Art. 6
Iscrizioni di navi da diporto
1. Dopo l'articolo 15 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n.
171, sono inseriti i seguenti:
«Art. 15-bis.
Iscrizione di navi da diporto
1. Il proprietario o l'utilizzatore della nave da diporto in
locazione finanziaria, in nome e per conto del proprietario, munito
di procura con sottoscrizione autenticata, chiede l'iscrizione, anche
provvisoria, nell'Archivio telematico centrale delle unita' da
diporto (ATCN), presentando allo Sportello telematico del diportista
(STED) il titolo di proprieta' e il certificato di stazza.
2. Nel caso di navi provenienti da Stati esteri, oltre ai documenti
indicati al comma 1, e' fatto obbligo di presentare l'estratto del
registro di iscrizione di provenienza ovvero il certificato di
cancellazione dal medesimo registro. In luogo del certificato di
stazza, puo' essere presentata, in via provvisoria e con validita'
non superiore a sei mesi, l'attestazione di stazza rilasciata dal
registro di iscrizione di provenienza.
3. La presentazione di un certificato dell'autorita' competente
estera, con validita' non superiore a sei mesi dalla data del
rilascio, che attesta l'avvio delle procedure di cancellazione dal
registro estero e il ritiro dei documenti di navigazione, sostituisce
il certificato di cancellazione di cui al comma 2.
4. Nel caso in cui nell'estratto del registro di iscrizione di
provenienza o nel certificato di cancellazione dal medesimo registro
o nel certificato di cui al comma 3 sono indicate le generalita' del
proprietario e i dati identificativi dell'unita', non e' necessario
presentare il titolo di proprieta', fermo restando l'obbligo di
presentazione del certificato di stazza o l'attestazione provvisoria
di cui al comma 2.
5. Per l'annotazione dell'utilizzo a fini commerciali nel registro
delle navi da diporto, il proprietario o l'utilizzatore della nave da
diporto in locazione finanziaria presenta allo Sportello telematico
del diportista (STED), oltre quanto previsto dai commi da 1 a 4 del
presente articolo, il certificato di iscrizione nel registro delle
imprese o la dichiarazione sostitutiva dalla quale risultano gli
estremi dell'impresa individuale o della societa' esercente le
attivita' di cui all'articolo 2 o, se si tratta di impresa o societa'
estera, un documento rilasciato dal Paese di appartenenza che attesta
la specifica attivita' di cui all'articolo 2, svolta dall'esercente.
L'iscrizione nell'Archivio telematico centrale delle unita' da
diporto (ATCN) riporta la denominazione di nave da diporto utilizzata
a fini commerciali-commercial yacht. La stessa denominazione e'
riportata anche nella licenza di navigazione.
6. E' fatta salva la facolta' per il proprietario o per
l'utilizzatore del bene in locazione finanziaria di mutare sempre la
destinazione della nave da diporto in nave da diporto utilizzata a
fini commerciali e da nave da diporto utilizzata a fini commerciali
in nave da diporto.
Art. 15-ter.
Iscrizione delle navi destinate esclusivamente al noleggio per
finalita' turistiche
1. Le navi che effettuano noleggio esclusivamente per finalita'
turistiche di cui all'articolo 3 della legge 8 luglio 2003, n. 172,
possono essere iscritte nel registro internazionale di cui
all'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30.
2. Le modalita' di iscrizione sono determinate con il regolamento
di attuazione del presente codice.
3. I documenti di navigazione per le navi di cui al comma 1 sono:
a) la licenza di navigazione di cui all'articolo 22, che abilita
la nave alla navigazione marittima internazionale;
b) il ruolino di equipaggio, di cui all'articolo 38;
c) il libro unico di bordo.
4. Il libro unico di bordo di cui al comma 3, lettera c), e'
disciplinato con il regolamento di attuazione del presente codice.
5. E' fatta salva, per le navi di cui al comma 1, la facolta' di
sostituire la licenza di navigazione con l'atto di nazionalita' di
cui all'articolo 150 del codice della navigazione, e il ruolino di
equipaggio con il ruolo di equipaggio, di cui all'articolo 170 del
medesimo codice.».
Note all'art. 6:
- Per il testo dell'art. 3 della legge 8 luglio 2003,
n. 172, come modificato dall'art. 57 del presente decreto
legislativo, si veda nelle note all'art. 3.
- Si riporta, per opportuna conoscenza, l'art. 1 del
decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457 (Disposizioni
urgenti per lo sviluppo del settore dei trasporti e
l'incremento dell'occupazione), convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30:
«Art. 1 (Istituzione del Registro internazionale). - 1.
E' istituito il registro delle navi adibite alla
navigazione internazionale, di seguito denominato "Registro
internazionale", nel quale sono iscritte, a seguito di
specifica autorizzazione del Ministero dei trasporti e
della navigazione, le navi adibite esclusivamente a
traffici commerciali internazionali.
1-bis. L'autorizzazione di cui al comma 1 e' rilasciata
a seguito di specifica istanza presentata dai soggetti
interessati, anche per posta certificata, secondo modalita'
stabilite con decreto del Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti.
2. Il Registro internazionale di cui al comma 1 e'
diviso in tre sezioni nelle quali sono iscritte
rispettivamente:
a) le navi che appartengono a soggetti italiani o di
altri Paesi dell'Unione europea ai sensi del comma 1,
lettera a), dell'art. 143 del codice della navigazione,
come sostituito dall'art. 7;
b) le navi che appartengono a soggetti non comunitari
ai sensi del comma 1, lettera b), dell'art. 143 del codice
della navigazione;
c) le navi che appartengono a soggetti comunitari o
non comunitari, in regime di sospensione da un registro
comunitario o non comunitario, ai sensi del comma secondo
dell'art. 145 del codice della navigazione, a seguito di
locazione a scafo nudo a soggetti giuridici italiani o di
altri Paesi dell'Unione europea.
3. L'autorizzazione di cui al comma 1 e' rilasciata
tenuto conto degli appositi contratti collettivi
sottoscritti dalle organizzazioni sindacali dei datori di
lavoro e dei lavoratori del settore di cui agli articoli 2
e 3.
4. Non possono comunque essere iscritte nel Registro
internazionale le navi da guerra, le navi di Stato in
servizio non commerciale, le navi da pesca e le unita' da
diporto.
5. Le navi iscritte nel Registro internazionale non
possono effettuare servizi di cabotaggio per i quali e'
operante la riserva di cui all'art. 224 del codice della
navigazione, come sostituito dall'art. 7, salvo che per le
navi da carico di oltre 650 tonnellate di stazza lorda e
nei limiti di un viaggio di cabotaggio mensile quando il
viaggio di cabotaggio segua o preceda un viaggio in
provenienza o diretto verso un altro Stato , se si
osservano i criteri di cui all'art. 2, comma 1, lettere b)
e c). Le predette navi possono effettuare servizi di
cabotaggio nel limite massimo di sei viaggi mensili, o
viaggi, ciascuno con percorrenza superiore alle cento
miglia marine se osservano i criteri di cui all'art. 2,
comma 1, lettera a), e comma 1-bis e, limitatamente alle
navi traghetto ro-ro e ro-ro pax, iscritte nel registro
internazionale, adibite a traffici commerciali tra porti
appartenenti al territorio nazionale, continentale e
insulare, anche a seguito o in precedenza di un viaggio
proveniente da o diretto verso un altro Stato, deve essere
imbarcato esclusivamente personale italiano o
comunitario.».
- Per il testo dell'art. 22 e del citato decreto
legislativo 18 luglio 2005, n. 171, come modificato dal
presente decreto legislativo, si vedano le note all'art.
13.
- Per il testo dell'art. 38 e del decreto legislativo
18 luglio 2005, n. 171 (Codice della nautica da diporto ed
attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'art. 6
della legge 8 luglio 2003, n. 172), come modificato dal
presente decreto legislativo, si vedano le note all'art.
28.
- Si riportano, per opportuna conoscenza, gli articoli
150 e 170 del codice della navigazione:
«Art. 150 (Atto di nazionalita'). - L'atto di
nazionalita' e' rilasciato in nome del presidente della
Repubblica dal direttore marittimo nella cui zona la nave
maggiore e' immatricolata, e, nel caso di cui all'art. 148,
dal console che ne ha ricevuto l'iscrizione.
L'atto di nazionalita' enuncia il nome, il tipo e le
caratteristiche principali, la stazza lorda e netta della
nave, il nome del proprietario, l'ufficio di
immatricolazione.».
«Art. 170 (Contenuto del ruolo di equipaggio). - Il
ruolo di equipaggio deve contenere:
1. il nome della nave;
2. il nome dell'armatore;
3. l'indicazione del rappresentante dell'armatore
nominato a sensi dell'art. 267;
4. l'indicazione della data di armamento e di quella
di disarmamento;
5. l'elenco delle persone dell'equipaggio con
l'indicazione del contratto individuale di arruolamento,
nonche' del titolo professionale, della qualifica, delle
mansioni da esplicare a bordo e della retribuzione fissata
nel contratto stesso;
6. la descrizione delle armi e delle munizioni in
dotazione della nave.».