Art. 59
Disposizioni attuative e abrogative
1. Con decreto, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23
agosto 1988, n. 400, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata
in vigore del presente decreto, il Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della
cooperazione internazionale, della giustizia, della difesa,
dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico,
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, del lavoro e
delle politiche sociali, il Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, dei beni e delle attivita'
culturali e del turismo, della salute, per la semplificazione e la
pubblica amministrazione e con il Ministro per gli affari regionali e
previa acquisizione del parere del Garante per la protezione dei dati
personali, modifica la disciplina prevista dal regolamento di
attuazione del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, al fine di
disciplinare secondo criteri di semplificazione dei procedimenti
amministrativi, le materie di seguito indicate:
a) definizione delle procedure e delle modalita' per l'iscrizione
delle unita' da diporto e delle unita' da diporto utilizzate a fini
commerciali, ivi compresa la disciplina relativa alla loro iscrizione
provvisoria;
b) definizione delle modalita' di presentazione dell'istanza di
perdita e di rientro in possesso dell'unita' da diporto;
c) individuazione delle procedure di trasferimento, di
cancellazione dai registri, anche per passaggio alla categoria dei
natanti, di dismissione di bandiera per trasferimento o vendita
all'estero, nonche' di cessione a favore di terzi del contratto di
leasing e individuazione delle procedure per l'iscrizione delle
imbarcazioni e delle navi nel registro navi in costruzione, anche per
l'Archivio telematico centrale delle unita' da diporto (ATCN);
d) definizione delle modalita' del processo verbale di
dichiarazione e revoca di armatore;
e) disciplina delle scuole nautiche e dei centri di istruzione
per la nautica nonche' delle relative figure professionali
dell'istruttore e dell'insegnante validi per l'intero territorio
nazionale;
f) definizione delle procedure e delle modalita' relative al
rilascio, rinnovo e convalida del certificato di idoneita' al
noleggio;
g) sicurezza delle navigazione delle unita' da diporto in mare e
nelle acque interne e delle unita' utilizzate a fini
commerciali-commercial yacht;
h) per le unita' da diporto e le navi di cui all'articolo 3 della
legge 8 luglio 2003, n. 172, che navigano nelle acque marittime e
interne, le condizioni per il rilascio delle certificazioni di
sicurezza e l'individuazione dei mezzi di salvataggio e
l'individuazione delle equivalenze e delle esenzioni ai fini della
sicurezza della navigazione, nonche' le dotazioni di sicurezza minime
che devono essere tenute a bordo in relazione ai diversi tipi di
navigazione, con particolare riguardo alla navigazione in solitario,
ivi compresi gli apparati ricetrasmittenti adeguati all'innovazione
tecnologica, ferma restando la validita' delle licenze di esercizio
degli apparati stessi, gia' rilasciati ai sensi dell'articolo 29,
comma 4, del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171;
i) disciplina relativa ai requisiti psicofisici, per il
conseguimento e il rinnovo delle patenti nautiche A, B, C e D,
nonche' i requisiti psico-fisici per il rilascio e il rinnovo delle
patenti nautiche A, B e C anche a persone con disabilita' motoria e
sensoriale, prevedendo anche misure di semplificazione finalizzate a
svolgere le visite mediche presso le sedi delle scuole nautiche e dei
centri di istruzione nautica;
l) definizione dell'organizzazione e del funzionamento
dell'Anagrafe nazionale delle patenti nautiche, l'accesso alla stessa
per il perseguimento delle finalita' istituzionali e le modalita' e i
tempi per la trasmissione dei dati da parte dei soggetti di cui
all'articolo 39-bis, comma 3, del decreto legislativo 18 luglio 2005,
n. 171, nonche' le misure di sicurezza informatica ai sensi
dell'articolo 31 del Codice in materia di protezione dei dati
personali;
m) individuazione dei criteri per l'indicazione dei limiti di
navigazione e di distanza dalla costa, anche diversificati per aree
geografiche, stabiliti dai capi di compartimento marittimo con
ordinanza di polizia marittima;
n) regime amministrativo dei documenti di navigazione, in
particolare del libro unico di bordo di cui all'articolo 15-ter, del
decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, per le navi di cui
all'articolo 3 della legge 8 luglio 2003, n. 172;
o) disciplina della segnalazione certificata di inizio attivita'
relativa alle scuole nautiche;
p) disciplina del deposito della licenza di navigazione o
dell'atto di nazionalita' presso la competente autorita' doganale, in
relazione alle previsioni del regolamento (CE) 9 ottobre 2013, n.
952, del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce il codice
doganale dell'Unione, per quanto applicabile;
q) applicazione della normativa sul controllo dello Stato di
approdo alle unita' da diporto utilizzate a fini commerciali battenti
bandiera diversa da quella italiana;
r) definizione delle procedure e delle modalita' per
l'accertamento del tasso alcolemico;
s) definizione di uno schema-tipo delle istruzioni essenziali per
il comando dei natanti da diporto che il locatore e' tenuto a
rilasciare per iscritto al conduttore dell'unita' da diporto che non
sia in possesso di patente nautica;
t) definizione dei criteri per l'individuazione della normativa
tecnica europea e internazionale di riferimento per l'elaborazione
della regola tecnica in materia di sistemi di alimentazione e
relativi motori di propulsione alimentati con gas di petrolio
liquefatto, gas naturale liquefatto, metano ed elettrici su unita' da
diporto, di nuova costruzione o gia' immessi sul mercato;
u) modalita' e criteri di iscrizione delle navi che effettuano
noleggio esclusivamente per finalita' turistiche di cui all'articolo
3, della legge 8 luglio 2003, n. 172, nel registro internazionale di
cui all'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30;
v) modalita' e criteri di svolgimento del servizio di assistenza
e traino e relativi requisiti tecnico-professionali degli operatori
nonche' i requisiti dell'imbarcazione utilizzata;
z) individuazione delle modalita' di conseguimento della patente
nautica senza esami;
aa) adozione del Passenger Yacht Code italiano, al fine di
razionalizzare i requisiti e gli standard che devono essere
soddisfatti dalle unita' da diporto che trasportano piu' di dodici ma
non piu' di trentasei passeggeri in viaggi internazionali e che non
trasportano cargo rispetto alle convenzioni internazionali. Il
Passenger Yacht Code e' adottato, in particolare, nel rispetto dei
seguenti criteri:
1) i requisiti e gli standard sono razionalizzati rispetto alle
convenzioni Solas 74/78, LL 1966, Stcw 78/95/10, Tonnage 1969, Marpol
73/78, Colreg 1972, Mlc 2006, Ballast Water Management Convention
2004, International Convention on the Control of Harmful Anti-fouling
Systems on Ships, International Convention on Civil Liability for
Bunker Oil Pollution Damage 2001;
2) i principi generali delle convenzioni, di cui al precedente
punto 1), assicurando equivalenze ed esenzioni, laddove
l'applicazione delle previsioni delle convenzioni alle unita' da
diporto non e' ragionevole o tecnicamente non praticabile;
bb) caratteristiche degli strumenti omologati da impiegare negli
accertamenti relativi alla violazione dei limiti di velocita'.
2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, sono adottati, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della
legge 23 agosto 1988, n. 400:
a) il decreto di cui all'articolo 36-bis, comma 2, del decreto
legislativo 18 luglio 2005, n. 171, come introdotto dall'articolo 27
del presente decreto;
b) il decreto di cui all'articolo 49-quater, comma 13, del
decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, come introdotto
dall'articolo 33 del presente decreto;
c) il decreto di cui all'articolo 49-sexies, comma 10, del
decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, come introdotto
dall'articolo 33 del presente decreto.
3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, sono emanati:
a) il decreto di cui all'articolo 19-bis, comma 4, del decreto
legislativo 11 gennaio 2016, n. 5, come introdotto dall'articolo 58
del presente decreto;
b) il decreto di cui all'articolo 53-bis, comma 7, del decreto
legislativo 18 luglio 2005, n. 171, come introdotto dall'articolo 38
del presente decreto.
4. Fino alla data di entrata in vigore dei decreti di cui ai commi
1 e 2 del presente articolo continuano ad applicarsi le disposizioni
vigenti.
5. A decorrere dalla entrata in vigore del decreto di cui al comma
1 del presente articolo e' abrogato l'articolo 65 del decreto
legislativo 18 luglio 2005, n. 171.
6. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente
decreto sono apportate le occorrenti modificazioni al regolamento
previsto dall'articolo 11, comma 1, della legge 1 aprile 1981, n.
121.
7. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto
sono abrogati i seguenti articoli del regolamento di cui all'articolo
65 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171:
a) articolo 32, commi 1, 2 e 3;
b) articolo 42;
c) articolo 43, commi 1 e 2;
d) articolo 44.
Note all'art. 59:
- Si riporta il comma 3, dell'art. 17, della legge 23
agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri):
«Art. 17 (Regolamenti). - Omissis.
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di
autorita' sottordinate al ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.
Omissis.».
- Per il testo dell'art. 29 del citato decreto
legislativo 18 luglio 2005, n. 171, come modificato
dall'art. 22 del presente decreto legislativo, e per i
riferimenti normativi, si vedano le note al medesimo art.
22.
- Per i riferimenti normativi contenuti nell'art.
39-bis del citato decreto legislativo 18 luglio 2005, n.
171, introdotto dall'art. 30 del presente decreto
legislativo, si vedano le note al medesimo articolo.
- Si riporta l'art. 31, del decreto legislativo 30
giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei
dati personali):
«Art. 31 (Obblighi di sicurezza). - 1. I dati personali
oggetto di trattamento sono custoditi e controllati, anche
in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso
tecnico, alla natura dei dati e alle specifiche
caratteristiche del trattamento, in modo da ridurre al
minimo, mediante l'adozione di idonee e preventive misure
di sicurezza, i rischi di distruzione o perdita, anche
accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato o
di trattamento non consentito o non conforme alle finalita'
della raccolta.».
- Per i riferimenti normativi contenuti nell'art.
15-ter del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171
(Codice della nautica da diporto ed attuazione della
direttiva 2003/44/CE, a norma dell'art. 6 della legge 8
luglio 2003, n. 172), introdotto dall'art. 6 del presente
decreto legislativo, si vedano le note al medesimo
articolo.
- Il Regolamento (CE) 9 ottobre 2013, n. 952/2013
(Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che
istituisce il codice doganale dell'Unione (rifusione)) e'
pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea 10
ottobre 2013, n. L 269.
- Si riporta l'art. 1 del decreto-legge 30 dicembre
1997, n. 457 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo del
settore dei trasporti e l'incremento dell'occupazione),
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio
1998, n. 30:
«Art. 1 (Istituzione del Registro internazionale). - 1.
E' istituito il registro delle navi adibite alla
navigazione internazionale, di seguito denominato "Registro
internazionale", nel quale sono iscritte, a seguito di
specifica autorizzazione del Ministero dei trasporti e
della navigazione, le navi adibite esclusivamente a
traffici commerciali internazionali.
1-bis. L'autorizzazione di cui al comma 1 e' rilasciata
a seguito di specifica istanza presentata dai soggetti
interessati, anche per posta certificata, secondo modalita'
stabilite con decreto del Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti.
2. Il Registro internazionale di cui al comma 1 e'
diviso in tre sezioni nelle quali sono iscritte
rispettivamente:
a) le navi che appartengono a soggetti italiani o di
altri Paesi dell'Unione europea ai sensi del comma 1,
lettera a), dell'art. 143 del codice della navigazione,
come sostituito dall'art. 7;
b) le navi che appartengono a soggetti non comunitari
ai sensi del comma 1, lettera b), dell'art. 143 del codice
della navigazione;
c) le navi che appartengono a soggetti comunitari o
non comunitari, in regime di sospensione da un registro
comunitario o non comunitario, ai sensi del comma secondo
dell'art. 145 del codice della navigazione, a seguito di
locazione a scafo nudo a soggetti giuridici italiani o di
altri Paesi dell'Unione europea.
3. L'autorizzazione di cui al comma 1 e' rilasciata
tenuto conto degli appositi contratti collettivi
sottoscritti dalle organizzazioni sindacali dei datori di
lavoro e dei lavoratori del settore di cui agli articoli 2
e 3.
4. Non possono comunque essere iscritte nel Registro
internazionale le navi da guerra, le navi di Stato in
servizio non commerciale, le navi da pesca e le unita' da
diporto.
5. Le navi iscritte nel Registro internazionale non
possono effettuare servizi di cabotaggio per i quali e'
operante la riserva di cui all'art. 224 del codice della
navigazione, come sostituito dall'art. 7, salvo che per le
navi da carico di oltre 650 tonnellate di stazza lorda e
nei limiti di un viaggio di cabotaggio mensile quando il
viaggio di cabotaggio segua o preceda un viaggio in
provenienza o diretto verso un altro Stato , se si
osservano i criteri di cui all'art. 2, comma 1, lettere b)
e c). Le predette navi possono effettuare servizi di
cabotaggio nel limite massimo di sei viaggi mensili, o
viaggi, ciascuno con percorrenza superiore alle cento
miglia marine se osservano i criteri di cui all'art. 2,
comma 1, lettera a), e comma 1-bis e, limitatamente alle
navi traghetto ro-ro e ro-ro pax, iscritte nel registro
internazionale, adibite a traffici commerciali tra porti
appartenenti al territorio nazionale, continentale e
insulare, anche a seguito o in precedenza di un viaggio
proveniente da o diretto verso un altro Stato, deve essere
imbarcato esclusivamente personale italiano o
comunitario.".
- Per i riferimenti normativi contenuti nell'art.
36-bis del citato decreto legislativo 18 luglio 2005, n.
171, introdotto dall'art. 27 del presente decreto
legislativo, si vedano le note al medesimo articolo.
- Per i riferimenti normativi contenuti nell'art.
49-quater del citato decreto legislativo 18 luglio 2005, n.
171, introdotto dall'art. 33 del presente decreto
legislativo, si vedano le note al medesimo articolo.
- Per i riferimenti normativi contenuti nell'art.
49-sexies del citato decreto legislativo 18 luglio 2005, n.
171, introdotto dall'art. 33 del presente decreto
legislativo, si vedano le note al medesimo articolo.
- Per i riferimenti normativi contenuti nell'art.
19-bis del citato decreto legislativo 18 luglio 2005, n.
171, introdotto dall'art. 58 del presente decreto
legislativo, si vedano le note al medesimo articolo.
- Per i riferimenti normativi contenuti nell'art.
53-bis del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171
(Codice della nautica da diporto ed attuazione della
direttiva 2003/44/CE, a norma dell'art. 6 della legge 8
luglio 2003, n. 172), introdotto dall'art. 38 del presente
decreto legislativo, si vedano le note al medesimo
articolo.
- Per il testo dell'art. 65 del decreto legislativo 18
luglio 2005, n. 171 (Codice della nautica da diporto ed
attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'art. 6
della legge 8 luglio 2003, n. 172), come modificato
dall'art. 51 del presente decreto legislativo, abrogato
dall'art. 59 del presente decreto legislativo a decorrere
dalla entrata in vigore del decreto di cui al comma 1 del
medesimo articolo, si vedano le note all'art. 51.
- Si riporta l'art. 11 della legge 1° aprile 1981, n.
121 (Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica
sicurezza):
«Art. 11 (Procedure). - Mediante regolamento, da
emanarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore della
presente legge, con decreto del Presidente della
Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro dell'interno, di
concerto con il Ministro di grazia e giustizia, sono
stabilite le procedure per la raccolta dei dati e delle
informazioni di cui all'art. 6, lettera a), e all'art. 7,
per l'accesso e la comunicazione dei dati stessi ai
soggetti previsti dall'art. 9, nonche' per la correzione o
cancellazione dei dati erronei e la integrazione di quelli
incompleti.
Un particolare regime di autorizzazioni da parte dei
capi dei rispettivi uffici e servizi, quando non siano
questi a fare diretta richiesta dei dati e delle
informazioni, deve essere previsto dal regolamento per i
soggetti indicati nel primo comma dell'art. 9.».
- Il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio
1982, n. 378 (Approvazione del regolamento concernente le
procedure di raccolta, accesso, comunicazione, correzione,
cancellazione ed integrazione dei dati e delle
informazioni, registrati negli archivi magnetici del centro
elaborazione dati di cui all'art. 8 della legge 1° aprile
1981, n. 121) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23
giugno 1982, n. 170.
- Si riporta l'art. 32, del decreto del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146
(Regolamento di attuazione dell'art. 65 del decreto
legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante il codice della
nautica da diporto), come modificato dal presente decreto
legislativo:
«Art. 32 (Conseguimento delle patenti senza esami). -
1. (Abrogato).
2. (Abrogato).
3. (Abrogato).
4. I requisiti per il personale indicati al comma 1
sono comprovati dall'estratto matricolare ovvero da una
dichiarazione del comando di appartenenza. Per il rimanente
personale i requisiti sono attestati dal possesso
dell'abilitazione.
5. Le abilitazioni rilasciate dalla Marina militare per
la navigazione entro sei miglia dalla costa e le
abilitazioni alla condotta dei mezzi nautici rilasciate dai
comandi della Guardia di finanza abilitano alla navigazione
entro dodici miglia dalla costa.».
- L'art. 42 del decreto del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146
(Regolamento di attuazione dell'art. 65 del decreto
legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante il codice della
nautica da diporto), abrogato dal presente decreto
legislativo, recava: «Art. 42 (Disciplina delle scuole
nautiche).».
- Si riporta l'art. 43 del decreto del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146
(Regolamento di attuazione dell'art. 65 del decreto
legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante il codice della
nautica da diporto), come modificato dal presente decreto
legislativo:
«Art. 43 (Enti e associazioni nautiche a livello
nazionale). - 1. (Abrogato).
2. (Abrogato).
3. In occasione degli esami dei candidati che hanno
frequentato i corsi presso i centri di istruzione per la
nautica, di cui al comma 1, un rappresentante dell'ente o
dell'associazione fa parte della commissione d'esame, senza
diritto di voto.
4. La Lega navale italiana e' centro di istruzione per
la nautica da diporto e, in qualita' di ente pubblico che
svolge servizi di pubblico interesse, collabora con il
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti alla
definizione di adeguati parametri qualitativi in materia di
formazione dei candidati agli esami per il conseguimento
delle patenti nautiche.».
- L'art. 44 del decreto del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146
(Regolamento di attuazione dell'art. 65 del decreto
legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante il codice della
nautica da diporto), abrogato dal presente decreto
legislativo, recitava: «Art. 44 (Commissioni d'esame fuori
sede).».