Art. 60 Monitoraggio 1. La Direzione generale per la vigilanza sulle Autorita' portuali, le infrastrutture portuali ed il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti cura con cadenza biennale, a decorrere dal 1° gennaio 2018, il monitoraggio del presente decreto, tenendo conto dei seguenti indicatori: a) occupati nell'indotto nautico globalmente considerato; b) piccole e medie imprese nel settore della nautica da diporto; c) contenzioso giurisdizionale e ricorsi amministrativi; d) immatricolazioni di nuove unita' da diporto; e) violazioni accertate relative al decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171; f) ordinanze-ingiunzione relative al decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171; g) dati e statistiche inerenti l'andamento generale del settore del diporto nautico. 2. Ai fini del controllo e del monitoraggio di cui al comma 1, gli uffici marittimi di cui all'articolo 17 del codice della navigazione, tramite il Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto, forniscono i dati in possesso relativi agli indicatori.
Note all'art. 60: - Si riporta l'art. 17 del Codice della navigazione: «Art. 17 (Attribuzioni degli uffici locali). - Il direttore marittimo esercita le attribuzioni conferitegli dal presente codice, dalle altre leggi e dai regolamenti. Il capo del compartimento, il capo del circondario e i capi degli altri uffici marittimi dipendenti, oltre le attribuzioni conferite a ciascuno di essi dal presente codice, dalle altre leggi e dai regolamenti, esercitano, nell'ambito delle rispettive circoscrizioni, tutte le attribuzioni amministrative relative alla navigazione e al traffico marittimo, che non siano specificatamente conferite a determinate autorita'.».