24 ed eseguono, o fanno eseguire, la
procedura di valutazione della conformita' applicabile
conformemente agli articoli da 18 a 21 e all'art. 23.
Qualora la conformita' di un prodotto ai requisiti
applicabili sia stata dimostrata da tale procedura, i
fabbricanti redigono una dichiarazione ai sensi dell'art.
14 e attribuiscono e appongono la marcatura CE secondo
quanto previsto agli articoli 16 e 17.
3. I fabbricanti conservano la documentazione tecnica e
una copia della dichiarazione di cui all'art. 14 per un
periodo di dieci anni dalla data in cui il prodotto e'
stato immesso sul mercato.
4. I fabbricanti garantiscono che siano predisposte le
procedure necessarie affinche' la produzione in serie
continui a essere conforme. Si tiene debitamente conto
delle modifiche della progettazione o delle caratteristiche
del prodotto nonche' delle modifiche delle norme
armonizzate in riferimento a cui e' dichiarata la
conformita' di un prodotto. Ove ritenuto opportuno alla
luce dei rischi presentati da un prodotto, i fabbricanti,
per proteggere la salute e la sicurezza dei consumatori,
eseguono prove a campione dei prodotti messi a disposizione
sul mercato, esaminano i reclami e, se necessario, tengono
un registro dei reclami, dei prodotti non conformi e dei
richiami di prodotti e informano i distributori di tale
monitoraggio.
5. I fabbricanti garantiscono che i loro prodotti
rechino un numero di tipo, di lotto o di serie o qualsiasi
altro elemento che ne consenta l'identificazione, oppure,
qualora le dimensioni o la natura dei componenti non lo
consentano, a che le informazioni prescritte siano fornite
sull'imballaggio o in un documento di accompagnamento del
prodotto.
6. I fabbricanti indicano il loro nome, la loro
denominazione commerciale registrata o il loro marchio
registrato e l'indirizzo al quale possono essere contattati
sul prodotto oppure, ove cio' non sia possibile,
sull'imballaggio o in un documento di accompagnamento del
prodotto. L'indirizzo indica un unico punto in cui il
fabbricante puo' essere contattato.
7. I fabbricanti provvedono a che il prodotto sia
accompagnato da istruzioni e informazioni sulla sicurezza
nel manuale del proprietario in una o piu' lingue che
possono essere facilmente comprese dai consumatori e dagli
altri utilizzatori finali.
8. I fabbricanti che ritengono o hanno motivo di
credere che un prodotto che hanno immesso sul mercato non
sia conforme al presente decreto, adottano immediatamente
le misure correttive necessarie per rendere conforme tale
prodotto o, se del caso, per ritirarlo o richiamarlo.
Inoltre, qualora il prodotto presenti un rischio, i
fabbricanti ne informano immediatamente le competenti
autorita' nazionali degli Stati membri in cui hanno messo a
disposizione il prodotto, fornendo in particolare i
dettagli relativi alla non conformita' e a qualsiasi misura
correttiva adottata.
9. I fabbricanti, a seguito di una richiesta motivata
di un'autorita' nazionale competente, forniscono a
quest'ultima tutte le informazioni e la documentazione
necessarie per dimostrare la conformita' del prodotto in
una lingua che puo' essere facilmente compresa da tale
autorita'. Essi cooperano con tale autorita', su sua
richiesta, a qualsiasi azione intrapresa per eliminare i
rischi presentati dai prodotti che hanno immesso sul
mercato.».
«Art. 8 (Obblighi degli importatori). - 1. Gli
importatori immettono sul mercato dell'Unione europea solo
prodotti conformi.
2. Prima di immettere un prodotto sul mercato, gli
importatori si accertano che il fabbricante abbia eseguito
l'appropriata procedura di valutazione della conformita'.
Essi si assicurano che il fabbricante abbia elaborato la
documentazione tecnica, che il prodotto rechi la marcatura
CE di cui all'art. 15 e sia corredato dei documenti
necessari conformemente all'art. 14 e all'allegato II,
parte A, punto 2.5, parte B, punto 4, parte C, punto 2, del
decreto legislativo n. 171 del 2005 come sostituito
dall'allegato I del presente decreto e che il fabbricante
abbia rispettato le prescrizioni di cui all'art. 6, commi 5
e 6. Qualora l'importatore ritiene o ha motivo di credere
che un prodotto non sia conforme ai requisiti di cui
all'art. 4, comma 1, e all'allegato II del decreto
legislativo n. 171 del 2005 come sostituito dall'allegato I
del presente decreto, non immette il prodotto sul mercato
finche' non sia stato reso conforme. Inoltre, qualora il
prodotto presenti un rischio, l'importatore ne informa il
fabbricante e le autorita' di vigilanza del mercato.
3. Gli importatori indicano sul prodotto oppure, ove
cio' non sia possibile nel caso di componenti,
sull'imballaggio o in un documento che accompagna il
prodotto il loro nome, la loro denominazione commerciale
registrata o il loro marchio registrato e l'indirizzo al
quale possono essere contattati.
4. Gli importatori assicurano che il prodotto sia
accompagnato da istruzioni e informazioni sulla sicurezza
nel manuale del proprietario in una o piu' lingue che
possono essere facilmente comprese dai consumatori e dagli
altri utilizzatori finali.
5. Gli importatori garantiscono che, mentre un prodotto
e' sotto la loro responsabilita', le condizioni di
immagazzinamento o di trasporto non ne mettano a rischio la
conformita' ai requisiti di cui all'art. 4, comma 1, e
all'allegato II del decreto legislativo n. 171 del 2005
come sostituito dall'allegato I del presente decreto.
6. Ove ritenuto opportuno alla luce dei rischi
presentati da un prodotto, gli importatori, per proteggere
la salute e la sicurezza dei consumatori, eseguono prove a
campione dei prodotti messi a disposizione sul mercato,
esaminano i reclami e, se necessario, tengono un registro
dei reclami, dei prodotti non conformi e dei richiami di
prodotti e informano i distributori di tale monitoraggio.
7. Gli importatori che ritengono o hanno motivo di
credere che un prodotto che hanno immesso sul mercato non
sia conforme al presente decreto adottano immediatamente le
misure correttive necessarie per rendere conforme tale
prodotto o, se del caso, per ritirarlo o richiamarlo.
Inoltre, qualora il prodotto presenti un rischio, gli
importatori ne informano immediatamente le competenti
autorita' nazionali degli Stati membri in cui hanno messo a
disposizione il prodotto, fornendo in particolare i
dettagli relativi alla non conformita' e a qualsiasi misura
correttiva adottata.
8. Per un periodo di dieci anni a decorrere dalla data
in cui il prodotto e' stato immesso sul mercato, gli
importatori tengono una copia della dichiarazione di cui
all'art. 14 a disposizione delle autorita' di vigilanza del
mercato e assicurano che la documentazione tecnica possa
essere resa disponibile, su richiesta, a dette autorita'.
9. Gli importatori a seguito di una richiesta motivata
di un'autorita' nazionale competente, forniscono a
quest'ultima tutte le informazioni e la documentazione
necessarie per dimostrare la conformita' di un prodotto in
una lingua che puo' essere facilmente compresa da tale
autorita'. Essi cooperano con tale autorita', su sua
richiesta, a qualsiasi azione intrapresa per eliminare i
rischi presentati dai prodotti che hanno immesso sul
mercato.».
- Si riporta, per opportuna conoscenza, il comma 3,
dell'art. 17, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della
Presidenza del Consiglio dei ministri):
«Art. 17 (Regolamenti). - Omissis.
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di
autorita' sottordinate al ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.
Omissis.».
- Si riporta l'art. 20, del citato decreto legislativo
11 gennaio 2016, n. 5, come modificato dal presente decreto
legislativo:
«Art. 20 (Emissioni di gas di scarico). - 1. Riguardo
all'emissione di gas di scarico, per i prodotti di cui
all'art. 2, comma 1, lettere e) ed f), il fabbricante del
motore applica le procedure relative ai pertinenti moduli
di cui agli allegati del presente decreto:
a) se le prove sono effettuate applicando la norma
armonizzata, uno dei seguenti moduli:
1) modulo B (esame UE per tipo) insieme al modulo
C, D, E o F;
2) modulo G (conformita' basata sulla verifica
dell'unita');
3) modulo H (conformita' basata sulla garanzia
qualita' totale).
b) se le prove sono effettuate senza applicare la
norma armonizzata, uno dei seguenti moduli:
1) modulo B (esame UE per tipo) unitamente al
modulo C1 di cui all'allegato XVII del presente decreto;
2) modulo G (conformita' basata sulla verifica
dell'unita').
2. Nella valutazione di conformita' il fabbricante si
attiene, altresi', a quanto previsto nell'allegato XIII del
presente decreto.».
- Si riporta l'art. 31 del citato decreto legislativo
11 gennaio 2016, n. 5, come modificato dal presente decreto
legislativo:
«Art. 31 (Domanda di autorizzazione e notifica). - 1.
L'organismo di valutazione della conformita' presenta una
domanda di autorizzazione e notifica al Ministero dello
sviluppo economico.
2. La domanda di cui al comma 1 e' accompagnata da una
descrizione delle attivita' di valutazione della
conformita', del modulo o dei moduli di valutazione della
conformita' e del prodotto o dei prodotti per i quali tale
organismo dichiara di essere competente, nonche' di tutte
le prove documentali necessarie per la verifica, il
riconoscimento e il controllo periodico della sua
conformita' alle prescrizioni di cui all'art. 28.
3. Il Ministero dello sviluppo economico di concerto
con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con
decreto da adottare entro novanta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, stabilisce le
modalita' ed i criteri per il rilascio dell'autorizzazione
di cui all'art. 32, per la presentazione delle prove
documentali di cui al comma 2, e per gli obblighi di cui
all'art. 37.
4. Qualora le Amministrazioni competenti decidano che
la valutazione e il controllo di cui all'art. 26, comma 1,
siano eseguiti dall'organismo unico di accreditamento, in
sostituzione delle prove documentali di cui al comma 2,
l'organismo allega alla domanda di cui al comma 1, un
certificato di accreditamento rilasciato dallo stesso che
attesti che l'organismo e' conforme alle prescrizioni di
cui all'art. 28.
5. Gli oneri relativi alle attivita' di autorizzazione,
rinnovo e vigilanza degli organismi di valutazione della
conformita', eseguite dalle amministrazioni di vigilanza,
sono a carico dei medesimi organismi.
6. Alla copertura degli oneri di cui al comma 5 si
provvede mediante tariffe da determinarsi con decreto del
Ministro dello sviluppo economico di concerto con il
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il
Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto. Le tariffe sono calcolate sulla base del criterio
di copertura del costo effettivo del servizio e sono
aggiornate almeno ogni tre anni.
7. Fino all'adozione del decreto di cui al comma 6, si
applicano le tariffe di cui al decreto del Ministero delle
attivita' produttive e del Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti 27 marzo 2006 recante "Determinazione delle
tariffe per i servizi resi dal Ministero delle attivita'
produttive e dal Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti e relative modalita' di pagamento ai sensi del
decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 436, e dell'art. 47
della legge 6 febbraio 1996, n. 52, e successive
modificazioni".».
- Si riporta l'art. 39 del citato decreto legislativo
11 gennaio 2016, n. 5, come modificato dal presente decreto
legislativo:
«Art. 39 (Vigilanza del mercato, controllo e
valutazione dei prodotti). - 1. L'art. 15, paragrafo 3, e
gli articoli da 16 a 29 del regolamento CE n. 765/2008 si
applicano ai prodotti oggetto del presente decreto.
2. La vigilanza sul mercato e il controllo dei prodotti
e' demandata al Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti e al Ministero dello sviluppo economico. Con
decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, da
adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, si stabiliscono le modalita'
ed i criteri di svolgimento della vigilanza sul mercato ed
il controllo sui prodotti.
3. Al fine di garantire che i prodotti di cui all'art.
2, comma 1, siano conformi ai requisiti applicabili
stabiliti nell'allegato II del decreto legislativo n. 171
del 2005 come sostituito dall'allegato I del presente
decreto, le amministrazioni vigilanti di cui al comma 2
hanno facolta' di disporre verifiche e controlli mediante i
propri uffici centrali o periferici.
4. Gli accertamenti possono essere effettuati, anche
con metodo a campione, presso l'operatore economico, i
depositi sussidiari dell'operatore economico, gli
importatori privati o presso gli utilizzatori. A tale fine
e' consentito:
a) l'accesso ai luoghi di fabbricazione o di
immagazzinamento dei prodotti;
b) l'acquisizione di tutte le informazioni necessarie
all'accertamento;
c) qualora necessario e giustificato, il prelievo
temporaneo e a titolo gratuito di un singolo campione per
l'esecuzione di esami e prove;
d) effettuare esami e prove presso strutture tecniche
specializzate, pubbliche o private.
5. Al fine di agevolare l'attivita' di vigilanza e di
verifica, i soggetti di cui agli articoli 6, 7, 8 e 11, in
funzione dei rispettivi obblighi, rendono disponibili agli
organi di vigilanza, per dieci anni, la documentazione
indicata nell'allegato XVI del presente decreto.
6. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni di cui
all'art. 43, le amministrazioni vigilanti, quando, a
seguito delle valutazioni di cui al comma 3, accertano la
non conformita' dei prodotti di cui all'art. 2, comma 1,
alle disposizioni del presente decreto, dispongono agli
operatori economici, in funzione dei rispettivi obblighi,
di adottare tutte le misure idonee a far venire meno la
situazione di non conformita', fissando un termine
proporzionato alla natura del rischio.
7. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 6, le
amministrazioni vigilanti adottano le misure atte a
limitare o vietare l'immissione del prodotto sul mercato o
a garantire il ritiro dal commercio, a cura e spese del
soggetto destinatario della disposizione.
8. Le autorita' di vigilanza di cui comma 2, qualora
abbiano sufficienti ragioni per ritenere che un prodotto
oggetto del presente decreto rappresenti un rischio per la
salute o la sicurezza delle persone, per le cose o per
l'ambiente, effettuano una valutazione del prodotto
interessato che investa i requisiti pertinenti di cui al
presente decreto. Gli operatori economici interessati o
l'importatore privato cooperano, ove necessario, con le
autorita' di vigilanza del mercato. Nel caso di un
operatore economico se, attraverso tale valutazione, le
autorita' di vigilanza del mercato concludono che il
prodotto non rispetta i requisiti di cui al presente
decreto, esse chiedono tempestivamente all'operatore
economico interessato di adottare le opportune misure
correttive al fine di rendere il prodotto conforme ai
suddetti requisiti, di ritirarlo dal mercato o di
richiamarlo entro un termine proporzionato alla natura del
rischio, da esse prescritto. Nel caso di un importatore
privato, qualora nel corso di tale valutazione, le
autorita' di vigilanza del mercato accertano che il
prodotto non rispetta i requisiti di cui al presente
decreto, l'importatore privato e' informato tempestivamente
delle opportune misure correttive da adottare al fine di
rendere il prodotto conforme a detti requisiti, sospenderne
la messa in servizio o sospenderne l'uso, in proporzione
alla natura del rischio. Le autorita' di vigilanza del
mercato ne informano l'organismo notificato competente
qualora intervenuto.
9. Qualora ritengano che la non conformita' non sia
limitata al territorio nazionale, le autorita' di vigilanza
del mercato informano la Commissione e gli altri Stati
membri dei risultati della valutazione e dei provvedimenti
che hanno chiesto di adottare all'operatore economico
interessato.
10. L'operatore economico assicura che siano adottate
le opportune misure correttive nei confronti di tutti i
prodotti interessati che esso ha messo a disposizione sul
mercato in tutta l'Unione europea. L'importatore privato
assicura che siano adottate le opportune misure correttive
nei confronti del prodotto che ha importato nell'Unione
europea per uso proprio.
11. Qualora l'operatore economico interessato non
adotti le misure correttive adeguate entro il termine di
cui al comma 6, le autorita' di vigilanza del mercato
adottano tutte le opportune misure provvisorie per proibire
o limitare la messa a disposizione del prodotto, per
ritirarlo o per richiamarlo dal mercato. Qualora
l'importatore privato non adotti le misure correttive
adeguate, le autorita' di vigilanza del mercato adottano
tutte le opportune misure provvisorie per proibire la messa
in servizio del prodotto o vietarne o limitarne l'uso nel
territorio nazionale. Le autorita' di vigilanza del mercato
informano immediatamente la Commissione e gli altri Stati
membri di tali misure.
12. Le informazioni di cui al comma 11 includono tutti
gli elementi disponibili, in particolare i dati necessari
per identificare il prodotto non conforme, la sua origine,
la natura della presunta non conformita' e dei rischi
connessi, la natura e la durata delle misure nazionali
adottate, nonche' gli argomenti espressi dall'operatore
economico interessato o dall'importatore privato. In
particolare, le autorita' di vigilanza del mercato indicano
se la non conformita' sia dovuta:
a) alla mancata rispondenza del prodotto alle
prescrizioni relative alla salute o alla sicurezza delle
persone e alla tutela delle cose o dell'ambiente previste
dal presente decreto, o
b) a carenze delle norme armonizzate di cui all'art.
13 che conferiscono la presunzione di conformita'.
13. Le amministrazioni vigilanti che ricevono
comunicazione di procedure avviate ai sensi del presente
articolo, informano la Commissione europea e gli altri
Stati membri di tutti i provvedimenti adottati, di ogni
informazione supplementare a loro disposizione sulla non
conformita' del prodotto interessato e, in caso di
disaccordo con la misura nazionale notificata, delle loro
obiezioni.
14. Qualora, entro tre mesi dal ricevimento delle
informazioni di cui al comma 11, uno Stato membro o la
Commissione non sollevino obiezioni contro la misura
provvisoria adottata dall'autorita' di vigilanza del
mercato, tale misura e' ritenuta giustificata.
15. Le autorita' di vigilanza adottano le opportune
misure restrittive in relazione al prodotto in questione,
quale il ritiro del prodotto dal mercato, a spese degli
operatori economici in funzione dei rispettivi obblighi.».
- Si riporta l'allegato II al decreto legislativo 11
gennaio 2016, n. 5 (Attuazione della direttiva 2013/53/UE
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre
2013, relativa alle unita' da diporto e alle moto d'acqua e
che abroga la direttiva 94/25/CE), come modificato dal
presente decreto legislativo:
«Allegato II - (articoli 2 e 17).
Componenti delle unita' da diporto
1) Componentistica protetta dai rischi di accensione di
miscele di gas infiammabili negli spazi destinati ai motori
entrobordo ed entrofuoribordo a benzina e ai serbatoi della
benzina;
2) Dispositivo che impedisce l'avviamento dei motori
fuoribordo con marcia innestata;
3) Timone a ruota, meccanismo di sterzo e cablaggi;
4) Serbatoi di carburante destinati a impianti fissi e
tubazioni del carburante;
5) Boccaporti e oblo' prefabbricati.».