Art. 6 Iscrizioni di navi da diporto 1. Dopo l'articolo 15 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, sono inseriti i seguenti: «Art. 15-bis. Iscrizione di navi da diporto 1. Il proprietario o l'utilizzatore della nave da diporto in locazione finanziaria, in nome e per conto del proprietario, munito di procura con sottoscrizione autenticata, chiede l'iscrizione, anche provvisoria, nell'Archivio telematico centrale delle unita' da diporto (ATCN), presentando allo Sportello telematico del diportista (STED) il titolo di proprieta' e il certificato di stazza. 2. Nel caso di navi provenienti da Stati esteri, oltre ai documenti indicati al comma 1, e' fatto obbligo di presentare l'estratto del registro di iscrizione di provenienza ovvero il certificato di cancellazione dal medesimo registro. In luogo del certificato di stazza, puo' essere presentata, in via provvisoria e con validita' non superiore a sei mesi, l'attestazione di stazza rilasciata dal registro di iscrizione di provenienza. 3. La presentazione di un certificato dell'autorita' competente estera, con validita' non superiore a sei mesi dalla data del rilascio, che attesta l'avvio delle procedure di cancellazione dal registro estero e il ritiro dei documenti di navigazione, sostituisce il certificato di cancellazione di cui al comma 2. 4. Nel caso in cui nell'estratto del registro di iscrizione di provenienza o nel certificato di cancellazione dal medesimo registro o nel certificato di cui al comma 3 sono indicate le generalita' del proprietario e i dati identificativi dell'unita', non e' necessario presentare il titolo di proprieta', fermo restando l'obbligo di presentazione del certificato di stazza o l'attestazione provvisoria di cui al comma 2. 5. Per l'annotazione dell'utilizzo a fini commerciali nel registro delle navi da diporto, il proprietario o l'utilizzatore della nave da diporto in locazione finanziaria presenta allo Sportello telematico del diportista (STED), oltre quanto previsto dai commi da 1 a 4 del presente articolo, il certificato di iscrizione nel registro delle imprese o la dichiarazione sostitutiva dalla quale risultano gli estremi dell'impresa individuale o della societa' esercente le attivita' di cui all'articolo 2 o, se si tratta di impresa o societa' estera, un documento rilasciato dal Paese di appartenenza che attesta la specifica attivita' di cui all'articolo 2, svolta dall'esercente. L'iscrizione nell'Archivio telematico centrale delle unita' da diporto (ATCN) riporta la denominazione di nave da diporto utilizzata a fini commerciali-commercial yacht. La stessa denominazione e' riportata anche nella licenza di navigazione. 6. E' fatta salva la facolta' per il proprietario o per l'utilizzatore del bene in locazione finanziaria di mutare sempre la destinazione della nave da diporto in nave da diporto utilizzata a fini commerciali e da nave da diporto utilizzata a fini commerciali in nave da diporto. Art. 15-ter. Iscrizione delle navi destinate esclusivamente al noleggio per finalita' turistiche 1. Le navi che effettuano noleggio esclusivamente per finalita' turistiche di cui all'articolo 3 della legge 8 luglio 2003, n. 172, possono essere iscritte nel registro internazionale di cui all'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30. 2. Le modalita' di iscrizione sono determinate con il regolamento di attuazione del presente codice. 3. I documenti di navigazione per le navi di cui al comma 1 sono: a) la licenza di navigazione di cui all'articolo 22, che abilita la nave alla navigazione marittima internazionale; b) il ruolino di equipaggio, di cui all'articolo 38; c) il libro unico di bordo. 4. Il libro unico di bordo di cui al comma 3, lettera c), e' disciplinato con il regolamento di attuazione del presente codice. 5. E' fatta salva, per le navi di cui al comma 1, la facolta' di sostituire la licenza di navigazione con l'atto di nazionalita' di cui all'articolo 150 del codice della navigazione, e il ruolino di equipaggio con il ruolo di equipaggio, di cui all'articolo 170 del medesimo codice.».
Note all'art. 6: - Per il testo dell'art. 3 della legge 8 luglio 2003, n. 172, come modificato dall'art. 57 del presente decreto legislativo, si veda nelle note all'art. 3. - Si riporta, per opportuna conoscenza, l'art. 1 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo del settore dei trasporti e l'incremento dell'occupazione), convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30: «Art. 1 (Istituzione del Registro internazionale). - 1. E' istituito il registro delle navi adibite alla navigazione internazionale, di seguito denominato "Registro internazionale", nel quale sono iscritte, a seguito di specifica autorizzazione del Ministero dei trasporti e della navigazione, le navi adibite esclusivamente a traffici commerciali internazionali. 1-bis. L'autorizzazione di cui al comma 1 e' rilasciata a seguito di specifica istanza presentata dai soggetti interessati, anche per posta certificata, secondo modalita' stabilite con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. 2. Il Registro internazionale di cui al comma 1 e' diviso in tre sezioni nelle quali sono iscritte rispettivamente: a) le navi che appartengono a soggetti italiani o di altri Paesi dell'Unione europea ai sensi del comma 1, lettera a), dell'art. 143 del codice della navigazione, come sostituito dall'art. 7; b) le navi che appartengono a soggetti non comunitari ai sensi del comma 1, lettera b), dell'art. 143 del codice della navigazione; c) le navi che appartengono a soggetti comunitari o non comunitari, in regime di sospensione da un registro comunitario o non comunitario, ai sensi del comma secondo dell'art. 145 del codice della navigazione, a seguito di locazione a scafo nudo a soggetti giuridici italiani o di altri Paesi dell'Unione europea. 3. L'autorizzazione di cui al comma 1 e' rilasciata tenuto conto degli appositi contratti collettivi sottoscritti dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori del settore di cui agli articoli 2 e 3. 4. Non possono comunque essere iscritte nel Registro internazionale le navi da guerra, le navi di Stato in servizio non commerciale, le navi da pesca e le unita' da diporto. 5. Le navi iscritte nel Registro internazionale non possono effettuare servizi di cabotaggio per i quali e' operante la riserva di cui all'art. 224 del codice della navigazione, come sostituito dall'art. 7, salvo che per le navi da carico di oltre 650 tonnellate di stazza lorda e nei limiti di un viaggio di cabotaggio mensile quando il viaggio di cabotaggio segua o preceda un viaggio in provenienza o diretto verso un altro Stato , se si osservano i criteri di cui all'art. 2, comma 1, lettere b) e c). Le predette navi possono effettuare servizi di cabotaggio nel limite massimo di sei viaggi mensili, o viaggi, ciascuno con percorrenza superiore alle cento miglia marine se osservano i criteri di cui all'art. 2, comma 1, lettera a), e comma 1-bis e, limitatamente alle navi traghetto ro-ro e ro-ro pax, iscritte nel registro internazionale, adibite a traffici commerciali tra porti appartenenti al territorio nazionale, continentale e insulare, anche a seguito o in precedenza di un viaggio proveniente da o diretto verso un altro Stato, deve essere imbarcato esclusivamente personale italiano o comunitario.». - Per il testo dell'art. 22 e del citato decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, come modificato dal presente decreto legislativo, si vedano le note all'art. 13. - Per il testo dell'art. 38 e del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 (Codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'art. 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172), come modificato dal presente decreto legislativo, si vedano le note all'art. 28. - Si riportano, per opportuna conoscenza, gli articoli 150 e 170 del codice della navigazione: «Art. 150 (Atto di nazionalita'). - L'atto di nazionalita' e' rilasciato in nome del presidente della Repubblica dal direttore marittimo nella cui zona la nave maggiore e' immatricolata, e, nel caso di cui all'art. 148, dal console che ne ha ricevuto l'iscrizione. L'atto di nazionalita' enuncia il nome, il tipo e le caratteristiche principali, la stazza lorda e netta della nave, il nome del proprietario, l'ufficio di immatricolazione.». «Art. 170 (Contenuto del ruolo di equipaggio). - Il ruolo di equipaggio deve contenere: 1. il nome della nave; 2. il nome dell'armatore; 3. l'indicazione del rappresentante dell'armatore nominato a sensi dell'art. 267; 4. l'indicazione della data di armamento e di quella di disarmamento; 5. l'elenco delle persone dell'equipaggio con l'indicazione del contratto individuale di arruolamento, nonche' del titolo professionale, della qualifica, delle mansioni da esplicare a bordo e della retribuzione fissata nel contratto stesso; 6. la descrizione delle armi e delle munizioni in dotazione della nave.».