Art. 60
Monitoraggio
1. La Direzione generale per la vigilanza sulle Autorita' portuali,
le infrastrutture portuali ed il trasporto marittimo e per vie
d'acqua interne del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
cura con cadenza biennale, a decorrere dal 1° gennaio 2018, il
monitoraggio del presente decreto, tenendo conto dei seguenti
indicatori:
a) occupati nell'indotto nautico globalmente considerato;
b) piccole e medie imprese nel settore della nautica da diporto;
c) contenzioso giurisdizionale e ricorsi amministrativi;
d) immatricolazioni di nuove unita' da diporto;
e) violazioni accertate relative al decreto legislativo 18 luglio
2005, n. 171;
f) ordinanze-ingiunzione relative al decreto legislativo 18
luglio 2005, n. 171;
g) dati e statistiche inerenti l'andamento generale del settore
del diporto nautico.
2. Ai fini del controllo e del monitoraggio di cui al comma 1, gli
uffici marittimi di cui all'articolo 17 del codice della navigazione,
tramite il Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto,
forniscono i dati in possesso relativi agli indicatori.
Note all'art. 60:
- Si riporta l'art. 17 del Codice della navigazione:
«Art. 17 (Attribuzioni degli uffici locali). - Il
direttore marittimo esercita le attribuzioni conferitegli
dal presente codice, dalle altre leggi e dai regolamenti.
Il capo del compartimento, il capo del circondario e i
capi degli altri uffici marittimi dipendenti, oltre le
attribuzioni conferite a ciascuno di essi dal presente
codice, dalle altre leggi e dai regolamenti, esercitano,
nell'ambito delle rispettive circoscrizioni, tutte le
attribuzioni amministrative relative alla navigazione e al
traffico marittimo, che non siano specificatamente
conferite a determinate autorita'.».