Art. 6 
 
                    Iscrizioni di navi da diporto 
 
  1. Dopo l'articolo 15 del decreto legislativo 18  luglio  2005,  n.
171, sono inseriti i seguenti: 
 
                            «Art. 15-bis. 
 
                    Iscrizione di navi da diporto 
 
  1. Il proprietario  o  l'utilizzatore  della  nave  da  diporto  in
locazione finanziaria, in nome e per conto del  proprietario,  munito
di procura con sottoscrizione autenticata, chiede l'iscrizione, anche
provvisoria,  nell'Archivio  telematico  centrale  delle  unita'   da
diporto (ATCN), presentando allo Sportello telematico del  diportista
(STED) il titolo di proprieta' e il certificato di stazza. 
  2. Nel caso di navi provenienti da Stati esteri, oltre ai documenti
indicati al comma 1, e' fatto obbligo di  presentare  l'estratto  del
registro di  iscrizione  di  provenienza  ovvero  il  certificato  di
cancellazione dal medesimo registro.  In  luogo  del  certificato  di
stazza, puo' essere presentata, in via provvisoria  e  con  validita'
non superiore a sei mesi, l'attestazione  di  stazza  rilasciata  dal
registro di iscrizione di provenienza. 
  3. La presentazione di  un  certificato  dell'autorita'  competente
estera, con validita'  non  superiore  a  sei  mesi  dalla  data  del
rilascio, che attesta l'avvio delle procedure  di  cancellazione  dal
registro estero e il ritiro dei documenti di navigazione, sostituisce
il certificato di cancellazione di cui al comma 2. 
  4. Nel caso in cui nell'estratto  del  registro  di  iscrizione  di
provenienza o nel certificato di cancellazione dal medesimo  registro
o nel certificato di cui al comma 3 sono indicate le generalita'  del
proprietario e i dati identificativi dell'unita', non  e'  necessario
presentare il titolo  di  proprieta',  fermo  restando  l'obbligo  di
presentazione del certificato di stazza o l'attestazione  provvisoria
di cui al comma 2. 
  5. Per l'annotazione dell'utilizzo a fini commerciali nel  registro
delle navi da diporto, il proprietario o l'utilizzatore della nave da
diporto in locazione finanziaria presenta allo  Sportello  telematico
del diportista (STED), oltre quanto previsto dai commi da 1 a  4  del
presente articolo, il certificato di iscrizione  nel  registro  delle
imprese o la dichiarazione  sostitutiva  dalla  quale  risultano  gli
estremi  dell'impresa  individuale  o  della  societa'  esercente  le
attivita' di cui all'articolo 2 o, se si tratta di impresa o societa'
estera, un documento rilasciato dal Paese di appartenenza che attesta
la specifica attivita' di cui all'articolo 2, svolta  dall'esercente.
L'iscrizione  nell'Archivio  telematico  centrale  delle  unita'   da
diporto (ATCN) riporta la denominazione di nave da diporto utilizzata
a fini  commerciali-commercial  yacht.  La  stessa  denominazione  e'
riportata anche nella licenza di navigazione. 
  6.  E'  fatta  salva  la  facolta'  per  il  proprietario   o   per
l'utilizzatore del bene in locazione finanziaria di mutare sempre  la
destinazione della nave da diporto in nave da  diporto  utilizzata  a
fini commerciali e da nave da diporto utilizzata a  fini  commerciali
in nave da diporto. 
 
                            Art. 15-ter. 
 
Iscrizione  delle  navi  destinate  esclusivamente  al  noleggio  per
                        finalita' turistiche 
 
  1. Le navi che effettuano  noleggio  esclusivamente  per  finalita'
turistiche di cui all'articolo 3 della legge 8 luglio 2003,  n.  172,
possono  essere  iscritte  nel   registro   internazionale   di   cui
all'articolo  1  del  decreto-legge  30  dicembre   1997,   n.   457,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30. 
  2. Le modalita' di iscrizione sono determinate con  il  regolamento
di attuazione del presente codice. 
  3. I documenti di navigazione per le navi di cui al comma 1 sono: 
    a) la licenza di navigazione di cui all'articolo 22, che  abilita
la nave alla navigazione marittima internazionale; 
    b) il ruolino di equipaggio, di cui all'articolo 38; 
    c) il libro unico di bordo. 
  4. Il libro unico di bordo di  cui  al  comma  3,  lettera  c),  e'
disciplinato con il regolamento di attuazione del presente codice. 
  5. E' fatta salva, per le navi di cui al comma 1,  la  facolta'  di
sostituire la licenza di navigazione con l'atto  di  nazionalita'  di
cui all'articolo 150 del codice della navigazione, e  il  ruolino  di
equipaggio con il ruolo di equipaggio, di cui  all'articolo  170  del
medesimo codice.». 
 
          Note all'art. 6: 
              - Per il testo dell'art. 3 della legge 8  luglio  2003,
          n. 172, come modificato dall'art. 57 del  presente  decreto
          legislativo, si veda nelle note all'art. 3. 
              - Si riporta, per opportuna conoscenza,  l'art.  1  del
          decreto-legge  30  dicembre  1997,  n.  457   (Disposizioni
          urgenti  per  lo  sviluppo  del  settore  dei  trasporti  e
          l'incremento     dell'occupazione),     convertito,     con
          modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30: 
              «Art. 1 (Istituzione del Registro internazionale). - 1.
          E'  istituito  il  registro   delle   navi   adibite   alla
          navigazione internazionale, di seguito denominato "Registro
          internazionale", nel quale  sono  iscritte,  a  seguito  di
          specifica autorizzazione  del  Ministero  dei  trasporti  e
          della  navigazione,  le  navi  adibite   esclusivamente   a
          traffici commerciali internazionali. 
              1-bis. L'autorizzazione di cui al comma 1 e' rilasciata
          a seguito di  specifica  istanza  presentata  dai  soggetti
          interessati, anche per posta certificata, secondo modalita'
          stabilite con decreto del Ministero delle infrastrutture  e
          dei trasporti. 
              2. Il Registro internazionale di  cui  al  comma  1  e'
          diviso  in  tre   sezioni   nelle   quali   sono   iscritte
          rispettivamente: 
                a) le navi che appartengono a soggetti italiani o  di
          altri Paesi dell'Unione  europea  ai  sensi  del  comma  1,
          lettera a), dell'art. 143  del  codice  della  navigazione,
          come sostituito dall'art. 7; 
                b) le navi che appartengono a soggetti non comunitari
          ai sensi del comma 1, lettera b), dell'art. 143 del  codice
          della navigazione; 
                c) le navi che appartengono a soggetti  comunitari  o
          non comunitari, in regime di  sospensione  da  un  registro
          comunitario o non comunitario, ai sensi del  comma  secondo
          dell'art. 145 del codice della navigazione,  a  seguito  di
          locazione a scafo nudo a soggetti giuridici italiani  o  di
          altri Paesi dell'Unione europea. 
              3. L'autorizzazione di cui al  comma  1  e'  rilasciata
          tenuto   conto   degli   appositi   contratti    collettivi
          sottoscritti dalle organizzazioni sindacali dei  datori  di
          lavoro e dei lavoratori del settore di cui agli articoli  2
          e 3. 
              4. Non possono comunque essere  iscritte  nel  Registro
          internazionale le navi da  guerra,  le  navi  di  Stato  in
          servizio non commerciale, le navi da pesca e le  unita'  da
          diporto. 
              5. Le navi iscritte  nel  Registro  internazionale  non
          possono effettuare servizi di cabotaggio  per  i  quali  e'
          operante la riserva di cui all'art. 224  del  codice  della
          navigazione, come sostituito dall'art. 7, salvo che per  le
          navi da carico di oltre 650 tonnellate di  stazza  lorda  e
          nei limiti di un viaggio di cabotaggio  mensile  quando  il
          viaggio  di  cabotaggio  segua  o  preceda  un  viaggio  in
          provenienza  o  diretto  verso  un  altro  Stato  ,  se  si
          osservano i criteri di cui all'art. 2, comma 1, lettere  b)
          e c).  Le  predette  navi  possono  effettuare  servizi  di
          cabotaggio nel limite massimo  di  sei  viaggi  mensili,  o
          viaggi,  ciascuno  con  percorrenza  superiore  alle  cento
          miglia marine se osservano i criteri  di  cui  all'art.  2,
          comma 1, lettera a), e comma 1-bis  e,  limitatamente  alle
          navi traghetto ro-ro e ro-ro  pax,  iscritte  nel  registro
          internazionale, adibite a traffici  commerciali  tra  porti
          appartenenti  al  territorio  nazionale,   continentale   e
          insulare, anche a seguito o in  precedenza  di  un  viaggio
          proveniente da o diretto verso un altro Stato, deve  essere
          imbarcato    esclusivamente    personale     italiano     o
          comunitario.». 
              - Per il  testo  dell'art.  22  e  del  citato  decreto
          legislativo 18 luglio 2005, n.  171,  come  modificato  dal
          presente decreto legislativo, si vedano  le  note  all'art.
          13. 
              - Per il testo dell'art. 38 e del  decreto  legislativo
          18 luglio 2005, n. 171 (Codice della nautica da diporto  ed
          attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'art.  6
          della legge 8 luglio 2003, n.  172),  come  modificato  dal
          presente decreto legislativo, si vedano  le  note  all'art.
          28. 
              - Si riportano, per opportuna conoscenza, gli  articoli
          150 e 170 del codice della navigazione: 
              «Art.  150  (Atto  di  nazionalita').   -   L'atto   di
          nazionalita' e' rilasciato in  nome  del  presidente  della
          Repubblica dal direttore marittimo nella cui zona  la  nave
          maggiore e' immatricolata, e, nel caso di cui all'art. 148,
          dal console che ne ha ricevuto l'iscrizione. 
              L'atto di nazionalita' enuncia il nome, il  tipo  e  le
          caratteristiche principali, la stazza lorda e  netta  della
          nave,   il   nome   del    proprietario,    l'ufficio    di
          immatricolazione.». 
              «Art. 170 (Contenuto del ruolo  di  equipaggio).  -  Il
          ruolo di equipaggio deve contenere: 
                1. il nome della nave; 
                2. il nome dell'armatore; 
                3.  l'indicazione  del  rappresentante  dell'armatore
          nominato a sensi dell'art. 267; 
                4. l'indicazione della data di armamento e di  quella
          di disarmamento; 
                5.  l'elenco  delle   persone   dell'equipaggio   con
          l'indicazione del contratto  individuale  di  arruolamento,
          nonche' del titolo professionale,  della  qualifica,  delle
          mansioni da esplicare a bordo e della retribuzione  fissata
          nel contratto stesso; 
                6. la descrizione delle armi  e  delle  munizioni  in
          dotazione della nave.».